TRIB
Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/08/2025, n. 2782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2782 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5822/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Patrizia Pompei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG 5822/2025 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) rappresentati e difesi dall'Avv. Fulvio Ferlito, elettivamente domiciliati in Via C.F._2
Puccinotti n.45, Firenze, presso lo studio professionale del difensore, come da mandato alle liti in atti
Opponenti
Contro
(CF ) rappresentata da ( già ) Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 CP_3
(CF ) rappresentata e difesa dall'avv. Palma Anna Rita Alessandro, elettivamente P.IVA_2 domiciliata presso domicilio digitale del difensore PEC: Email_1 come da procura speciale in atti
Opposta
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e , come da comparsa conclusionale depositata in Parte_1 Parte_2 data 22 luglio 2025 e, pertanto: NEL MERITO Voglia il Tribunale di Firenze, ogni diversa e contraria istanza eccezione e deduzione reietta: - dichiarare che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art. 41 bis della legge n. 157/2019, così come modificato dall'art. 40 ter della legge n. 69 del 2021, che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, che legittimano la richiesta degli attori, e , di rinegoziazione del mutuo fondiario, di Parte_1 Parte_2 cui al contratto a rogito ai rogiti del Notaio Dr. in data 16 marzo 2004, Repertorio n. Persona_1
33.639 - Raccolta n. 6410; - dichiarare altresì che il diniego della rinegoziazione manifestato dalla società non risulta adeguatamente motivato con specifico riferimento ai Controparte_1 presupposti di cui alla legge citata;
- dichiarare quindi che la società non può Controparte_1 procedere esecutivamente nei confronti degli attori, e e non può Parte_1 Parte_2 quindi dare ulteriore corso all'esecuzione immobiliare n. 32 R.E. dell'anno 2018, pendente nei confronti di questi ultimi, avanti al Tribunale di Firenze, per il recupero del credito che deriva dal mutuo predetto, se non accordando prima agli attori, e , la Parte_1 Parte_2 rinegoziazione che essi hanno richiesto nei termini di legge. Con vittoria di competenze e spese. IN VIA
ISTRUTTORIA Ammettere occorrendo ammettere una prova per testimoni sul seguente capitolo: -
Vero che nel corso dell'affitto dell'azienda costituita dalla gestione del ristorante e bar "LOCANDA
FONTE ALLO SPINO", la società ha rilevato che l'immobile nel quale è ubicata Parte_3
l'attività aziendale era stato ampliato realizzando una stanza senza il previo ottenimento della legittimazione urbanistica all'uopo necessaria e ciò ha portato alla risoluzione consensuale del contratto di affitto. Indica a testi: , domiciliato in (50066) Reggello (FI), frazione I Testimone_1
Ciliegi, Via di Cetina n. 7, nonché il dr. domiciliato in (50129) Fi-renze (FI), Via Paolo Testimone_2
Toscanelli, 9.
Per rappresentata da (già ), come da memoria Controparte_1 Controparte_4 CP_3 conclusionale depositata in data 22 luglio 2025 che richiama la comparsa di costituzione e risposta e, pertanto: In via principale, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, vengano rigettate tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
pagina 2 di 10 In via subordinata, previo il rigetto di tutte le avverse domande, nella denegatissima ipotesi di riconoscimento dell'inidoneità del contratto di mutuo di cui è causa a valere come titolo esecutivo, vengano condannati gli opponenti al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
240.628,06 di cui alla precisazione del credito in atti, oltre interessi successivi dal 21/03/2023 al minor tasso convenzionale annuo, e comunque entro i limiti dei tassi soglia, tempo per tempo vigenti fino al soddisfo.
In ipotesi ulteriore subordinata siano gli opponenti condannati al pagamento a favore della creditrice opposta delle somme che risulteranno di giustizia, oltre interessi successivi come per contratto e o per legge dovuti. In tutti i casi con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione ex art.615, comma 2, cpc, avverso l'esecuzione immobiliare n.32/2018 RGE, Tribunale di
Firenze, con preliminare istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art.624 cpc.
Gli opponenti hanno dedotto che il titolo esecutivo è costituito da un contratto di mutuo stipulato in data 16.3.2004 con Cassa di Risparmio di Firenze e che, a seguito del mancato pagamento di alcune rate da parte di essi debitori, il creditore mutuante ha promosso l'esecuzione immobiliare;
successivamente, il credito è stato acquistato da (in seguito , mediante Controparte_1 CP_1 operazione di cartolarizzazione.
Hanno aggiunto di aver richiesto alla creditrice la rinegoziazione del mutuo, sussistendone i presupposti ai sensi dell'art.41 bis D.L. n.124/2019, convertito in L. n.157/2019, come novellato dall'art.40 ter del D.L. n.41/2021, convertito in L.69/202, e che il GE aveva concesso la chiesta sospensione dell'esecuzione.
