CA
Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/01/2024, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1280/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile-
La Corte d'Appello di Venezia, Seconda Sezione civile, riunita in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Guido Santoro Presidente dott. Innocenza Vono Consigliere rel. ed est. dott. Dario Morsiani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio iscritto al n. r.g. 1280 del ruolo generale dell'anno 2022 promosso
DA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con l'avv. CEI MARIATERESA
-appellante in riassunzione - contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t. con gli avv.ti MICHIELAN PRIMO, MICHIELAN FRANCESCA ( C.F._1
( ); Controparte_2 C.F._2 Parte_2
( ); C.F._3
- appellata in riassunzione -
OGGETTO: Giudizio di rinvio dopo ordinanza Cassazione n. 10265/2022 pubblicata in Org_1
data 30/03/2022, di annullamento con rinvio della sentenza della I sezione civile della Corte
d'Appello di Venezia n. 1147/2016, pubblicata il 23.5.2016 - Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)
Conclusioni di : Parte_1
1 “…NEL MERITO: Voglia L'Ecc.ma Corte rigettare l'impugnazione proposta siccome infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza. Con rifusione di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede il rigetto di ogni istanza istruttoria avversaria in quanto assolutamente pretestuosa, infondata, priva di ogni supporto documentale ed irrilevante. Con rifusione di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.”
Si chiede altresì che l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, così come statuito dalla Corte Suprema di Cassazione, provveda alla liquidazione delle spese di lite e dei compensi professionali anche del
Giudizio pendente avanti la Corte di Cassazione.
Con rifusione delle spese di lite del presente come dei precedenti gradi di giudizio.
Ci si richiama ai documenti già dimessi nei precedenti scritti difensivi. Infine si chiede la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Conclusioni di : Controparte_1
a) nel merito: accogliersi l'appello proposto (motivo V dell'atto di citazione d'appello del
10.2.2011) da e, in riforma Controparte_1
della sentenza n. 223 del 2010 del Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, pubblicata il 15 novembre 2010 e notificata in data 11 gennaio 2011, condannarsi Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere
[...] all'attrice-appellante la Controparte_1 complessiva somma di € 326.224,69, a titolo di risarcimento del danno per illiceità della disdetta, secondo quanto esposto nella lettera C) dell'atto di citazione di primo grado del 10.11.2006 (da pag.
16 a pag. 19, con incipit “In vigenza del rapporto contrattuale la ” e Controparte_4 fino “…secondo il prospetto allegato (doc. 36)”, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo effettivo;
b) in via istruttoria:
1) ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'utile conseguibile dalla CP_1
appellante nel triennio 2006-2009, considerato il compenso complessivo contrattuale che la stessa avrebbe conseguito nel medesimo periodo e dei costi che avrebbe sostenuto, il tutto alla luce dei documenti di causa prodotti (considerando le previsioni contrattuali e gli atti aggiuntivi stipulati dalle parti), della perizia contabile - dott.ssa - del 26 maggio 2022, con allegate Persona_1
2 tabelle, prodotta quale doc. 5 con atto di costituzione del 11.11.2022 e del prospetto contabile prodotto in primo grado (doc. 36);
2) ammettersi l'interrogatorio formale del legale rappresentante della e Controparte_3
la prova testimoniale sulle sotto riportate circostanze di cui ai capitoli di prova 1,2, 6 e 7 della memoria istruttoria di primo grado del 27 aprile 2007, con i testi ivi indicati e cioè: CP_5
, , , tutti Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 dipendenti/soci della : Controparte_1
“1) Vero che nelle prime settimane del 2003, prima della stesura dell'accordo integrativo del
1.2.2003 (doc. 2), presso la si incontravano i rappresentanti legali Organizzazione_2
delle parti in causa i quali convenivano di adeguare il costo del lavoro dei dipendenti della
– – alle mutate condizioni salariali imposte dai Parte_3 Parte_4 contratti collettivi nazionali e regionali di settore”;
2) “Vero che nell'occasione dell'incontro di cui al capitolo precedente, i rappresentanti legali delle parti in causa convenivano anche che la retta mensile che la doveva Controparte_3
versare alla doveva comprendere anche le somme Controparte_11
versate dalla medesima attrice ai propri dipendenti per adeguare il costo del lavoro alle CP_1 mutate condizioni salariali imposte dai contratti collettivi nazionali e regionali di settore”;
6) “Vero che nell'occasione di cui al precedente capitolo il legale rappresentate della
[...]
chiedeva al legale rappresentante della di adeguare Controparte_3 Parte_5
l'organigramma del personale, le caratteristiche della gestione e la strumentazione tecnica per l'accoglienza dei nuovi ospiti nella nuova ala dell'edificio”;
7) “Vero che fin dal dicembre 2004 i legali rappresenti delle parti in causa si incontravano presso la casa di riposo della e concordavano le modifiche da apportare alla Controparte_3 gestione della per l'adeguamento all'ampliamento degli spazi e posti letto””. CP_1
Si chiede la rifusione delle spese legali di primo grado, di secondo grado, del giudizio di rinvio e di cassazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
a)Il giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di Portogruaro, iscritto al n.r.g. 14839-06.
1.1. La con atto di citazione notificato in data Parte_6
16.11.2006 convenne in giudizio la davanti al Tribunale di Parte_1
3 Venezia, Sezione Distaccata di Portogruaro, esponendo di aver stipulato in data 2.5.2000 con la convenuta un contratto di appalto di servizi, per la durata di tre anni, automaticamente rinnovabile salva tempestiva disdetta, con il quale la si era impegnata ad avvalersi prioritariamente CP_3
dei servizi della per l'accoglienza dei soggetti anziani non autosufficienti nella propria CP_1
struttura residenziale di Santo Stino di Livenza, dietro il corrispettivo di lire 130.000 al giorno per ogni ospite, oltre iva. Rappresentò, altresì, che in data 1.2.2003 le parti avevano stipulato un
"Accordo integrativo al tacito rinnovo del contratto stesso".
Denunciò il mancato rispetto degli obblighi convenzionalmente assunti e la violazione delle regole di correttezza e buona fede contrattuale da parte della per aver Parte_1
illegittimamente risolto il rapporto contrattuale senza inviare disdetta nei termini convenzionalmente stabiliti, posto che la disdetta datata 16.1.2006, che la sosteneva di CP_3
aver inviato in pari data tramite raccomandata, non era mai pervenuta, contenendo la raccomandata del 16.1.2006 una comunicazione di diverso contenuto.
Sotto altro profilo, lamentò la violazione della buona fede poichè il recesso era stato posto in essere dopo che la aveva assicurato il rinnovo contrattuale alla scadenza del maggio 2006 CP_3 richiedendo alla l'attività organizzativa e l'aumento di personale necessari per CP_1
l'apertura di una nuova ala nella struttura residenziale nel maggio del 2005.
Fece presente di aver proposto ricorso cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c. al fine di inibire la concessione a terzi del servizio dopo la risoluzione unilaterale del contratto, che però era stato rigettato con ordinanza del 29.5.2006, e che pure il reclamo successivamente presentato ex art. 669 terdecies c.p.c. era stato rigettato dal Tribunale di Venezia in composizione collegiale con ordinanza del 14.7.2006.
La Cooperativa chiese, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento della somma di €
326.224,69, a titolo di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo recesso.
Ritenendo di avere diritto all'integrazione salariale prevista, secondo la sua prospettazione, dagli artt. 6) e 7) del contratto di appalto del 2.5.2000 e dall'accordo integrativo del 1.2.2003, o, in via gradata, in base al disposto dell'art. 1664 c.c. o comunque ex art. 1375 c.c., stante l'obbligo della committente di eseguire il contratto in buona fede, chiese, altresì, la condanna della al CP_3
pagamento dell'ulteriore somma di € 762.324,32, deducendo di aver dovuto versare ai propri dipendenti le integrazioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale entrata in vigore nel corso dello svolgimento del rapporto di appalto e di avere diritto al corrispondente rimborso.
Infine, sostenendo che le somme versate alla dalla a titolo di parziale CP_3 Org_3
copertura del costo sanitario degli ospiti della casa di riposo per anziani dovessero ritenersi
4 destinate all'attività di assistenza svolta dalla chiese anche la condanna della CP_1
convenuta al pagamento dell'ulteriore somma di € 155.984,15, oltre accessori.
1.2.Si costituì in giudizio la convenuta contestando quanto ex adverso dedotto e CP_3
resistendo alle domande.
Dedusse che la disdetta era stata tempestivamente inviata tramite raccomandata del 16.01.2006, regolarmente ricevuta il 18.1.2006, con conseguente risoluzione del contratto alla scadenza pattuita.
Evidenziò che le somme versate dalla per gli ospiti erano destinate alla struttura di Org_3
accoglienza gestita dalla e non alla Cooperativa di servizi, rappresentando, altresì, che CP_3
l'aumento dei compensi a favore della cooperativa, pur essendo stato oggetto di trattativa, non era mai stato definito, né tantomeno approvato dagli organi deliberativi dell'Ente.
In via riconvenzionale, la chiese la condanna dell'attrice al risarcimento del danno CP_3
derivante dalla sua mancata collaborazione in occasione del passaggio di consegne con la nuova appaltatrice del servizio, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c.
