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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4831/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Ilaria Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4831 del Ruolo Generale dell'anno 2016 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ) ed nato a Parte_1 C.F._1 Parte_2
Sassari il 01.06.1965 (C.F. ), entrambi residenti in [...]
19, rappresentati e difesi dall'Avv. Pierluigi Olivieri, come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassari;
opponenti
contro
nato in [...] il [...], (C.F. ), si costituisce in Controparte_1 C.F._3
causa a mezzo dell'avv. Giovanni Domenico Pezzati e dell'avv. Pietro Paolo Pezzati che,
congiuntamente e/o disgiuntamente, lo rappresentano e difendono per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta;
opposto la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
pagina 1 di 9 nell'interesse degli opponenti, come da atto introduttivo del 9.12.2016; nell'interesse dell'opposto,
come da comparsa di costituzione del 23.02.2017 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di opposizione, ritualmente notificato, ed convenivano Parte_1 Parte_2
in giudizio esponendo: Controparte_1
- di essere destinatari di decreto ingiuntivo n. 931/2016 emesso dal Tribunale di Sassari su istanza dell'opposto per la somma di €. 47.333,33 a carico della ed €. 11.833,33 a carico di , Pt_1 Parte_2
oltre interessi e spese;
- di contestare la debenza di tale somma, poiché nessuna somma sarebbe dovuta a Controparte_1
dal fratello e dalla madre anzi assumendo di essere loro creditori Parte_2 Parte_1
dell'opponente;
- di contestare che avrebbe pagato €. 71.000,00 per estinguere il mutuo a suo tempo Parte_2
acceso dalla e dal defunto marito (deceduto il 16.07.2000); Pt_1 Persona_1
- di aver loro stessi sopportato le spese del mutuo e che occuperebbe, senza titolo, Controparte_1
l'immobile sito in Sassari al Fg. 31 mapp. 579 ora mapp. 1308, caduto in successione e a loro assegnato con la divisione ereditaria pronunciata dall'intestato Tribunale con sentenza n. 121/2014;
- che a essi spetterebbe il rimborso: a) il pagamento della quota di spese gravanti su CP_1
ma da loro sopportate a far data dalla morte del de cuius; b) la restituzione dei frutti percepiti
[...]
dall'immobile occupato;
c) il riconoscimento dell'indennità di occupazione per l'immobile occupato,
maturata dal febbraio 2014 ad oggi. Somme da porre in compensazione con quanto eventualmente dovuto all'opposto.
Concludevano, pertanto, chiedendo accertarsi che nulla è dovuto all'opponente e, in via
Part riconvenzionale, condannare quest'ultimo a corrispondere a €. 51.344,00 e a Parte_1
pagina 2 di 9 €. 14.755,21, oppure effettuando una compensazione con le somme azionate in via monitoria. Pt_2
Con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio contestando quanto allegato da parte Controparte_1
opponente. Preliminarmente eccepiva che le difese e le pretese oggetto della domanda riconvenzionale sarebbero inammissibili, poiché già proposte nel giudizio di divisione definito con sentenza n. 121/2014 del 30 gennaio 2014 del Tribunale di Sassari e, dunque,
coperte da giudicato. In ogni caso, si tratterebbe di pretese ormai prescritte.
Nel merito, esponeva:
- che il decreto ingiuntivo si fonderebbe su: a) atto di precetto del del Controparte_2
03.02.2009, intimato a tutte le parti del presente giudizio;
b) ipoteca volontaria iscritta il
16.11.1999 al n. 15755/2984 presso il registro dei RR.II di Sassari;
c) quietanza rilasciata dal creditore in data 19.08.2011;
- che avrebbe estinto il mutuo di Lire 150.000.000 (pari a €. 77.468,53), contratto dal de cuius
[...]