Hanno ulteriormente dedotto di aver formulato alla creditrice tre proposte di rinegoziazione e CP_1 di congrua dilazione del finanziamento, che sono state rifiutate senza alcuna valida motivazione, rifiuto immotivato che configura un inadempimento da parte di nell'effettuare la valutazione del CP_1 merito creditizio.
Hanno chiesto, pertanto, in via cautelare la sospensione della procedura esecutiva e, nel merito, che sia dichiarata l'illegittimità ed infondatezza dell'azione, non avendo diritto alcuno a procedere CP_1 all'esecuzione prima di aver accordato agli opponenti la rinegoziazione del mutuo richiesta nei termini di legge.
pagina 3 di 10 Si è costituita in giudizio (d'ora in poi, per brevità, , deducendo che, ai Controparte_1 CP_1 sensi dell'art.41 bis L. 157/2019, come modificato dall'art.40 ter della L.69/2021, che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 41/2021, i debitori non hanno diritto di ottenere la rinegoziazione, avendo essa creditrice verificato l'insussistenza dei presupposti per il merito creditizio, stante la reiterata e perdurante inadempienza dei debitori stessi.
Ha ancora ulteriormente dedotto che l'istanza ex art.41 bis L.157/2019 può ben essere presentata senza che, tuttavia, sussista alcun obbligo per essa creditrice, in applicazione della medesima norma, di accettare la proposta di rinegoziazione, avendo, invece, il potere discrezionale di accettarla o rifiutarla.
Infine, ha dedotto che i debitori non hanno superato la valutazione di merito del credito, in assenza della loro concreta affidabilità economica, stante il mancato pagamento delle rate del mutuo fin dal
2017, senza alcuna valida giustificazione, essendo, peraltro, essa creditrice tenuta al rispetto del precetto di cui all'art.124 bis TUB, norma posta a tutela del consumatore, oltre che del mercato creditizio.
Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione, con condanna degli opponenti alle spese di lite.
All'udienza del 25.7.2025, la causa, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, è stata trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e va respinta.
L'art. 41 bis L. 157/2019, come modificato dall'art.40 ter della L.69/2021, che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 41/2021, prevede che “ al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all'art.106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n.385, o una società di cui all'art.3 della legge 30 aprile 1999 n.130, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, il debitore, che sia qualificato come consumatore ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera a) del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre2005
n.206, può, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle citate categorie soggettive, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere”.
pagina 4 di 10 Al comma 2 del predetto art.41 bis, sono specificate le condizioni soggettive ed oggettive che devono sussistere per poter accedere al beneficio, segnatamente che: il debitore deve essere un consumatore, il creditore deve essere una banca, una società di cartolarizzazione o un intermediario finanziario;
il credito deve essere ipotecario di primo grado e gravare su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore;
il debitore deve aver rimborsato almeno il 5% della quota capitale originariamente finanziata;
la richiesta di rinegoziazione deve essere presentata entro il 31.12.2022 in pendenza di una procedura esecutiva immobiliare sull'immobile, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21.3.2021; il debito complessivo (comprensivo di spese di pignoramento ed interessi), non deve essere superiore ad € 250.000,00 ed il mutuo derivante dalla rinegoziazione non deve essere inferiore a 10 anni e superiore a 30 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione.
Inoltre, l'art.41 bis, comma 5, L.157/2019, stabilisce che, a seguito della domanda di rinegoziazione, il creditore “ svolge una valutazione del merito di credito nel rispetto di quanto previsto nella disciplina di vigilanza prudenziale ad esso applicabile, all'esito della quale può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento, a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2 e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore ovvero, nei casi regolati dal comma 3, del destinatario finanziario ”.
Nella fattispecie che qui occupa, esaminati gli atti di causa ed i documenti allegati, devono ritenersi esistenti le condizioni richieste dall'art.41 bis, l. cit.
