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Decreto 1 aprile 2025
Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2024/333
CORTE D' APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott. Stefano Greco ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al numero 333 del ruolo generale VG per l'anno 2024 promosso da:
(C.F. ), residente in [...]ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Cagliari presso l'avv. Giampiero Massacci (C.F. PEC C.F._2
fax n. 00391782214193), dal quale è rappresentata e difesa per Email_1
procura in calce al ricorso, ricorrente contro
, in persona del Ministro in carica, Controparte_1
resistente
Con atto depositato in data 09.09.2024 la ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero di Giustizia al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nella misura di euro 12.000,00 o di quell'altra somma maggiore che si riterrà di giustizia, per l'eccessiva durata della causa civile promossa davanti al Tribunale di Cagliari contro la ricorrente medesima ed iscritta al n. 8393/2009 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione ereditaria.
La ricorrente ha esposto che:
- con atto di citazione notificato il 21.09.2009 Parte_2 Parte_3 [...]
e la avevano convenuta in giudizio unitamente Parte_4 Parte_5 Parte_6 ad altri;
- con le rispettive comparse i convenuti avevano contestato il contenuto dell'atto di citazione e proposto domanda riconvenzionale;
- durante detto giudizio di primo grado si erano tenute 22 udienze, di cui la prima il 13.01.2010 e l'ultima in data 11.01.2023;
- la causa era stata decisa con la sentenza n. 1436/2024 del 4.06.2024 del Tribunale di Cagliari che aveva dichiarato improcedibile la domanda degli attori, volta ad accertare la simulazione e la
Pagina 1 riduzione della donazione nei confronti di , condannandoli a rifondere alla Parte_1 ricorrente le spese del procedimento.
Sostenendo che il procedimento di primo grado avesse superato la soglia della durata ragionevole, la ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“…dichiari il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore (C.F. ), P.IVA_1
responsabile della eccessiva durata del processo civile in oggetto.
2. Dichiari essere stata compiuta dallo Stato italiano la violazione dell'art. 6 par. 1 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (ratificata con legge italiana 4 agosto 1955, n. 848) nella vicenda esposta nel presente ricorso.
3. Per l'effetto, ingiunga al , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura di Stato, di pagare senza dilazione e immediatamente dopo la notificazione del decreto, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, la somma di €
12.000,00 in favore di , e dovuta come in ricorso, o quell'altra maggiore che si Parte_1
riterrà di giustizia, con interessi legali dalla data del deposito del presente ricorso sino al saldo, nella misura di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. oltre spese, accessori di legge”.
***
L'azione è ammissibile perché proposta nei termini previsti dall'art. 4 L. n. 89/2001.
Il procedimento, del resto, alla data del 31.10.2016 eccedeva già i termini previsti per la ragionevole durata del processo e, conseguentemente, non è applicabile il comma 1 dell'art. 2 della legge n
89/2001 nell'attuale formulazione.
Nel merito il ricorso deve essere accolto nei termini di cui appresso.
Per il calcolo della durata del procedimento bisogna considerare quale dies a quo il 21.09.2009, data della notifica dell'atto di citazione e, quale dies ad quem, il 4.06.2024, data della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Cagliari. Pertanto, il processo è durato 14 anni, 8 mesi e 14 giorni.
Tuttavia, ai fini del presente giudizio, devono essere detratti i seguenti periodi, che non sono riferibili all'organizzazione giudiziaria:
- udienza del 16.03.2011, astensione degli avvocati per adesione allo stato di agitazione della categoria forense, nuova udienza 09.02.2012; si deve comunque considerare eccessivo il rinvio di 11 mesi per l'astensione degli avvocati e si computa quindi, in questo caso, una durata non imputabile all'organizzazione giudiziaria di 6 mesi;
- udienza del 10.01.2019, interruzione del processo per la dichiarazione del decesso di uno degli attori;
comparsa di riassunzione in data 27.2.2019 e nuova udienza il 10.07.2019 (6 mesi).
