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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/07/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 914/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 914/2024
avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Tamara Lorenzi ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Romina Targa resistente
rimessa in decisione all'udienza di data 11 marzo 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Voglia l'Il.mo Tribunale di Trento: pronunciare sentenza di divorzio ai sensi della L. 898/1970 art. 3 n. 2 lett. f), alle seguenti condizioni: Disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra mensilmente CP_1 Parte_1 un importo in misura non inferiore ad Euro 300,00 a titolo di assegno di mantenimento divorzile, rivalutabile ISTAT ai sensi di legge.
1 Con condanna alla rifusione delle spese e competenze di lite, anche a favore dell'Erario in caso di ammissione della sig.ra al PSS” Parte_1
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE: “
1. In applicazione della legge marocchina, in quanto legge comune ai coniugi ai sensi della L. 218/1995 pronunciarsi la nullità del matrimonio contratto in Salè - Marocco in data 20.09.2019 dai signori e CP_1 Pt_1
[...]
2. Conseguentemente, rigettarsi la richiesta di mantenimento avanzata dalla moglie nei confronti del marito.
3. In via subordinata, pronunciarsi sentenza di divorzio ai sensi della L. 898/1970 art. 3 n. 2 lett. F), con conseguente rigetto della domanda di mantenimento avanzata nei confronti del marito da parte della OR , per mancanza dei presupposti di debenza dello Parte_1 stesso per tutto quanto esposto in narrativa.
4. in via di estremo ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui un assegno di mantenimento avesse ad essere riconosciuto in favore della moglie e a carico del marito, rideterminarsi lo stesso in misura congrua ai rispettivi redditi delle parti.
5. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9 aprile 2024, la ricorrente sig.ra ha domandato Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato con il resistente sig. in CP_1 data 20 settembre 2019 a Salé (Marocco), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Pergine Valsugana (TN), Parte II, Serie C, N. 11, Anno 2020, dalla cui unione non sono nati figli, chiedendo, altresì, disporsi a carico del resistente il versamento di un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 300,00 mensili.
A sostegno della domanda la parte ricorrente ha dedotto che il matrimonio - combinato dalle rispettive famiglie di origine - non è mai stato consumato e che il sig. ha CP_1 accettato di contrarlo per senso di riconoscenza verso la zia, madre della moglie.
La sig.ra ha dato atto di essersi trasferita in Italia ad agosto 2020 per convivere Parte_1 in un appartamento Itea sito a Pergine Valsugana con la suocera, sig.ra e con il Persona_1
2 marito (cittadino italiano già residente in Italia); la stessa ha rappresentato di aver subito atti di violenza fisica, psicologica ed economica da parte della sig.ra e di essere stata Persona_1 costretta a gestire da sola le faccende domestiche, fino a quando nel mese di marzo 2024 ha lasciato l'abitazione familiare ed è stata accolta in una struttura protetta nella provincia di
Trento.
La ricorrente ha rappresentato che dal 2021 frequenta la scuola Eda per conseguire il diploma di scuola media e che ella non percepisce alcun reddito o sussidio nonostante un'invalidità al
46% al braccio sinistro, mentre il sig. lavora come corriere per Amazon e la CP_1 sig.ra percepisce una pensione e dei sussidi pubblici. Persona_1
La parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo pronunciarsi la nullità del matrimonio in applicazione della legge marocchina in quanto legge comune ad entrambi i coniugi ai sensi della L. 218/1995 e, conseguentemente, rigettarsi la richiesta di mantenimento avanzata dalla controparte;
in via subordinata, il sig. ha chiesto pronunciarsi sentenza di CP_1 divorzio con conseguente rigetto della domanda di mantenimento per mancanza dei relativi presupposti;
in estremo subordine, egli ha domandato rideterminarsi l'assegno di mantenimento in misura congrua ai redditi delle parti.
Il resistente ha allegato che la ricorrente gode di reddito autonomo in ragione dell'assegno mensile di invalidità che le è stato riconosciuto e che la stessa non ha rinunciato ad alcuna possibilità di sviluppo professionale, anzi ha avuto la possibilità di studiare con il sostegno della famiglia. Quanto alle risorse economiche del sig. egli ha dedotto di aver CP_1 svolto l'attività di corriere per Amazon con un reddito di circa € 8.000,00 lordi annui ma di essere, dal mese di aprile 2024, in disoccupazione e di godere unicamente di una pensione di invalidità di circa € 300,00 mensili che non consentirebbe di far fronte alle richieste economiche avanzate dalla moglie.
Con memoria ex art. 473-bis n. 17 co. 1 c.p.c. di data 16 luglio 2024 la parte ricorrente ha dato atto che il sig. successivamente all'attivazione della presente procedura, CP_1 ha promosso azione di divorzio in Marocco di cui non si conoscono gli esiti, e che ella ha presentato ad aprile 2024 formale denuncia-querela nei confronti della sig.ra Persona_1
Con successiva memoria ex art. 473-bis n. 17 co. 3 c.p.c. di data 4 settembre 2024 la sig.ra ha rappresentato che la legge marocchina non può dirsi comune ai coniugi data Parte_1 la cittadinanza italiana del marito e la residenza in Italia delle parti, che il vizio di nullità
3 eccepito dalla controparte non è di per sé rilevabile d'ufficio e che la documentazione proveniente dal Tribunale del Marocco non dispone dei requisiti di certificazione e validità per il suo utilizzo in sede giudiziale. Ella, inoltre, ha rilevato che la mancata consumazione del matrimonio non comporta la sua nullità bensì il suo scioglimento e che comunque non incide sul riconoscimento dell'assegno divorzile.
Con note d'udienza depositate il 30 ottobre 2024 il sig. ha prodotto copia del CP_1 provvedimento di divorzio pronunciato in Marocco.
Con note d'udienza depositate il 31 ottobre 2024 la sig.ra ha contestato la Parte_1 validità e l'efficacia dell'atto del Tribunale del Marocco prodotto dalla controparte.
La domanda di divorzio svolta dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 3, n. 2 lettera f) della L.
898/1970 è fondata e va accolta.
Ritiene, innanzitutto, il Collegio che la sentenza marocchina di divorzio prodotta in atti (doc.
7 parte convenuta) non possa considerarsi efficace nell'ordinamento italiano, non sussistendo tutte le condizioni previste dall'art. 64 L. 218/1995 ai fini dell'operatività del principio del riconoscimento automatico delle sentenze straniere, ex art. 67 L. 218/1995.
In particolare, nel caso di specie risulta, innanzitutto, violato il fondamentale principio del contraddittorio di cui alla lett. b) dell'art. 64, non risultando in alcun modo che la sig.ra Pt_1
, convenuta nel giudizio marocchino, sia stata portata a conoscenza dell'atto
[...] introduttivo del giudizio di divorzio (in conformità a quanto previsto dalla legge marocchina, quale legge del luogo in cui si è svolto il processo), con conseguente violazione del suo diritto essenziale di difesa. Nella traduzione della citata sentenza è, infatti, possibile leggere solamente che “il coniuge ha negato di aver consumato matrimonio con la moglie e che quest'ultima non ha contestato le pretese del marito” e che il giorno 8 luglio 2024 allore ore
17.00 “è comparso il Sig. , senza che vi sia modo alcuno di evincere se la CP_1 moglie sia stata portata conoscenza o meno di tal procedimento ovvero se, in caso, affermativo, vi abbia partecipato oppure sia rimasta contumace. In tale ultima ipotesi, non c'è neppure modo di verificare la sussistenza del requisito di cui alla lett. c) del citato art. 64, non risultando dalla sentenza de quo se l'eventuale contumacia della moglie sia stata dichiarata in conformità alla legge marocchina, come invece richiesto dalla richiamata previsione.
4 Ciò posto, va ritenuta sussistente la giurisdizione italiana rispetto alla domanda svolta dalla ricorrente, con applicazione della legge italiana.
Quanto al primo profilo, osserva il Collegio che, nel caso che occupa, trova applicazione il
Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (cd. regolamento
Bruxelles II ter), essendosi il presente procedimento radicato dopo il 1 agosto 2022.
Ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento, “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi, ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini.”.
