Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00247/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00791/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 791 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Rolle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Orbassano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, del Dirigente Ufficio Edilizia Privata del Comune di Orbassano, con la quale si ordina la demolizione di opere edilizie, nonché degli atti tutti a detto provvedimento antecedenti, preordinati e consequenziali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. Marco TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna esponente è proprietaria di un fondo ubicato in -OMISSIS-e distinto a catasto al foglio -OMISSIS-, in relazione al quale i suoi danti causa avevano ottenuto le autorizzazioni edilizie comunali n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, per la trivellazione di un pozzo non commerciale, e n. -OMISSIS-, per la posa di una recinzione in pali e rete metallica (docc. 2 e 3 ricorrente).
2. A seguito di un primo accesso in loco del -OMISSIS-, il personale comunale ivi accertava la presenza di un “basso fabbricato a uso abitativo con pareti in pannelli di lamiera coibentata e appoggiato su basamento in cemento. Presenza di tetto e travatura in profilato metallico” in corso di costruzione; lo stesso veniva, quindi, qualificato quale intervento di nuova costruzione in assenza di titolo edilizio e il fondo diveniva oggetto di ulteriori accertamenti (doc. 2 Comune, verbale).
3. Con successivo, secondo sopralluogo del -OMISSIS-, le cui risultanze sono state trasfuse in apposita relazione corredata di allegati documentali e fotografici (docc. 3 e 4 Comune), venivano rilevati sul fondo in questione le “opere di trasformazione dello stato dei luoghi eseguite in assenza di titolo e in difformità dalle prescrizioni del vigente P.R.G.C. di seguito descritte:
1. muretto di recinzione sovrastato da rete metallica (Allegato B – foto 1-9);
2. predisposizione impianti (Allegato B – foto pag. 8);
3. costruzione in legno adibita a ricovero attrezzi, poggiata su battuto in cls di m. o,5 circa, con copertura a tetto a due falde a pannelli prefabbricati (Allegato B – foto 11-18), delle seguenti dimensioni: - sup. = (8.50 x 4.25) = 36,13 mq; - h.m. = (1.77 + 1.97 + 2.63)/3 = 2.12 m; - vol. = (36.13 x 2.12) = 76.6 mc;
4. costruzione al rustico adibita presumibilmente ad abitazione, costituita da due blocchi uniti tra loro, realizzata in pannelli prefabbricati, poggiata su battuto in cls di m. 0.25 circa, costituita da moduli prefabbricati in struttura metallica e pannelli coibentati uniti tra loro, copertura a tetto a due falde a panneli prefabbricati, (Allegato B – foto 19-30), delle seguenti dimensioni: - sup. = blocco 1 (9.12 x 9.08) + blocco 2 (8.12 x 8.12) = 148,74 mq; - h.m. blocco 1 = (3.77 + 3.31)/2 = 3.54 m ; - h.m. blocco 2 = (3.06 + 3.54) / 2 = 3.32 m; - vol. blocco 1 = (9.12 x 9.08) x 3.54 = 293.15 mc; - vol. blocco 2 = (8.12 x 8.12) x 3.32 = 218.90 mc; volume complessivo = 512.05 mc” .
Il citato elaborato ricostruiva la disciplina urbanistica e vincolistica vigente sulle aree, proponendo l’adozione degli interventi repressivi edilizi di cui agli artt. 27 e 31 del D.P.R. n. 380/2001.
4. Il procedimento edilizio si concludeva con l’emissione della qui gravata ordinanza di sospensione lavori, demolizione e ripristino n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la rimozione dei manufatti come sopra rilevati nel termine di 90 giorni, con l’avvertimento che, in difetto, la relativa area di sedime sarebbe stata appresa dall’Ente pubblico ai sensi dell’art. 31 co. 3 D.P.R. n. 380/2001.
