Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Ordinanza presidenziale 23 luglio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 23851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23851 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23851/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08903/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8903 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SS TI, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Rosignoli, Mario Bucello, Simona Emanuela Anna Viola, con domicilio eletto in Milano, via G. Serbelloni, 7;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del giudizio di inidoneità della commissione esaminatrice per il concorso notarile indetto con decreto dirigenziale 13.12.2022, espresso nel corso della seduta del 6.2.2024 n. 318, nonché della scheda di valutazione; della graduatoria dei candidati giudicati idonei, limitatamente alla parte in cui non ha ammesso la ricorrente fra gli idonei, anch’essa conosciuta il 3.7.2024; dell’elenco riepilogativo dei candidati giudicati idonei e inidonei, limitatamente alla parte in cui non ha ammesso la ricorrente fra gli idonei; dei criteri di valutazione degli elaborati applicati dalla Commissione esaminatrice; dei verbali della Commissione esaminatrice del 5-6-7-12-13-26 giugno 2023.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 dicembre 2024: dei medesimi atti impugnati con il ricorso principale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 10 giugno 2025: del decreto del Ministro della Giustizia del 15 maggio 2025 con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. GE FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La dott.ssa SS TI ha impugnato e chiesto l’annullamento del giudizio di inidoneità della commissione esaminatrice per il concorso notarile indetto con decreto dirigenziale 13.12.2022, espresso nel corso della seduta del 6.2.2024 n. 318, nonché della scheda di valutazione; della graduatoria dei candidati giudicati idonei, limitatamente alla parte in cui non ha ammesso la ricorrente fra gli idonei, anch’essa conosciuta il 3.7.2024; dell’elenco riepilogativo dei candidati giudicati idonei e inidonei, limitatamente alla parte in cui non ha ammesso la ricorrente fra gli idonei; dei criteri di valutazione degli elaborati applicati dalla Commissione esaminatrice; dei verbali della Commissione esaminatrice del 5-6-7-12-13-26 giugno 2023.
Oggetto del giudizio è la traccia assegnata per la redazione dell’atto inter vivos (“ I due fratelli RI e ND, entrambi coniugati in regime di comunione legale, hanno ricevuto con atto di donazione, a rogito del dott. Romolo Remo, notaio in Roma, in data 25/5/2015, in parti eguali tra loro dai genitori EV e NA, due fabbricati (A e B), ciascuno con annessa corte pertinenziale, siti in Roma, via Gioberti nn. 5 e 7, mentre il fratello TE non ha ancora ricevuto alcunché. Ancora in vita i genitori, RI e ND hanno proceduto a dividere i beni donati, con atto del medesimo notaio, del 12/5/2022, con attribuzione a ciascuno di un fabbricato con annessa corte pertinenziale. Nell’atto di divisione, a rogito del medesimo notaio, per mera dimenticanza, non è stato indicato il titolo edilizio abilitativo della costruzione del fabbricato assegnato a RI (titolo edilizio correttamente enunciato nella donazione). Si dà atto che: 1) era stata costituita da RI ipoteca volontaria sulla propria quota indivisa, a rogito del notaio Romina Romoli; 2) in sede di divisione era stata costituita una servitù di passaggio, a favore del bene assegnato a ND e a carico del bene assegnato a RI, in previsione della realizzazione di un fabbricato da edificare sull’area pertinenziale del fabbricato di ND. Nella divisione era stato convenuto un conguaglio in danaro a favore di RI e a carico di ND, già corrisposto in sede di divisione. In relazione a tale divisione sono state curate tutte le formalità di legge. ND intende alienare a MP (sordumuto, ma capace di leggere e scrivere) il bene a lui assegnato e la moglie di ND è disponibile ad intervenire nel relativo atto. Anche il fratello TE è disponibile ad intervenire nel relativo atto, pur senza prestare garanzia di alcun tipo, qualora possa tutelare l’acquirente contro eventuali azioni che TE potrebbe esperire in futuro. L’acquirente intende acquistare l’appartamento solo a condizione che: 1) la divisione stipulata l’anno precedente risulti valida ed efficace; 2) sia tutelato dalle conseguenze di eventuali future azioni promosse nei suoi confronti da TE. Inoltre MP intende essere garantito sulla servitù come sopra costituita sul fondo oggetto della presente vendita e che il prezzo pagato venga consegnato a ND solo dopo che il notaio abbia verificato l’inesistenza di preesistenti formalità pregiudizievoli gravanti sul bene in oggetto, prima della trascrizione della vendita. Al riguardo ND e MP sono d’accordo che se dovessero risultare formalità pregiudizievoli, da un lato le somme versate saranno restituite dal notaio a MP e, dall’altro, la proprietà ritornerà alla parte venditrice. Il candidato, assunte le vesti del dott. Romolo Romani, notaio in Roma, con studio in Roma alla via Aurelia n.619, adegui la volontà delle parti e rediga il relativo atto. Nella parte teorica illustri le soluzioni adottate e tratti della divisione, con particolare riguardo alla natura del conguaglio anche in riferimento al regime patrimoniale tra i coniugi; dell’omessa menzione dei titoli edilizi comunque esistenti; di eventuali garanzie da prestare all’acquirente di immobili di provenienza donativa; della servitù per vantaggio futuro ”).