e da con atto rogato dal notaio dott. il 5 Persona_1 CP_3 Persona_2
novembre 1999, rep. 1925; pagando anche le quote delle altre parti in causa;
- che le spese relative a tale mutuo e che quelle concernenti i beni ricadenti nell'eredità non sarebbero state pagate dagli opponenti e di non aver goduto i frutti e occupato senza titolo l'immobile sopra descritto;
- contestava tutte le spese asseritamente sopportate dagli opponenti (€. 15.000,00 circa per spese funerarie e di successione in morte di spese per interventi che sarebbero stati Persona_3
eseguiti nell'anno 2004 in parte degli immobili caduti in successione;
presunte spese per la causa insorta tra e l'impresa Tanda;
spese di trascrizione della sentenza di divisione). Parte_1
- quanto all'immobile che occuperebbe, allegava che esso non sarebbe abitabile, poiché mancherebbero servizio idrico ed elettrico e vi avrebbe abitato tale su disposizione degli opponenti, Persona_4
senza pagare canone e dunque senza frutti goduti dall'opposto.
pagina 3 di 9 Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, condannarsi ed Parte_1
al pagamento, ciascuno nella misura della rispettiva quota, a favore di Parte_2 CP_1
della somma che, a seguito della compensazione dei rispettivi debiti delle parti, per i titoli in
[...]
espositiva, risulterà a favore dell'opposto. Con vittoria di spese.
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali, interrogatorio formale di
[...]
prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio, disposta per accertare e CP_1
quantificare l'ammontare degli esborsi documentati dagli opponenti e per determinare il valore locatizio dal 2000 ad oggi di ciascun immobile assegnato alle parti con sentenza n.
121/2014. Esaurita l'istruttoria, la causa veniva tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
L'opposizione è in parte fondata e deve essere parzialmente accolta nei termini che seguono.
a) In primo luogo, deve osservarsi che l'eccezione di cosa giudicata con riferimento alla sentenza emessa dall'intestato Tribunale n. 121/2014 del 30 gennaio 2014, non ha pregio.
Infatti, il thema decidendum e probandum della citata pronuncia riguardava soltanto la divisione della comunione ereditaria dei beni immobili presenti nell'asse, e non la regolamentazione delle intere quote dovute ai singoli coeredi (comprese di crediti e debiti ereditari), cui nessun riferimento viene fatto né nel dispositivo e nemmeno in parte motiva.
b) L'eccezione di cosa giudicata deve essere, invece, accolta, per le spese per interventi che sarebbero stati eseguiti nell'anno 2004 nell'immobile caduto in successione, di cui la Pt_1
chiede il rimborso pro quota al convenuto. Trattasi in questo caso, di lavori commissionati all'impresa Tanda a successione già aperta, rispetto all'esecuzione dei quali sono sorte contestazioni e la a nome proprio e prima della divisione dei beni, ha promosso Pt_1
giudizio dinanzi all'intestato Tribunale conclusosi con sentenza n. 1184/2011 del 25.8.2011,
che la vedeva condannata a pagare alla ditta appaltatrice la somma di €. 22.974,89. Ritiene
pagina 4 di 9 questo Giudice che le opere eseguite sull'immobile facente parte della divisione e il loro valore, dovevano essere indicate nell'ambito di tale giudizio e considerate al momento della formazione delle quote, della loro assegnazione e degli eventuali conguagli, ragion per cui tale domanda, questa volta sì coperta dal giudicato già formatosi con la sentenza n.
121/2014, è inammissibile in questa sede.
c) Quanto, invece, alle singole poste di cui gli attori chiedono il rimborso pro quota al convenuto, esse sono state specificamente indicate nella CTU espletata, la quale, ha concluso come segue (espunti i punti 3) e 4) relativi alle spese per lavori e di lite di cui alla sentenza n.