5. Avverso il provvedimento repressivo è insorta l’interessata, la quale, con ricorso a questo Tribunale notificato in data 8.9.2023 e depositato il 9.10.2023, ne ha chiesto l’annullamento sulla base dei motivi di ricorso come di seguito rubricati:
I. Violazione di legge con riferimento agli artt. 31 e 34 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione di legge con riferimento all'art. 6, in relazione agli artt. 15, 22, 34 e 37 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, ed all’art. 841 cod. civ.;
II. Violazione di legge - sotto altro profilo - con riferimento agli artt. 31 e 34 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione di legge - sotto altro profilo - con riferimento all'art. 6, comma secondo, lett. c), in relazione agli artt. 31 e 34 d.p.r. 6.6.2001, n. 380. Violazione di legge - sotto altro profilo - con riferimento all’art. 22 in relazione all'art. 37 d.p.r. n. 380 del 2001. Eccesso di potere - sotto altro profilo - per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti;
III. Violazione di legge - sotto diverso profilo - con riferimento agli artt. 31 e 34 nonchè all’art. 22 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Eccesso di potere - sotto diverso profilo - per travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze essenziali, carenza ed erroneità dei presupposti. Violazione di legge - sotto diverso profilo - con riferimento agli artt. 3 e 10 d.p.r. n. 380 del 2001 nonché agli artt. 4 e 7, in relazione all’art. 10 legge 28 febbraio 1985, n. 47, all’art. 7 D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, ed all’art. 56, comma 1, lett. c) e d), legge regionale piemontese 5 dicembre 1977, n. 56. Violazione di legge - sotto diverso profilo - con riferimento all'art. 6, comma secondo, lett. c), in relazione agli artt. 3, 31 e 34 d.p.r. n. 380/2001. Violazione - sotto diverso profilo - dei principi tutti, normativi e giurisprudenziali, sulla graduazione delle sanzioni amministrative. Violazione - sotto diverso profilo - di legge con riferimento all'art. 3 legge n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.
6. Il Comune, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito ma ha comunque curato in data 18.9.2025 il deposito degli atti del procedimento edilizio.
7. Nelle more del giudizio l’Amministrazione ha accertato che le opere attinte dall’ordinanza non sono state rimosse (doc. 6 Comune).
8. All’udienza pubblica del 29.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. La prima doglianza contesta sulla base di due distinti profili censori la parte della gravata ordinanza riferita alla recinzione del fondo. La prima parte si incentra sull’assunto che la mera posa di rete metallica su battuto, in quanto tale, non richieda il previo rilascio del permesso di costruire ma ricada nel regime di edilizia libera o, al più, tra le opere la cui realizzazione è subordinata alla presentazione di c.i.l.a. o s.c.i.a., in ogni caso non sanzionabile con la misura demolitoria. La seconda parte richiama l’autorizzazione edilizia n. -OMISSIS-per la posa della recinzione insistente sul terreno, ritenendola pienamente legittimante le opere rilevate dal Comune di Orbassano; la nuova recinzione in muratura, a delimitazione di parte del perimetro del lotto, infatti, sarebbe stata realizzata dal nuovo proprietario del fondo confinate (mappali nn. -OMISSIS-), senza che sia stato accertato per questa alcun coinvolgimento della ricorrente.
9.1. La censura si palesa parzialmente fondata in relazione al secondo nucleo censorio, nei sensi e limiti di seguito meglio precisati.
9.2. Il provvedimento impugnato ascrive tutte le opere rilevate, compreso, quindi, il contestato “muretto di recinzione sovrastato da rete metallica” (rilevato come abusivo in sede istruttoria unitamente al “cancello di accesso su battuto in cls” , poi non trascritto nel dispositivo dell’ordinanza), alla categoria degli interventi di nuova costruzione di cui all’art. 3 comma 1, lettere e.1), e.3) ed e.5) del D.P.R. n. 380/2001 che, ai sensi del successivo art. 10, richiede il previo rilascio del permesso di costruire, rilevandone, poi, l’assenza per ciascun manufatto.
