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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/07/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
RG. 9680/2024
REPYBBLICA ITAITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott.ssa Cristina Reggiani Presidente
Giudice dott.ssa Angela Baraldi
Giudice rel.dott.ssa Emanuela Romano
all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g 9680 / 2024 promossa da:
Parte_1 nato in [...] il [...], CUI 06MWJGJ, rappresentato e difeso dall'avv. LOSCERBO FABIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA ERMETE
ZACCONI 3/A 40127 BOLOGNA, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per la ricorrente: valutato ed accertato quanto esposto, accogliere l'opposizione proposta avverso il provvedimento emesso dalla Questura di Bologna che ha decreto il diniego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e, ritenuto che sussistono i requisiti per l'accoglimento della richiesta, annullare il provvedimento impugnato e disporre che l'Autorità Amministrativa competente provveda al rilascio del richiesto titolo di soggiorno;
per la resistente: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato.
Vinte le spese.
PREMESSA IN FATTO
Parte_1Con ricorso depositato il 03.07.2024, cittadino del MAROCCO, ha impugnato il provvedimento emesso il 24.06.2024 e notificato il 27.06.2024 con il quale la Questura, sulla base del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 15.01.2024, motivato dalla ritenuta insufficiente durata della permanenza in Italia e dalla mancata dimostrazione di un radicamento effettivo in Italia, gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma
1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20. II Controparte_1 si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
All'udienza del 12.02.2025 il ricorrente, in risposta alle domande rivoltegli dal giudice onorario delegato al compimento dell'attività istruttoria, ha dichiarato in lingua italiana:
"D. Parla italiano?
R. Si.
D. Mi comprende bene mentre le sto parlando in italiano?
R. Si.
D. Da quanto tempo è in Italia?
R. Da due anni e tre mesi.
CP_2 ha svolto attività di studio e di formazione?
R. Ho studiato un po' di italiano, ho imparato da solo, parlando. Non ho fatto attività di formazione.
D. Ha conseguito qualche tipo di patente?
R. Non quella italiana, ho quella del Marocco.
D. Quali attività lavorative ha svolto da quando è in Italia e quali sta svolgendo attualmente? Specifichi i periodi lavorati dall'arrivo in Italia, il settore di occupazione, se l'attività è stata svolta presso lo stesso o diversi datori di lavoro, se a tempo determinato o indeterminato, quale è la sua paga mensile. Riferisca anche eventuali attività svolte irregolarmente.
R. Sto lavorando in agricoltura in un'azienda di Budrio da un anno e sei mesi. Ho un contratto annuale, che viene rinnovato di anno in anno. Guadagno circa 1.500,00-1.600,00 euro al mese.
Lavoro otto ore al giorno. Non ho svolto altri lavori.
D. Ha svolto anche attività di volontariato o servizio civile? R. No.
D. Partecipa ad attività sportiva o ad attività di aggregazione sociale in Italia? (comunità religiosa, associazione, teatro, ecc..)
R. Vado in palestra a Budrio.
CP_2 ha familiari? In caso affermativo, chiarisca se siete o siete stati conviventi e in che rapporti siete.
R. Due zii, fratelli di mio padre, entrambi cittadini italiani. Vivo con uno di loro. Ho dei cugini.
CP_2 ha una relazione affettiva?
R. No.
D. Al di fuori dell'ambito lavorativo, ha relazioni sociali stabili? D. Ha altri legami o contatti in Italia?
R. Si, sono colleghi di lavoro. A volte usciamo insieme. Sono marocchini e pakistani.
D. Quando non lavora cosa fa?
R. Esco con la mia famiglia, in particolare con i miei cugini e con i colleghi di lavoro.
D. Dove vive e con chi? Chiarisca se in accoglienza oppure no ed in quest'ultimo caso quando ne è uscito.
Se vive autonomia, chiarisca se in locazione e con che canone. Se invece è ospite chiarisca da chi è ospitato, se con dichiarazione alla Questura oppure ospite precario, e quanto paga per l'alloggio.
R. Vivo a Budrio a casa di mio zio con la sua famiglia, moglie e tre figli. Lo zio ha un contratto di affitto. Contribuisco alle spese dando a mio zio 450,00 euro al mese.
D. Ho letto che è molto legato a suo zio.
R. Si sono molto legato a mio zio.
D. Da quanto tempo è in Italia lo zio?
R. Da circa 25 anni. Siamo una famiglia molto unita, quando lui tornava in Marocco stavamo insieme. Lui ci ha sempre aiutato, mandava soldi, ora li mando io. Mio padre ha problemi, da circa 4 anni gli hanno tagliato una gamba. Io mando soldi a casa.
D. Quanti soldi manda a casa?
R. 350,00 euro al mese, qualche volta di più
D. Quanti anni ha?
R. 27.
D. Quali familiari ha ancora nel Paese d'origine e con quali ha mantenuto i contatti? Se non li ha mantenuti chiarisca come mai.
R. I miei genitori, un RA e sei sorelle. Abbiamo contatti regolari.
D. Oltre ai suoi famigliari, quali altri legami e contatti ha mantenuto nel Paese d'origine?
R. Ho amici che sento.
D. Durante il suo percorso migratorio fino in Italia ha avuto problemi?
R. No. D. Ci sono altre sue condizioni personali che vuole evidenziare oppure altri suoi problemi di cui non abbiamo parlato o altro che desidera aggiungere? (es. condizioni di salute)
R. No."
All'udienza del 12.03.2025, si è svolta l'audizione del teste, il Sig. Testimone_1
cittadino italiano e zio del ricorrente, identificato con carta d'identità n. Numero_1 rilasciata dal
Comune di Budrio con validità sino al 01/01/2030, il quale, in risposta alle domande rivoltegli dal giudice onorario, ha dichiarato:
Par "Sono e mi chiamo Testimone_1 nato in [...] il [...], residente a [...]