1184/2011 per quanto detto al punto b) che precede):
1)- spese rate di mutuo contratto il 5/11/1999: sono state accertate n. 29 contabili/ricevute di versamenti effettuati presso il nel periodo fra il 27/11/2000 e il Controparte_2
23/06/2006 da parte degli opponenti per complessivi €. 39.926,91;
2)- oneri successori in morte di non risultano documentati;
Persona_1
3)- […];
4)- […]
5)- spese di trascrizione della sentenza n. 121/2014: risultano effettuate in data 16/06/2015
presso l'Agenzia Delle Entrate per €. 426,25;
6)- spese servizio funebre come da fattura n. 20/2000 Persona_1
dell'Agenzia Funebre Sechi s.a.s. di Agus Giancarlo Bruno – Sassari, per €. 2.721,73;
7)- spese di pagamento imposte del 6/9/2004: per ICI anno 1999 per l'importo di €. 510,08;
8)- spese CAF ACLI per assistenza compilazione mod. ICI: datate 13/05/2002, intestate a che riportano una spesa complessiva pari ad €. 14,00. Parte_1
d) Va, tuttavia, rilevato, che il convenuto svolge eccezione di prescrizione per tutti i singoli diritti di credito (o meglio, di rimborso) vantati dagli attori e individuati, come documentati,
dal CTU. E' vero che la giurisprudenza riconosce che “in relazione ai debiti ereditari pagati
pagina 5 di 9 solo da uno dei coeredi legittimi, spetta al predetto il rimborso da parte degli altri eredi pro
quota e ciò a prescindere dall'azione di rendiconto tra coeredi, in quanto trattasi di debito
proprio della massa ereditaria per il quale ciascuno dei coeredi risponde pro quota ai sensi
degli art. 752 e 754 c.c. ed ha diritto di rivalsa verso gli altri coeredi. Ai debiti ereditari già
esistenti al momento dell'apertura della successione, vanno poi assimilati ontologicamente i
debiti a carico della massa (ad esempio quelli per spese funerarie o per imposte di
successione), perché, pur essendo venuti ad esistenza dopo la morte del de cuius si
trasmettono anch'essi agli eredi ex lege e costituiscono il passivo ereditario” (Tribunale
Modena sez. I, 12/06/2019, n. 915). Ecco, però, che esaminando singolarmente ciascun credito e anche applicando la prescrizione decennale (ritenendo l'azione per il rimborso sostanzialmente un'azione di ripetizione di indebito), in assenza di atti interruttivi e tenuto conto che l'atto di citazione è del 09.12.2016, risultano prescritti i crediti di cui ai punti 6),
7), 8). Non risulta, invece, prescritto, il diritto al rimborso delle rate di mutuo per complessivi €. 39.926,91 di cui al punto 1), poiché la prescrizione per il mutuo inizia a decorrere dalla sua estinzione avvenuta il 19.08.2011, e vi è stato atto di interruzione con il deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio il 09.12.2016. Lo stesso deve dirsi per le spese di trascrizione della sentenza n. 121/2014, versate in data 16.06.2015 per €. 426,25.
Ne consegue che la CTU, da cui il Tribunale non ritiene di discostarsi, ha accertato che gli opponenti hanno versato la somma di €. 39.926,91 per le rate di mutuo ed €. 426,25 (da dividere pro quota) per le spese di trascrizione della sentenza n. 121/2024.
e) Deve essere, ora, analizzata la questione della presunta occupazione dell'immobile da parte dell'opposto o di un conduttore e degli eventuali frutti dovuti agli opponenti.
Part Durante l'interrogatorio, ha: CP_1
- confermato di aver occupato una sola stanza dell'immobile nel 2016 e 2017, non impedendone il godimento altrui;
pagina 6 di 9 - riferito che il conduttore era moroso e non ha mai pagato affitto;
- dichiarato che le rate del mutuo e i lavori sarebbero stati pagati dalla tramite denaro Pt_1
facente parte dell'asse ereditario.
Quanto ai testi di parte opponente: a) ha dichiarato di essere stato Testimone_1
ospitato da per un certo periodo di tempo, giugno o luglio 2014, per circa un anno. CP_1
Ha poi dichiarato che un'altra (e diversa) casa sita nel medesimo terreno, all'epoca, era locata a una ragazza che corrispondeva circa €. 450,00 di canone;
b) ha Tes_2
dichiarato “è vero il sig. occupa l'immobile di cui mi si chiede, io sono un tecnico CP_1
e sono stato incaricato nel 2005 dagli opponenti di fare dei sopralluoghi e arrivati sul posto
ci ha aperto il sig. credo fosse novembre 2018 con il ctu ” e che “durante CP_1 Per_5
alcuni sopralluoghi abbiamo trovato degli affittuari che ci dissero che pagavano l'affitto ad
; c) non ha riferito nulla di rilevante;
d) ha CP_1 Tes_3 Tes_4
dichiarato che, in qualità di “ctu in un atp promosso da Impresa costruzioni Geom. Tanda
contro , nel 2009, [mi sono recato] sui luoghi di causa, o meglio, Parte_1
nell'immobile che si trova in agro di San Giovanni gli immobili in realtà erano due, uno più
piccolo ed uno più grande, erano entrambi occupati da terzi, uno da affittuari ed uno dalla
compagna di . CP_1
Nessun teste è stato sentito per parte opposta.