9.3. La testé riportata ricostruzione provvedimentale non risulta convincente, poiché ignora l’autorizzazione edilizia n. -OMISSIS-, rilasciata ai danti causa della deducente nel rispetto delle prescrizioni dell’Ente Parco Fluviale del Fiume Po e avente ad oggetto la posa di una recinzione in rete metallica e pali nonché di un cancelletto di ingresso a delimitazione del fondo, come rappresentati nella relativa, allegata tavola grafica (doc. 3 ricorrente).
9.4. Orbene, sebbene le descrizioni e rappresentazioni della recinzione rispettivamente contenute nel provvedimento gravato e nel citato titolo edilizio del 2000 sembrino non collimare, il compendio istruttorio prodotto dal Comune di Orbassano sub doc. 4 non denuncia la certa presenza di un muretto di recinzione insistente sul fondo in questione. Dalle fotografie depositate, infatti, risulta che il terreno fosse in gran parte delimitato da pali e rete metallica, ovvero da un’opera che non si discosta da quella oggetto di precedente, espresso assenso edilizio, mentre solo in corrispondenza del confine con altra proprietà compare un elemento verticale in muratura (doc. 4 Comune, foto n. 6 a pag. 9 e nn. 7 e 8 a pag. 10); si distingue, invece, chiaramente la presenza di un battuto in cemento solo in corrispondenza del cancello di accesso che, tuttavia, non risulta indicato nel dispositivo del provvedimento tra le opere da rimuovere.
9.5. Alla luce delle sopra espresse considerazioni, pertanto, sebbene il Consiglio di Stato ritenga necessario “il permesso di costruire quando la recinzione costituisca opera di carattere permanente, incidendo in modo durevole e non precario sull'assetto edilizio del territorio, come ad esempio se è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica o da opera muraria” (Cons. Stato, VI, 18.10.2021, n. 6969, con pertinenti richiami giurisprudenziali), non è possibile applicare al manufatto in contestazione le trascritte coordinate giurisprudenziali, ostandovi sia il mancato esame da parte del Comune di Orbassano del pregresso titolo edilizio sia la carente rilevazione degli abusi contestati.
9.6. L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata in parte qua , fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione a valle di una rinnovata istruttoria.
10. La seconda censura contesta l’ordinanza di cui all’epigrafe nella parte in cui ingiunge la rimozione delle opere descritte come “predisposizione impianti presumibilmente a servizio dei manufatti” , la quale riguarderebbe un preesistente pozzo realizzato nel fondo. Con un primo profilo censorio la parte deduce che gli attacchi del relativo sistema di trivellazione, in assenza di alcuna prova del pertinente uso abitativo, rientrano nelle opere realizzabili in regime di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 co. 2 lett. c) del D.P.R. n. 380/2001. La seconda direttrice contestativa si incentra sulla circostanza che il sistema di trivellazione e la relativa alimentazione elettrica risultano in ogni caso esistenti e autorizzati sul fondo da oltre venticinque anni.
10.1. La doglianza è fondata nei sensi e limiti di seguito precisati.
10.2. Il provvedimento impugnato contesta la “predisposizione impianti presumibilmente a servizio dei manufatti” che, in base alla relazione istruttoria e al relativo corredo fotografico depositati dal Comune sub docc. 3 e 4, va intesa come riferita al preteso collegamento di un pozzetto idrico ad alcune tubazioni in gomma e a non meglio precisati impianti (doc. 3 Comune, pag. 2, il quale richiama le foto a pag. 8 del successivo doc. 4).
10.3. Una siffatta ricostruzione si palesa viziata, in quanto non considera in alcun modo che il pozzo in contestazione era stato assentito dal Comune di Orbassano con l’autorizzazione edilizia n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (doc. 2 ricorrente), la quale, oltre a vietare l’impiego della risorsa idrica nell’ambito di attività produttive, non ne consentiva l’uso potabile e ne fissava i limiti quantitativi di utilizzo.