Pertanto, detratti dal calcolo i periodi su indicati, non riferibili all'organizzazione giudiziaria, pari a 1 anno, la durata complessiva del processo da prendere in considerazione è di 13 anni, 8 mesi
Pagina 2 e 14 giorni.
L'art. 2, comma 2 bis, della l. 89/2001 indica in 3 anni la durata ragionevole del processo di primo grado e, quindi, il ritardo indennizzabile è di 11 anni (dovendosi computare le frazioni di anno superiori ai sei mesi).
Tanto premesso, per la determinazione dell'indennizzo, occorre muovere dai criteri generali indicati nei commi 1 e 2 dell'art.
2-bis della legge 89/2001, come modificato dall'art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n 208, il cui comma 2 prevede che: "L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte”.
Ciò posto, l'importo dell'indennizzo è calcolato nella forbice prevista dall'art. 2 bis l.
n.89/2001 (euro 400,00 - euro 800,00), applicabile al caso di specie ratione temporis, in euro 500,00 per ogni anno che eccede il termine ragionevole di durata del procedimento.
Conseguentemente, viene liquidato alla ricorrente l'importo di euro 5.500,00 oltre gli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
Le spese della presente procedura sono liquidate ex DM n. 147/2022, con riferimento ai procedimenti monitori sulla base della tabella 8 (Cass. n. 16512 del 31.7.2020) in relazione al valore complessivo della domanda, applicato il parametro medio, oltre IVA, CPA, spese generali e spese vive.
INGIUNGE al di pagare senza dilazione a Controparte_1 Parte_1
1. la somma di euro 5.500,00 a titolo di equa riparazione;
2. gli interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data della domanda sino al saldo;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 567,00 per compensi oltre euro
27,00 per spese vive, spese generali, c.p.a. e i.v.a.
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 5, legge n. 89/2001.
DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
Cagliari, 28 marzo 2025
Il Consigliere Delegato
Dott. Stefano GRECO
Pagina 3
CORTE D' APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott. Stefano Greco ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al numero 333 del ruolo generale VG per l'anno 2024 promosso da:
(C.F. ), residente in [...]ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Cagliari presso l'avv. Giampiero Massacci (C.F. PEC C.F._2
fax n. 00391782214193), dal quale è rappresentata e difesa per Email_1
procura in calce al ricorso, ricorrente contro
, in persona del Ministro in carica, Controparte_1
resistente
Con atto depositato in data 09.09.2024 la ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero di Giustizia al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nella misura di euro 12.000,00 o di quell'altra somma maggiore che si riterrà di giustizia, per l'eccessiva durata della causa civile promossa davanti al Tribunale di Cagliari contro la ricorrente medesima ed iscritta al n. 8393/2009 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione ereditaria.
La ricorrente ha esposto che:
- con atto di citazione notificato il 21.09.2009 Parte_2 Parte_3 [...]
e la avevano convenuta in giudizio unitamente Parte_4 Parte_5 Parte_6 ad altri;
- con le rispettive comparse i convenuti avevano contestato il contenuto dell'atto di citazione e proposto domanda riconvenzionale;
- durante detto giudizio di primo grado si erano tenute 22 udienze, di cui la prima il 13.01.2010 e l'ultima in data 11.01.2023;
- la causa era stata decisa con la sentenza n. 1436/2024 del 4.06.2024 del Tribunale di Cagliari che aveva dichiarato improcedibile la domanda degli attori, volta ad accertare la simulazione e la
Pagina 1 riduzione della donazione nei confronti di , condannandoli a rifondere alla Parte_1 ricorrente le spese del procedimento.
Sostenendo che il procedimento di primo grado avesse superato la soglia della durata ragionevole, la ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“…dichiari il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore (C.F. ), P.IVA_1
responsabile della eccessiva durata del processo civile in oggetto.
