Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00195/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00069/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 69 del 2021, proposto da
IE OL TI e IL TI, rappresentati e difesi dall'avvocato Aldo Lucarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
IG RT, VA CC, Farmacia dei Marsi, non costituiti in giudizio;
per il parziale annullamento,
della D.G.R. del 26 novembre 2012, n. 775 con la quale è stato approvato il “Bando di concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio - art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii.”;
della D.G.R. del 27 gennaio 2014, n. 38 avente ad oggetto: “Concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio – art. 11, comma 3, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in Legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm. e ii. – nomina commissione esaminatrice” - siccome modificata con D.G.R. n. 271 del 14.04.2014 e con D.G.R. n. 900 del 10.11.2015;
della determinazione dirigenziale del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute DG8/152 del 24.10.2014 avente ad oggetto: "Concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo. Ammissione candidati", con la quale sono stati pubblicati gli elenchi dei candidati non ammessi e dei candidati ammessi con riserva al concorso pubblico straordinario di cui alla D.G.R. n. 775/2012;
della D.G.R. n. 1022 del 10.12.2015 avente ad oggetto: “Bando di concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo - art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii.” Approvazione graduatoria provvisoria”, con la quale, tra l'altro, si è preso atto dei criteri di valutazione generali e dei criteri di valutazione dei titoli di studio e di carriera, siccome approvati dalla Commissione esaminatrice;
della D.G.R. n. 95 del 28.02.2017 avente ad oggetto: “Approvazione della graduatoria definitiva – concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo – art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 e ss.mm.ii.”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 15 marzo 2017;
della D.G.R. n. 332 del 18.05.2018 recante ad oggetto: “Concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio presso la Regione Abruzzo - art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii.”. Presa d'atto risultanze a seguito dell'interpello. Determinazioni in ordine all'assegnazione delle sedi farmaceutiche;
ed in particolare la graduatoria rettificata pubblicata sul BURA n.3 del 27.01.2021 di cui all'atto: DGR n. 17 del 15.01.2021 di rettifica della graduatoria definitiva approvata di cui alla DGR 95 del 28.02.2017, avente ad oggetto: “concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio presso la Regione Abruzzo - art. 11, comma 3, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii.” – Presa d'atto risultanze controlli di veridicità e rettifica della graduatoria approvata con D.G.R. n. 95/2017” ove il ricorrente si è classificato in posizione utile 152 000593 - 09-01-2013 - 130 IN IE AO con punteggio n. 41,15 ed anzianità 43,9158;
nonché
di ogni altro atto e/o provvedimento ad essa presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 13 marzo 2026 il dott. LF US EG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e pervenuto in Segreteria in data 5.03.2021 il dottor IE OL TI e la dottoressa IL TI adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo impugnando una serie di atti meglio indicati in oggetto concernenti il concorso straordinario per l'assegnazione di ottantacinque sedi farmaceutiche nella Regione Abruzzo, bandito con deliberazione della Giunta Regionale n. 775 del 26 novembre 2012.
Esponevano in fatto di rivestire la qualità di farmacisti iscritti all'Ordine di L'Aquila e di aver partecipato in tale veste e in forma associata a detta procedura concorsuale.
Impugnavano in particolare la graduatoria rettificata approvata con D.G.R. n. 17 del 15 gennaio 2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 3 del 27 gennaio 2021, nella quale risultavano collocati alla posizione centocinquantaduesima con un punteggio di 41,15 e un'anzianità di 43,9158 anni.
Nel loro atto introduttivo i ricorrenti esponevano di avere accettato con riserva, in data 24 febbraio 2021, la sede farmaceutica loro assegnata nel comune di Palmoli, in provincia di Chieti, piccolo centro di 897 residenti, nelle more della definizione di un parallelo giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, iscritto al numero 405 del 2019, avente a oggetto la precedente graduatoria approvata con D.G.R. n. 95 del 2017.
Il nucleo centrale delle censure riguardava il metodo di calcolo dei punteggi adottato dalla commissione esaminatrice, in particolare la cosiddetta “somma dei servizi contemporanei” per i candidati partecipanti in forma associata.
