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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 560/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9721/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosoleto - Piazza Italia 1 89050 Cosoleto RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 302 2024 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6727/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -- Resistente/Appellato: --
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio, parte ricorrente agisce per l'annullamento dell'avviso di accertamento provvedimento n. 302 del 22/10/2024 prot. 3835 del 22/10/2024, notificato in data 19/11/2024 relativo ad
TARI anno 2022 di importo pari ad € 760,00.
A fondamento dell'azione deduce (1) Inefficacia del regolamento e delle delibere di fissazione delle tariffe
TARI non pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
secondo parte ricorrente, i regolamenti e le delibere di determinazione delle tariffe dei tributi locali (quale è la TARI) devono essere approvati dal Comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in particolare, per le tariffe della TARI dall'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Al fine di acquisire efficacia, poi, i regolamenti e le delibere tariffarie devono essere pubblicati sul sito internet www.finanze. gov.it; essi sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno [art. 13, comma 15-ter, del
D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019].
Nel caso di specie il Comune di Cosoleto non avrebbe provveduto a tale adempimento. Non risulterebbero infatti pubblicati tanto il regolamento e la delibera di approvazione del 2022 quanto la delibera di approvazione della tariffa TARI per l'anno 2022.
La documentazione inserita in data meno recente risale all'anno 2023. Escludendo che il Comune possa emanare delibere che fissino retroattivamente i vari parametri di calcolo l'atto impugnato andrebbe dichiarato nullo e inefficace.
Richiama giurisprudenza di questa Corte a proprio favore.
Si è costituito il Comune intimato che resiste al ricorso e deduce che, nelle more del giudizio, l'atto oggetto del ricorso odierno veniva annullato. Chiede che sia accertata la cessata materia del contendere.
Nella odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che il Comune si è costituito al fine di dichiarare di aver annullato l'atto impugnato, ma non ha depositato alcun provvedimento di autotutela.
Se ne deve trarre un argomento di riconoscimento delle ragioni di parte ricorrente a valenza solo processuale: invero si deve ricondurre l'effetto estintivo (che comunque presuppone la cognizione dell'effettivo assetto d'interessi ed il relativo previo accertamento dei fatti dedotti) all'atto dell'Ente, non alle mere dichiarazioni del suo difensore.
Le spese sono da compensarsi avendo riguardo ad ogni circostanza, inclusa quella che dopo la costituzione del Comune non c'è stata attività difensiva della ricorrente e che quest'ultima ha dedotto motivi non direttamente attinenti alla propria capacità contributiva.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9721/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosoleto - Piazza Italia 1 89050 Cosoleto RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 302 2024 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6727/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -- Resistente/Appellato: --
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio, parte ricorrente agisce per l'annullamento dell'avviso di accertamento provvedimento n. 302 del 22/10/2024 prot. 3835 del 22/10/2024, notificato in data 19/11/2024 relativo ad
TARI anno 2022 di importo pari ad € 760,00.
A fondamento dell'azione deduce (1) Inefficacia del regolamento e delle delibere di fissazione delle tariffe
TARI non pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
secondo parte ricorrente, i regolamenti e le delibere di determinazione delle tariffe dei tributi locali (quale è la TARI) devono essere approvati dal Comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in particolare, per le tariffe della TARI dall'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Al fine di acquisire efficacia, poi, i regolamenti e le delibere tariffarie devono essere pubblicati sul sito internet www.finanze. gov.it; essi sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno [art. 13, comma 15-ter, del
D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019].
Nel caso di specie il Comune di Cosoleto non avrebbe provveduto a tale adempimento. Non risulterebbero infatti pubblicati tanto il regolamento e la delibera di approvazione del 2022 quanto la delibera di approvazione della tariffa TARI per l'anno 2022.
La documentazione inserita in data meno recente risale all'anno 2023. Escludendo che il Comune possa emanare delibere che fissino retroattivamente i vari parametri di calcolo l'atto impugnato andrebbe dichiarato nullo e inefficace.
Richiama giurisprudenza di questa Corte a proprio favore.
Si è costituito il Comune intimato che resiste al ricorso e deduce che, nelle more del giudizio, l'atto oggetto del ricorso odierno veniva annullato. Chiede che sia accertata la cessata materia del contendere.
Nella odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che il Comune si è costituito al fine di dichiarare di aver annullato l'atto impugnato, ma non ha depositato alcun provvedimento di autotutela.
Se ne deve trarre un argomento di riconoscimento delle ragioni di parte ricorrente a valenza solo processuale: invero si deve ricondurre l'effetto estintivo (che comunque presuppone la cognizione dell'effettivo assetto d'interessi ed il relativo previo accertamento dei fatti dedotti) all'atto dell'Ente, non alle mere dichiarazioni del suo difensore.
Le spese sono da compensarsi avendo riguardo ad ogni circostanza, inclusa quella che dopo la costituzione del Comune non c'è stata attività difensiva della ricorrente e che quest'ultima ha dedotto motivi non direttamente attinenti alla propria capacità contributiva.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese