Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/11/1988, n. 6305
CASS
Sentenza 23 novembre 1988

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La proroga del contratto di lavoro a tempo determinato è prevista, dall'art. 2, primo comma, della legge 18 aprile 1962 n. 230, per esigenze verificatesi al momento della scadenza del termine originariamente pattuito, sicché - salva peraltro la legittimità dell'iniziale pattuizione della disponibilità delle parti a prorogare il rapporto nell'ipotesi di sussistenza dei presupposti di legge - è con riguardo al momento predetto che va accertato il consenso del lavoratore alla proroga, per la validità ed efficacia del quale non è necessaria la Forma scritta. ( V 4360/86, mass n 447123; ( V 5020/81, mass n 415796).*

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  • 1La Circolare n. 42/2002
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 13 settembre 2002
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/11/1988, n. 6305
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6305
Data del deposito : 23 novembre 1988

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