Il giudizio di inidoneità della ricorrente è stato motivato sul presupposto che avrebbe redatto l’atto con n. 1 causa di nullità, perché “ nella clausola relativa alla conformità catastale, manca l’esplicito collegamento tra i dati catastali dell’immobile compravenduto e la planimetria depositata in catasto ”; che avrebbe commesso n. 3 errori destinati a rendere gli elaborati gravemente insufficienti: per incongruità delle soluzioni (“ la rinuncia all’azione di restituzione da parte di terzo è riferita univocamente ed espressamente all’intera donazione, così rinunciando TE espressamente anche all’azione di restituzione del bene donato a MP; in tali termini, la soluzione travalica la richiesta di MP, circoscritta alle sole azioni proponibili da TE nei suoi confronti ”), per contraddittorietà delle soluzioni adottate (“ la vendita effettuata da MP (…) come riferita a un bene considerato, per intero, in regime di comunione legale tra i coniugi ”), per la presenza di errori di diritto (“ il meccanismo dell’art. 2825 c.c. (…) è descritto in termini erronei, con una commistione della fattispecie dell’ipoteca sulla quota indivisa del singolo comunista e dell’ipoteca iscritta su un bene determinato, oggetto di comunione ”); e che avrebbe commesso n. 1 errore valutato come meritevole della qualifica d’insufficienza “ per difetto di completezza e/o coerenza logica e/o ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alle motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica ”, a causa della “ mancanza di ogni garanzia relativa alla servitù, la cui esigenza, derivante dall’esistenza dell’iscrizione ipotecaria contro il proprietario del fondo servente, non è stata colta dal candidato, che l’ha ritenuta superflua, argomentando impropriamente in forza del principio di inerenza, irrilevante agli effetti sopra considerati ” (cfr. pagg. 10 – 11).
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1°) “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 166/2006. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e incompetenza ”.
In prima battuta, la ricorrente ha contestato che non sarebbero stati esplicitati i criteri di valutazione che la commissione esaminatrice avrebbe dovuto definire prima di esaminare i compiti dei candidati.
2°) “ Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 della L. 52/1985. Eccesso di potere per grave illogicità, errore di diritto e disparità di trattamento ”.
Relativamente al profilo di inidoneità riferito alla “ nullità per mancanza di un esplicito collegamento tra i dati catastali dell’immobile compravenduto e la planimetria depositata in catasto ”, la ricorrente ha dedotto che “ la legge non richiede che l’atto rechi l’indicazione degli estremi della planimetria catastale depositata, ma soltanto che si possa individuare con certezza quale sia la planimetria catastale corredante la dichiarazione di conformità dell’immobile ” (cfr. pag. 14); e che, di contro, “ l’elaborato della ricorrente specifica che: (i) la planimetria è quella relativa al fabbricato oggetto della compravendita e (ii) rinvia all’allegato che la riproduce e che al suo interno contiene peraltro gli estremi di identificazione catastale. L’atto non lascia dunque spazio per alcuna incertezza circa la planimetria rispetto alla quale viene resa la dichiarazione di conformità ” (cfr. pag. 15).
Ha soggiunto che “ il metro di giudizio della Commissione, che (lo si ripete) è gravemente erroneo, è stato per giunta applicato solo ad intermittenza: moltissimi candidati giudicati idonei (n. 29, cioè il 27% dell’ampio campione esaminato) hanno infatti seguito la stessa tecnica redazionale prescelta dalla ricorrente, senza sentirsi contestare, a conferma dell’arbitrarietà dell’obiezione, la nullità dell’atto ” (cfr. pag. 16).
