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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/03/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5441/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5441/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Cultrera, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Vincenzo Burgio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ); CP_2 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
Pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 18.12.2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - ha proposto appello avverso la sentenza n. 39/2021 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Avola in data 30.04.2021 nel giudizio iscritto al n. 86/2020 r.g., in virtù della quale è stata respinta la domanda dallo stesso proposta nei confronti di e della tesa alla condanna di questi ultimi al CP_2 Controparte_1 risarcimento del danno patito a seguito dell'incidente stradale avvenuto in data
24.10.2019.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1 eccependo l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. e instando nel merito per il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. - Non si è costituita in giudizio della quale va in questa sede CP_2 dichiarata la contumacia, stante la regolarità della notificazione dell'atto di appello.
4. - L'appello è inammissibile.
4.1. - Al riguardo, va premesso che la sentenza impugnata si fonda su due concorrenti rationes decidendi, in specie rappresentate dalla mancanza di prova dell'an TU
(per non essere stata dimostrata la dinamica del sinistro narrata nell'atto di citazione), e del quantum TU (per non essere stato dimostrato il danno alla persona subito dall'attore, né la relativa quantificazione).
4.2. - Con l'odierno gravame, l'appellante ha censurato le ragioni addotte dal giudice di primo grado a sostegno della ritenuta mancanza di prova in ordine all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, mentre non ha adeguatamente confutato la motivazione resa dal primo giudice in ordine all'affermata carenza di prova del danno alla persona e della sua quantificazione.
Sul punto, infatti, l'appellante si è limitato a sostenere che i testimoni escussi nel corso del primo grado di giudizio avrebbero narrato i fatti rappresentando compiutamente le
“modalità di verificazione del sinistro” e il “danno creatosi in seguito all'evento” (cfr.
Pag. 2 di 4 pag. 4, atto di appello), il che, tuttavia, secondo la tesi del dimostrerebbe Pt_1
l'evento dannoso (cfr. pag. 5, atto di appello), a petto dell'erronea valutazione del giudice di prime cure in ordine alla ritenuta anomalia riscontrabile nelle correzioni apportate a penna sul referto medico (in specie consistente nella cancellazione dell'espressione “[Riferisce] di essere stato investito da una autovettura”).
4.3. - Tali allegazioni, dunque, se appaiono astrattamente idonee ad evidenziare eventuali limiti in fatto e vizi di diritto delle ragioni addotte dal primo giudice per escludere la prova dell'an TU - cioè del fatto generatore di danno (caduta dal ciclomotore in qualità di terzo trasportato), e del danno-evento (lesione al braccio) -, nulla dicono in ordine alla ritenuta mancanza di prova in ordine all'effettiva sussistenza del danno-conseguenza (in primis, dell'anchilosi del gomito) e della relativa quantificazione.
4.4. - Da ciò consegue l'inammissibilità dell'appello. Ed infatti, “quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse “rationes decidendi”, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla “ratio decidendi” non censurata, piuttosto che per carenza di interesse” (cfr. Cass. n. 13880/2020; C. App. Catania, n. 208/2023).
5. - Quand'anche lo si ritenesse ammissibile, l'appello appare comunque infondato.
5.1. - Nel caso in esame, infatti, diversamente da quanto affermato nell'atto di appello, i testi escussi in prime cure si sono limitati a confermare la caduta del dal Pt_1 ciclomotore e i dolori dallo stesso accusati al braccio nell'immediatezza del fatto, mentre nulla hanno riferito circa la concreta evoluzione e stabilizzazione delle lesioni eventualmente subite dall'attore.
Né, in tal senso, appaiono significativi i referti ospedalieri del 05.11.2019, 12.11.2019 e
28.11.2019 (cfr. docc. 1, 2 e 3, fasc. di primo grado della , dai Controparte_1
quali non è possibile evincere alcuna informazione utile in ordine all'evoluzione della lesione e alla guarigione clinica con postumi suscettibili di valutazione medico-legale.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n.
147/2022, per le cause di valore sino ad € 26.000,00, per le fasi di studio, introduttiva e
Pag. 3 di 4 decisionale, con congrua riduzione attesa la pronuncia in rito e la scarsa complessità delle questioni trattate.
3.1. - Deve, infine, darsi atto che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, Dott.
Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice di Appello, disattesa o assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
5441/2021 r.g., così dispone:
1) Dichiara la contumacia di . CP_2
2) Dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 39/2021 emessa dal Giudice di Pace di Avola in data 30.04.2021 nel giudizio iscritto al n. 86/2020 r.g., che conferma.
3) Condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.700,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
4) Visto l'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13, co. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso a Siracusa, in data 13 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5441/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Cultrera, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Vincenzo Burgio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ); CP_2 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
Pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 18.12.2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - ha proposto appello avverso la sentenza n. 39/2021 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Avola in data 30.04.2021 nel giudizio iscritto al n. 86/2020 r.g., in virtù della quale è stata respinta la domanda dallo stesso proposta nei confronti di e della tesa alla condanna di questi ultimi al CP_2 Controparte_1 risarcimento del danno patito a seguito dell'incidente stradale avvenuto in data
24.10.2019.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1 eccependo l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. e instando nel merito per il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. - Non si è costituita in giudizio della quale va in questa sede CP_2 dichiarata la contumacia, stante la regolarità della notificazione dell'atto di appello.
4. - L'appello è inammissibile.
4.1. - Al riguardo, va premesso che la sentenza impugnata si fonda su due concorrenti rationes decidendi, in specie rappresentate dalla mancanza di prova dell'an TU
(per non essere stata dimostrata la dinamica del sinistro narrata nell'atto di citazione), e del quantum TU (per non essere stato dimostrato il danno alla persona subito dall'attore, né la relativa quantificazione).
4.2. - Con l'odierno gravame, l'appellante ha censurato le ragioni addotte dal giudice di primo grado a sostegno della ritenuta mancanza di prova in ordine all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, mentre non ha adeguatamente confutato la motivazione resa dal primo giudice in ordine all'affermata carenza di prova del danno alla persona e della sua quantificazione.
Sul punto, infatti, l'appellante si è limitato a sostenere che i testimoni escussi nel corso del primo grado di giudizio avrebbero narrato i fatti rappresentando compiutamente le
“modalità di verificazione del sinistro” e il “danno creatosi in seguito all'evento” (cfr.
Pag. 2 di 4 pag. 4, atto di appello), il che, tuttavia, secondo la tesi del dimostrerebbe Pt_1
l'evento dannoso (cfr. pag. 5, atto di appello), a petto dell'erronea valutazione del giudice di prime cure in ordine alla ritenuta anomalia riscontrabile nelle correzioni apportate a penna sul referto medico (in specie consistente nella cancellazione dell'espressione “[Riferisce] di essere stato investito da una autovettura”).
4.3. - Tali allegazioni, dunque, se appaiono astrattamente idonee ad evidenziare eventuali limiti in fatto e vizi di diritto delle ragioni addotte dal primo giudice per escludere la prova dell'an TU - cioè del fatto generatore di danno (caduta dal ciclomotore in qualità di terzo trasportato), e del danno-evento (lesione al braccio) -, nulla dicono in ordine alla ritenuta mancanza di prova in ordine all'effettiva sussistenza del danno-conseguenza (in primis, dell'anchilosi del gomito) e della relativa quantificazione.
4.4. - Da ciò consegue l'inammissibilità dell'appello. Ed infatti, “quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse “rationes decidendi”, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla “ratio decidendi” non censurata, piuttosto che per carenza di interesse” (cfr. Cass. n. 13880/2020; C. App. Catania, n. 208/2023).
5. - Quand'anche lo si ritenesse ammissibile, l'appello appare comunque infondato.
5.1. - Nel caso in esame, infatti, diversamente da quanto affermato nell'atto di appello, i testi escussi in prime cure si sono limitati a confermare la caduta del dal Pt_1 ciclomotore e i dolori dallo stesso accusati al braccio nell'immediatezza del fatto, mentre nulla hanno riferito circa la concreta evoluzione e stabilizzazione delle lesioni eventualmente subite dall'attore.
Né, in tal senso, appaiono significativi i referti ospedalieri del 05.11.2019, 12.11.2019 e
28.11.2019 (cfr. docc. 1, 2 e 3, fasc. di primo grado della , dai Controparte_1
quali non è possibile evincere alcuna informazione utile in ordine all'evoluzione della lesione e alla guarigione clinica con postumi suscettibili di valutazione medico-legale.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n.
147/2022, per le cause di valore sino ad € 26.000,00, per le fasi di studio, introduttiva e
Pag. 3 di 4 decisionale, con congrua riduzione attesa la pronuncia in rito e la scarsa complessità delle questioni trattate.
3.1. - Deve, infine, darsi atto che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, Dott.
Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice di Appello, disattesa o assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
5441/2021 r.g., così dispone:
1) Dichiara la contumacia di . CP_2
2) Dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 39/2021 emessa dal Giudice di Pace di Avola in data 30.04.2021 nel giudizio iscritto al n. 86/2020 r.g., che conferma.
3) Condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.700,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
4) Visto l'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13, co. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso a Siracusa, in data 13 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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