pagina 5 di 10 Invero, i debitori risultavano in possesso dei requisiti richiesti per presentare istanza (cfr. doc.7 e 11 del fascicolo di parte opponente), circostanza non contestata da che ha consentito la sospensione CP_1 per sei mesi della procedura esecutiva 32/2018 RGE (doc.12 - ordinanza di sospensione per rinegoziazione del mutuo del 7.3.2024).Quanto al merito creditizio, gli opponenti hanno dichiarato che
“ … il mancato pagamento delle rate del mutuo dal 2017 è circostanza pacifica e che la causa di ciò sia stata conseguente alla mancanza di risorse finanziarie, ma ciò che rileva, ai fini della valutazione del merito creditizio, e che i comparenti abbiano oggi la possibilità di far fronte alla rinegoziazione nei termini indicati dalla legge…oltre all'ISEE già prodotto in giudizio ( doc.19)i comparenti hanno prodotto in sede di reclamo e producono in questa sede, i loro mod. 730/2024, risultano rispettivamente i redditi imponibili di €18.083,00, per quanto riguarda ed Parte_1
€16.909,00 per quanto riguarda . Il parametro consigliato dalla Banca d'Italia per la Parte_2 valutazione del merito creditizio prende in considerazione il rapporto rata/reddito che deve rimanere entro il 30% e nella specie, tenuto conto che si tratta di ristrutturazione e non di nuovo finanziamento, tale rapporto è rispettato …. ( cfr, memoria ex art.127 ter n.1, cpc, e doc. 26 e 27 ivi allegati, fascicolo parte opponente).
Al riguardo, osserva il Giudicante che dai documenti prodotti in causa (doc.19, fascicolo di parte opponente), risulta che i debitori hanno formulato alla creditrice proposta di rinegoziazione del mutuo con pagamento di una rata mensile pari ad € 900/1000, con estinzione in 25 anni (cfr. doc. 13, mail del
15.5.2024, fascicolo di parte opponente).
Tale proposta non è stata accettata dalla creditrice perché il lasso di tempo di 25 anni, indicato dai debitori per l'estinzione del mutuo “ è al di fuori del perimetro delle previsioni di recupero del business plan di medesima….Ci rendiamo disponibili a valutare proposte transattive Controparte_1 migliorative rispetto alle precedenti ( cfr. doc.14, mail di risposta ), fascicolo di parte Controparte_2 opponente)
I debitori, quindi, a fronte di un debito quantificato in € 240.000,00, hanno offerto “ di versare un acconto di € 20.000,00 pagando il residuo in rate mensili di €1.000,00 ciascuna e quindi con una rateazione minore di quella di 25 anni proposta” ( doc.15, lettera del 30.9.2024, fascicolo di parte opponente).
Anche tale proposta non è stata accettata per gli stessi motivi ( doc.17, mail del 9.10.2024, fascicolo di parte opponente).
pagina 6 di 10 Risulta in atti un'ulteriore proposta transattiva dei debitori i quali si dichiaravano ” disponibili a far fronte al sospeso con la società ottenendo uno sconto del 20% sull'importo del Controparte_1 credito da Te precisato nell'esecuzione che residuerebbe quindi ad €190.0000,00, versando in conto la somma di €40.000,00 e corrispondendo il residuo in rate mensili di €1000,00 ciascuna senza addebito di interessi. In questo modo la dilazione di pagamento di 25 anni, della quale i sigg.ri e Parte_1
potrebbero usufruire sulla base dell'età, verrebbe ridotta di circa il 50%” ( doc.17, mail del Pt_2
9.10.2024, fascicolo di parte opponente).
Anche tale proposta è stata rifiutata dalla creditrice, che ha manifestato, per contro, la volontà di addivenire ad una soluzione transattiva che prevedesse il pagamento dell'importo dovuto a saldo in un periodo non superiore a quattro anni ( doc.17, fascicolo di parte opponente).
Venendo ad esaminare la posizione della creditrice, come già detto, l'art.41 bis, comma 5, L.157/2019, stabilisce che a seguito di domanda di rinegoziazione il creditore “ svolge una valutazione del merito di credito nel rispetto di quanto previsto nella disciplina di vigilanza prudenziale ad esso applicabile, all'esito della quale può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento, a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2 e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore..”
Anche sotto tale aspetto risulta che la norma sia stata rispettata, stante l'avvio di trattative tra le parti ( doc. 13, 14,15,17, 19 , fascicolo di parte opponente) che si sono concluse con un giudizio negativo da parte del creditore.
Sul punto, va osservato che la condotta di non poteva in alcun modo ingenerare nei debitori CP_1 alcun affidamento all'ottenimento della rinegoziazione.
Al contrario, l'opposta, a seguito dell'istruttoria avviata - della quale gli stessi debitori danno atto nelle mail e nella corrispondenza intercorsa tra le parti ( doc.13, 14, 15, 17 e 19 già citati)- ai sensi dell'art.124 e 124 bis TUB, ha concretamente valutato l'assenza di solvibilità degli opponenti, addivenendo alla conclusione di trovarsi di fronte a soggetti incapaci di far fronte agli obblighi assunti.
Pertanto, al diritto dei debitori di formulare istanza di rinegoziazione ai sensi dell'art.41 bis L157/2019, fa riscontro l'obbligo della creditrice di effettuare la valutazione del merito creditizio nel rispetto della disciplina di vigilanza prudenziale applicabile.