3°) “ Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 563 c.c. e dell’art. 47, comma 2 della L. 89/1913. Eccesso di potere per grave illogicità, travisamento dei fatti e dei presupposti, disparità di trattamento ”.
Con riferimento al profilo di inidoneità riferito alla “ rinuncia resa da TE anche nei confronti della donazione ricevuta da RI ”, la ricorrente ha dedotto di aver “ introdotto nell’atto notarile commissionato una clausola in forza della quale TE rinunciava all’azione di restituzione ai sensi dell’art. 563 c.c. Sebbene la soluzione fosse corretta, la sottocommissione ha eccepito che la rinuncia all’azione di restituzione avrebbe dovuto essere espressamente limitata al solo immobile venduto da ND e non anche a quello di RI. La contestazione mossa dalla sottocommissione non trova riscontro nel dettato della traccia ” (cfr. pag. 17).
Ha soggiunto che, comunque, “ nella finzione del concorso, non essendo possibile ottenere integrazioni alla traccia, era sufficiente che il candidato indicasse il rimedio corretto (rinuncia all’azione di restituzione nei confronti dell’avente causa), senza che l’idoneità del candidato dipendesse da congetture sulla volontà delle parti ” (cfr. pag. 18).
4°) “ Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 177 c.c. Eccesso di potere per grave illogicità, travisamento dei fatti e dei presupposti, disparità di trattamento ”.
Con riguardo al profilo di inidoneità riferito “ all’intervento della moglie di ND all’atto di compravendita ”, la ricorrente ha evidenziato che la questione da dipanare – sottesa al fatto che “ i beni pervenuti in donazione non cadono nella comunione legale (art. 179, comma 1, lett. b) c.c.): tuttavia, la giurisprudenza e la dottrina si interrogano se la regola trovi un’eccezione nel caso in cui i beni oggetto della donazione pervengano al coniuge in forza di un successivo atto di divisione che preveda il pagamento di un conguaglio in denaro ” (cfr. pag. 19) – sarebbe stata adeguatamente affrontata, avendo “ esposto l’annosa questione giuridica e il contrasto giurisprudenziale e ha pure consapevolmente e analiticamente motivato la propria scelta ” (cfr. pag. 21).
Ha, perciò, stigmatizzato che la soluzione applicata al tema svolto (aver previsto la partecipazione della moglie di ND all’atto di vendita del fabbricato a favore di MP per la parte riferibile - pro quota - al conguaglio) costituirebbe, “ a fronte della dichiarata disponibilità della moglie a intervenire a favore di ND, la scelta (…) di aderire alla soluzione più prudenziale non può essere considerata biasimevole, bensì meritoria ” (cfr. pag. 22), oltre che eletta da altri candidati giudicati idonei.
5°) “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 166/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2825 c.c. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta, disparità di trattamento ”.
Ed ancora, circa il profilo di inidoneità riguardante “ l’ipoteca iscritta sulla quota indivisa del singolo comunista ”, la ricorrente ha dedotto che “ aveva ben chiaro che, in relazione alla fattispecie dedotta dalla traccia, non fosse necessaria alcuna ulteriore formalità per il trasferimento dell’ipoteca; tuttavia, è stata sviata dall’ambiguità del tema dettato (ambiguità che è stata motivatamente e tempestivamente segnalata) e ha dunque presupposto che il precedente atto di divisione contenesse un’iscrizione ipotecaria semplicemente superflua. L’asserito errore, sebbene non incidente su una parte essenziale dell’atto e privo di riflessi sull’atto da ricevere, è stato trattato come grave insufficienza. Di norma, tuttavia, il Notaio ha a disposizione le visure ipo-catastali e dunque adegua le premesse dell’atto in base alla realtà dei fatti ” (cfr. pag. 25).
6°) “ Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2812 c.c. e dell’art. 47, comma 2 della L. 89/1913. Eccesso di potere per grave illogicità, travisamento dei fatti e disparità di trattamento ”.
