Art. 2.
I posti di ispettore della Direzione generale degli Istituti di previdenza di cui alla tabella citata nel precedente art. 1, che risulteranno vacanti alla data di attuazione della presente legge, potranno essere conferiti a domanda su parere del Consiglio di amministrazione, ai funzionari di grado 70 dei ruoli di gruppo. A dell'Amministrazione centrale del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato, delle ragionerie delle Intendenze di finanza e degli Uffici provinciali del tesoro. Tale conferimento puo' essere esteso ai funzionari di grado 8° dei ruoli predetti, aventi l'anzianita' prescritta per la promozione al grado 7°.
I posti di ispettore della Direzione generale degli Istituti di previdenza di cui alla tabella citata nel precedente art. 1, che risulteranno vacanti alla data di attuazione della presente legge, potranno essere conferiti a domanda su parere del Consiglio di amministrazione, ai funzionari di grado 70 dei ruoli di gruppo. A dell'Amministrazione centrale del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato, delle ragionerie delle Intendenze di finanza e degli Uffici provinciali del tesoro. Tale conferimento puo' essere esteso ai funzionari di grado 8° dei ruoli predetti, aventi l'anzianita' prescritta per la promozione al grado 7°.