Orbene, nel caso di specie sussiste certamente la giurisdizione italiana, atteso non solo che in Italia si trova la residenza abituale dei coniugi ma che, in ogni caso, il convenuto è cittadino italiano (cfr. certificato di cittadinanza del marito, allegato alla nota di parte ricorrente depositata in data 31 ottobre 2024).
Quanto all'applicazione della legge italiana, occorre richiamare l'art. 8 del Regolamento
(UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, in forza del quale “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.”. Nel caso che occupa, come sopra evidenziato, in Italia si trova la
5 residenza abituale dei coniugi e, in ogni caso, la ricorrente ha adito l'autorità giurisdizionale italiana (lettera d).
Alla luce di quanto sopra, il divorzio tra le parti va in questa sede pronunciato ai sensi dell'art. 3, n. 2 lettera f) della L. 898/1970 – a tenore del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi: 2) nei casi in cui: f) il matrimonio non è stato consumato” – essendo pacifico che il matrimonio non è stato consumato.
Passando alla domanda di assegno divorzile svolta dalla parte ricorrente, ritiene il Collegio che la stessa non possa trovare accoglimento.
Giova premettere che con la pronuncia n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, co. 6 L. 898/1970 una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, individuando nei criteri (equiordinati) di cui alla prima parte della citata norma i parametri cui attenersi per decidere sia sull'attribuzione dell'assegno all'ex coniuge richiedente (ossia ai fini del giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi, quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, unitamente all'impossibilità per il coniuge istante di procurarseli per ragioni oggettive), sia sulla sua quantificazione.
In particolare, la Sezioni Unite, hanno affermato che “il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”.
La Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare “se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale
e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal
6 sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto” (cfr. Cass. Sez. Un. 18287/2018).
Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno.
A tale orientamento interpretativo è stato dato seguito anche con la pronuncia n. 17601/2019 della Suprema Corte, evidenziandosi che in quella sede la Corte di Cassazione, nel riferirsi alla “natura composita” dell'assegno divorzile e al “principio di solidarietà postconiugale”, ha richiamato i principi già enucleati con la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ribadendo che “
4.2 Nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice deve compiere quindi una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Questa verifica tuttavia non
è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l. 898/1970, onde accertare se
l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale”.
Va, altresì, osservato che la giurisprudenza più recente ha valorizzato la necessità che sussista, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, una “rilevante” disparità della situazione economico-reddituale delle parti, tanto da considerarla quale “precondizione”:
“L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-
7 perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.” (cfr. Cass. 4328/2024).
Ciò posto, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della moglie, né a fini perequativi né a fini assistenziali.
Quanto al primo aspetto, va osservato, che non sussiste alcuna rilevante disparità tra le condizioni economiche delle parti, risultando entrambi i coniugi, allo stato degli atti, privi di una occupazione lavorativa e non constando che essi siano proprietari di immobili: la moglie studia e percepisce l'assegno di autodeterminazione da parte della Provincia (cfr. verbale udienza del 10 settembre 2024) mentre il marito risulta aver percepito, per l'anno di imposta
2023, un reddito annuo complessivo di euro 8.000,00, mentre risulta disoccupato alla data del 21 maggio 2024 (doc. 4 parte convenuta, dichiarazione Centro per l'Impiego). Il marito, inoltre, percepisce una pensione di invalidità di euro 324,24 euro al mese e risulta sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere dal 21 giugno 2024.
Quanto al secondo aspetto, ritiene il Collegio che in atti non vi sia prova che la moglie, per ragioni oggettive, non possa procurarsi mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa, dovendo a tal fine valorizzarsi che la sua giovane età (venticinque anni) le consente certamente di inserirsi nel mondo del lavoro, e questo nonostante la dedotta (e non documentata) invalidità ad un braccio al 46%, in mancanza di concreti elementi di segno contrario (“Occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il
8 parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale;
mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive.”, cfr. Cass. 15986/2025).
La domanda di assegno divorzile va, pertanto, rigettata.