Da ultimo, con riferimento al profilo di correzione afferente alla “ garanzia rispetto al diritto di servitù di passaggio ”, la ricorrente ha lamentato che “ la formulazione ambigua della traccia lasciava ritenere che MP intendesse essere garantito sulla perdurante esistenza e validità della servitù ” (cfr. pag. 27); cosicché, ha sostenuto che “ l’elaborato è esente da errore, poiché la traccia non era sufficientemente precisa in merito alla tipologia di garanzia pretesa da MP; e in ogni caso, come testimoniato dall’elevato numero di elaborati sottoposti all’attenzione del Collegio, la Commissione ha ritenuto che l’omissione della garanzia rispetto alla servitù di passaggio non fosse affatto rilevante ai fini della valutazione dell’elaborato ” (cfr. pag. 30).
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia (12.9.2024), che nella memoria del 4.10.2024 ha eccepito che “ le censure formulate dalla parte ricorrente, contrariamente a quanto si assume, riguardano il merito della valutazione rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione che, ancorché sindacabile, lo è per vizi di illogicità, ragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, vizi che nella specie non ricorrono. Parimenti infondata è la censura volta a far valere la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, pur a fronte di soluzioni omogenee ” (cfr. pag. 4); ha, quindi, motivatamente controdedotto a ciascuno dei profili di correzione contestati dalla ricorrente.
Con ordinanza n. 4531 del 10 ottobre 2024 la Sezione ha respinto la domanda cautelare con la seguente motivazione: “ rilevato: che la ricorrente ha censurato la legittimità dei criteri di valutazione delle prove scritte, ma anche, nel merito delle risultanze della correzione del proprio elaborato, la causa di nullità dell’atto oggetto della prova concorsuale (la mancanza di un esplicito collegamento tra i dati catastali dell’immobile compravenduto e la planimetria depositata in catasto), gli errori valutati come grave insufficienza (la rinuncia resa da TE anche nei confronti della donazione ricevuta da RI; l’intervento della moglie di ND all’atto di compravendita; l’ipoteca iscritta sulla quota indivisa del singolo comunista) e insufficienza (la garanzia rispetto al diritto di servitù di passaggio); che tali profili di doglianza implicano una cognizione incompatibile con la delibazione propria della presente fase cautelare; che non è profilabile un pregiudizio grave e irreparabile, quest’ultimo non potendo sostanziarsi nell’esigenza di “una celere progressione lavorativa e reddituale”, né, tantomeno, restando preclusa la possibilità che, in caso di accoglimento del ricorso, sia disposta la correzione da parte di altra commissione esaminatrice; né, da ultimo, restando preclusa la possibilità di partecipare e superare altro e successivo concorso ”.
Con motivi aggiunti depositati il 4.12.2024 la ricorrente ha compendiato la propria impugnazione in ragione di quanto eccepito dalla difesa erariale, deducendo, in aggiunta ai precedenti motivi:
7°) “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 166/2006. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, disparità di trattamento e contraddittorietà manifesta ”.
La ricorrente ha censurato le formulazioni standard, contestando che “ mentre i criteri di valutazione si applicano per la correzione di tutti gli elaborati, la formulazione standard viene utilizzata soltanto per motivare sinteticamente il giudizio di inidoneità. I due strumenti sono fra loro distinti: i criteri di valutazione presiedono al vaglio delle prove di tutti i candidati e concorrono anche a determinare il punteggio di quelli giudicati idonei (punteggio variabile da un minimo di 35 a un massimo 50); al contrario, il formulario standard opera solo nella successiva fase di manifestazione della decisione della Commissione rispetto ai soli candidati non idonei ” (cfr. pag. 6).
Con secondi motivi aggiunti depositati il 10.6.2025 la ricorrente ha impugnato e chiesto l’annullamento del decreto del Ministro della Giustizia del 15.5.2025, con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso, richiamando i motivi precedentemente proposti.
All’udienza pubblica del 19 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
In linea generale, occorre premettere che, ai sensi dell’art. 11, comma 7 del d.lgs. 166/2006 (“ Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della L. 28 novembre 2005, n. 246 ”), “ nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla Commissione, ai sensi dell’art. 10, comma 2, la Sottocommissione dichiara non idoneo il candidato, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi ”.
E’ appunto in tale disposizione che rinviene il suo fondamento la decisione della commissione del concorso notarile in questione di sancire la non idoneità della candidata ricorrente, avendo ravvisato nel suo elaborato inter vivos di diritto civile i profili ostativi all’idoneità, sopra illustrati, in conformità alla previsione di cui al citato art. 11, che al comma 5 prevede che “ il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati ”.