Secondo i ricorrenti, la commissione avrebbe violato l'articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in relazione agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 298 del 1994, sommando algebricamente i punteggi attribuibili a ciascun associato per i medesimi periodi di attività professionale, senza rispettare il limite rappresentato dalla durata effettiva del servizio prestato.
Tale modalità di calcolo, a loro avviso, determinava un irragionevole vantaggio per le associazioni più numerose, consentendo loro di raggiungere il punteggio massimo di trentacinque punti con un numero di anni di servizio complessivamente inferiore rispetto a quanto necessario per un candidato singolo, e addirittura di superare tale tetto pur non avendo mai esercitato la qualifica corrispondente.
A sostegno di questa tesi, i ricorrenti producevano esemplificazioni numeriche e tabelle comparative, evidenziando come due collaboratori di farmacia con otto anni di servizio ciascuno potessero totalizzare trentacinque punti, mentre un singolo titolare con venti anni di servizio conseguiva lo stesso punteggio, e come due informatori scientifici con dieci anni ciascuno raggiungessero i trentacinque punti a fronte dei ventidue e mezzo spettanti a un informatore con venti anni di servizio.
Essi richiamavano inoltre il caso dell'associazione classificatasi al quinto posto, composta da cinque collaboratori, che con soli diciassette anni di servizio complessivi aveva ottenuto un punteggio superiore a trentacinque, grazie alla moltiplicazione determinata dal numero degli associati.
I ricorrenti deducevano altresì la violazione dell'articolo 9 della legge n. 221 del 1968, relativo alla maggiorazione per i farmacisti rurali, lamentando che tale beneficio fosse stato loro negato in quanto il loro punteggio, comprensivo della maggiorazione, avrebbe superato il tetto massimo di trentacinque punti, mentre secondo un orientamento giurisprudenziale, rappresentato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5667 del 2015, la maggiorazione rurale avrebbe dovuto essere riconosciuta anche oltre detto limite.
I ricorrenti chiedevano pertanto l'annullamento parziale degli atti impugnati, con conseguente ricalcolo della loro posizione in graduatoria mediante l'espunzione della somma dei servizi contemporanei e l'attribuzione della maggiorazione rurale, e formulavano istanza istruttoria per la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, oltre che istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nei confronti dei numerosi controinteressati.
Successivamente, con memoria ex articolo 73 del codice del processo amministrativo depositata il 27 ottobre 2025 in vista dell'udienza del 28 gennaio 2026, i ricorrenti ribadivano le medesime argomentazioni, soffermandosi ulteriormente sull'irrazionalità del criterio di calcolo e sulla necessità di una consulenza tecnica per accertare la corretta attribuzione dei punteggi.
L'Avvocatura distrettuale dello Stato dell'Aquila, nell'interesse della Regione Abruzzo, depositava memoria difensiva in data 10 dicembre 2025, ricostruendo analiticamente l'intera procedura concorsuale e controdeducendo su tutte le censure svolte.
All’udienza straordinaria del 13 marzo 2026, sentite le parti come da verbale, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
Il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto dal dottor IE OL TI e dalla dottoressa IL TI avverso gli atti del concorso straordinario per titoli per l’assegnazione di ottantacinque sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo, indetto con D.G.R. n. 775 del 26 novembre 2012 e regolato dall’art. 11 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2012.
I ricorrenti, partecipanti in forma associata, censurano in particolare il criterio di attribuzione dei punteggi adottato dalla commissione esaminatrice, lamentando che la sommatoria dei titoli di servizio prestati dai singoli associati per i medesimi periodi temporali (c.d. servizi contemporanei) genererebbe un’irragionevole distorsione a favore delle associazioni numericamente più consistenti, consentendo a queste ultime di raggiungere il tetto massimo di trentacinque punti con un numero di anni effettivamente lavorati inferiore rispetto a quello richiesto per un candidato singolo, nonché di scavalcarlo in termini di qualifica professionale.
A ciò si aggiunge la doglianza relativa alla mancata attribuzione della maggiorazione del quaranta per cento per la ruralità di cui all’art. 9 della L. n. 221 del 1968, che i ricorrenti ritengono applicabile al di là del limite complessivo dei trentacinque punti previsto dal bando per l’attività professionale.