1.3.Il Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di Portogruaro, con sentenza n. 223/2010 pubblicata il 15.11.2010, rigettò le domande dell'attrice e la domanda riconvenzionale della convenuta.
Nella motivazione, il Tribunale rilevò quanto segue:
- il contratto stipulato tra le parti poneva a carico dell'appaltatore gli obblighi normativi, previdenziali ed assistenziali relativi al rapporto di lavoro con il personale dipendente, tra cui anche le retribuzioni fissate dalla contrattazione collettiva;
- il diritto di credito fatto valere dalla cooperativa non trovava fondamento nemmeno nell'art. 7 del medesimo contratto, in applicazione del disposto dell'art. 6 della L. 537/1993 (come modificato dall'art. 44 della L. 724/1994) né tantomeno nell'accordo integrativo dell'
1.2.2003;
- non poteva nemmeno predicarsi la violazione dell'art. 1375 c.c., poiché se è vero che detta disposizione richiede l'esecuzione del rapporto contrattuale secondo il principio di buona fede, nondimeno non potrebbe giungere sino ad assegnare ad una delle parti del contratto un obbligo di pagamento di somme non previste nel contratto e rispetto alle quali la non risultava aver assunto alcuna obbligazione. CP_3
- quanto alla domanda di ripetizione delle somme versate a titolo di integrazione salariale proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 1664 c.c., l'aumento del costo della manodopera derivante dalla stipula di contratti collettivi nazionali o territoriali non poteva “considerarsi seriamente una modifica del rapporto sinallagmatico imprevedibile al momento della conclusione del contratto, atteso che detta evenienza rientra nella normale evoluzione del
5 rapporto continuativo caratterizzante l'appalto di servizi, e configura elemento ricompreso nel rischio d'impresa, suscettibile di previsione e valutazione all'epoca della conclusione dell'accordo (Cass. SU 12076/2002)”.
In ordine alla contestazione della ricezione della disdetta contrattuale, rilevò che gli elementi emersi nel giudizio di merito non permettevano di superare la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c., come già ritenuto dai giudici della cautela.
Con riferimento alla lesione dell'affidamento contrattuale ingenerato dalla nel possibile CP_3 rinnovo contrattuale, osservò che “l'istruttoria ha consentito di accertare che dopo il secondo rinnovo del contratto dd. 2/52000 i rapporti tra il committente e l'appaltatore si incrinavano, a cagione di condotte inadempienti al rapporto di appalto attribuire dal primo soggetto al secondo
(cfr. raccomandate inviate dalla alla Controparte_3 Parte_6
sub documentazione 4 ss del fascicolo cautelare allegato al fascicolo di parte
[...]
convenuta, in atti). Trattandosi di rapporto contrattuale che ha ad oggetto prestazioni di servizi di particolare delicatezza e complessità, e non risultando stipulati limiti alla facoltà di recesso riconosciuta contrattualmente alle parti, ne deriva che legittimamente parte convenuta ha formulato disdetta del contratto di appalto nei termini previsti dal negozio dd 2/5/2000, e che
l'esercizio di tale facoltà non può trovare sanzione per il semplice contrasto di interesse con
l'interesse della parte appaltatrice”.
La domanda riconvenzionale venne rigettata per difetto di prova dei danni lamentati e per insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 96 c.p..c, stante la complessità della vicenda.
Le spese di lite vennero poste a carico dell'attrice per due terzi e compensate nel resto.
Il giudizio di appello iscritto al n..r.g. 326/2011 presso la I Sezione della Corte d'Appello di
Venezia.
1.4.Avverso la sentenza propose appello la Parte_7
[...
.La si oppose al gravame senza impugnare il rigetto della Controparte_3
propria domanda riconvenzionale.
1.6.Con sentenza n. 1147/2016, pubblicata il 23.5.2016, la Prima Sezione civile di questa Corte
d'Appello rigettò l'impugnazione confermando la gravata sentenza sulla base delle seguenti considerazioni:
- quanto alla domanda con la quale la aveva chiesto il versamento in proprio favore CP_1
della somma di euro 762.324,32, a titolo di corrispettivo per le integrazioni salariali versate ai propri dipendenti secondo le previsioni contrattuali del CCNL, correttamente il Tribunale veneziano l'aveva respinta sul presupposto che l'art. 6 del contratto del 2.5.2000 ponesse a carico dell'appaltatore gli obblighi normativi, previdenziali ed assistenziali inerenti il rapporto di lavoro
6 con il personale dipendente, tra cui anche le retribuzioni fissate dalla contrattazione collettiva;
inoltre, il diritto di credito non poteva trovare fondamento nell'art. 7 del medesimo contratto, né nell'accordo integrativo dell'1.2.2003, laddove l'art. 6 legge 24.12.1993, n. 537, come sostituito dall'art. 4 legge 23.12.1994, n. 724, costituiva una norma di garanzia prevista a favore dell'ente pubblico appaltante che, con riguardo ai contratti ad esecuzione periodica o continuativa, impediva all'ente medesimo di subire esborsi superiori al miglior prezzo di mercato;
- anche il secondo motivo di gravame, relativo all'asserita mancata buona fede nell'esecuzione del contratto, era infondato, poichè la dimostrata assenza di responsabilità dell'appaltante impediva di ritenere quale espressione di mala fede il diniego opposto alle domande dell'attrice, non avendo la alcun dovere di accoglierle;
CP_3
- nemmeno era applicabile l'art. 1664 c.c., posto che, oltre a difettare la prova del superamento del parametro relativo al costo della manodopera, la norma non poteva comunque trovare applicazione nel caso concreto, in quanto la sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo nazionale di categoria non era un evento imprevedibile ma, anzi, un fatto che accadeva con frequenza in relazione all'aumento del costo della vita;
- era, altresì, destituita di fondamento la richiesta della cooperativa di vedersi attribuita la somma di euro 155.984,19 versata nel corso del rapporto contrattuale dalla all'Unità Socio Org_3
sanitaria locale, e da questa successivamente erogata alla a titolo di contributo per la CP_3
gestione della , atteso che detti fondi venivano versati dalla Regione ai soggetti che Org_2
erano accreditati come Enti che disponevano delle strutture residenziali convenzionate, in questo caso identificabile pacificamente nella e non a favore degli appaltatori dei servizi CP_3
interni.
Le spese di lite vennero poste a carico dell'appellante.
Il giudizio davanti alla Corte di Cassazione.
1.7.Per la cassazione della sentenza propose ricorso la Parte_8
( già affidato a tre motivi, al quale
[...] Parte_6
resistette la con controricorso. Parte_1
1.8.Con ordinanza n. 10265/2022, pubblicata in data 30/03/2022, la Corte di Cassazione accolse il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente aveva lamentato la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per omessa pronuncia sul quinto motivo di gravame, avente ad oggetto la censura avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva reputato legittimo l'invio, da parte della CP_3 committente, di una disdetta in violazione dell'affidamento ingenerato nell'appaltatrice in ordine al rinnovo del rapporto negoziale.
7 La Corte rilevò che la ricorrente aveva riprodotto analiticamente il quinto motivo d'appello con il quale aveva denunciato l'omessa ed erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali, nonché la violazione e falsa applicazione del principio di buona fede contrattuale, per avere la committente inviato in data 16.1.2006 una lettera di disdetta dopo aver creato CP_3 nell'appaltatrice un consistente affidamento sul rinnovo del contratto, senza che sul punto la Corte territoriale si fosse pronunciata.
Con la medesima ordinanza la Corte di Cassazione considerò assorbito il secondo motivo, con il quale era stata denunciata una motivazione assente o meramente apparente in ordine alla medesima questione.
Venne, invece, rigettato il terzo motivo, con il quale la ricorrente aveva denunciato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, c.p.c. e 111, comma 6, Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 1375 c.c. e del principio di buona fede e correttezza contrattuale, per avere la Corte territoriale rigettato il secondo motivo di appello, relativo alle consistenti integrazioni salariali versate ai dipendenti a seguito dei sopravvenuti mutamenti della disciplina collettiva, senza considerare che detto credito traeva, comunque, origine dai principi generali, con conseguente obbligo di rinegoziazione del contratto e, in caso di suo inadempimento, di risarcire il danno per l'effetto subito.
Riguardo all'asserito obbligo di rinegoziazione sulla base della buona fede e della correttezza, la
Corte evidenziò che pur a voler prescindere dal rilievo per cui della questione non vi era cenno nella sentenza impugnata (sicchè la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale l'avesse tempestivamente sollevata), non sussisteva l'obbligo di rinegoziazione in assenza di un corrispondente obbligo in capo alla committente di pagamento di somme non previste nel titolo costitutivo del rapporto, vieppiù se si considera che, come evidenziato dalla corte territoriale, la sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo nazionale di categoria non rappresenta un evento imprevedibile.
La Corte di Cassazione, pertanto, annullò la sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo, ritenendo assorbito il secondo, rinviando alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del grado di legittimità.
Il giudizio di rinvio.
1.9. Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 28.6.2022 Parte_1
ha riassunto il giudizio, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dalla
[...]