Sempre in via preliminare, va evidenziato che il carattere “ostativo”, riferito dalla disciplina di cui al citato art. 11, comma 7 alle nullità o “gravi insufficienze” riscontrate dalla commissione in una delle prime due prove scritte, non è subordinato alla pluralità delle stesse né al congiunto ricorrere delle due tipologie di vizi, “ con la conseguenza, processualmente apprezzabile, che l’immunità dai vizi lamentati dalla parte ricorrente anche di uno solo dei molteplici rilievi formulati sul punto dalla commissione di concorso imporrebbe di ritenere legittimamente adottato l’impugnato giudizio di non idoneità ”; ed in secondo luogo, “ deve osservarsi che se eventuali profili di disparità di trattamento – subordinati, secondo la regola generale, alla identità delle situazioni esaminate, a fronte delle quali l’Amministrazione si sia incomprensibilmente orientata in modo difforme – sono astrattamente suscettibili di fornire alimento al sindacato giurisdizionale avente ad oggetto la sussistenza della contestata “grave insufficienza” dell’elaborato, tenuto conto dei confini non compiutamente definiti della fattispecie (al cui riconoscimento in concreto concorre quindi in misura significativa l’apporto valutativo della commissione di concorso), a diversa conclusione deve pervenirsi in relazione all’ipotesi della nullità, la cui configurazione in concreto è legata a parametri univoci desumibili senza significativi margini di incertezza dalle disposizioni che testualmente le prevedono, con la conseguenza che, atteggiandosi l’attività di riscontro dell’Amministrazione, per questo aspetto, in termini sostanzialmente vincolati, non sono ravvisabili spazi effettivi alla operatività del vizio di eccesso di potere (di cui la disparità di trattamento costituisce, come è noto, una species o un elemento sintomatico) ” (cfr. pag. Consiglio di Stato, sez. III, 19 giugno 2025, n. 5362).
Tanto premesso, non coglie nel segno il primo motivo, esaminabile per affinità tematica con il settimo (proposto nei motivi aggiunti del 4.12.2024), posto che nel verbale n. 15 del 26.6.2023 il formulario standard ha incorporato puntuali criteri di correzione, letteralmente riportati: “ travisamento della traccia ”; “ incompletezza dell'atto ”; “ incongruità delle soluzioni adottate, contraddittorietà intrinseca delle soluzioni adottate, omessa o carente trattazione degli istituti giuridici attinenti alla traccia errori di diritto nell’atto ”; “ difetto di correttezza nell’uso della lingua italiana, per la presenza di errori di grammatica, di sintassi o di ortografia, non riconducibili a semplici lapsus calami ”; “ inosservanza delle prescrizioni previste dalla legge per la corretta redazione dell’atto in forma notarile ”; “ inadeguatezza dell’atto rispetto agli intenti e agli interessi delle parti, nei limiti consentiti dalla legge ”; “ difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica ”.
Può, dunque, dirsi nella specie osservata la disciplina di cui all’art. 10, comma 2 del d.lgs. 166/2006, in cui è previsto che la Commissione, prima di iniziare la correzione, definisca i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l'ordine di correzione delle prove stesse; e, in applicazione dell’art. 34, comma 50, lettera f) del DL 179/2012, come sostituito dalla legge di conversione 221/2012, l’eventuale giudizio di non idoneità deve essere sinteticamente motivato con ricorso a “formulazioni standard”, che la Commissione deve predisporre contestualmente alla definizione dei criteri che regoleranno la valutazione degli elaborati: una disciplina avallata dalla giurisprudenza, ad avviso della quale “ la ratio di tale previsione consiste nel semplificare e snellire il lavoro della Commissione, nel rendere omogenea l’applicazione dei criteri prestabiliti, nonché più semplice la verifica, ab externo, dell’osservanza dei criteri che la Commissione ha predeterminato ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2023, n. 3733), non essendo revocabile in dubbio che tali direttrici hanno preceduto l’avvio dell’attività di correzione degli elaborati.
Infondato è il secondo motivo.
