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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3903/2022 promossa da di (P. IVA Parte_1 Parte_2
) rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Adele P.IVA_1
Carrozzino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nus
(AO), Via Circonvallazione Sud, 39
ATTRICE OPPONENTE contro
(P. IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_2
Valentina Minelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Modena, Via Giacosa, 1/A
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 973/2022
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 30.09.20234, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come note scritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
titolare della ditta individuale Parte_2 [...]
citava in giudizio per ivi sentire revocare il Parte_1 CP_1
decreto ingiuntivo n. 973/2022 per la somma di € 12.290,28=, oltre interessi e spese, quale residuo prezzo per la realizzazione di un sito “Company” e PSM 20 key, eccependo la vessatorietà della clausola D9.
“giurisdizione e foro esclusivo inderogabile”, e comunque di tutte le clausole contrattuali, chiedendo pronunciarsi la incompetenza del
Tribunale adito a favore del Tribunale di Aosta ed asserendo che nulla era dovuto per inadempimento della convenuta;
in via riconvenzionale chiedeva la restituzione delle rate versate pari ad € 1.303,36=.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva rigettarsi la CP_1
opposizione, in quanto infondata in fatto e confermarsi il decreto ingiuntivo.
Valutato il complesso della documentazione prodotta, sufficiente ai fini decisionali, ritiene il decidente che la domanda attorea, ivi compresa la domanda riconvenzionale, sia infondata e non meriti accoglimento.
Anzitutto, con riferimento alla eccezione di nullità delle clausole vessatorie riportate nel contratto, ivi compresa la clausola D9 relativa al foro esclusivo inderogabile, esse sono pienamente efficaci, in quanto specificamente approvate per iscritto nel pieno rispetto dell'art. art. 1341, 2° comma, c.c., ed accompagnate da una indicazione del loro contenuto. (Cass. Civ. n. 17939/2018).
Nel merito, non è contestato che le parti sottoscrivevano in data
30.05.2018 il contratto n. 59222 per la fornitura di prestazioni/servizi di web marketing, nello specifico del sito “company” e del servizio denominato “PSM 20 key”, per una durata di 48 mesi con canone mensile di € 267,18=, oltre al versamento di un acconto di € 769,00=.
Va precisato che in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore, su cui incombe la prova del fatto costitutivo del credito, ha il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito
(Cass. Civ. n. 12765/2007).
Orbene, dalla documentazione prodotta non emerge un grave inadempimento di che giustifichi la risoluzione del contratto, CP_1
Pag. 2 di 5 atteso che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti risulta come parte convenuta si fosse attivata per la realizzazione dei servizi, inoltrando all'opponente persino la bozza del sito, approvata con mail del
23.07.2018 seppure con richiesta, da parte del referente
[...]
di qualche modifica (doc. n. 7 comparsa di costituzione e Per_1
risposta); al riguardo, il con successiva mail del 28.08.2018 Tes_1
comunicava testualmente che “la bozza modificata nel complesso va bene”, chiedendo ancora ulteriori marginali modifiche che CP_1
apportava, ma senza più avere alcun riscontro per la definizione del sito.
Quanto alla contestata corrispondenza tra la convenuta opposta ed il referente della opponente, sig. essendo questi privo Persona_2
di potere decisionale e rappresentativo della , ad avviso dello Pt_1
scrivente rileva un comportamento colposo di che ha Pt_1
ingenerato in la quale non può essere considerata in colpa per il CP_1
solo fatto di non aver richiesto la dimostrazione dei poteri rappresentativi, la ragionevole convinzione che la qualifica di referente sia stata conferita al Per_1
Sussistono, infatti, gli elementi che giustificano una ipotesi di apparenza del diritto (Cass. Civ. n. 9328/2015), ovvero gli indirizzi indicati nelle mail inviate dal la non contestata ricezione Per_1
della bozza del sito, la richiesta di modifiche ad essa.
Peraltro, le contestazioni sollevate dalla in ordine alla Parte_2
discordanza della bozza ricevuta con le sue scelte appaiono del tutto generiche.
La mancata definizione del sito è, pertanto, riconducibile alla condotta della opponente, la quale, ad un certo punto, dopo avere richiesto le modifiche alla bozza, tramite il non forniva l'autorizzazione Tes_1
necessaria per ultimare i lavori, evidenziando, così, la mancata collaborazione, prevista dal contratto de quo, che caratterizza l'obbligo
Pag. 3 di 5 di correttezza di cui all'art. 1175 c.c., necessario nello specifico per l'attuazione completa del sito.
Inoltre, è necessario sottolineare che il contratto sottoscritto prevede la clausola solve et repete, di cui al punto D1.4, appositamente sottoscritta dall'opponente, che espressamente sancisce: “…in ogni caso di mancato pagamento…il pagamento dovrà avvenire a prescindere dal concreto utilizzo del prodotto/servizio e non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del cliente di qualsivoglia natura e qualunque sia il titolo”; tale clausola impedisce all'opponente di sollevare qualsiasi eccezione, tranne quelle di cui all'art.1462 c.c., ivi compresa l'eccezione di inadempimento della convenuta, che stante invece l'inadempimento di per mancato pagamento del Pt_1
corrispettivo, non può essere presa in esame.
Ed ancora, avendo la convenuta a sua volta eccepito l'inadempimento dell'opponente, la quale aveva cessato il pagamento delle rate, ed essendo in tal caso invertito l'onere della prova, quest'ultima non è riuscita a dimostrare che la condotta di abbia legittimato la CP_1
sospensione del pagamento (Cass. Civ. n. 2720/2009), né, quindi, che l'altrui inadempimento sia intervenuto per primo.
Difatti, come sopra evidenziato, aveva realizzato la bozza, anche CP_1
modificate a seguito di richiesta di variazione delle stesse, ma rimaneva in attesa dell'accettazione da parte dell'opponente, necessaria per definire il servizio.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo va confermato, non avendo, appunto, l'opponente apportato fatti impeditivi o estintivi della pretesa di CP_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Pag. 4 di 5 Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3903/2022 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo n. 973/2022, che viene confermato;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna titolare di Essezeta Arredamenti di Parte_2
Zampaglione Silvana, alla rifusione in favore di delle spese CP_1
di giudizio liquida nella complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 10 febbraio 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3903/2022 promossa da di (P. IVA Parte_1 Parte_2
) rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Adele P.IVA_1
Carrozzino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nus
(AO), Via Circonvallazione Sud, 39
ATTRICE OPPONENTE contro
(P. IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_2
Valentina Minelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Modena, Via Giacosa, 1/A
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 973/2022
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 30.09.20234, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come note scritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
titolare della ditta individuale Parte_2 [...]
citava in giudizio per ivi sentire revocare il Parte_1 CP_1
decreto ingiuntivo n. 973/2022 per la somma di € 12.290,28=, oltre interessi e spese, quale residuo prezzo per la realizzazione di un sito “Company” e PSM 20 key, eccependo la vessatorietà della clausola D9.
“giurisdizione e foro esclusivo inderogabile”, e comunque di tutte le clausole contrattuali, chiedendo pronunciarsi la incompetenza del
Tribunale adito a favore del Tribunale di Aosta ed asserendo che nulla era dovuto per inadempimento della convenuta;
in via riconvenzionale chiedeva la restituzione delle rate versate pari ad € 1.303,36=.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva rigettarsi la CP_1
opposizione, in quanto infondata in fatto e confermarsi il decreto ingiuntivo.
Valutato il complesso della documentazione prodotta, sufficiente ai fini decisionali, ritiene il decidente che la domanda attorea, ivi compresa la domanda riconvenzionale, sia infondata e non meriti accoglimento.
Anzitutto, con riferimento alla eccezione di nullità delle clausole vessatorie riportate nel contratto, ivi compresa la clausola D9 relativa al foro esclusivo inderogabile, esse sono pienamente efficaci, in quanto specificamente approvate per iscritto nel pieno rispetto dell'art. art. 1341, 2° comma, c.c., ed accompagnate da una indicazione del loro contenuto. (Cass. Civ. n. 17939/2018).
Nel merito, non è contestato che le parti sottoscrivevano in data
30.05.2018 il contratto n. 59222 per la fornitura di prestazioni/servizi di web marketing, nello specifico del sito “company” e del servizio denominato “PSM 20 key”, per una durata di 48 mesi con canone mensile di € 267,18=, oltre al versamento di un acconto di € 769,00=.
Va precisato che in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore, su cui incombe la prova del fatto costitutivo del credito, ha il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito
(Cass. Civ. n. 12765/2007).
Orbene, dalla documentazione prodotta non emerge un grave inadempimento di che giustifichi la risoluzione del contratto, CP_1
Pag. 2 di 5 atteso che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti risulta come parte convenuta si fosse attivata per la realizzazione dei servizi, inoltrando all'opponente persino la bozza del sito, approvata con mail del
23.07.2018 seppure con richiesta, da parte del referente
[...]
di qualche modifica (doc. n. 7 comparsa di costituzione e Per_1
risposta); al riguardo, il con successiva mail del 28.08.2018 Tes_1
comunicava testualmente che “la bozza modificata nel complesso va bene”, chiedendo ancora ulteriori marginali modifiche che CP_1
apportava, ma senza più avere alcun riscontro per la definizione del sito.
Quanto alla contestata corrispondenza tra la convenuta opposta ed il referente della opponente, sig. essendo questi privo Persona_2
di potere decisionale e rappresentativo della , ad avviso dello Pt_1
scrivente rileva un comportamento colposo di che ha Pt_1
ingenerato in la quale non può essere considerata in colpa per il CP_1
solo fatto di non aver richiesto la dimostrazione dei poteri rappresentativi, la ragionevole convinzione che la qualifica di referente sia stata conferita al Per_1
Sussistono, infatti, gli elementi che giustificano una ipotesi di apparenza del diritto (Cass. Civ. n. 9328/2015), ovvero gli indirizzi indicati nelle mail inviate dal la non contestata ricezione Per_1
della bozza del sito, la richiesta di modifiche ad essa.
Peraltro, le contestazioni sollevate dalla in ordine alla Parte_2
discordanza della bozza ricevuta con le sue scelte appaiono del tutto generiche.
La mancata definizione del sito è, pertanto, riconducibile alla condotta della opponente, la quale, ad un certo punto, dopo avere richiesto le modifiche alla bozza, tramite il non forniva l'autorizzazione Tes_1
necessaria per ultimare i lavori, evidenziando, così, la mancata collaborazione, prevista dal contratto de quo, che caratterizza l'obbligo
Pag. 3 di 5 di correttezza di cui all'art. 1175 c.c., necessario nello specifico per l'attuazione completa del sito.
Inoltre, è necessario sottolineare che il contratto sottoscritto prevede la clausola solve et repete, di cui al punto D1.4, appositamente sottoscritta dall'opponente, che espressamente sancisce: “…in ogni caso di mancato pagamento…il pagamento dovrà avvenire a prescindere dal concreto utilizzo del prodotto/servizio e non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del cliente di qualsivoglia natura e qualunque sia il titolo”; tale clausola impedisce all'opponente di sollevare qualsiasi eccezione, tranne quelle di cui all'art.1462 c.c., ivi compresa l'eccezione di inadempimento della convenuta, che stante invece l'inadempimento di per mancato pagamento del Pt_1
corrispettivo, non può essere presa in esame.
Ed ancora, avendo la convenuta a sua volta eccepito l'inadempimento dell'opponente, la quale aveva cessato il pagamento delle rate, ed essendo in tal caso invertito l'onere della prova, quest'ultima non è riuscita a dimostrare che la condotta di abbia legittimato la CP_1
sospensione del pagamento (Cass. Civ. n. 2720/2009), né, quindi, che l'altrui inadempimento sia intervenuto per primo.
Difatti, come sopra evidenziato, aveva realizzato la bozza, anche CP_1
modificate a seguito di richiesta di variazione delle stesse, ma rimaneva in attesa dell'accettazione da parte dell'opponente, necessaria per definire il servizio.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo va confermato, non avendo, appunto, l'opponente apportato fatti impeditivi o estintivi della pretesa di CP_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Pag. 4 di 5 Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3903/2022 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo n. 973/2022, che viene confermato;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna titolare di Essezeta Arredamenti di Parte_2
Zampaglione Silvana, alla rifusione in favore di delle spese CP_1
di giudizio liquida nella complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 10 febbraio 2025
Il Giudice Luca Primiceri
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