CP_1
8 1.10. La ha chiesto la condanna della Parte_8
controparte al pagamento della somma di € 326.224,69, a titolo di risarcimento del danno per illiceità della disdetta, secondo quanto esposto nella lettera c) dell'atto di citazione di primo grado.
1.11.L'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., introdotto con d.lgs n. 149/2022.
1.12.Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
2.Residuo oggetto del giudizio.
2.1.Va premesso che il giudizio di rinvio non consiste in una rinnovazione del giudizio di appello, poichè vige il principio della graduale “consumazione processuale” della controversia, che mira al progressivo ridursi delle questioni poste e risponde a finalità di rilievo anche pubblico. Al fine di delimitare l'oggetto del presente giudizio, vanno richiamati i limiti del giudizio di rinvio risultanti dal sistema normativo: in particolare, dispone l'art. 384, comma 2, che il giudice di rinvio debba uniformarsi al principio di diritto «e comunque a quanto statuito dalla Corte»: tale espressione si riferisce a tutte le affermazioni necessariamente presupposte o implicate dalla decisione del giudice di legittimità.
La regola generale è il divieto di qualsiasi nuova attività assertiva o probatoria, poichè il giudizio di rinvio è un procedimento “chiuso”, onde non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di Cassazione (Cass. n. 5381/2011).
In caso di cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado per omessa pronunzia su un motivo di appello, come nella specie, resta impregiudicata, e rimessa al giudice del rinvio, ogni valutazione in ordine al motivo di gravarne non esaminato, e ciò non solo in relazione al merito, ma anche in ordine alla sua ammissibilità (Sez. 3, Sentenza n. 10421 del 20/05/2016, Rv. 640063 -
01).
Le questioni oggetto dei motivi di ricorso per cassazione dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte, essendo impregiudicate, all'esame del giudice di rinvio (Cass. n. 18677/2011, Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 28751 del 30/11/2017).
2.2.Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo con il quale la CP_1
ha censurato l'omessa pronuncia sulla propria domanda di risarcimento del danno derivante dalla lesione del proprio legittimo affidamento in ordine al rinnovo del contratto alla scadenza dell'1.5.2006.
Il secondo motivo, dichiarato assorbito, riguarda la medesima questione.
La domanda di risarcimento del danno deve essere, pertanto, esaminata senza che sul punto alcun limite possa derivare dalla pronuncia della Suprema Corte.
9 E', invece, coperto dal giudicato il rigetto di tutte le altre domande proposte dalla CP_1
comprese la domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittimità del recesso in quanto non preceduto da rituale disdetta e le domande di rimborso degli adeguamenti salariali versati ai propri dipendenti e di versamento delle somme erogate dalla alla Org_3 CP_3
Ne consegue l'inammissibilità e irrilevanza dei capitoli di prova orale n. 1 e 2, per il cui accoglimento ha insistito la CP_1
3.La domanda di risarcimento del danno per lesione dell'affidamento sul rinnovo del contratto.
3.1.Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la ha dedotto quanto segue: CP_1
- nel corso del rapporto contrattuale la aveva provveduto alla costruzione di una nuova CP_3
ala del fabbricato destinato a residenza per anziani, per accogliere un numero superiore di ospiti, come consentito dalla convenzione stipulata con il Comune di Santo Stino di Livenza il 19 novembre 1994;
- tale intento era stato manifestato alla alla quale era stato chiesto di adeguare CP_1
l'organigramma del personale al fine di rispettare i superiori parametri regionali relativi al rapporto tra operatori e ospiti della struttura e per la gestione del servizio di accoglienza nella nuova ala dell'edificio.
-nel periodo intercorrente tra la fine del 2004 e l'apertura della nuova "ala" del fabbricato, la riscontrando apposita richiesta della del 17.02.2005 (doc. 26), aveva CP_1 CP_3
proposto a quest'ultima gli adeguamenti necessari per affrontare la nuova realtà (doc. 27-28), che la medesima aveva accettato con lettera del 28.04.2005 (doc. 29). Nel contempo, la CP_3
aveva assicurato che si sarebbe proceduto al rinnovo contrattuale a condizione del CP_3 puntuale adempimento degli adeguamenti proposti dall'attrice e della soluzione della vertenza sindacale in atto;
- in attuazione degli impegni assunti, tenuto conto delle rassicurazioni ricevute sul rinnovo contrattuale già nel gennaio 2005, allorquando era stata proposta alla la gestione CP_1
della nuova ala della residenza per anziani (doc. 30) la attrice aveva proceduto: CP_1
all'adeguamento dell'organigramma del personale, assumendo nuovi dipendenti - così da passare a n. 52 dalle originarie n. 28 unità (doc. 31) ; all'aggiornamento del personale sulla vigilanza e sicurezza al lavoro, che era stato completato nel dicembre 2005; alla predisposizione della
Parte documentazione necessaria richiesta dalla competente per l'avvio della nuova struttura (doc.
32).
La fondazione ha negato di aver mai fornito alcuna rassicurazione sul rinnovo del CP_3
contratto e di essersi limitata a richiedere alla gli adempimenti necessari per la gestione CP_1
10 della nuova ala della struttura residenziale, ma solo fino alla scadenza del rapporto, prevista per il mese di maggio 2006.
Ha dedotto che la decisione di non rinnovare il contratto è conseguita alla non regolare gestione del servizio da parte della rappresentando di aver esercitato la propria facoltà di disdetta CP_1 stabilita dall'art. 12 del contratto di appalto del 2.5.2000.
3.3.La Cooperativa, in ordine alle rassicurazioni ricevute sul rinnovo del contratto alla scadenza del maggio 2006, invoca le risultanze delle prove orali assunte nel giudizio di primo grado, avendo i propri testi e confermato la circostanza di cui al CP_5 Testimone_1 Controparte_6
capitolo 8 della memoria istruttoria (“Vero che nel gennaio 2005 il Presidente della
[...]
presso la casa di riposo della medesima assicurava al legale Controparte_3 CP_3
rappresentante della che il contratto di appalto si Parte_6 sarebbe rinnovato per un ulteriore periodo contrattuale?”).
La ha invocato, altresì, le risultanze dei documenti da essa prodotti nel giudizio di CP_1
primo grado dal n. 26 al n. 32.
Riguardo alle prove documentali, va rilevato quanto segue:
Con il doc. 30 la intenderebbe provare che in data 27 gennaio 2005 si è tenuta una CP_1
riunione tra i rappresentanti della e , e i referenti della Cooperativa, CP_3 Org_4 Per_2
e , e che nel corso della riunione (allora Presidente Org_5 CP_5 CP_8 Persona_3 della Cooperativa) aveva chiesto “ di avere una certa tranquillità per il futuro in quanto l'impegno mensile è alquanto impegnativo. I sig. e danno sicurezza” ( v. doc. 30 fascicolo Org_4 Per_2
Cooperativa di primo grado).
Il documento non è, tuttavia, un verbale della riunione, in quanto reca una sola firma, verosimilmente di della E' probabile che si tratti solo di appunti - CP_5 CP_1
peraltro succinti e non molto chiari - annotati a mano dalla medesima dipendente della CP_1
durante la riunione o anche successivamente.
Essendo richiamata anche in altri documenti, deve comunque ritenersi provato che la riunione si sia tenuta.
Dal doc. 26 della risulta che la con nota del 17.2.2005, nel CP_1 Controparte_3 richiamare “i punti discussi all'incontro del 27 gennaio” ha richiesto alla di “adeguare CP_1
e integrare alcuni servizi alle esigenze della struttura, onde poterla attivare ai 60 posti assegnatici”
v. doc. 26 fascicolo di primo grado). In particolare, la ha segnalato la CP_1 CP_3 necessità di integrare il servizio infermieristico e di assistenza, di assicurare “il punto sicurezza e manutenzione…attualmente carente ed insicuro”, il servizio di pulizia, fino ad allora fatto “in maniera ibrida”, ma da svolgere in futuro in modo autonomo rispetto agli altri servizi.
11 La con la medesima lettera ha poi inviato la a migliorare il servizio cucina, CP_3 CP_1 dando atto di aver ricevuto numerose lamentele dagli ospiti “per somministrazioni carenti e non adeguate”, nonché a risolvere alcune carenze della polizza assicurativa e ad attestare in futuro il regolare versamento dei contributi previdenziali.
E' seguita la lettera datata 2.3.2005 della Cooperativa nella quale quest'ultima ha illustrato le proprie proposte di adeguamento del servizio, suggerendo anche “nell'interesse reciproco…di rinnovare il contratto in essere per altri tre anni rinnovabili” e altra lettera del 12.4.2005, sempre inviata dalla alla contenente ulteriori dettagli delle proposte di CP_1 CP_3
adeguamento del servizio ( doc. 27 e 28 fascicolo Cooperativa di primo grado).
Con nota del 28.4.2005 , avente quale oggetto” Proposta di integrazione contrattuale e fino a scadenza di alcuni servizi”, la ha comunicato che nella seduta del Consiglio Controparte_3 di Amministrazione del 15.4.2005 si era deliberato di “accettare le proposte da voi fatte, purchè le stesse trovino riscontro e rispondenza nel servizio senza anomalie di sorta e rispondendo appieno a quanto propostoci come parte integrante al presente contratto e fino alla scadenza naturale dello stesso…..