10.4. A ben vedere, inoltre, le fotografie depositate dall’Amministrazione non provano l’ipotizzata funzionalizzazione del pozzo a servizio dei manufatti edilizi, poiché ritraggono unicamente un collegamento della tubazione che fuoriesce dal pozzetto ad un tubo in gomma, nonché un tratto di tubo arrotolato e appoggiato sul battuto in cemento circostante il più ampio dei fabbricati abusivi; invero, tali elementi avvalorano unicamente il perdurante prelievo dell’acqua dal sottosuolo ma non provano, di per sé, il contestato mutamento di destinazione del pozzo né la violazione delle prescrizioni poste a corredo del titolo edilizio che ne ha assentito la costruzione.
10.5. L’ordinanza gravata, pertanto, si palesa anche in parte qua illegittima.
11. La terza censura, infine, si incentra sulla contestazione della parte di provvedimento riferita alle due costruzioni, avverso le quali non sussisterebbero i presupposti per la comminazione della sanzione demolitoria. Le stesse, infatti, consisterebbero in tesi in un mero capanno in legno per ricovero attrezzi - la cui rimozione, in ragione della risalente costruzione, di per sé richiederebbe una specifica motivazione - e in una struttura metallica parzialmente pannellata, entrambe assimilabili a tettoie aventi limitato impatto sul territorio e perciò realizzabili in regime di edilizia libera ovvero, comunque, senza necessità del preventivo rilascio di un permesso di costruire.
11.1. La censura è infondata alla luce delle considerazioni di seguito espresse.
11.2. I manufatti in questione, anche prescindendo dalla concreta destinazione d’uso loro impressa, sono di ragguardevoli dimensioni (avendo una superficie rispettivamente di 36,13 e 148,74 metri quadrati) e risultano entrambi posizionati su una platea in calcestruzzo (si vedano le fotografie di cui al documento 4 del Comune), di talché incidono in maniera permanente sull’assetto del territorio. Gli stessi ricadono, pertanto, nella nozione di “interventi di nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. e) del D.P.R. n. 380/2001, la quale ricomprende al punto “e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6)” e al successivo punto “ e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti” . Alla luce del disposto normativo testé richiamato e dei principi giurisprudenziali più volte affermati dal Giudice d’appello ( ex multis , Cons. Stato, VI, 14.3.2023 n. 2627), quindi, la relativa edificazione richiedeva il preventivo rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 co.1 lett. a) del D.P.R. n. 380/2001, cosicché il Comune, in assenza del medesimo, ne ha legittimamente disposto la rimozione ed escluso la sanabilità, diffusamente motivando in merito alla disciplina urbanistica e vincolistica vigente sulle aree trasformate.
11.3. Quanto alla risalente edificazione della tettoia in legno e al preteso onere di motivazione rafforzata che l’Ente pubblico avrebbe dovuto spendere per rimuoverla, l'unanime giurisprudenza amministrativa esclude che, nel caso di manufatti abusivi, esistano particolari oneri motivazionali in capo alla Pubblica amministrazione. Infatti, secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'ordinanza di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se, come nel caso di specie, contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività ( ex multis , Consiglio di Stato sez. VI, 7.6.2021, n. 4319).
Ne consegue che non è necessario che l'amministrazione individui un interesse pubblico - diverso dalle mere esigenze di rispristino della legalità violata - idoneo a giustificare l'ordine di demolizione Tali principi valgono anche nel caso in cui quest’ultimo venga adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, atteso che, a fronte della realizzazione di un immobile abusivo, non è configurabile alcun affidamento del privato meritevole di tutela; l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha infatti chiarito che "Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso neanche nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino" (Consiglio di Stato ad. plen., 17.10.2017, n. 9; Cons. Stato, IV, 19.11.2025, n. 9040).
12. In conclusione, in ricorso deve essere in parte accolto e in parte respinto alla luce delle retroestese considerazioni.
13. La parziale, reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo respinge, nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC EL, Presidente
Marco TA, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco TA | UC EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.