Nella fattispecie dedotta, è dimostrato che l'opposta ha concretamente effettuato tale valutazione di merito creditizio, motivando adeguatamente la propria scelta di non aderire alla rinegoziazione.
pagina 7 di 10 Invero, la creditrice ha indicato nella: a) inidoneità della documentazione allegata dagli opponenti a fondare l'adeguatezza del loro reddito, tenuto conto anche b) dell' inadempimento degli stessi, a decorrere dal 2017, a onorare le rate del contratto originariamente stipulato, ( doc. 13, 14, 15, 17 e 19, fascicolo di parte opponente).
Tale circostanza è ammessa dai debitori, che non hanno in alcun modo contestato di essere stati inadempienti, limitandosi ad indicare, genericamente, a propria discolpa, “ la mancanza di risorse finanziarie”.
D'altro canto, deve escludersi che ai sensi dell'art.41 bis, comma 5, L.157/2019, sussista un obbligo del creditore a contrarre a seguito dell'istanza di rinegoziazione, posto che il citato articolo prevede, piuttosto, che il creditore, a seguito della valutazione del merito creditizio, “ può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento” .
Quindi, la creditrice “ può” ma, certamente, “ non deve”.
In tal senso sono uniformemente orientate le pronunce della giurisprudenza di merito, secondo la quale
“ …L'interpretazione della norma è chiara: il debitore-consumatore, al ricorrere delle condizioni previste dalla disposizione, ha diritto di richiedere una rinegoziazione del mutuo o un finanziamento a un terzo finanziatore;
la banca deve svolgere una valutazione che attiene al merito creditizio del debitore, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di vigilanza prudenziale;
solo in caso di esito positivo della predetta valutazione, l'istituto di credito può, e non deve, accettare la proposta di rinegoziazione; In primo luogo, quindi, va ribadito che al GE non è attribuito il potere di valutare le ragioni di accoglimento o di diniego dell'istanza di rinegoziazione del mutuo da parte della banca. La decisione dell'Istituto di credito, infatti, attiene all'ambito dell'autonomia negoziale privata, peraltro presidiata dalle regole di vigilanza prudenziale, come reso evidente dal tenore letterale della disposizione nella parte in cui prevede che il creditore possa e non debba accettare la proposta di rinegoziazione, ancorché il contenuto della stessa sia conforme alla previsione della norma. (cfr, Tribunale Como, sent.
n.1193/2024)
pagina 8 di 10 Dello stesso tenore è, anche, altra pronuncia, secondo la quale: “L'azione proposta non può nemmeno qualificarsi in termini di opposizione sostanziale, non risultando contestato il diritto della creditrice di procedere ad esecuzione per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo. Solo per completezza di motivazione va aggiunto che la normativa (art.41 bis, L.15772019) non integra alcun obbligo a contrarre dell'istituto di credito a fronte dell'istanza di rinegoziazione del mutuo o del finanziamento, come si evince dal tenore testuale dell'art.41 ter, comma 5, che prevede una valutazione del merito del credito, implicante la mera possibilità di accettare la detta richiesta
(Tribunale Catania, sent. 4690/2024).
Anche secondo il Tribunale di Milano “... Il comma 5 della disposizione citata prevede, infatti, che il creditore svolga una valutazione del merito creditizio nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di vigilanza prudenziale ad esso applicabile. All'esito, previa verifica della conformità della richiesta alle previsioni di cui al comma 2 nonché del merito creditizio del debitore (in caso di rinegoziazione) può accettare ovvero rifiutare tale proposta. L'utilizzo del termine “ può” da parte del legislatore non lascia residuare dubbi riguardo alla valenza discrezionale della decisione (...)( ordinanza di rigetto nel fascicolo NRG 4976/2023).
Pertanto, anche alla luce delle citate pronunce, risulta chiaro che il creditore non è affatto vincolato a prestare il proprio consenso alla rinegoziazione, anche in ipotesi di sussistenza dei requisiti, oggettivi e soggettivi, individuati dalla norma per l'accesso alla procedura;
la valutazione complessiva del merito creditizio del debitore è lasciata alla banca/ società di cartolarizzazione/ società d'intermediazione finanziaria, e con essa la possibilità di opporre un rifiuto.