Solo nell'osservanza di quanto concordato rinnoveremo il contratto in essere integrandolo nei punti carenti, fermo restando che deve essere risolta la vertenza sindacale attualmente aperta e di comune accordo nei modi e tempi da stabilire.
Proponiamo di sottoscrivere reciprocamente la presente lettera di intenti, con impegno di riscontrarla e verificarla nel suo contenuto di comune accordo, verso fine anno”.
Risulta documentalmente provato, pertanto, che del possibile rinnovo del contratto dopo la scadenza del maggio 2006 si era sicuramente parlato tra le parti già nel 2005, tuttavia la risulta CP_3
aver accettato le proposte di integrazione dei servizi della rese necessarie dalla CP_1 costruzione della nuova ala della struttura, “fino alla scadenza del contratto” in corso, come si evince testualmente dalla nota del 28.4.2005, mentre in ordine al rinnovo del contratto non è andata oltre una mera manifestazione di intenti, subordinata all'osservanza dei propri impegni da parte della e alla risoluzione delle vertenze sindacali, da verificare alla fine dell'anno allora CP_1
in corso ( 2005). A fronte delle risultanze documentali, non sono sufficienti le deposizioni dei testi per ritenere ingenerato un legittimo affidamento sul rinnovo del contratto senza condizioni.
Anche la teste peraltro, ha precisato che la proroga era subordinata al CP_5
“soddisfacimento dei requisiti richiesti per poter ospitare 60 persone”.
3.4.La documentazione in atti non consente di ritenere che la abbia regolarmente CP_1
adempiuto ai propri obblighi entro l'anno 2005.
12 Dai documenti prodotti dalla ( già valorizzati dal Giudice di primo grado) Controparte_3
risulta che nella stessa data del 28.4.2005 la aveva sollecitato la a risolvere CP_3 CP_1
la vertenza sindacale in atto ( derivante da rivendicazioni dei dipendenti della per CP_1
carenze organizzative e mancato versamento di emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva,
v. doc. 6 e 7 fascicolo di primo grado ), dando avviso che la mancata Controparte_3 risoluzione del problema avrebbe potuto “pregiudicare il rinnovo del contratto “ ( doc. 5 fascicolo di primo grado ). Controparte_3
Con successiva nota del 17.6.2005, la ha invitato la a risolvere Controparte_3 CP_1
la vertenza sindacale ancora in atto, segnalando che perdurava un clima di malcontento tra il personale della Cooperativa ( già segnalato con precedente lettera del 3.2.2004, doc. 4 fascicolo di primo grado ), da cui derivavano “fughe con ricerca di nuovi posti di Controparte_3 lavoro”, e inoltre contestando carenze nel servizio di sorveglianza e controllo e nel servizio di pulizia (doc. 11 fascicolo di primo grado ). Controparte_3
Con successive raccomandate del 3.8.2005 e del 9.9.2005 la ha mosso altre Controparte_3
contestazioni relative al continuo turn over di personale, che creava malcontento negli ospiti e
“perdita di prestigio e professionalità” e inoltre carenze nell'attività di manutenzione, nel servizio di sicurezza, oltre che nell'osservanza di obblighi contrattuali e di legge ( doc. 12 e doc. 13 fascicolo di primo grado ). Controparte_3
Con nota del 21.10.2005, la ha poi contestato alla una scarsa attenzione CP_3 CP_1 all'incolumità degli ospiti della struttura, posto che in data 20.10.2005 l'ospite era Persona_4 stato trovato all'esterno senza vigilanza e in stato di agitazione e che in data 11.10.2005 l'ospite era stata trovata con la carrozzina in bilico su uno scalino, all'esterno della struttura, Persona_5
mentre chiedeva aiuto.
Sono state poi segnalate altre lamentele da parte dei parenti degli ospiti per la ritardata o mancata apertura dei cancelli in orario di visita ( doc. 16 fascicolo di primo grado ). Controparte_3
I documenti prodotti dalla non sono stati tempestivamente contestati nella loro CP_3 conformità all'originale da parte della né quest'ultima ha offerto alcuna prova CP_1 dell'infondatezza delle contestazioni che le sono state rivolte, e neppure del regolare adempimento dei propri obblighi contrattuali.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
13 adempimento (cfr. Cass. SS. UU. 30.10.2001 n. 13533; Cass. 19.4.2007 n. 9351; Cass. 20.01.2015
n. 826).
Nella specie, mentre la ha provato gli obblighi assunti dalla con il contratto CP_3 CP_1 stipulato in data 2.5.2000, come integrato con atto dell'1.2.2003 e con i successivi accordi intercorsi tra le parti per l' integrazione dei servizi fino alla scadenza del rapporto a seguito della costruzione di una nuova ala della struttura residenziale, allegando l'inadempimento della CP_1 quest'ultima non ha assolto l'onere che le incombeva.
3.5.Ne consegue che non può ritenersi ingiustificato, né contrario a buona fede il mancato rinnovo del contratto, poichè la pur avendo manifestato nel 2005 una disponibilità di massima, CP_3
aveva subordinato la proroga al regolare adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della da verificare entro la fine del 2005, adempimento che non può ritenersi provato. CP_1
Legittimamente, pertanto, la ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 12 del contratto di CP_3
appalto di comunicare la disdetta tre mesi prima della scadenza convenzionalmente prevista, indicendo poi una nuova gara per l'affidamento del servizio e invitando anche la a CP_1
partecipavi (doc. 33 fascicolo di primo grado ). CP_1
Ne consegue l'irrilevanza della c.t.u. contabile, per il cui accoglimento ha insistito la CP_1
così come sono ininfluenti al fine della decisione i capitoli di prova orale n. 6 e n. 7, riguardanti le integrazioni necessarie per l'aumento del numero di posti letto.
In conclusione, la domanda di risarcimento del danno proposta dalla per le esposte CP_1
ragioni non può trovare accoglimento.
4.Regolamento delle spese.
4.1.Per il giudizio di primo grado può trovare conferma la liquidazione del primo Giudice, tenuto conto della parziale soccombenza derivante dal rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla non più reiterata. CP_3
Per il precedente grado di appello, per il giudizio di cassazione e per il presente grado le spese seguono la soccombenza della e sono liquidate come da dispositivo. CP_1
Per il precedente grado di appello può trovare conferma la quantificazione contenuta nella sentenza n. 1147/2016, pubblicata il 23.5.2016, mai attinta, sul punto, da censure.
Per il presente grado e per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione va fatta applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento ( che per il presente grado è quello delle cause di valore compreso tra € 260.001 ed € 520.000, con esclusione della fase istruttoria, e per il giudizio di legittimità quello delle cause di valore compreso tra € 1.000.001,00 ed € 2.000.000,00).
I parametri applicabili sono quelli oggi vigenti;
in caso di successione di tariffe forensi nel tempo, i nuovi parametri sono, infatti, applicabili ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un
14 momento successivo alla entrata in vigore del nuovo decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, benché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando vigevano le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio ( Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 30529 del 19/12/2017 Rv. 646610 - 03).
4.2.Stante l'integrale rigetto dell'impugnazione - da valutare sulla base dell'esito finale della controversia, poiché l'atto di riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma ad una prosecuzione dei precedenti gradi di merito (cfr. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 4731 del 22/02/2021 Rv. 660741 – 01)- sussiste, altresì, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012; in tema di impugnazioni, il presupposto di insorgenza del predetto obbligo è, infatti, correlato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (Sez. 3 - , Ordinanza n.
26981 del 21/09/2023, Rv. 668786 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4731 del 22/02/2021 Rv. 660741
– 01; nella specie la S.C. ha confermato la statuizione del giudice del rinvio circa la sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte del soccombente dell'ulteriore importo per contributo unificato).
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, II Sezione civile, in funzione di Giudice del rinvio, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione,
Rigetta la domanda proposta da ( già Parte_8
, tendente ad ottenere il risarcimento del danno per Parte_6
la mancata proroga del contratto di appalto.
NN ( già Parte_8 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere a Parte_6 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., le spese del precedente grado di Parte_1 appello, come quantificate nella sentenza di questa Corte d'Appello n. 1147/2016 in € 6.400,00 per compensi, oltre iva cpa e rimborso forfetario ( nella misura del 15% del compenso).
NN ( già Parte_8 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere a Parte_6 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., le spese del giudizio di Parte_1
15 legittimità, che liquida in € 18.206,00 per compensi, oltre iva cpa e rimborso forfetario ( nella misura del 15% del compenso).
NN ( già Parte_8 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere a Parte_6 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., le spese del presente grado, che Parte_1 liquida in € 14.239,00 per compensi, € 804,00 per spese non imponibili, oltre iva cpa e rimborso forfetario ( nella misura del 15% del compenso).
Dichiara la sussistenza a carico di ( già Parte_8
dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a Parte_6
titolo di contributo unificato, previsto dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19.12.2023.