Orbene, ritiene questo Giudice che non sia stata raggiunta la prova dell'occupazione da parte di tale da impedirne il godimento ai proprietari. In primo luogo, perché Controparte_1
non risultano agli atti diffide o comunicazioni aventi ad oggetto la richiesta di rilascio o,
perlomeno, di corresponsione dei frutti inviate a perlomeno dal 2014, Controparte_1
cioè dalla definitiva assegnazione dell'immobile, dagli opponenti che, dunque, hanno sempre, nei fatti, tollerato l'occupazione, quantomeno sino al 09.12.2016 con il deposito dell'atto di opposizione. A ciò non sono, però, seguite richieste di rilascio dell'immobile che pagina 7 di 9 l'opposto afferma aver lasciato nel 2017 (in quale mese non è dato sapere). Ancora, il contratto di affitto concluso col sig. indica come estremi identificativi Tes_5
dell'immobile Fg. 31 n. 00581, che non corrisponde ai dati identificativi dell'immobile degli opponenti;
inoltre, né per il né per la “ragazza” e per i “terzi” citati dai testimoni Tes_5
sentiti, non vi sono elementi per identificarli, per comprendere se risiedessero lì stabilmente,
da quando, per quanto tempo, se a titolo gratuito od oneroso, se abbiano pagato o meno. Non
è nemmeno dato sapere ove risieda oggi e da quanto tempo, con Controparte_1
l'impossibilità di individuare anche il lasso temporale di una (comunque non provata)
occupazione.
La domanda riconvenzionale, nella parte relativa all'indennità di occupazione e ai frutti avanzata dagli opponenti deve, pertanto, essere rigettata.
f) In conclusione, la quietanza del rilasciata a e posta Controparte_2 Controparte_1
alla base del decreto ingiuntivo opposto costituisce prova del credito da lui vantato, che tuttavia, può essere richiesto pro quota alla madre e al fratello . Parte_1 Parte_2
Considerato che il mutuo era stato contratto, per la somma di €. 77.468,53, nel 1999 (e,
dunque, quasi contestualmente alla morte del de cuius); che ha versato Parte_3
€. 71.000,00 e che chiede la restituzione di €. 47.333,33 alla ed €. 11.833,33 a Pt_1 [...]
, oltre interessi e spese;
considerato, altresì, che il CTU ha accertato che gli Pt_2
opponenti hanno versato per il medesimo mutuo la somma di €. 39.926,91 e rilevato che tali somme possono essere poste in compensazione con quelle versate dall'opposto, residua un debito degli opponenti pari ad €. 19.239,75, da ridurre ulteriormente per la compensazione con la quota da porre a carico dell'opposto delle spese di trascrizione della sentenza n.
121/2014 di €. 142,08, giungendo a complessivi €. 19.097,67 a favore dell'opposto e da dividersi pro quota tra ed . Nulla invece è dovuto a titolo di Parte_1 Parte_2
indennità di occupazione e per la restituzione di frutti goduti, per le ragioni sopra esposte.
pagina 8 di 9 Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca, sono compensate tra le parti e le spese di
CTU, poste provvisoriamente a carico dell'opponente, andranno divise in quote uguali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna ed , ciascuno per la propria quota, al pagamento a Parte_1 Parte_2
di €. 19.097,67, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
Controparte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale relativa alla restituzione dei frutti e dell'indennità di occupazione;
- spese di lite compensate tra le parti e spese di CTU divise in quote uguali tra le parti.
Così deciso in Sassari, in data 07.01.2025.
