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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CASTALDI EZIO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 28/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 125/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez.
2 e pubblicata il 11/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05620229001681550000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620170003122038 IRPEF-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620190000474029 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TLLTLLM000447 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 661/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il contribuente chiede la totale riforma della sentenza impugnata con annullamento dell'intimazione di pagamento. Vinte le spese di entrambi i gradi di causa.
Resistente/Appellato:L'Agenzia delle Entrate chiede il rigetto dell'appello, vinte le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento e le sottostanti cartelle esattoriali relative ad avviso di accertamento Irpef 2015. Sosteneva il contribuente che i crediti riportati nell'intimazione erano già contenuti all'interno dell'accordo di composizione della crisi omologata dal
Tribunale di La Spezia. Nel ricorso introduttivo eccepiva 1)l'illegittimità della intimazione in quanto i crediti ivi riportati erano già contenuti nell'accordo di composizione della crisi societaria omologato dal Tribunale di La Spezia. 2) la mancata notifica delle cartelle e eccezione di incostituzionalità per eccessiva onerosità
a titolo di aggio-oneri di riscossione. 3) prescrizione e decadenza delle cartelle esattoriali. 4) chiede la dichiarazione di incostituzionalità degli oneri di riscossione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ribadiva la legittimità del proprio operato e la validità delle cartelle emesse.
L'Agenzia delle Entrate che chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 comma 3 D.lgs. 546/92 e art. 21 dello stesso decreto. Nullità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem. Nel merito dichiarare la infondatezza del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso e condannava il contribuente alle spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello il contribuente che avanza i seguenti motivi di nullità : 1) omessa pronuncia e insufficiente/omessa motivazione ex art. 112 c.p.c. Error in procedendo. Inesistenza del credito contenuto nell'intimazione in quanto già presente nell'accordo con i creditori. 2) Illegittimità della condanna alle spese di causa.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate contestando i motivi dell'appello. In particolare esponendo come il maggior reddoito imputato al contribuente é sorto successivamente all'omologa dell'accordo di composizione della crisi avvenuto il 31 gennaio 2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello é infondato. Infatti il maggior reddito accertato nei confronti del contribuente ai sensi dell'art. 41 bis DPR 600/73 é sorto successivamente all'omologa dell'accordo di composizione della crisi societaria definito il 31 gennaio 2017. Ciò é tanto più vero se si considera che lo stesso contribuente ammette di aver rateizzato le somme a debito scaturenti dall'avviso di accertamento non opposto successivo alla procedura di sovraindebitamento. le cartelle di cui all'oggetto sono state, poi,regolarmente notificate dall'Agenzia delle Entrate come risulta dagli atti prodotti in giudizio, in data 12/9/2017 a mezzo pec la n.
05620170003122038000, n.05620190000474029000 in data 15/172019 a mezzo pec, n.
65621017101183006000 in data 15/4/20121 oltre gli avvisi di intimazione in data 24/5/2019, 8/2/2020.
Quanto all'eccezione sulla prescrizione dei crediti erariali essa é infondata in quanto i crediti per Irpef,irap,
Iva soggiaciono al termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. Ord. n.23162/2020). E' altresì infondata l'eccezione di carente motivazione dell'avviso di intimazione in quanto é sufficiente l'indicazione del numero della cartella esattoriale già in precedenza notificata al contribuente e quindi dallo stesso conosciuta (Cass. Ord. n.22711/20. Infine infondata é l'eccezione sulla mancata sottoscrizione dell'intimazione. L'atto di intimazione é, infatti, un atto a natura vincolata e redatto in conformità del modello approvato con decreto del Ministero della Finanze ex art. 50 DPR 602/73 e non é richiesta la sottoscrizione come espressamente sancito dalla Suprema Corte sent. n. 13747/2013, "in quanto la sua esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile quanto al fatto che esso (atto di intimazione) sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo".
Per quanto sopra il Collegio ritiene corretta la decisione dei Giudici di prime cure che intende confermare.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e annulla l'impugnata sentenza. Condanna al pagamento delle spese di
€ 1.250,00 a favore dell'Agnzia delle Entrate e € 1.250,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate e
Riscossione.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CASTALDI EZIO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 28/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 125/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez.