Il Consigliere est. dott. Innocenza Vono
Il Presidente dott. Guido Santoro
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile-
La Corte d'Appello di Venezia, Seconda Sezione civile, riunita in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Guido Santoro Presidente dott. Innocenza Vono Consigliere rel. ed est. dott. Dario Morsiani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio iscritto al n. r.g. 1280 del ruolo generale dell'anno 2022 promosso
DA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con l'avv. CEI MARIATERESA
-appellante in riassunzione - contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t. con gli avv.ti MICHIELAN PRIMO, MICHIELAN FRANCESCA ( C.F._1
( ); Controparte_2 C.F._2 Parte_2
( ); C.F._3
- appellata in riassunzione -
OGGETTO: Giudizio di rinvio dopo ordinanza Cassazione n. 10265/2022 pubblicata in Org_1
data 30/03/2022, di annullamento con rinvio della sentenza della I sezione civile della Corte
d'Appello di Venezia n. 1147/2016, pubblicata il 23.5.2016 - Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)
Conclusioni di : Parte_1
1 “…NEL MERITO: Voglia L'Ecc.ma Corte rigettare l'impugnazione proposta siccome infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza. Con rifusione di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede il rigetto di ogni istanza istruttoria avversaria in quanto assolutamente pretestuosa, infondata, priva di ogni supporto documentale ed irrilevante. Con rifusione di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.”
Si chiede altresì che l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, così come statuito dalla Corte Suprema di Cassazione, provveda alla liquidazione delle spese di lite e dei compensi professionali anche del
Giudizio pendente avanti la Corte di Cassazione.
Con rifusione delle spese di lite del presente come dei precedenti gradi di giudizio.
Ci si richiama ai documenti già dimessi nei precedenti scritti difensivi. Infine si chiede la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Conclusioni di : Controparte_1
a) nel merito: accogliersi l'appello proposto (motivo V dell'atto di citazione d'appello del
10.2.2011) da e, in riforma Controparte_1
della sentenza n. 223 del 2010 del Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, pubblicata il 15 novembre 2010 e notificata in data 11 gennaio 2011, condannarsi Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere
[...] all'attrice-appellante la Controparte_1 complessiva somma di € 326.224,69, a titolo di risarcimento del danno per illiceità della disdetta, secondo quanto esposto nella lettera C) dell'atto di citazione di primo grado del 10.11.2006 (da pag.
16 a pag. 19, con incipit “In vigenza del rapporto contrattuale la ” e Controparte_4 fino “…secondo il prospetto allegato (doc. 36)”, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo effettivo;
b) in via istruttoria:
1) ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'utile conseguibile dalla CP_1
appellante nel triennio 2006-2009, considerato il compenso complessivo contrattuale che la stessa avrebbe conseguito nel medesimo periodo e dei costi che avrebbe sostenuto, il tutto alla luce dei documenti di causa prodotti (considerando le previsioni contrattuali e gli atti aggiuntivi stipulati dalle parti), della perizia contabile - dott.ssa - del 26 maggio 2022, con allegate Persona_1
2 tabelle, prodotta quale doc. 5 con atto di costituzione del 11.11.2022 e del prospetto contabile prodotto in primo grado (doc. 36);
2) ammettersi l'interrogatorio formale del legale rappresentante della e Controparte_3
la prova testimoniale sulle sotto riportate circostanze di cui ai capitoli di prova 1,2, 6 e 7 della memoria istruttoria di primo grado del 27 aprile 2007, con i testi ivi indicati e cioè: CP_5
, , , tutti Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 dipendenti/soci della : Controparte_1
“1) Vero che nelle prime settimane del 2003, prima della stesura dell'accordo integrativo del
1.2.2003 (doc. 2), presso la si incontravano i rappresentanti legali Organizzazione_2
delle parti in causa i quali convenivano di adeguare il costo del lavoro dei dipendenti della
– – alle mutate condizioni salariali imposte dai Parte_3 Parte_4 contratti collettivi nazionali e regionali di settore”;
2) “Vero che nell'occasione dell'incontro di cui al capitolo precedente, i rappresentanti legali delle parti in causa convenivano anche che la retta mensile che la doveva Controparte_3
versare alla doveva comprendere anche le somme Controparte_11
versate dalla medesima attrice ai propri dipendenti per adeguare il costo del lavoro alle CP_1 mutate condizioni salariali imposte dai contratti collettivi nazionali e regionali di settore”;
6) “Vero che nell'occasione di cui al precedente capitolo il legale rappresentate della
[...]
chiedeva al legale rappresentante della di adeguare Controparte_3 Parte_5
l'organigramma del personale, le caratteristiche della gestione e la strumentazione tecnica per l'accoglienza dei nuovi ospiti nella nuova ala dell'edificio”;
7) “Vero che fin dal dicembre 2004 i legali rappresenti delle parti in causa si incontravano presso la casa di riposo della e concordavano le modifiche da apportare alla Controparte_3 gestione della per l'adeguamento all'ampliamento degli spazi e posti letto””. CP_1
Si chiede la rifusione delle spese legali di primo grado, di secondo grado, del giudizio di rinvio e di cassazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
a)Il giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di Portogruaro, iscritto al n.r.g. 14839-06.
1.1. La con atto di citazione notificato in data Parte_6
16.11.2006 convenne in giudizio la davanti al Tribunale di Parte_1
3 Venezia, Sezione Distaccata di Portogruaro, esponendo di aver stipulato in data 2.5.2000 con la convenuta un contratto di appalto di servizi, per la durata di tre anni, automaticamente rinnovabile salva tempestiva disdetta, con il quale la si era impegnata ad avvalersi prioritariamente CP_3
dei servizi della per l'accoglienza dei soggetti anziani non autosufficienti nella propria CP_1
struttura residenziale di Santo Stino di Livenza, dietro il corrispettivo di lire 130.000 al giorno per ogni ospite, oltre iva. Rappresentò, altresì, che in data 1.2.2003 le parti avevano stipulato un
"Accordo integrativo al tacito rinnovo del contratto stesso".
Denunciò il mancato rispetto degli obblighi convenzionalmente assunti e la violazione delle regole di correttezza e buona fede contrattuale da parte della per aver Parte_1
illegittimamente risolto il rapporto contrattuale senza inviare disdetta nei termini convenzionalmente stabiliti, posto che la disdetta datata 16.1.2006, che la sosteneva di CP_3
aver inviato in pari data tramite raccomandata, non era mai pervenuta, contenendo la raccomandata del 16.1.2006 una comunicazione di diverso contenuto.
Sotto altro profilo, lamentò la violazione della buona fede poichè il recesso era stato posto in essere dopo che la aveva assicurato il rinnovo contrattuale alla scadenza del maggio 2006 CP_3 richiedendo alla l'attività organizzativa e l'aumento di personale necessari per CP_1
l'apertura di una nuova ala nella struttura residenziale nel maggio del 2005.
Fece presente di aver proposto ricorso cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c. al fine di inibire la concessione a terzi del servizio dopo la risoluzione unilaterale del contratto, che però era stato rigettato con ordinanza del 29.5.2006, e che pure il reclamo successivamente presentato ex art. 669 terdecies c.p.c. era stato rigettato dal Tribunale di Venezia in composizione collegiale con ordinanza del 14.7.2006.
La Cooperativa chiese, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento della somma di €
326.224,69, a titolo di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo recesso.
Ritenendo di avere diritto all'integrazione salariale prevista, secondo la sua prospettazione, dagli artt. 6) e 7) del contratto di appalto del 2.5.2000 e dall'accordo integrativo del 1.2.2003, o, in via gradata, in base al disposto dell'art. 1664 c.c. o comunque ex art. 1375 c.c., stante l'obbligo della committente di eseguire il contratto in buona fede, chiese, altresì, la condanna della al CP_3
pagamento dell'ulteriore somma di € 762.324,32, deducendo di aver dovuto versare ai propri dipendenti le integrazioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale entrata in vigore nel corso dello svolgimento del rapporto di appalto e di avere diritto al corrispondente rimborso.
Infine, sostenendo che le somme versate alla dalla a titolo di parziale CP_3 Org_3
copertura del costo sanitario degli ospiti della casa di riposo per anziani dovessero ritenersi
4 destinate all'attività di assistenza svolta dalla chiese anche la condanna della CP_1
convenuta al pagamento dell'ulteriore somma di € 155.984,15, oltre accessori.
1.2.Si costituì in giudizio la convenuta contestando quanto ex adverso dedotto e CP_3
resistendo alle domande.
Dedusse che la disdetta era stata tempestivamente inviata tramite raccomandata del 16.01.2006, regolarmente ricevuta il 18.1.2006, con conseguente risoluzione del contratto alla scadenza pattuita.
Evidenziò che le somme versate dalla per gli ospiti erano destinate alla struttura di Org_3
accoglienza gestita dalla e non alla Cooperativa di servizi, rappresentando, altresì, che CP_3
l'aumento dei compensi a favore della cooperativa, pur essendo stato oggetto di trattativa, non era mai stato definito, né tantomeno approvato dagli organi deliberativi dell'Ente.
In via riconvenzionale, la chiese la condanna dell'attrice al risarcimento del danno CP_3
derivante dalla sua mancata collaborazione in occasione del passaggio di consegne con la nuova appaltatrice del servizio, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c.