Il Giudice
Ilaria Bradamante
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Ilaria Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4831 del Ruolo Generale dell'anno 2016 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ) ed nato a Parte_1 C.F._1 Parte_2
Sassari il 01.06.1965 (C.F. ), entrambi residenti in [...]
19, rappresentati e difesi dall'Avv. Pierluigi Olivieri, come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassari;
opponenti
contro
nato in [...] il [...], (C.F. ), si costituisce in Controparte_1 C.F._3
causa a mezzo dell'avv. Giovanni Domenico Pezzati e dell'avv. Pietro Paolo Pezzati che,
congiuntamente e/o disgiuntamente, lo rappresentano e difendono per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta;
opposto la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
pagina 1 di 9 nell'interesse degli opponenti, come da atto introduttivo del 9.12.2016; nell'interesse dell'opposto,
come da comparsa di costituzione del 23.02.2017 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di opposizione, ritualmente notificato, ed convenivano Parte_1 Parte_2
in giudizio esponendo: Controparte_1
- di essere destinatari di decreto ingiuntivo n. 931/2016 emesso dal Tribunale di Sassari su istanza dell'opposto per la somma di €. 47.333,33 a carico della ed €. 11.833,33 a carico di , Pt_1 Parte_2
oltre interessi e spese;
- di contestare la debenza di tale somma, poiché nessuna somma sarebbe dovuta a Controparte_1
dal fratello e dalla madre anzi assumendo di essere loro creditori Parte_2 Parte_1
dell'opponente;
- di contestare che avrebbe pagato €. 71.000,00 per estinguere il mutuo a suo tempo Parte_2
acceso dalla e dal defunto marito (deceduto il 16.07.2000); Pt_1 Persona_1
- di aver loro stessi sopportato le spese del mutuo e che occuperebbe, senza titolo, Controparte_1
l'immobile sito in Sassari al Fg. 31 mapp. 579 ora mapp. 1308, caduto in successione e a loro assegnato con la divisione ereditaria pronunciata dall'intestato Tribunale con sentenza n. 121/2014;
- che a essi spetterebbe il rimborso: a) il pagamento della quota di spese gravanti su CP_1
ma da loro sopportate a far data dalla morte del de cuius; b) la restituzione dei frutti percepiti
[...]
dall'immobile occupato;
c) il riconoscimento dell'indennità di occupazione per l'immobile occupato,
maturata dal febbraio 2014 ad oggi. Somme da porre in compensazione con quanto eventualmente dovuto all'opposto.
Concludevano, pertanto, chiedendo accertarsi che nulla è dovuto all'opponente e, in via
Part riconvenzionale, condannare quest'ultimo a corrispondere a €. 51.344,00 e a Parte_1
pagina 2 di 9 €. 14.755,21, oppure effettuando una compensazione con le somme azionate in via monitoria. Pt_2
Con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio contestando quanto allegato da parte Controparte_1
opponente. Preliminarmente eccepiva che le difese e le pretese oggetto della domanda riconvenzionale sarebbero inammissibili, poiché già proposte nel giudizio di divisione definito con sentenza n. 121/2014 del 30 gennaio 2014 del Tribunale di Sassari e, dunque,
coperte da giudicato. In ogni caso, si tratterebbe di pretese ormai prescritte.
Nel merito, esponeva:
- che il decreto ingiuntivo si fonderebbe su: a) atto di precetto del del Controparte_2
03.02.2009, intimato a tutte le parti del presente giudizio;
b) ipoteca volontaria iscritta il
16.11.1999 al n. 15755/2984 presso il registro dei RR.II di Sassari;
c) quietanza rilasciata dal creditore in data 19.08.2011;
- che avrebbe estinto il mutuo di Lire 150.000.000 (pari a €. 77.468,53), contratto dal de cuius
[...]