Ai sensi dell’art. 2, comma 58 della legge 662/1996 “ gli atti di cui al secondo comma dell’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell’intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio nonché, per i fabbricati assoggettati ai vincoli di cui all’articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dal comma 44 del presente articolo, l’attestazione dell’avvenuta richiesta alle autorità competenti dell’espressione del parere di cui alla citata disposizione. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall’articolo 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione dell’autorità preposta alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo precedente, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell’articolo 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del presente comma concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 ”.
Ai sensi dell’art. 29, comma 1 bis della legge 52/1985, invece, “ gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari ”.
Alla stregua di tali disposizioni, non può ritenersi irrilevante la mancanza di un “ esplicito collegamento tra i dati catastali dell'immobile compravenduto e la planimetria depositata in catasto ”; tale lacuna potendo essere, altresì, intesa come mancanza di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto dell’immobile; ed indipendentemente dalla previsione di cui all’art. 29, comma 1 ter della legge 52/1985 (secondo cui “ se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in Catasto o della dichiarazione, resa in atto dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l’atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L’atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 ”), che allude ad una sanabilità eventuale e futura, di cui nell’elaborato della ricorrente non vi è menzione.
Parimenti infondato è il terzo motivo.
Nella parte iniziale della traccia si è precisato che, dai propri genitori “ il fratello TE non ha ancora ricevuto alcunché ”, a riprova di una potenziale volontà di tale soggetto di poter esperire, in caso di ulteriori cessioni del bene, l’azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione di cui all’art. 563 del codice civile.
Nella traccia si è, però, fatto cenno ad una vicenda traslativa riguardante il (solo) fabbricato di ND: alienazione rispetto alla quale risulta che “ anche il fratello TE è disponibile ad intervenire nel relativo atto, pur senza prestare garanzia di alcun tipo, qualora possa tutelare l’acquirente contro eventuali azioni che TE potrebbe esperire in futuro ”; ma che, di converso, l’acquirente MP “ intende acquistare l’appartamento solo a condizione che: (…) 2) sia tutelato dalle conseguenze di eventuali future azioni promosse nei suoi confronti da TE ”.
E’, pertanto, persuasiva l’opposizione della difesa erariale secondo cui “ il compratore MP e il legittimario TE avevano espresso, da diverse prospettive, una volontà riferita a un identico oggetto: le azioni proponibili da TE nei confronti del solo acquirente. Ciò imponeva, senza possibilità di interpretazione alternativa, di limitare la portata della rinunzia di TE al solo bene oggetto della donazione fatta a ND ” (cfr. pag. 11 della memoria difensiva del Ministero).
Pertanto, non avendo specificato la ricorrente tale profilo, ragionevolmente e correttamente la commissione esaminatrice ha stigmatizzato in sede di giudizio che “ la rinuncia all'azione di restituzione da parte di terzo è riferita univocamente ed espressamente all'intera donazione, così rinunciando TE espressamente anche all'azione di restituzione del bene donato a RI; in tali termini, la soluzione travalica la richiesta di MP, circoscritta alle sole azioni proponibili da TE nei suoi confronti ”.
Neppure il quarto motivo può essere accolto.
Nella traccia si è precisato che “ nella divisione era stato convenuto un conguaglio in danaro a favore di RI e a carico di ND, già corrisposto in sede di divisione. In relazione a tale divisione sono state curate tutte le formalità di legge. ND intende alienare a MP (sordumuto, ma capace di leggere e scrivere) il bene a lui assegnato e la moglie di ND è disponibile ad intervenire nel relativo atto ”.
Non è revocabile in dubbio che il conguaglio ottenuto dal ND dovesse spettare, pro quota, alla moglie di quest’ultimo sulla scorta del regime di comunione legale dei beni; e che, pertanto, l’intervento della moglie nell’atto di vendita non potesse che limitarsi e circoscriversi a tale quota, non già all’intera proprietà del bene oggetto di alienazione: il che spiega la motivazione del rilievo, valutato come “ gravemente insufficiente per contraddittorietà delle soluzioni adottate ”, esplicitato dalla commissione “ nell'avere il candidato costruito la vendita effettuata da ND e dal suo coniuge come riferita ad un bene considerato, per intero, in regime di comunione legale tra coniugi. Tale soluzione avrebbe dovuto riflettere l'integrale (e problematico) riconoscimento della natura interamente traslativa della divisione in senso tecnico; tale scelta, però, non è stata effettuata dal candidato né in motivazione né nella parte teorica, nel cui ambito la tematica della ricaduta del bene nella comunione legale è trattata con riferimento a quella del conguaglio, il che avrebbe giustificato, al limite, la ricaduta del bene in comunione solo per la parte riferibile al conguaglio ”.