1.3.Il Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di Portogruaro, con sentenza n. 223/2010 pubblicata il 15.11.2010, rigettò le domande dell'attrice e la domanda riconvenzionale della convenuta.
Nella motivazione, il Tribunale rilevò quanto segue:
- il contratto stipulato tra le parti poneva a carico dell'appaltatore gli obblighi normativi, previdenziali ed assistenziali relativi al rapporto di lavoro con il personale dipendente, tra cui anche le retribuzioni fissate dalla contrattazione collettiva;
- il diritto di credito fatto valere dalla cooperativa non trovava fondamento nemmeno nell'art. 7 del medesimo contratto, in applicazione del disposto dell'art. 6 della L. 537/1993 (come modificato dall'art. 44 della L. 724/1994) né tantomeno nell'accordo integrativo dell'
1.2.2003;
- non poteva nemmeno predicarsi la violazione dell'art. 1375 c.c., poiché se è vero che detta disposizione richiede l'esecuzione del rapporto contrattuale secondo il principio di buona fede, nondimeno non potrebbe giungere sino ad assegnare ad una delle parti del contratto un obbligo di pagamento di somme non previste nel contratto e rispetto alle quali la non risultava aver assunto alcuna obbligazione. CP_3
- quanto alla domanda di ripetizione delle somme versate a titolo di integrazione salariale proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 1664 c.c., l'aumento del costo della manodopera derivante dalla stipula di contratti collettivi nazionali o territoriali non poteva “considerarsi seriamente una modifica del rapporto sinallagmatico imprevedibile al momento della conclusione del contratto, atteso che detta evenienza rientra nella normale evoluzione del
5 rapporto continuativo caratterizzante l'appalto di servizi, e configura elemento ricompreso nel rischio d'impresa, suscettibile di previsione e valutazione all'epoca della conclusione dell'accordo (Cass. SU 12076/2002)”.
In ordine alla contestazione della ricezione della disdetta contrattuale, rilevò che gli elementi emersi nel giudizio di merito non permettevano di superare la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c., come già ritenuto dai giudici della cautela.
Con riferimento alla lesione dell'affidamento contrattuale ingenerato dalla nel possibile CP_3 rinnovo contrattuale, osservò che “l'istruttoria ha consentito di accertare che dopo il secondo rinnovo del contratto dd. 2/52000 i rapporti tra il committente e l'appaltatore si incrinavano, a cagione di condotte inadempienti al rapporto di appalto attribuire dal primo soggetto al secondo
(cfr. raccomandate inviate dalla alla Controparte_3 Parte_6
sub documentazione 4 ss del fascicolo cautelare allegato al fascicolo di parte
[...]
convenuta, in atti). Trattandosi di rapporto contrattuale che ha ad oggetto prestazioni di servizi di particolare delicatezza e complessità, e non risultando stipulati limiti alla facoltà di recesso riconosciuta contrattualmente alle parti, ne deriva che legittimamente parte convenuta ha formulato disdetta del contratto di appalto nei termini previsti dal negozio dd 2/5/2000, e che
l'esercizio di tale facoltà non può trovare sanzione per il semplice contrasto di interesse con
l'interesse della parte appaltatrice”.
La domanda riconvenzionale venne rigettata per difetto di prova dei danni lamentati e per insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 96 c.p..c, stante la complessità della vicenda.
Le spese di lite vennero poste a carico dell'attrice per due terzi e compensate nel resto.
Il giudizio di appello iscritto al n..r.g. 326/2011 presso la I Sezione della Corte d'Appello di
Venezia.
1.4.Avverso la sentenza propose appello la Parte_7
[...
.La si oppose al gravame senza impugnare il rigetto della Controparte_3
propria domanda riconvenzionale.
1.6.Con sentenza n. 1147/2016, pubblicata il 23.5.2016, la Prima Sezione civile di questa Corte
d'Appello rigettò l'impugnazione confermando la gravata sentenza sulla base delle seguenti considerazioni:
- quanto alla domanda con la quale la aveva chiesto il versamento in proprio favore CP_1
della somma di euro 762.324,32, a titolo di corrispettivo per le integrazioni salariali versate ai propri dipendenti secondo le previsioni contrattuali del CCNL, correttamente il Tribunale veneziano l'aveva respinta sul presupposto che l'art. 6 del contratto del 2.5.2000 ponesse a carico dell'appaltatore gli obblighi normativi, previdenziali ed assistenziali inerenti il rapporto di lavoro
6 con il personale dipendente, tra cui anche le retribuzioni fissate dalla contrattazione collettiva;
inoltre, il diritto di credito non poteva trovare fondamento nell'art. 7 del medesimo contratto, né nell'accordo integrativo dell'1.2.2003, laddove l'art. 6 legge 24.12.1993, n. 537, come sostituito dall'art. 4 legge 23.12.1994, n. 724, costituiva una norma di garanzia prevista a favore dell'ente pubblico appaltante che, con riguardo ai contratti ad esecuzione periodica o continuativa, impediva all'ente medesimo di subire esborsi superiori al miglior prezzo di mercato;
- anche il secondo motivo di gravame, relativo all'asserita mancata buona fede nell'esecuzione del contratto, era infondato, poichè la dimostrata assenza di responsabilità dell'appaltante impediva di ritenere quale espressione di mala fede il diniego opposto alle domande dell'attrice, non avendo la alcun dovere di accoglierle;
CP_3
- nemmeno era applicabile l'art. 1664 c.c., posto che, oltre a difettare la prova del superamento del parametro relativo al costo della manodopera, la norma non poteva comunque trovare applicazione nel caso concreto, in quanto la sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo nazionale di categoria non era un evento imprevedibile ma, anzi, un fatto che accadeva con frequenza in relazione all'aumento del costo della vita;
- era, altresì, destituita di fondamento la richiesta della cooperativa di vedersi attribuita la somma di euro 155.984,19 versata nel corso del rapporto contrattuale dalla all'Unità Socio Org_3
sanitaria locale, e da questa successivamente erogata alla a titolo di contributo per la CP_3
gestione della , atteso che detti fondi venivano versati dalla Regione ai soggetti che Org_2
erano accreditati come Enti che disponevano delle strutture residenziali convenzionate, in questo caso identificabile pacificamente nella e non a favore degli appaltatori dei servizi CP_3
interni.
Le spese di lite vennero poste a carico dell'appellante.
Il giudizio davanti alla Corte di Cassazione.
1.7.Per la cassazione della sentenza propose ricorso la Parte_8
( già affidato a tre motivi, al quale
[...] Parte_6
resistette la con controricorso. Parte_1
1.8.Con ordinanza n. 10265/2022, pubblicata in data 30/03/2022, la Corte di Cassazione accolse il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente aveva lamentato la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per omessa pronuncia sul quinto motivo di gravame, avente ad oggetto la censura avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva reputato legittimo l'invio, da parte della CP_3 committente, di una disdetta in violazione dell'affidamento ingenerato nell'appaltatrice in ordine al rinnovo del rapporto negoziale.
7 La Corte rilevò che la ricorrente aveva riprodotto analiticamente il quinto motivo d'appello con il quale aveva denunciato l'omessa ed erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali, nonché la violazione e falsa applicazione del principio di buona fede contrattuale, per avere la committente inviato in data 16.1.2006 una lettera di disdetta dopo aver creato CP_3 nell'appaltatrice un consistente affidamento sul rinnovo del contratto, senza che sul punto la Corte territoriale si fosse pronunciata.
Con la medesima ordinanza la Corte di Cassazione considerò assorbito il secondo motivo, con il quale era stata denunciata una motivazione assente o meramente apparente in ordine alla medesima questione.
Venne, invece, rigettato il terzo motivo, con il quale la ricorrente aveva denunciato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, c.p.c. e 111, comma 6, Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 1375 c.c. e del principio di buona fede e correttezza contrattuale, per avere la Corte territoriale rigettato il secondo motivo di appello, relativo alle consistenti integrazioni salariali versate ai dipendenti a seguito dei sopravvenuti mutamenti della disciplina collettiva, senza considerare che detto credito traeva, comunque, origine dai principi generali, con conseguente obbligo di rinegoziazione del contratto e, in caso di suo inadempimento, di risarcire il danno per l'effetto subito.
Riguardo all'asserito obbligo di rinegoziazione sulla base della buona fede e della correttezza, la
Corte evidenziò che pur a voler prescindere dal rilievo per cui della questione non vi era cenno nella sentenza impugnata (sicchè la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale l'avesse tempestivamente sollevata), non sussisteva l'obbligo di rinegoziazione in assenza di un corrispondente obbligo in capo alla committente di pagamento di somme non previste nel titolo costitutivo del rapporto, vieppiù se si considera che, come evidenziato dalla corte territoriale, la sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo nazionale di categoria non rappresenta un evento imprevedibile.
La Corte di Cassazione, pertanto, annullò la sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo, ritenendo assorbito il secondo, rinviando alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del grado di legittimità.
Il giudizio di rinvio.
1.9. Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 28.6.2022 Parte_1
ha riassunto il giudizio, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dalla
[...]