L’analisi approfondita degli atti di causa, della normativa di riferimento e della giurisprudenza amministrativa rilevante dimostra, tuttavia, la piena infondatezza di entrambe le censure.
Quanto alla prima e principale doglianza, relativa alla illegittimità del metodo di calcolo dei punteggi per i servizi contemporanei nelle candidature associate, occorre premettere che l’art. 11, comma 2, punto 7 del D.L. n. 1 del 2012 dispone espressamente che “ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti”.
Il tenore letterale della norma non lascia spazio a interpretazioni restrittive: il legislatore ha intenzionalmente previsto l’addizione dei titoli, e non già una mera scelta del titolo più favorevole all’interno del gruppo, al fine di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, in particolare dei giovani, consentendo loro di aggregarsi per competere con candidati singoli dotati di maggiore anzianità.
La stessa ratio è stata ribadita dalla giurisprudenza, come evidenziato dal T.A.R. Lazio, Sezione I, con la sentenza n. 9444 del 28 agosto 2017, la quale ha ritenuto legittima e immune da profili discriminatori la modalità di attribuzione dei punteggi in favore dei partecipanti in forma associata, poiché la lex specialis , coerente con le finalità del tessuto normativo, garantisce una più ampia partecipazione e lascia ai candidati la possibilità di optare preventivamente per la forma a loro più congeniale.
Né può ritenersi che la sommatoria dei servizi contemporanei determini un’irragionevole moltiplicazione dei punteggi, atteso che il calcolo avviene nel rispetto dei massimi annuali per commissario stabiliti dal D.P.C.M. n. 298 del 1994, e che la commissione, come documentato dalla Regione Abruzzo nella propria memoria difensiva, ha applicato fedelmente i criteri generali di valutazione approvati con D.G.R. n. 1022 del 10 dicembre 2015, i quali prevedono che l’attribuzione del punteggio per l’attività svolta tenga conto dei periodi effettivamente lavorati da ciascun associato, senza alcuna duplicazione oltre il limite temporale ventennale complessivamente considerato.
L’asserita irrazionalità del metodo di calcolo, che secondo i ricorrenti permetterebbe a due collaboratori con otto anni di servizio ciascuno di superare i trentacinque punti (laddove un singolo collaboratore con sedici anni ne conseguirebbe solo ventisette virgola nove), deriva in realtà da una errata comprensione del meccanismo di sommatoria previsto dalla legge.
La disposizione non intende affatto simulare un’anzianità inesistente, ma riconoscere il valore cumulato delle esperienze professionali messe in comune dai diversi soggetti associati, i quali, una volta risultati vincitori, saranno tenuti a mantenere la gestione associata su base paritaria per un periodo di dieci anni (oggi ridotto a tre per effetto della L. n. 124 del 2017).
Proprio questo vincolo post-concorsuale costituisce il contraltare del vantaggio quantitativo nella fase di selezione, e la sua ragionevolezza è stata già confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3973 del 21 maggio 2021, la quale, respingendo l’appello proposto dal medesimo dott. TI avverso la sentenza del TAR Abruzzo n. 441 del 2018, ha espressamente statuito che “ le esperienze professionali del ricorrente e della sua associata siano state adeguatamente considerate tenendo conto della maggiorazione per la ruralità nel rispetto del tetto massimo attribuibile di 35 punti ”.
Tale pronuncia, sebbene riferita a un precedente grado del giudizio, ha già definitivamente chiarito che il criterio di calcolo adottato dalla commissione abruzzese non viola né l’art. 11 del D.L. n. 1 del 2012 né gli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. n. 298 del 1994, e che la sommatoria dei titoli posseduti dagli associati opera legittimamente senza necessità di saturazione preventiva del primo decennio per ciascun associato.
Quanto alla seconda censura, concernente l’esclusione della maggiorazione per la ruralità oltre il tetto dei trentacinque punti, essa si scontra con il consolidato principio secondo cui il punteggio massimo complessivo attribuibile per l’esercizio professionale, come previsto dal bando e dalla normativa generale (D.P.C.M. n. 298 del 1994), costituisce un limite invalicabile, salva diversa espressa indicazione della lex specialis.