Spese di lite compensate tenuto conto della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Parte_1 CP_1 data 20 settembre 2019 a Salé (Marocco), trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Pergine Valsugana (TN), Parte II, Serie C, N. 11, Anno
2020;
2. rigetta la domanda di assegno divorzile;
3. spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 914/2024
avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Tamara Lorenzi ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Romina Targa resistente
rimessa in decisione all'udienza di data 11 marzo 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Voglia l'Il.mo Tribunale di Trento: pronunciare sentenza di divorzio ai sensi della L. 898/1970 art. 3 n. 2 lett. f), alle seguenti condizioni: Disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra mensilmente CP_1 Parte_1 un importo in misura non inferiore ad Euro 300,00 a titolo di assegno di mantenimento divorzile, rivalutabile ISTAT ai sensi di legge.
1 Con condanna alla rifusione delle spese e competenze di lite, anche a favore dell'Erario in caso di ammissione della sig.ra al PSS” Parte_1
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE: “
1. In applicazione della legge marocchina, in quanto legge comune ai coniugi ai sensi della L. 218/1995 pronunciarsi la nullità del matrimonio contratto in Salè - Marocco in data 20.09.2019 dai signori e CP_1 Pt_1
[...]
2. Conseguentemente, rigettarsi la richiesta di mantenimento avanzata dalla moglie nei confronti del marito.
3. In via subordinata, pronunciarsi sentenza di divorzio ai sensi della L. 898/1970 art. 3 n. 2 lett. F), con conseguente rigetto della domanda di mantenimento avanzata nei confronti del marito da parte della OR , per mancanza dei presupposti di debenza dello Parte_1 stesso per tutto quanto esposto in narrativa.
4. in via di estremo ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui un assegno di mantenimento avesse ad essere riconosciuto in favore della moglie e a carico del marito, rideterminarsi lo stesso in misura congrua ai rispettivi redditi delle parti.
5. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9 aprile 2024, la ricorrente sig.ra ha domandato Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato con il resistente sig. in CP_1 data 20 settembre 2019 a Salé (Marocco), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Pergine Valsugana (TN), Parte II, Serie C, N. 11, Anno 2020, dalla cui unione non sono nati figli, chiedendo, altresì, disporsi a carico del resistente il versamento di un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 300,00 mensili.
A sostegno della domanda la parte ricorrente ha dedotto che il matrimonio - combinato dalle rispettive famiglie di origine - non è mai stato consumato e che il sig. ha CP_1 accettato di contrarlo per senso di riconoscenza verso la zia, madre della moglie.
La sig.ra ha dato atto di essersi trasferita in Italia ad agosto 2020 per convivere Parte_1 in un appartamento Itea sito a Pergine Valsugana con la suocera, sig.ra e con il Persona_1
2 marito (cittadino italiano già residente in Italia); la stessa ha rappresentato di aver subito atti di violenza fisica, psicologica ed economica da parte della sig.ra e di essere stata Persona_1 costretta a gestire da sola le faccende domestiche, fino a quando nel mese di marzo 2024 ha lasciato l'abitazione familiare ed è stata accolta in una struttura protetta nella provincia di
Trento.
La ricorrente ha rappresentato che dal 2021 frequenta la scuola Eda per conseguire il diploma di scuola media e che ella non percepisce alcun reddito o sussidio nonostante un'invalidità al
46% al braccio sinistro, mentre il sig. lavora come corriere per Amazon e la CP_1 sig.ra percepisce una pensione e dei sussidi pubblici. Persona_1
La parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo pronunciarsi la nullità del matrimonio in applicazione della legge marocchina in quanto legge comune ad entrambi i coniugi ai sensi della L. 218/1995 e, conseguentemente, rigettarsi la richiesta di mantenimento avanzata dalla controparte;
in via subordinata, il sig. ha chiesto pronunciarsi sentenza di CP_1 divorzio con conseguente rigetto della domanda di mantenimento per mancanza dei relativi presupposti;
in estremo subordine, egli ha domandato rideterminarsi l'assegno di mantenimento in misura congrua ai redditi delle parti.
Il resistente ha allegato che la ricorrente gode di reddito autonomo in ragione dell'assegno mensile di invalidità che le è stato riconosciuto e che la stessa non ha rinunciato ad alcuna possibilità di sviluppo professionale, anzi ha avuto la possibilità di studiare con il sostegno della famiglia. Quanto alle risorse economiche del sig. egli ha dedotto di aver CP_1 svolto l'attività di corriere per Amazon con un reddito di circa € 8.000,00 lordi annui ma di essere, dal mese di aprile 2024, in disoccupazione e di godere unicamente di una pensione di invalidità di circa € 300,00 mensili che non consentirebbe di far fronte alle richieste economiche avanzate dalla moglie.
Con memoria ex art. 473-bis n. 17 co. 1 c.p.c. di data 16 luglio 2024 la parte ricorrente ha dato atto che il sig. successivamente all'attivazione della presente procedura, CP_1 ha promosso azione di divorzio in Marocco di cui non si conoscono gli esiti, e che ella ha presentato ad aprile 2024 formale denuncia-querela nei confronti della sig.ra Persona_1
Con successiva memoria ex art. 473-bis n. 17 co. 3 c.p.c. di data 4 settembre 2024 la sig.ra ha rappresentato che la legge marocchina non può dirsi comune ai coniugi data Parte_1 la cittadinanza italiana del marito e la residenza in Italia delle parti, che il vizio di nullità
3 eccepito dalla controparte non è di per sé rilevabile d'ufficio e che la documentazione proveniente dal Tribunale del Marocco non dispone dei requisiti di certificazione e validità per il suo utilizzo in sede giudiziale. Ella, inoltre, ha rilevato che la mancata consumazione del matrimonio non comporta la sua nullità bensì il suo scioglimento e che comunque non incide sul riconoscimento dell'assegno divorzile.
Con note d'udienza depositate il 30 ottobre 2024 il sig. ha prodotto copia del CP_1 provvedimento di divorzio pronunciato in Marocco.
Con note d'udienza depositate il 31 ottobre 2024 la sig.ra ha contestato la Parte_1 validità e l'efficacia dell'atto del Tribunale del Marocco prodotto dalla controparte.
La domanda di divorzio svolta dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 3, n. 2 lettera f) della L.
898/1970 è fondata e va accolta.
Ritiene, innanzitutto, il Collegio che la sentenza marocchina di divorzio prodotta in atti (doc.
7 parte convenuta) non possa considerarsi efficace nell'ordinamento italiano, non sussistendo tutte le condizioni previste dall'art. 64 L. 218/1995 ai fini dell'operatività del principio del riconoscimento automatico delle sentenze straniere, ex art. 67 L. 218/1995.
In particolare, nel caso di specie risulta, innanzitutto, violato il fondamentale principio del contraddittorio di cui alla lett. b) dell'art. 64, non risultando in alcun modo che la sig.ra Pt_1
, convenuta nel giudizio marocchino, sia stata portata a conoscenza dell'atto
[...] introduttivo del giudizio di divorzio (in conformità a quanto previsto dalla legge marocchina, quale legge del luogo in cui si è svolto il processo), con conseguente violazione del suo diritto essenziale di difesa. Nella traduzione della citata sentenza è, infatti, possibile leggere solamente che “il coniuge ha negato di aver consumato matrimonio con la moglie e che quest'ultima non ha contestato le pretese del marito” e che il giorno 8 luglio 2024 allore ore
17.00 “è comparso il Sig. , senza che vi sia modo alcuno di evincere se la CP_1 moglie sia stata portata conoscenza o meno di tal procedimento ovvero se, in caso, affermativo, vi abbia partecipato oppure sia rimasta contumace. In tale ultima ipotesi, non c'è neppure modo di verificare la sussistenza del requisito di cui alla lett. c) del citato art. 64, non risultando dalla sentenza de quo se l'eventuale contumacia della moglie sia stata dichiarata in conformità alla legge marocchina, come invece richiesto dalla richiamata previsione.
4 Ciò posto, va ritenuta sussistente la giurisdizione italiana rispetto alla domanda svolta dalla ricorrente, con applicazione della legge italiana.
Quanto al primo profilo, osserva il Collegio che, nel caso che occupa, trova applicazione il
Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (cd. regolamento
Bruxelles II ter), essendosi il presente procedimento radicato dopo il 1 agosto 2022.
Ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento, “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi, ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini.”.
