Sentenza 23 novembre 1988
Massime • 1
La proroga del contratto di lavoro a tempo determinato è prevista, dall'art. 2, primo comma, della legge 18 aprile 1962 n. 230, per esigenze verificatesi al momento della scadenza del termine originariamente pattuito, sicché - salva peraltro la legittimità dell'iniziale pattuizione della disponibilità delle parti a prorogare il rapporto nell'ipotesi di sussistenza dei presupposti di legge - è con riguardo al momento predetto che va accertato il consenso del lavoratore alla proroga, per la validità ed efficacia del quale non è necessaria la Forma scritta. ( V 4360/86, mass n 447123; ( V 5020/81, mass n 415796).*
Commentario • 1
- 1. La Circolare n. 42/2002Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 13 settembre 2002
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/11/1988, n. 6305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6305 |
| Data del deposito : | 23 novembre 1988 |
Testo completo
La proroga del contratto di lavoro a tempo determinato è prevista, dall'art. 2, primo comma, della legge 18 aprile 1962 n. 230, per esigenze verificatesi al momento della scadenza del termine originariamente pattuito, sicché - salva peraltro la legittimità dell'iniziale pattuizione della disponibilità delle parti a prorogare il rapporto nell'ipotesi di sussistenza dei presupposti di legge - è con riguardo al momento predetto che va accertato il consenso del lavoratore alla proroga, per la validità ed efficacia del quale non è necessaria la Forma scritta. ( V 4360/86, mass n 447123; ( V 5020/81, mass n 415796).*