2. Dichiari essere stata compiuta dallo Stato italiano la violazione dell'art. 6 par. 1 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (ratificata con legge italiana 4 agosto 1955, n. 848) nella vicenda esposta nel presente ricorso.
3. Per l'effetto, ingiunga al , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura di Stato, di pagare senza dilazione e immediatamente dopo la notificazione del decreto, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, la somma di €
12.000,00 in favore di , e dovuta come in ricorso, o quell'altra maggiore che si Parte_1
riterrà di giustizia, con interessi legali dalla data del deposito del presente ricorso sino al saldo, nella misura di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. oltre spese, accessori di legge”.
***
L'azione è ammissibile perché proposta nei termini previsti dall'art. 4 L. n. 89/2001.
Il procedimento, del resto, alla data del 31.10.2016 eccedeva già i termini previsti per la ragionevole durata del processo e, conseguentemente, non è applicabile il comma 1 dell'art. 2 della legge n
89/2001 nell'attuale formulazione.
Nel merito il ricorso deve essere accolto nei termini di cui appresso.
Per il calcolo della durata del procedimento bisogna considerare quale dies a quo il 21.09.2009, data della notifica dell'atto di citazione e, quale dies ad quem, il 4.06.2024, data della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Cagliari. Pertanto, il processo è durato 14 anni, 8 mesi e 14 giorni.
Tuttavia, ai fini del presente giudizio, devono essere detratti i seguenti periodi, che non sono riferibili all'organizzazione giudiziaria:
- udienza del 16.03.2011, astensione degli avvocati per adesione allo stato di agitazione della categoria forense, nuova udienza 09.02.2012; si deve comunque considerare eccessivo il rinvio di 11 mesi per l'astensione degli avvocati e si computa quindi, in questo caso, una durata non imputabile all'organizzazione giudiziaria di 6 mesi;
- udienza del 10.01.2019, interruzione del processo per la dichiarazione del decesso di uno degli attori;
comparsa di riassunzione in data 27.2.2019 e nuova udienza il 10.07.2019 (6 mesi).
Pertanto, detratti dal calcolo i periodi su indicati, non riferibili all'organizzazione giudiziaria, pari a 1 anno, la durata complessiva del processo da prendere in considerazione è di 13 anni, 8 mesi
Pagina 2 e 14 giorni.
L'art. 2, comma 2 bis, della l. 89/2001 indica in 3 anni la durata ragionevole del processo di primo grado e, quindi, il ritardo indennizzabile è di 11 anni (dovendosi computare le frazioni di anno superiori ai sei mesi).
Tanto premesso, per la determinazione dell'indennizzo, occorre muovere dai criteri generali indicati nei commi 1 e 2 dell'art.
2-bis della legge 89/2001, come modificato dall'art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n 208, il cui comma 2 prevede che: "L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte”.
Ciò posto, l'importo dell'indennizzo è calcolato nella forbice prevista dall'art. 2 bis l.
n.89/2001 (euro 400,00 - euro 800,00), applicabile al caso di specie ratione temporis, in euro 500,00 per ogni anno che eccede il termine ragionevole di durata del procedimento.
Conseguentemente, viene liquidato alla ricorrente l'importo di euro 5.500,00 oltre gli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
Le spese della presente procedura sono liquidate ex DM n. 147/2022, con riferimento ai procedimenti monitori sulla base della tabella 8 (Cass. n. 16512 del 31.7.2020) in relazione al valore complessivo della domanda, applicato il parametro medio, oltre IVA, CPA, spese generali e spese vive.
INGIUNGE al di pagare senza dilazione a Controparte_1 Parte_1
1. la somma di euro 5.500,00 a titolo di equa riparazione;
2. gli interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data della domanda sino al saldo;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 567,00 per compensi oltre euro
27,00 per spese vive, spese generali, c.p.a. e i.v.a.
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 5, legge n. 89/2001.
DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
Cagliari, 28 marzo 2025
Il Consigliere Delegato
Dott. Stefano GRECO
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