CP_1
8 1.10. La ha chiesto la condanna della Parte_8
controparte al pagamento della somma di € 326.224,69, a titolo di risarcimento del danno per illiceità della disdetta, secondo quanto esposto nella lettera c) dell'atto di citazione di primo grado.
1.11.L'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., introdotto con d.lgs n. 149/2022.
1.12.Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
2.Residuo oggetto del giudizio.
2.1.Va premesso che il giudizio di rinvio non consiste in una rinnovazione del giudizio di appello, poichè vige il principio della graduale “consumazione processuale” della controversia, che mira al progressivo ridursi delle questioni poste e risponde a finalità di rilievo anche pubblico. Al fine di delimitare l'oggetto del presente giudizio, vanno richiamati i limiti del giudizio di rinvio risultanti dal sistema normativo: in particolare, dispone l'art. 384, comma 2, che il giudice di rinvio debba uniformarsi al principio di diritto «e comunque a quanto statuito dalla Corte»: tale espressione si riferisce a tutte le affermazioni necessariamente presupposte o implicate dalla decisione del giudice di legittimità.
La regola generale è il divieto di qualsiasi nuova attività assertiva o probatoria, poichè il giudizio di rinvio è un procedimento “chiuso”, onde non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di Cassazione (Cass. n. 5381/2011).
In caso di cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado per omessa pronunzia su un motivo di appello, come nella specie, resta impregiudicata, e rimessa al giudice del rinvio, ogni valutazione in ordine al motivo di gravarne non esaminato, e ciò non solo in relazione al merito, ma anche in ordine alla sua ammissibilità (Sez. 3, Sentenza n. 10421 del 20/05/2016, Rv. 640063 -
01).
Le questioni oggetto dei motivi di ricorso per cassazione dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte, essendo impregiudicate, all'esame del giudice di rinvio (Cass. n. 18677/2011, Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 28751 del 30/11/2017).
2.2.Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo con il quale la CP_1
ha censurato l'omessa pronuncia sulla propria domanda di risarcimento del danno derivante dalla lesione del proprio legittimo affidamento in ordine al rinnovo del contratto alla scadenza dell'1.5.2006.
Il secondo motivo, dichiarato assorbito, riguarda la medesima questione.
La domanda di risarcimento del danno deve essere, pertanto, esaminata senza che sul punto alcun limite possa derivare dalla pronuncia della Suprema Corte.
9 E', invece, coperto dal giudicato il rigetto di tutte le altre domande proposte dalla CP_1
comprese la domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittimità del recesso in quanto non preceduto da rituale disdetta e le domande di rimborso degli adeguamenti salariali versati ai propri dipendenti e di versamento delle somme erogate dalla alla Org_3 CP_3
Ne consegue l'inammissibilità e irrilevanza dei capitoli di prova orale n. 1 e 2, per il cui accoglimento ha insistito la CP_1
3.La domanda di risarcimento del danno per lesione dell'affidamento sul rinnovo del contratto.
3.1.Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la ha dedotto quanto segue: CP_1
- nel corso del rapporto contrattuale la aveva provveduto alla costruzione di una nuova CP_3
ala del fabbricato destinato a residenza per anziani, per accogliere un numero superiore di ospiti, come consentito dalla convenzione stipulata con il Comune di Santo Stino di Livenza il 19 novembre 1994;
- tale intento era stato manifestato alla alla quale era stato chiesto di adeguare CP_1
l'organigramma del personale al fine di rispettare i superiori parametri regionali relativi al rapporto tra operatori e ospiti della struttura e per la gestione del servizio di accoglienza nella nuova ala dell'edificio.
-nel periodo intercorrente tra la fine del 2004 e l'apertura della nuova "ala" del fabbricato, la riscontrando apposita richiesta della del 17.02.2005 (doc. 26), aveva CP_1 CP_3
proposto a quest'ultima gli adeguamenti necessari per affrontare la nuova realtà (doc. 27-28), che la medesima aveva accettato con lettera del 28.04.2005 (doc. 29). Nel contempo, la CP_3
aveva assicurato che si sarebbe proceduto al rinnovo contrattuale a condizione del CP_3 puntuale adempimento degli adeguamenti proposti dall'attrice e della soluzione della vertenza sindacale in atto;
- in attuazione degli impegni assunti, tenuto conto delle rassicurazioni ricevute sul rinnovo contrattuale già nel gennaio 2005, allorquando era stata proposta alla la gestione CP_1
della nuova ala della residenza per anziani (doc. 30) la attrice aveva proceduto: CP_1
all'adeguamento dell'organigramma del personale, assumendo nuovi dipendenti - così da passare a n. 52 dalle originarie n. 28 unità (doc. 31) ; all'aggiornamento del personale sulla vigilanza e sicurezza al lavoro, che era stato completato nel dicembre 2005; alla predisposizione della
Parte documentazione necessaria richiesta dalla competente per l'avvio della nuova struttura (doc.
32).
La fondazione ha negato di aver mai fornito alcuna rassicurazione sul rinnovo del CP_3
contratto e di essersi limitata a richiedere alla gli adempimenti necessari per la gestione CP_1
10 della nuova ala della struttura residenziale, ma solo fino alla scadenza del rapporto, prevista per il mese di maggio 2006.
Ha dedotto che la decisione di non rinnovare il contratto è conseguita alla non regolare gestione del servizio da parte della rappresentando di aver esercitato la propria facoltà di disdetta CP_1 stabilita dall'art. 12 del contratto di appalto del 2.5.2000.
3.3.La Cooperativa, in ordine alle rassicurazioni ricevute sul rinnovo del contratto alla scadenza del maggio 2006, invoca le risultanze delle prove orali assunte nel giudizio di primo grado, avendo i propri testi e confermato la circostanza di cui al CP_5 Testimone_1 Controparte_6
capitolo 8 della memoria istruttoria (“Vero che nel gennaio 2005 il Presidente della
[...]
presso la casa di riposo della medesima assicurava al legale Controparte_3 CP_3
rappresentante della che il contratto di appalto si Parte_6 sarebbe rinnovato per un ulteriore periodo contrattuale?”).
La ha invocato, altresì, le risultanze dei documenti da essa prodotti nel giudizio di CP_1
primo grado dal n. 26 al n. 32.
Riguardo alle prove documentali, va rilevato quanto segue:
Con il doc. 30 la intenderebbe provare che in data 27 gennaio 2005 si è tenuta una CP_1
riunione tra i rappresentanti della e , e i referenti della Cooperativa, CP_3 Org_4 Per_2
e , e che nel corso della riunione (allora Presidente Org_5 CP_5 CP_8 Persona_3 della Cooperativa) aveva chiesto “ di avere una certa tranquillità per il futuro in quanto l'impegno mensile è alquanto impegnativo. I sig. e danno sicurezza” ( v. doc. 30 fascicolo Org_4 Per_2
Cooperativa di primo grado).
Il documento non è, tuttavia, un verbale della riunione, in quanto reca una sola firma, verosimilmente di della E' probabile che si tratti solo di appunti - CP_5 CP_1
peraltro succinti e non molto chiari - annotati a mano dalla medesima dipendente della CP_1
durante la riunione o anche successivamente.
Essendo richiamata anche in altri documenti, deve comunque ritenersi provato che la riunione si sia tenuta.
Dal doc. 26 della risulta che la con nota del 17.2.2005, nel CP_1 Controparte_3 richiamare “i punti discussi all'incontro del 27 gennaio” ha richiesto alla di “adeguare CP_1
e integrare alcuni servizi alle esigenze della struttura, onde poterla attivare ai 60 posti assegnatici”
v. doc. 26 fascicolo di primo grado). In particolare, la ha segnalato la CP_1 CP_3 necessità di integrare il servizio infermieristico e di assistenza, di assicurare “il punto sicurezza e manutenzione…attualmente carente ed insicuro”, il servizio di pulizia, fino ad allora fatto “in maniera ibrida”, ma da svolgere in futuro in modo autonomo rispetto agli altri servizi.
11 La con la medesima lettera ha poi inviato la a migliorare il servizio cucina, CP_3 CP_1 dando atto di aver ricevuto numerose lamentele dagli ospiti “per somministrazioni carenti e non adeguate”, nonché a risolvere alcune carenze della polizza assicurativa e ad attestare in futuro il regolare versamento dei contributi previdenziali.
E' seguita la lettera datata 2.3.2005 della Cooperativa nella quale quest'ultima ha illustrato le proprie proposte di adeguamento del servizio, suggerendo anche “nell'interesse reciproco…di rinnovare il contratto in essere per altri tre anni rinnovabili” e altra lettera del 12.4.2005, sempre inviata dalla alla contenente ulteriori dettagli delle proposte di CP_1 CP_3
adeguamento del servizio ( doc. 27 e 28 fascicolo Cooperativa di primo grado).
Con nota del 28.4.2005 , avente quale oggetto” Proposta di integrazione contrattuale e fino a scadenza di alcuni servizi”, la ha comunicato che nella seduta del Consiglio Controparte_3 di Amministrazione del 15.4.2005 si era deliberato di “accettare le proposte da voi fatte, purchè le stesse trovino riscontro e rispondenza nel servizio senza anomalie di sorta e rispondendo appieno a quanto propostoci come parte integrante al presente contratto e fino alla scadenza naturale dello stesso…..