e da con atto rogato dal notaio dott. il 5 Persona_1 CP_3 Persona_2
novembre 1999, rep. 1925; pagando anche le quote delle altre parti in causa;
- che le spese relative a tale mutuo e che quelle concernenti i beni ricadenti nell'eredità non sarebbero state pagate dagli opponenti e di non aver goduto i frutti e occupato senza titolo l'immobile sopra descritto;
- contestava tutte le spese asseritamente sopportate dagli opponenti (€. 15.000,00 circa per spese funerarie e di successione in morte di spese per interventi che sarebbero stati Persona_3
eseguiti nell'anno 2004 in parte degli immobili caduti in successione;
presunte spese per la causa insorta tra e l'impresa Tanda;
spese di trascrizione della sentenza di divisione). Parte_1
- quanto all'immobile che occuperebbe, allegava che esso non sarebbe abitabile, poiché mancherebbero servizio idrico ed elettrico e vi avrebbe abitato tale su disposizione degli opponenti, Persona_4
senza pagare canone e dunque senza frutti goduti dall'opposto.
pagina 3 di 9 Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, condannarsi ed Parte_1
al pagamento, ciascuno nella misura della rispettiva quota, a favore di Parte_2 CP_1
della somma che, a seguito della compensazione dei rispettivi debiti delle parti, per i titoli in
[...]
espositiva, risulterà a favore dell'opposto. Con vittoria di spese.
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali, interrogatorio formale di
[...]
prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio, disposta per accertare e CP_1
quantificare l'ammontare degli esborsi documentati dagli opponenti e per determinare il valore locatizio dal 2000 ad oggi di ciascun immobile assegnato alle parti con sentenza n.
121/2014. Esaurita l'istruttoria, la causa veniva tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
L'opposizione è in parte fondata e deve essere parzialmente accolta nei termini che seguono.
a) In primo luogo, deve osservarsi che l'eccezione di cosa giudicata con riferimento alla sentenza emessa dall'intestato Tribunale n. 121/2014 del 30 gennaio 2014, non ha pregio.
Infatti, il thema decidendum e probandum della citata pronuncia riguardava soltanto la divisione della comunione ereditaria dei beni immobili presenti nell'asse, e non la regolamentazione delle intere quote dovute ai singoli coeredi (comprese di crediti e debiti ereditari), cui nessun riferimento viene fatto né nel dispositivo e nemmeno in parte motiva.
b) L'eccezione di cosa giudicata deve essere, invece, accolta, per le spese per interventi che sarebbero stati eseguiti nell'anno 2004 nell'immobile caduto in successione, di cui la Pt_1
chiede il rimborso pro quota al convenuto. Trattasi in questo caso, di lavori commissionati all'impresa Tanda a successione già aperta, rispetto all'esecuzione dei quali sono sorte contestazioni e la a nome proprio e prima della divisione dei beni, ha promosso Pt_1
giudizio dinanzi all'intestato Tribunale conclusosi con sentenza n. 1184/2011 del 25.8.2011,
che la vedeva condannata a pagare alla ditta appaltatrice la somma di €. 22.974,89. Ritiene
pagina 4 di 9 questo Giudice che le opere eseguite sull'immobile facente parte della divisione e il loro valore, dovevano essere indicate nell'ambito di tale giudizio e considerate al momento della formazione delle quote, della loro assegnazione e degli eventuali conguagli, ragion per cui tale domanda, questa volta sì coperta dal giudicato già formatosi con la sentenza n.
121/2014, è inammissibile in questa sede.
c) Quanto, invece, alle singole poste di cui gli attori chiedono il rimborso pro quota al convenuto, esse sono state specificamente indicate nella CTU espletata, la quale, ha concluso come segue (espunti i punti 3) e 4) relativi alle spese per lavori e di lite di cui alla sentenza n.