La commissione ha, in sostanza, evidenziato la contraddittorietà tra la soluzione profilata nell’atto rispetto alla retrostante illustrazione del fondamento giuridico, trasfusa nella parte teorica.
Da respingere è, altresì, il quinto motivo, dovendosi rimarcare che nella traccia è stato precisato che nell’atto di divisione tra i fratelli RI e ND “ era stata costituita da RI ipoteca volontaria sulla propria quota indivisa, a rogito del notaio Romina Romoli ”.
La ricorrente ha dimostrato, nel proprio scritto, di aver applicato la disciplina di cui al comma 2 dell’art. 2825 del codice civile, avendo precisato nelle premesse che “ ai sensi dell’art. 2825, co. 2 c.c. (…) si è proceduto ad iscrivere nuovamente l’ipoteca concessa con l’atto citato al n. 4 delle premesse (…) sul bene assegnato a RI in sede di divisione, il tutto entro novanta giorni dalla divisione di cui sopra ”.
Letteralmente non è, quindi, affermabile che la ricorrente abbia inteso applicare il comma 1 dell’art. 2825 del codice civile, che concerne l’ipoteca concessa sulla propria quota di beni oggetto della comunione (c.d. ipoteca su quota astratta), che nei limiti del valore della quota del concedente sarà iscritta proporzionalmente su tutti i beni della comunione.
La commissione ha, conseguenzialmente, evidenziato che “ il meccanismo dell'art. 2825 cc è descritto in termini erronei, con una commistione della fattispecie dell'ipoteca sulla quota indivisa del singolo comunista e dell'ipoteca iscritta su un bene determinato, oggetto di comunione; commistione resa evidente dal riferimento operato dal candidato alla necessità di una nuova iscrizione da eseguirsi entro 90 giorni dalla trascrizione della divisione ”.
Da ultimo, non può trovare accoglimento neanche il sesto motivo.
Nella traccia è stato rappresentato che “ in sede di divisione era stata costituita una servitù di passaggio, a favore del bene assegnato a ND e a carico del bene assegnato a RI, in previsione della realizzazione di un fabbricato da edificare sull’area pertinenziale del fabbricato di ND ”; e che l’acquirente (dal dante causa ND) “ MP intende essere garantito sulla servitù come sopra costituita sul fondo oggetto della presente vendita e che il prezzo pagato venga consegnato a ND solo dopo che il notaio abbia verificato l’inesistenza di preesistenti formalità pregiudizievoli gravanti sul bene in oggetto, prima della trascrizione della vendita ”.
L’acquirente aveva, quindi, evidenziato uno specifico interesse a non incorrere nel rischio di subire l’evizione.
Nella scheda di correzione la commissione ha rilevato un’insufficienza che si è sostanziata “ nella mancanza di ogni garanzia relativa alla servitù, la cui esigenza, derivante dall'esistenza dell'iscrizione ipotecaria contro il proprietario del fondo servente, non è stata colta dal candidato, che l'ha ritenuta superflua, argomentando impropriamente in forza del principio di inerenza, irrilevante agli effetti sopra considerati ”.
Ha, perciò, sanzionato un “ difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico ”; che è rilievo meno grave dell’errore di diritto.
Da ultimo, le tabelle elaborate dalla difesa di parte ricorrente sulla base di un cospicuo numero di compiti, hanno condotto quest’ultima a lamentare la presenza di alcuni candidati che sarebbero incorsi in alcuni errori comportanti nullità, grave (o, talvolta, semplice) insufficienza o insufficienza, analoghi a quelli contestati alla ricorrente; un fenomeno che, a tutto concedere, certo non potrebbe determinare, in modo sillogistico, l’idoneità della stessa ricorrente, ma, semmai, la revisione delle valutazioni favorevoli operate dalla commissione; e né, tantomeno, potrebbe sostanziare un vizio della procedura tale da infirmarne la legittimità.
In conclusione, il ricorso principale ed i due ricorsi per motivi aggiunti vanno respinti.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO LI, Presidente
GE FA, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, RI Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE FA | RO LI |
IL SEGRETARIO