L'opposizione va, pertanto, respinta.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo il D.M. 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) Respinge l'opposizione;
pagina 9 di 10 2) Condanna e alla refusione, a favore di Parte_4 Parte_2 Controparte_1 rappresentata da (già ), delle spese di lite, liquidate in € 9.052,00, Controparte_2 CP_3 per compenso, oltre 15% spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Firenze, il 22.8.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Patrizia Pompei
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Patrizia Pompei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG 5822/2025 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) rappresentati e difesi dall'Avv. Fulvio Ferlito, elettivamente domiciliati in Via C.F._2
Puccinotti n.45, Firenze, presso lo studio professionale del difensore, come da mandato alle liti in atti
Opponenti
Contro
(CF ) rappresentata da ( già ) Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 CP_3
(CF ) rappresentata e difesa dall'avv. Palma Anna Rita Alessandro, elettivamente P.IVA_2 domiciliata presso domicilio digitale del difensore PEC: Email_1 come da procura speciale in atti
Opposta
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e , come da comparsa conclusionale depositata in Parte_1 Parte_2 data 22 luglio 2025 e, pertanto: NEL MERITO Voglia il Tribunale di Firenze, ogni diversa e contraria istanza eccezione e deduzione reietta: - dichiarare che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art. 41 bis della legge n. 157/2019, così come modificato dall'art. 40 ter della legge n. 69 del 2021, che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, che legittimano la richiesta degli attori, e , di rinegoziazione del mutuo fondiario, di Parte_1 Parte_2 cui al contratto a rogito ai rogiti del Notaio Dr. in data 16 marzo 2004, Repertorio n. Persona_1
33.639 - Raccolta n. 6410; - dichiarare altresì che il diniego della rinegoziazione manifestato dalla società non risulta adeguatamente motivato con specifico riferimento ai Controparte_1 presupposti di cui alla legge citata;
- dichiarare quindi che la società non può Controparte_1 procedere esecutivamente nei confronti degli attori, e e non può Parte_1 Parte_2 quindi dare ulteriore corso all'esecuzione immobiliare n. 32 R.E. dell'anno 2018, pendente nei confronti di questi ultimi, avanti al Tribunale di Firenze, per il recupero del credito che deriva dal mutuo predetto, se non accordando prima agli attori, e , la Parte_1 Parte_2 rinegoziazione che essi hanno richiesto nei termini di legge. Con vittoria di competenze e spese. IN VIA
ISTRUTTORIA Ammettere occorrendo ammettere una prova per testimoni sul seguente capitolo: -
Vero che nel corso dell'affitto dell'azienda costituita dalla gestione del ristorante e bar "LOCANDA
FONTE ALLO SPINO", la società ha rilevato che l'immobile nel quale è ubicata Parte_3
l'attività aziendale era stato ampliato realizzando una stanza senza il previo ottenimento della legittimazione urbanistica all'uopo necessaria e ciò ha portato alla risoluzione consensuale del contratto di affitto. Indica a testi: , domiciliato in (50066) Reggello (FI), frazione I Testimone_1
Ciliegi, Via di Cetina n. 7, nonché il dr. domiciliato in (50129) Fi-renze (FI), Via Paolo Testimone_2
Toscanelli, 9.
Per rappresentata da (già ), come da memoria Controparte_1 Controparte_4 CP_3 conclusionale depositata in data 22 luglio 2025 che richiama la comparsa di costituzione e risposta e, pertanto: In via principale, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, vengano rigettate tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
pagina 2 di 10 In via subordinata, previo il rigetto di tutte le avverse domande, nella denegatissima ipotesi di riconoscimento dell'inidoneità del contratto di mutuo di cui è causa a valere come titolo esecutivo, vengano condannati gli opponenti al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
240.628,06 di cui alla precisazione del credito in atti, oltre interessi successivi dal 21/03/2023 al minor tasso convenzionale annuo, e comunque entro i limiti dei tassi soglia, tempo per tempo vigenti fino al soddisfo.
In ipotesi ulteriore subordinata siano gli opponenti condannati al pagamento a favore della creditrice opposta delle somme che risulteranno di giustizia, oltre interessi successivi come per contratto e o per legge dovuti. In tutti i casi con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione ex art.615, comma 2, cpc, avverso l'esecuzione immobiliare n.32/2018 RGE, Tribunale di
Firenze, con preliminare istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art.624 cpc.
Gli opponenti hanno dedotto che il titolo esecutivo è costituito da un contratto di mutuo stipulato in data 16.3.2004 con Cassa di Risparmio di Firenze e che, a seguito del mancato pagamento di alcune rate da parte di essi debitori, il creditore mutuante ha promosso l'esecuzione immobiliare;
successivamente, il credito è stato acquistato da (in seguito , mediante Controparte_1 CP_1 operazione di cartolarizzazione.
Hanno aggiunto di aver richiesto alla creditrice la rinegoziazione del mutuo, sussistendone i presupposti ai sensi dell'art.41 bis D.L. n.124/2019, convertito in L. n.157/2019, come novellato dall'art.40 ter del D.L. n.41/2021, convertito in L.69/202, e che il GE aveva concesso la chiesta sospensione dell'esecuzione.