1184/2011 per quanto detto al punto b) che precede):
1)- spese rate di mutuo contratto il 5/11/1999: sono state accertate n. 29 contabili/ricevute di versamenti effettuati presso il nel periodo fra il 27/11/2000 e il Controparte_2
23/06/2006 da parte degli opponenti per complessivi €. 39.926,91;
2)- oneri successori in morte di non risultano documentati;
Persona_1
3)- […];
4)- […]
5)- spese di trascrizione della sentenza n. 121/2014: risultano effettuate in data 16/06/2015
presso l'Agenzia Delle Entrate per €. 426,25;
6)- spese servizio funebre come da fattura n. 20/2000 Persona_1
dell'Agenzia Funebre Sechi s.a.s. di Agus Giancarlo Bruno – Sassari, per €. 2.721,73;
7)- spese di pagamento imposte del 6/9/2004: per ICI anno 1999 per l'importo di €. 510,08;
8)- spese CAF ACLI per assistenza compilazione mod. ICI: datate 13/05/2002, intestate a che riportano una spesa complessiva pari ad €. 14,00. Parte_1
d) Va, tuttavia, rilevato, che il convenuto svolge eccezione di prescrizione per tutti i singoli diritti di credito (o meglio, di rimborso) vantati dagli attori e individuati, come documentati,
dal CTU. E' vero che la giurisprudenza riconosce che “in relazione ai debiti ereditari pagati
pagina 5 di 9 solo da uno dei coeredi legittimi, spetta al predetto il rimborso da parte degli altri eredi pro
quota e ciò a prescindere dall'azione di rendiconto tra coeredi, in quanto trattasi di debito
proprio della massa ereditaria per il quale ciascuno dei coeredi risponde pro quota ai sensi
degli art. 752 e 754 c.c. ed ha diritto di rivalsa verso gli altri coeredi. Ai debiti ereditari già
esistenti al momento dell'apertura della successione, vanno poi assimilati ontologicamente i
debiti a carico della massa (ad esempio quelli per spese funerarie o per imposte di
successione), perché, pur essendo venuti ad esistenza dopo la morte del de cuius si
trasmettono anch'essi agli eredi ex lege e costituiscono il passivo ereditario” (Tribunale
Modena sez. I, 12/06/2019, n. 915). Ecco, però, che esaminando singolarmente ciascun credito e anche applicando la prescrizione decennale (ritenendo l'azione per il rimborso sostanzialmente un'azione di ripetizione di indebito), in assenza di atti interruttivi e tenuto conto che l'atto di citazione è del 09.12.2016, risultano prescritti i crediti di cui ai punti 6),
7), 8). Non risulta, invece, prescritto, il diritto al rimborso delle rate di mutuo per complessivi €. 39.926,91 di cui al punto 1), poiché la prescrizione per il mutuo inizia a decorrere dalla sua estinzione avvenuta il 19.08.2011, e vi è stato atto di interruzione con il deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio il 09.12.2016. Lo stesso deve dirsi per le spese di trascrizione della sentenza n. 121/2014, versate in data 16.06.2015 per €. 426,25.
Ne consegue che la CTU, da cui il Tribunale non ritiene di discostarsi, ha accertato che gli opponenti hanno versato la somma di €. 39.926,91 per le rate di mutuo ed €. 426,25 (da dividere pro quota) per le spese di trascrizione della sentenza n. 121/2024.
e) Deve essere, ora, analizzata la questione della presunta occupazione dell'immobile da parte dell'opposto o di un conduttore e degli eventuali frutti dovuti agli opponenti.
Part Durante l'interrogatorio, ha: CP_1
- confermato di aver occupato una sola stanza dell'immobile nel 2016 e 2017, non impedendone il godimento altrui;
pagina 6 di 9 - riferito che il conduttore era moroso e non ha mai pagato affitto;
- dichiarato che le rate del mutuo e i lavori sarebbero stati pagati dalla tramite denaro Pt_1
facente parte dell'asse ereditario.
Quanto ai testi di parte opponente: a) ha dichiarato di essere stato Testimone_1
ospitato da per un certo periodo di tempo, giugno o luglio 2014, per circa un anno. CP_1
Ha poi dichiarato che un'altra (e diversa) casa sita nel medesimo terreno, all'epoca, era locata a una ragazza che corrispondeva circa €. 450,00 di canone;
b) ha Tes_2
dichiarato “è vero il sig. occupa l'immobile di cui mi si chiede, io sono un tecnico CP_1
e sono stato incaricato nel 2005 dagli opponenti di fare dei sopralluoghi e arrivati sul posto
ci ha aperto il sig. credo fosse novembre 2018 con il ctu ” e che “durante CP_1 Per_5
alcuni sopralluoghi abbiamo trovato degli affittuari che ci dissero che pagavano l'affitto ad
; c) non ha riferito nulla di rilevante;
d) ha CP_1 Tes_3 Tes_4
dichiarato che, in qualità di “ctu in un atp promosso da Impresa costruzioni Geom. Tanda
contro , nel 2009, [mi sono recato] sui luoghi di causa, o meglio, Parte_1
nell'immobile che si trova in agro di San Giovanni gli immobili in realtà erano due, uno più
piccolo ed uno più grande, erano entrambi occupati da terzi, uno da affittuari ed uno dalla
compagna di . CP_1
Nessun teste è stato sentito per parte opposta.