2 e pubblicata il 11/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05620229001681550000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620170003122038 IRPEF-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620190000474029 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TLLTLLM000447 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 661/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il contribuente chiede la totale riforma della sentenza impugnata con annullamento dell'intimazione di pagamento. Vinte le spese di entrambi i gradi di causa.
Resistente/Appellato:L'Agenzia delle Entrate chiede il rigetto dell'appello, vinte le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento e le sottostanti cartelle esattoriali relative ad avviso di accertamento Irpef 2015. Sosteneva il contribuente che i crediti riportati nell'intimazione erano già contenuti all'interno dell'accordo di composizione della crisi omologata dal
Tribunale di La Spezia. Nel ricorso introduttivo eccepiva 1)l'illegittimità della intimazione in quanto i crediti ivi riportati erano già contenuti nell'accordo di composizione della crisi societaria omologato dal Tribunale di La Spezia. 2) la mancata notifica delle cartelle e eccezione di incostituzionalità per eccessiva onerosità
a titolo di aggio-oneri di riscossione. 3) prescrizione e decadenza delle cartelle esattoriali. 4) chiede la dichiarazione di incostituzionalità degli oneri di riscossione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ribadiva la legittimità del proprio operato e la validità delle cartelle emesse.
L'Agenzia delle Entrate che chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 comma 3 D.lgs. 546/92 e art. 21 dello stesso decreto. Nullità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem. Nel merito dichiarare la infondatezza del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso e condannava il contribuente alle spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello il contribuente che avanza i seguenti motivi di nullità : 1) omessa pronuncia e insufficiente/omessa motivazione ex art. 112 c.p.c. Error in procedendo. Inesistenza del credito contenuto nell'intimazione in quanto già presente nell'accordo con i creditori. 2) Illegittimità della condanna alle spese di causa.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate contestando i motivi dell'appello. In particolare esponendo come il maggior reddoito imputato al contribuente é sorto successivamente all'omologa dell'accordo di composizione della crisi avvenuto il 31 gennaio 2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello é infondato. Infatti il maggior reddito accertato nei confronti del contribuente ai sensi dell'art. 41 bis DPR 600/73 é sorto successivamente all'omologa dell'accordo di composizione della crisi societaria definito il 31 gennaio 2017. Ciò é tanto più vero se si considera che lo stesso contribuente ammette di aver rateizzato le somme a debito scaturenti dall'avviso di accertamento non opposto successivo alla procedura di sovraindebitamento. le cartelle di cui all'oggetto sono state, poi,regolarmente notificate dall'Agenzia delle Entrate come risulta dagli atti prodotti in giudizio, in data 12/9/2017 a mezzo pec la n.
05620170003122038000, n.05620190000474029000 in data 15/172019 a mezzo pec, n.
65621017101183006000 in data 15/4/20121 oltre gli avvisi di intimazione in data 24/5/2019, 8/2/2020.
Quanto all'eccezione sulla prescrizione dei crediti erariali essa é infondata in quanto i crediti per Irpef,irap,
Iva soggiaciono al termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. Ord. n.23162/2020). E' altresì infondata l'eccezione di carente motivazione dell'avviso di intimazione in quanto é sufficiente l'indicazione del numero della cartella esattoriale già in precedenza notificata al contribuente e quindi dallo stesso conosciuta (Cass. Ord. n.22711/20. Infine infondata é l'eccezione sulla mancata sottoscrizione dell'intimazione. L'atto di intimazione é, infatti, un atto a natura vincolata e redatto in conformità del modello approvato con decreto del Ministero della Finanze ex art. 50 DPR 602/73 e non é richiesta la sottoscrizione come espressamente sancito dalla Suprema Corte sent. n. 13747/2013, "in quanto la sua esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile quanto al fatto che esso (atto di intimazione) sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo".
Per quanto sopra il Collegio ritiene corretta la decisione dei Giudici di prime cure che intende confermare.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e annulla l'impugnata sentenza. Condanna al pagamento delle spese di
€ 1.250,00 a favore dell'Agnzia delle Entrate e € 1.250,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate e
Riscossione.