L’art. 9 della L. n. 221 del 1968 riconosce sì una maggiorazione del quaranta per cento del punteggio ai farmacisti che abbiano esercitato in zone rurali per almeno cinque anni, ma tale beneficio opera all’interno del sistema di valutazione dei titoli e non può essere interpretato come una deroga implicita al tetto massimo stabilito dalla disciplina concorsuale di rango primario e secondario.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 5667 del 2015, invocata dai ricorrenti, non ha affermato l’assoluta prevalenza della maggiorazione sul tetto dei trentacinque punti, ma ha piuttosto chiarito che la maggiorazione stessa deve essere calcolata sul punteggio attribuito per l’attività professionale prima dell’applicazione del tetto, senza che ciò comporti automaticamente lo sforamento del limite complessivo.
In ogni caso, la Regione Abruzzo ha correttamente applicato la disciplina del bando, che all’epoca dei fatti prevedeva espressamente il rispetto del punteggio massimo di sette punti per ciascun commissario (per un totale di trentacinque punti) per tutti i titoli attinenti all’esperienza professionale, compresa la ruralità, e tale scelta è stata ritenuta legittima dalla giurisprudenza amministrativa prevalente, come dimostra la citata sentenza del T.A.R. Napoli n. 4617 del 2017, che pure ha riconosciuto l’applicabilità della maggiorazione, ma non ha mai sostenuto la sua derogabilità rispetto al tetto massimo.
A corroborare l’infondatezza del ricorso concorrono anche plurimi profili processuali e fattuali emersi nel corso del giudizio.
In primo luogo, i ricorrenti hanno accettato con riserva la sede farmaceutica del Comune di Palmoli in data 5 febbraio 2021, all’esito del secondo interpello, e tale accettazione è stata ratificata dalla determinazione dirigenziale DPF003/75 del 1° giugno 2021.
Nonostante ciò, essi non hanno mai provveduto all’apertura della farmacia, neppure dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 3973 del 2021 che ha definitivamente confermato la legittimità del criterio di attribuzione dei punteggi.
In linea di stretto diritto, tale comportamento integra, quantomeno, un’ipotesi di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo i ricorrenti manifestato la volontà di avvalersi della sede assegnata, sia pure con riserva, senza poi dar seguito agli obblighi connessi all’apertura al pubblico della farmacia.
Ad ogni modo e in secondo luogo, la graduatoria del concorso straordinario, per effetto dell’art. 11, comma 6, del D.L. n. 1 del 2012 come modificato dalla L. n. 19 del 2017, ha validità di sei anni a decorrere dalla data del primo interpello (19 novembre 2017), e i termini sono stati ulteriormente prorogati di ottantatré giorni a causa dell’emergenza COVID-19 ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 18 del 2020 e dell’art. 37 del D.L. n. 23 del 2020, convertito in L. n. 40 del 2020.
La procedura concorsuale è pertanto rimasta valida fino al 9 febbraio 2024 e ha consentito alla Regione Abruzzo di espletare ben sei interpelli successivi, nell’ambito dei quali i ricorrenti hanno partecipato e ottenuto l’assegnazione di una sede.
Non sussiste, dunque, alcun pregiudizio attuale e concreto derivante dalla posizione in graduatoria (centocinquantaduesima dopo la rettifica), poiché gli interessati sono comunque risultati vincitori di una sede e avrebbero potuto esercitare la titolarità della farmacia, se solo avessero adempiuto agli obblighi di apertura.
Infine, l’invocata consulenza tecnica d’ufficio volta a ricalcolare i punteggi depurandoli dalla somma dei servizi contemporanei si rivela non solo superflua ma anche inammissibile, perché presupporrebbe una interpretazione della norma contrastante con il suo chiaro tenore letterale e con la costante giurisprudenza che ne ha già sancito la legittimità.
Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla commissione esaminatrice nel merito delle valutazioni tecniche, salvo che ricorrano evidenti profili di irragionevolezza o di travisamento dei fatti, circostanze che nel caso di specie non sono state affatto provate, come dimostrano le argomentazioni della memoria difensiva dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso proposto si appalesa integralmente infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità della vicenda in esame, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sede de L’Aquila, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE ZI, Presidente
LF US EG, Consigliere, Estensore
GE Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LF US EG | GE ZI |
IL SEGRETARIO