Solo nell'osservanza di quanto concordato rinnoveremo il contratto in essere integrandolo nei punti carenti, fermo restando che deve essere risolta la vertenza sindacale attualmente aperta e di comune accordo nei modi e tempi da stabilire.
Proponiamo di sottoscrivere reciprocamente la presente lettera di intenti, con impegno di riscontrarla e verificarla nel suo contenuto di comune accordo, verso fine anno”.
Risulta documentalmente provato, pertanto, che del possibile rinnovo del contratto dopo la scadenza del maggio 2006 si era sicuramente parlato tra le parti già nel 2005, tuttavia la risulta CP_3
aver accettato le proposte di integrazione dei servizi della rese necessarie dalla CP_1 costruzione della nuova ala della struttura, “fino alla scadenza del contratto” in corso, come si evince testualmente dalla nota del 28.4.2005, mentre in ordine al rinnovo del contratto non è andata oltre una mera manifestazione di intenti, subordinata all'osservanza dei propri impegni da parte della e alla risoluzione delle vertenze sindacali, da verificare alla fine dell'anno allora CP_1
in corso ( 2005). A fronte delle risultanze documentali, non sono sufficienti le deposizioni dei testi per ritenere ingenerato un legittimo affidamento sul rinnovo del contratto senza condizioni.
Anche la teste peraltro, ha precisato che la proroga era subordinata al CP_5
“soddisfacimento dei requisiti richiesti per poter ospitare 60 persone”.
3.4.La documentazione in atti non consente di ritenere che la abbia regolarmente CP_1
adempiuto ai propri obblighi entro l'anno 2005.
12 Dai documenti prodotti dalla ( già valorizzati dal Giudice di primo grado) Controparte_3
risulta che nella stessa data del 28.4.2005 la aveva sollecitato la a risolvere CP_3 CP_1
la vertenza sindacale in atto ( derivante da rivendicazioni dei dipendenti della per CP_1
carenze organizzative e mancato versamento di emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva,
v. doc. 6 e 7 fascicolo di primo grado ), dando avviso che la mancata Controparte_3 risoluzione del problema avrebbe potuto “pregiudicare il rinnovo del contratto “ ( doc. 5 fascicolo di primo grado ). Controparte_3
Con successiva nota del 17.6.2005, la ha invitato la a risolvere Controparte_3 CP_1
la vertenza sindacale ancora in atto, segnalando che perdurava un clima di malcontento tra il personale della Cooperativa ( già segnalato con precedente lettera del 3.2.2004, doc. 4 fascicolo di primo grado ), da cui derivavano “fughe con ricerca di nuovi posti di Controparte_3 lavoro”, e inoltre contestando carenze nel servizio di sorveglianza e controllo e nel servizio di pulizia (doc. 11 fascicolo di primo grado ). Controparte_3
Con successive raccomandate del 3.8.2005 e del 9.9.2005 la ha mosso altre Controparte_3
contestazioni relative al continuo turn over di personale, che creava malcontento negli ospiti e
“perdita di prestigio e professionalità” e inoltre carenze nell'attività di manutenzione, nel servizio di sicurezza, oltre che nell'osservanza di obblighi contrattuali e di legge ( doc. 12 e doc. 13 fascicolo di primo grado ). Controparte_3
Con nota del 21.10.2005, la ha poi contestato alla una scarsa attenzione CP_3 CP_1 all'incolumità degli ospiti della struttura, posto che in data 20.10.2005 l'ospite era Persona_4 stato trovato all'esterno senza vigilanza e in stato di agitazione e che in data 11.10.2005 l'ospite era stata trovata con la carrozzina in bilico su uno scalino, all'esterno della struttura, Persona_5
mentre chiedeva aiuto.
Sono state poi segnalate altre lamentele da parte dei parenti degli ospiti per la ritardata o mancata apertura dei cancelli in orario di visita ( doc. 16 fascicolo di primo grado ). Controparte_3
I documenti prodotti dalla non sono stati tempestivamente contestati nella loro CP_3 conformità all'originale da parte della né quest'ultima ha offerto alcuna prova CP_1 dell'infondatezza delle contestazioni che le sono state rivolte, e neppure del regolare adempimento dei propri obblighi contrattuali.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
13 adempimento (cfr. Cass. SS. UU. 30.10.2001 n. 13533; Cass. 19.4.2007 n. 9351; Cass. 20.01.2015
n. 826).
Nella specie, mentre la ha provato gli obblighi assunti dalla con il contratto CP_3 CP_1 stipulato in data 2.5.2000, come integrato con atto dell'1.2.2003 e con i successivi accordi intercorsi tra le parti per l' integrazione dei servizi fino alla scadenza del rapporto a seguito della costruzione di una nuova ala della struttura residenziale, allegando l'inadempimento della CP_1 quest'ultima non ha assolto l'onere che le incombeva.
3.5.Ne consegue che non può ritenersi ingiustificato, né contrario a buona fede il mancato rinnovo del contratto, poichè la pur avendo manifestato nel 2005 una disponibilità di massima, CP_3
aveva subordinato la proroga al regolare adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della da verificare entro la fine del 2005, adempimento che non può ritenersi provato. CP_1
Legittimamente, pertanto, la ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 12 del contratto di CP_3
appalto di comunicare la disdetta tre mesi prima della scadenza convenzionalmente prevista, indicendo poi una nuova gara per l'affidamento del servizio e invitando anche la a CP_1
partecipavi (doc. 33 fascicolo di primo grado ). CP_1
Ne consegue l'irrilevanza della c.t.u. contabile, per il cui accoglimento ha insistito la CP_1
così come sono ininfluenti al fine della decisione i capitoli di prova orale n. 6 e n. 7, riguardanti le integrazioni necessarie per l'aumento del numero di posti letto.
In conclusione, la domanda di risarcimento del danno proposta dalla per le esposte CP_1
ragioni non può trovare accoglimento.
4.Regolamento delle spese.
4.1.Per il giudizio di primo grado può trovare conferma la liquidazione del primo Giudice, tenuto conto della parziale soccombenza derivante dal rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla non più reiterata. CP_3
Per il precedente grado di appello, per il giudizio di cassazione e per il presente grado le spese seguono la soccombenza della e sono liquidate come da dispositivo. CP_1
Per il precedente grado di appello può trovare conferma la quantificazione contenuta nella sentenza n. 1147/2016, pubblicata il 23.5.2016, mai attinta, sul punto, da censure.
Per il presente grado e per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione va fatta applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento ( che per il presente grado è quello delle cause di valore compreso tra € 260.001 ed € 520.000, con esclusione della fase istruttoria, e per il giudizio di legittimità quello delle cause di valore compreso tra € 1.000.001,00 ed € 2.000.000,00).
I parametri applicabili sono quelli oggi vigenti;
in caso di successione di tariffe forensi nel tempo, i nuovi parametri sono, infatti, applicabili ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un
14 momento successivo alla entrata in vigore del nuovo decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, benché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando vigevano le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio ( Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 30529 del 19/12/2017 Rv. 646610 - 03).
4.2.Stante l'integrale rigetto dell'impugnazione - da valutare sulla base dell'esito finale della controversia, poiché l'atto di riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma ad una prosecuzione dei precedenti gradi di merito (cfr. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 4731 del 22/02/2021 Rv. 660741 – 01)- sussiste, altresì, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012; in tema di impugnazioni, il presupposto di insorgenza del predetto obbligo è, infatti, correlato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (Sez. 3 - , Ordinanza n.
26981 del 21/09/2023, Rv. 668786 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4731 del 22/02/2021 Rv. 660741
– 01; nella specie la S.C. ha confermato la statuizione del giudice del rinvio circa la sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte del soccombente dell'ulteriore importo per contributo unificato).
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, II Sezione civile, in funzione di Giudice del rinvio, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione,
Rigetta la domanda proposta da ( già Parte_8
, tendente ad ottenere il risarcimento del danno per Parte_6
la mancata proroga del contratto di appalto.
NN ( già Parte_8 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere a Parte_6 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., le spese del precedente grado di Parte_1 appello, come quantificate nella sentenza di questa Corte d'Appello n. 1147/2016 in € 6.400,00 per compensi, oltre iva cpa e rimborso forfetario ( nella misura del 15% del compenso).
NN ( già Parte_8 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere a Parte_6 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., le spese del giudizio di Parte_1
15 legittimità, che liquida in € 18.206,00 per compensi, oltre iva cpa e rimborso forfetario ( nella misura del 15% del compenso).
NN ( già Parte_8 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere a Parte_6 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., le spese del presente grado, che Parte_1 liquida in € 14.239,00 per compensi, € 804,00 per spese non imponibili, oltre iva cpa e rimborso forfetario ( nella misura del 15% del compenso).
Dichiara la sussistenza a carico di ( già Parte_8
dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a Parte_6
titolo di contributo unificato, previsto dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19.12.2023.
Il Consigliere est. dott. Innocenza Vono
Il Presidente dott. Guido Santoro
16