Orbene, nel caso di specie sussiste certamente la giurisdizione italiana, atteso non solo che in Italia si trova la residenza abituale dei coniugi ma che, in ogni caso, il convenuto è cittadino italiano (cfr. certificato di cittadinanza del marito, allegato alla nota di parte ricorrente depositata in data 31 ottobre 2024).
Quanto all'applicazione della legge italiana, occorre richiamare l'art. 8 del Regolamento
(UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, in forza del quale “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.”. Nel caso che occupa, come sopra evidenziato, in Italia si trova la
5 residenza abituale dei coniugi e, in ogni caso, la ricorrente ha adito l'autorità giurisdizionale italiana (lettera d).
Alla luce di quanto sopra, il divorzio tra le parti va in questa sede pronunciato ai sensi dell'art. 3, n. 2 lettera f) della L. 898/1970 – a tenore del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi: 2) nei casi in cui: f) il matrimonio non è stato consumato” – essendo pacifico che il matrimonio non è stato consumato.
Passando alla domanda di assegno divorzile svolta dalla parte ricorrente, ritiene il Collegio che la stessa non possa trovare accoglimento.
Giova premettere che con la pronuncia n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, co. 6 L. 898/1970 una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, individuando nei criteri (equiordinati) di cui alla prima parte della citata norma i parametri cui attenersi per decidere sia sull'attribuzione dell'assegno all'ex coniuge richiedente (ossia ai fini del giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi, quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, unitamente all'impossibilità per il coniuge istante di procurarseli per ragioni oggettive), sia sulla sua quantificazione.
In particolare, la Sezioni Unite, hanno affermato che “il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”.
La Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare “se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale
e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal
6 sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto” (cfr. Cass. Sez. Un. 18287/2018).
Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno.
A tale orientamento interpretativo è stato dato seguito anche con la pronuncia n. 17601/2019 della Suprema Corte, evidenziandosi che in quella sede la Corte di Cassazione, nel riferirsi alla “natura composita” dell'assegno divorzile e al “principio di solidarietà postconiugale”, ha richiamato i principi già enucleati con la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ribadendo che “
4.2 Nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice deve compiere quindi una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Questa verifica tuttavia non
è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l. 898/1970, onde accertare se
l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale”.
Va, altresì, osservato che la giurisprudenza più recente ha valorizzato la necessità che sussista, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, una “rilevante” disparità della situazione economico-reddituale delle parti, tanto da considerarla quale “precondizione”:
“L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-
7 perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.” (cfr. Cass. 4328/2024).
Ciò posto, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della moglie, né a fini perequativi né a fini assistenziali.
Quanto al primo aspetto, va osservato, che non sussiste alcuna rilevante disparità tra le condizioni economiche delle parti, risultando entrambi i coniugi, allo stato degli atti, privi di una occupazione lavorativa e non constando che essi siano proprietari di immobili: la moglie studia e percepisce l'assegno di autodeterminazione da parte della Provincia (cfr. verbale udienza del 10 settembre 2024) mentre il marito risulta aver percepito, per l'anno di imposta
2023, un reddito annuo complessivo di euro 8.000,00, mentre risulta disoccupato alla data del 21 maggio 2024 (doc. 4 parte convenuta, dichiarazione Centro per l'Impiego). Il marito, inoltre, percepisce una pensione di invalidità di euro 324,24 euro al mese e risulta sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere dal 21 giugno 2024.
Quanto al secondo aspetto, ritiene il Collegio che in atti non vi sia prova che la moglie, per ragioni oggettive, non possa procurarsi mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa, dovendo a tal fine valorizzarsi che la sua giovane età (venticinque anni) le consente certamente di inserirsi nel mondo del lavoro, e questo nonostante la dedotta (e non documentata) invalidità ad un braccio al 46%, in mancanza di concreti elementi di segno contrario (“Occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il
8 parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale;
mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive.”, cfr. Cass. 15986/2025).
La domanda di assegno divorzile va, pertanto, rigettata.
Spese di lite compensate tenuto conto della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Parte_1 CP_1 data 20 settembre 2019 a Salé (Marocco), trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Pergine Valsugana (TN), Parte II, Serie C, N. 11, Anno
2020;
2. rigetta la domanda di assegno divorzile;
3. spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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