Hanno ulteriormente dedotto di aver formulato alla creditrice tre proposte di rinegoziazione e CP_1 di congrua dilazione del finanziamento, che sono state rifiutate senza alcuna valida motivazione, rifiuto immotivato che configura un inadempimento da parte di nell'effettuare la valutazione del CP_1 merito creditizio.
Hanno chiesto, pertanto, in via cautelare la sospensione della procedura esecutiva e, nel merito, che sia dichiarata l'illegittimità ed infondatezza dell'azione, non avendo diritto alcuno a procedere CP_1 all'esecuzione prima di aver accordato agli opponenti la rinegoziazione del mutuo richiesta nei termini di legge.
pagina 3 di 10 Si è costituita in giudizio (d'ora in poi, per brevità, , deducendo che, ai Controparte_1 CP_1 sensi dell'art.41 bis L. 157/2019, come modificato dall'art.40 ter della L.69/2021, che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 41/2021, i debitori non hanno diritto di ottenere la rinegoziazione, avendo essa creditrice verificato l'insussistenza dei presupposti per il merito creditizio, stante la reiterata e perdurante inadempienza dei debitori stessi.
Ha ancora ulteriormente dedotto che l'istanza ex art.41 bis L.157/2019 può ben essere presentata senza che, tuttavia, sussista alcun obbligo per essa creditrice, in applicazione della medesima norma, di accettare la proposta di rinegoziazione, avendo, invece, il potere discrezionale di accettarla o rifiutarla.
Infine, ha dedotto che i debitori non hanno superato la valutazione di merito del credito, in assenza della loro concreta affidabilità economica, stante il mancato pagamento delle rate del mutuo fin dal
2017, senza alcuna valida giustificazione, essendo, peraltro, essa creditrice tenuta al rispetto del precetto di cui all'art.124 bis TUB, norma posta a tutela del consumatore, oltre che del mercato creditizio.
Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione, con condanna degli opponenti alle spese di lite.
All'udienza del 25.7.2025, la causa, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, è stata trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e va respinta.
L'art. 41 bis L. 157/2019, come modificato dall'art.40 ter della L.69/2021, che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 41/2021, prevede che “ al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all'art.106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n.385, o una società di cui all'art.3 della legge 30 aprile 1999 n.130, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, il debitore, che sia qualificato come consumatore ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera a) del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre2005
n.206, può, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle citate categorie soggettive, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere”.
pagina 4 di 10 Al comma 2 del predetto art.41 bis, sono specificate le condizioni soggettive ed oggettive che devono sussistere per poter accedere al beneficio, segnatamente che: il debitore deve essere un consumatore, il creditore deve essere una banca, una società di cartolarizzazione o un intermediario finanziario;
il credito deve essere ipotecario di primo grado e gravare su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore;
il debitore deve aver rimborsato almeno il 5% della quota capitale originariamente finanziata;
la richiesta di rinegoziazione deve essere presentata entro il 31.12.2022 in pendenza di una procedura esecutiva immobiliare sull'immobile, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21.3.2021; il debito complessivo (comprensivo di spese di pignoramento ed interessi), non deve essere superiore ad € 250.000,00 ed il mutuo derivante dalla rinegoziazione non deve essere inferiore a 10 anni e superiore a 30 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione.
Inoltre, l'art.41 bis, comma 5, L.157/2019, stabilisce che, a seguito della domanda di rinegoziazione, il creditore “ svolge una valutazione del merito di credito nel rispetto di quanto previsto nella disciplina di vigilanza prudenziale ad esso applicabile, all'esito della quale può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento, a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2 e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore ovvero, nei casi regolati dal comma 3, del destinatario finanziario ”.
Nella fattispecie che qui occupa, esaminati gli atti di causa ed i documenti allegati, devono ritenersi esistenti le condizioni richieste dall'art.41 bis, l. cit.