Orbene, ritiene questo Giudice che non sia stata raggiunta la prova dell'occupazione da parte di tale da impedirne il godimento ai proprietari. In primo luogo, perché Controparte_1
non risultano agli atti diffide o comunicazioni aventi ad oggetto la richiesta di rilascio o,
perlomeno, di corresponsione dei frutti inviate a perlomeno dal 2014, Controparte_1
cioè dalla definitiva assegnazione dell'immobile, dagli opponenti che, dunque, hanno sempre, nei fatti, tollerato l'occupazione, quantomeno sino al 09.12.2016 con il deposito dell'atto di opposizione. A ciò non sono, però, seguite richieste di rilascio dell'immobile che pagina 7 di 9 l'opposto afferma aver lasciato nel 2017 (in quale mese non è dato sapere). Ancora, il contratto di affitto concluso col sig. indica come estremi identificativi Tes_5
dell'immobile Fg. 31 n. 00581, che non corrisponde ai dati identificativi dell'immobile degli opponenti;
inoltre, né per il né per la “ragazza” e per i “terzi” citati dai testimoni Tes_5
sentiti, non vi sono elementi per identificarli, per comprendere se risiedessero lì stabilmente,
da quando, per quanto tempo, se a titolo gratuito od oneroso, se abbiano pagato o meno. Non
è nemmeno dato sapere ove risieda oggi e da quanto tempo, con Controparte_1
l'impossibilità di individuare anche il lasso temporale di una (comunque non provata)
occupazione.
La domanda riconvenzionale, nella parte relativa all'indennità di occupazione e ai frutti avanzata dagli opponenti deve, pertanto, essere rigettata.
f) In conclusione, la quietanza del rilasciata a e posta Controparte_2 Controparte_1
alla base del decreto ingiuntivo opposto costituisce prova del credito da lui vantato, che tuttavia, può essere richiesto pro quota alla madre e al fratello . Parte_1 Parte_2
Considerato che il mutuo era stato contratto, per la somma di €. 77.468,53, nel 1999 (e,
dunque, quasi contestualmente alla morte del de cuius); che ha versato Parte_3
€. 71.000,00 e che chiede la restituzione di €. 47.333,33 alla ed €. 11.833,33 a Pt_1 [...]
, oltre interessi e spese;
considerato, altresì, che il CTU ha accertato che gli Pt_2
opponenti hanno versato per il medesimo mutuo la somma di €. 39.926,91 e rilevato che tali somme possono essere poste in compensazione con quelle versate dall'opposto, residua un debito degli opponenti pari ad €. 19.239,75, da ridurre ulteriormente per la compensazione con la quota da porre a carico dell'opposto delle spese di trascrizione della sentenza n.
121/2014 di €. 142,08, giungendo a complessivi €. 19.097,67 a favore dell'opposto e da dividersi pro quota tra ed . Nulla invece è dovuto a titolo di Parte_1 Parte_2
indennità di occupazione e per la restituzione di frutti goduti, per le ragioni sopra esposte.
pagina 8 di 9 Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca, sono compensate tra le parti e le spese di
CTU, poste provvisoriamente a carico dell'opponente, andranno divise in quote uguali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna ed , ciascuno per la propria quota, al pagamento a Parte_1 Parte_2
di €. 19.097,67, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
Controparte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale relativa alla restituzione dei frutti e dell'indennità di occupazione;
- spese di lite compensate tra le parti e spese di CTU divise in quote uguali tra le parti.
Così deciso in Sassari, in data 07.01.2025.
Il Giudice
Ilaria Bradamante
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