pagina 5 di 10 Invero, i debitori risultavano in possesso dei requisiti richiesti per presentare istanza (cfr. doc.7 e 11 del fascicolo di parte opponente), circostanza non contestata da che ha consentito la sospensione CP_1 per sei mesi della procedura esecutiva 32/2018 RGE (doc.12 - ordinanza di sospensione per rinegoziazione del mutuo del 7.3.2024).Quanto al merito creditizio, gli opponenti hanno dichiarato che
“ … il mancato pagamento delle rate del mutuo dal 2017 è circostanza pacifica e che la causa di ciò sia stata conseguente alla mancanza di risorse finanziarie, ma ciò che rileva, ai fini della valutazione del merito creditizio, e che i comparenti abbiano oggi la possibilità di far fronte alla rinegoziazione nei termini indicati dalla legge…oltre all'ISEE già prodotto in giudizio ( doc.19)i comparenti hanno prodotto in sede di reclamo e producono in questa sede, i loro mod. 730/2024, risultano rispettivamente i redditi imponibili di €18.083,00, per quanto riguarda ed Parte_1
€16.909,00 per quanto riguarda . Il parametro consigliato dalla Banca d'Italia per la Parte_2 valutazione del merito creditizio prende in considerazione il rapporto rata/reddito che deve rimanere entro il 30% e nella specie, tenuto conto che si tratta di ristrutturazione e non di nuovo finanziamento, tale rapporto è rispettato …. ( cfr, memoria ex art.127 ter n.1, cpc, e doc. 26 e 27 ivi allegati, fascicolo parte opponente).
Al riguardo, osserva il Giudicante che dai documenti prodotti in causa (doc.19, fascicolo di parte opponente), risulta che i debitori hanno formulato alla creditrice proposta di rinegoziazione del mutuo con pagamento di una rata mensile pari ad € 900/1000, con estinzione in 25 anni (cfr. doc. 13, mail del
15.5.2024, fascicolo di parte opponente).
Tale proposta non è stata accettata dalla creditrice perché il lasso di tempo di 25 anni, indicato dai debitori per l'estinzione del mutuo “ è al di fuori del perimetro delle previsioni di recupero del business plan di medesima….Ci rendiamo disponibili a valutare proposte transattive Controparte_1 migliorative rispetto alle precedenti ( cfr. doc.14, mail di risposta ), fascicolo di parte Controparte_2 opponente)
I debitori, quindi, a fronte di un debito quantificato in € 240.000,00, hanno offerto “ di versare un acconto di € 20.000,00 pagando il residuo in rate mensili di €1.000,00 ciascuna e quindi con una rateazione minore di quella di 25 anni proposta” ( doc.15, lettera del 30.9.2024, fascicolo di parte opponente).
Anche tale proposta non è stata accettata per gli stessi motivi ( doc.17, mail del 9.10.2024, fascicolo di parte opponente).
pagina 6 di 10 Risulta in atti un'ulteriore proposta transattiva dei debitori i quali si dichiaravano ” disponibili a far fronte al sospeso con la società ottenendo uno sconto del 20% sull'importo del Controparte_1 credito da Te precisato nell'esecuzione che residuerebbe quindi ad €190.0000,00, versando in conto la somma di €40.000,00 e corrispondendo il residuo in rate mensili di €1000,00 ciascuna senza addebito di interessi. In questo modo la dilazione di pagamento di 25 anni, della quale i sigg.ri e Parte_1
potrebbero usufruire sulla base dell'età, verrebbe ridotta di circa il 50%” ( doc.17, mail del Pt_2
9.10.2024, fascicolo di parte opponente).
Anche tale proposta è stata rifiutata dalla creditrice, che ha manifestato, per contro, la volontà di addivenire ad una soluzione transattiva che prevedesse il pagamento dell'importo dovuto a saldo in un periodo non superiore a quattro anni ( doc.17, fascicolo di parte opponente).
Venendo ad esaminare la posizione della creditrice, come già detto, l'art.41 bis, comma 5, L.157/2019, stabilisce che a seguito di domanda di rinegoziazione il creditore “ svolge una valutazione del merito di credito nel rispetto di quanto previsto nella disciplina di vigilanza prudenziale ad esso applicabile, all'esito della quale può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento, a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2 e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore..”
Anche sotto tale aspetto risulta che la norma sia stata rispettata, stante l'avvio di trattative tra le parti ( doc. 13, 14,15,17, 19 , fascicolo di parte opponente) che si sono concluse con un giudizio negativo da parte del creditore.
Sul punto, va osservato che la condotta di non poteva in alcun modo ingenerare nei debitori CP_1 alcun affidamento all'ottenimento della rinegoziazione.
Al contrario, l'opposta, a seguito dell'istruttoria avviata - della quale gli stessi debitori danno atto nelle mail e nella corrispondenza intercorsa tra le parti ( doc.13, 14, 15, 17 e 19 già citati)- ai sensi dell'art.124 e 124 bis TUB, ha concretamente valutato l'assenza di solvibilità degli opponenti, addivenendo alla conclusione di trovarsi di fronte a soggetti incapaci di far fronte agli obblighi assunti.
Pertanto, al diritto dei debitori di formulare istanza di rinegoziazione ai sensi dell'art.41 bis L157/2019, fa riscontro l'obbligo della creditrice di effettuare la valutazione del merito creditizio nel rispetto della disciplina di vigilanza prudenziale applicabile.
Nella fattispecie dedotta, è dimostrato che l'opposta ha concretamente effettuato tale valutazione di merito creditizio, motivando adeguatamente la propria scelta di non aderire alla rinegoziazione.
pagina 7 di 10 Invero, la creditrice ha indicato nella: a) inidoneità della documentazione allegata dagli opponenti a fondare l'adeguatezza del loro reddito, tenuto conto anche b) dell' inadempimento degli stessi, a decorrere dal 2017, a onorare le rate del contratto originariamente stipulato, ( doc. 13, 14, 15, 17 e 19, fascicolo di parte opponente).
Tale circostanza è ammessa dai debitori, che non hanno in alcun modo contestato di essere stati inadempienti, limitandosi ad indicare, genericamente, a propria discolpa, “ la mancanza di risorse finanziarie”.
D'altro canto, deve escludersi che ai sensi dell'art.41 bis, comma 5, L.157/2019, sussista un obbligo del creditore a contrarre a seguito dell'istanza di rinegoziazione, posto che il citato articolo prevede, piuttosto, che il creditore, a seguito della valutazione del merito creditizio, “ può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento” .
Quindi, la creditrice “ può” ma, certamente, “ non deve”.
In tal senso sono uniformemente orientate le pronunce della giurisprudenza di merito, secondo la quale
“ …L'interpretazione della norma è chiara: il debitore-consumatore, al ricorrere delle condizioni previste dalla disposizione, ha diritto di richiedere una rinegoziazione del mutuo o un finanziamento a un terzo finanziatore;
la banca deve svolgere una valutazione che attiene al merito creditizio del debitore, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di vigilanza prudenziale;
solo in caso di esito positivo della predetta valutazione, l'istituto di credito può, e non deve, accettare la proposta di rinegoziazione; In primo luogo, quindi, va ribadito che al GE non è attribuito il potere di valutare le ragioni di accoglimento o di diniego dell'istanza di rinegoziazione del mutuo da parte della banca. La decisione dell'Istituto di credito, infatti, attiene all'ambito dell'autonomia negoziale privata, peraltro presidiata dalle regole di vigilanza prudenziale, come reso evidente dal tenore letterale della disposizione nella parte in cui prevede che il creditore possa e non debba accettare la proposta di rinegoziazione, ancorché il contenuto della stessa sia conforme alla previsione della norma. (cfr, Tribunale Como, sent.
n.1193/2024)
pagina 8 di 10 Dello stesso tenore è, anche, altra pronuncia, secondo la quale: “L'azione proposta non può nemmeno qualificarsi in termini di opposizione sostanziale, non risultando contestato il diritto della creditrice di procedere ad esecuzione per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo. Solo per completezza di motivazione va aggiunto che la normativa (art.41 bis, L.15772019) non integra alcun obbligo a contrarre dell'istituto di credito a fronte dell'istanza di rinegoziazione del mutuo o del finanziamento, come si evince dal tenore testuale dell'art.41 ter, comma 5, che prevede una valutazione del merito del credito, implicante la mera possibilità di accettare la detta richiesta
(Tribunale Catania, sent. 4690/2024).
Anche secondo il Tribunale di Milano “... Il comma 5 della disposizione citata prevede, infatti, che il creditore svolga una valutazione del merito creditizio nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di vigilanza prudenziale ad esso applicabile. All'esito, previa verifica della conformità della richiesta alle previsioni di cui al comma 2 nonché del merito creditizio del debitore (in caso di rinegoziazione) può accettare ovvero rifiutare tale proposta. L'utilizzo del termine “ può” da parte del legislatore non lascia residuare dubbi riguardo alla valenza discrezionale della decisione (...)( ordinanza di rigetto nel fascicolo NRG 4976/2023).
Pertanto, anche alla luce delle citate pronunce, risulta chiaro che il creditore non è affatto vincolato a prestare il proprio consenso alla rinegoziazione, anche in ipotesi di sussistenza dei requisiti, oggettivi e soggettivi, individuati dalla norma per l'accesso alla procedura;
la valutazione complessiva del merito creditizio del debitore è lasciata alla banca/ società di cartolarizzazione/ società d'intermediazione finanziaria, e con essa la possibilità di opporre un rifiuto.
L'opposizione va, pertanto, respinta.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo il D.M. 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) Respinge l'opposizione;
pagina 9 di 10 2) Condanna e alla refusione, a favore di Parte_4 Parte_2 Controparte_1 rappresentata da (già ), delle spese di lite, liquidate in € 9.052,00, Controparte_2 CP_3 per compenso, oltre 15% spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Firenze, il 22.8.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Patrizia Pompei
pagina 10 di 10