(BO), in via Frati Cappuccino n. 4, sono zio del ricorrente".
Interrogato sui capitoli indicati in ricorso, così risponde: sul capitolo 1) "Si confermo";
sul capitolo 2) "Si";
sul capitolo 3) "Si son RA del padre. Mio RA è senza una gamba e io lo aiuto, gli mando soldi. Speriamo che il ragazzo possa avere i documenti così potrà lavorare e aiutare la famiglia”;
sul capitolo 4) "Si, per me è come un figlio";
sul capitolo 5) "Si, stavamo tutti insieme. La casa è unica”;
sul capitolo 6) "Si, lo sentivo sempre";
sul capitolo 7) "Si, li ho sempre aiutati, sia quando mio nipote era in Marocco, sia ora. Adesso mio RA ha problemi anche all'altra gamba".
All'udienza del 29.05.2025, fissata per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., il ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
1. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma
1.1 dell'art. 19 TUI, applicabile ratione temporis sulla base della data di richiesta di appuntamento in
Questura (09.01.2023), secondo cui: "Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine".
Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che "il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del
'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' [...]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia [...] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità".
Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: "In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità".
Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente (Cass. n. 9080 del 31/03/2023).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita privata e forte integrazione sociale sul territorio italiano. Infatti, il ricorrente ha provato l'inserimento lavorativo e la stabilità abitativa a dimostrazione della sua raggiunta autonomia, depositando numerosa documentazione a supporto del suo attuale inserimento nel tessuto sociale del nostro Paese.
Nello specifico, il ricorrente è arrivato in Italia il 09.08.2022, munito di visto per turismo rilasciato dalle autorità maltesi.
È quindi sul nostro territorio da quasi tre anni.
Dal punto di vista lavorativo, il richiedente è stato assunto come bracciante agricolo presso la società agricola "Naturalmente Laffi SS" (sede legale Budrio), con diversi contratti di lavoro a termine, di cui l'ultimo contratto con decorrenza dal 14.01.2025 fino al termine del 30.11.2025 (cfr. contratti di lavoro:
comunicazione UNILAV).
A conferma della continuità dell'attività lavorativa svolta, sono state prodotte buste paga relative a un ampio arco temporale, comprese tra maggio 2023 e febbraio 2025. Dalla documentazione retributiva risulta che il richiedente ha percepito importi mensili variabili, con uno stipendio mensile medio netto di circa 1.000,00 euro e con punte significative, tra cui si segnala uno stipendio netto pari a € 2.389,00 per il mese di giugno 2024 e di 1.630,00 euro nel maggio 2025 (cfr. buste paga 2023, 2024, 2025).
A tale riguardo, il ricorrente ha dichiarato in sede giudiziale: "Sto lavorando in agricoltura in un'azienda di
Budrio da un anno e sei mesi. Ho un contratto annuale, che viene rinnovato di anno in anno. Guadagno circa 1.500,00-
1.600,00 euro al mese. Lavoro otto ore al giorno. Non ho svolto altri lavori."
Quanto all'inserimento sociale, il ricorrente ha riferito di condividere momenti di vita quotidiana con colleghi e familiari, dichiarando: “Esco con la mia famiglia, in particolare con i miei cugini e con i colleghi di lavoro".
La documentazione fiscale acquisita indica che il ricorrente ha percepito un reddito complessivo annuo netto pari a € 8.204,65 nel 2023 e pari a € 15.521,24 nel 2024, superando sin dall'anno 2024 la soglia per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (CU 2024, 2025).
Dal punto di vista abitativo, il ricorrente risiede attualmente presso lo zio paterno, cittadino italiano, con il quale convive stabilmente in un alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato a quest'ultimo in data 22 febbraio 2021, sito in via Frati Cappuccini nr. 4 nel Comune di Budrio (BO). La convivenza, che rappresenta un chiaro elemento di autonomia abitativa, è comprovata dal verbale di consegna dell'alloggio, dall'informativa per l'inquilino entrante e dalla dichiarazione dello stesso zio.
A tale riguardo, il ricorrente ha dichiarato: "Vivo a Budrio a casa di mio zio con la sua famiglia, moglie e tre figli.
Lo zio ha un contratto di affitto. Contribuisco alle spese dando a mio zio 450,00 euro al mese. وو
Dalle dichiarazioni rese dallo zio emerge, inoltre, un legame familiare stretto e preesistente all'arrivo del richiedente in Italia. In particolare, egli ha affermato: “Si son RA del padre. Mio RA è senza una gamba e io lo aiuto, gli mando soldi. Speriamo che il ragazzo possa avere i documenti così potrà lavorare e aiutare la famiglia (...)
Si, per me è come un figlio".
Tali elementi risultano pienamente rispecchiati anche nelle dichiarazioni del ricorrente, che ha riferito:
"Da circa 25 anni. Siamo una famiglia molto unita, quando lui tornava in Marocco stavamo insieme. Lui ci ha sempre aiutato, mandava soldi, ora li mando io. Mio padre ha problemi, da circa 4 anni gli hanno tagliato una gamba. Io mando soldi a casa."
Dal punto di vista linguistico, in sede giudiziale il ricorrente ha reso dichiarazioni in lingua italiana, dimostrandone un'ottima conoscenza.
In merito, infine, all'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine, in sede di colloquio giudiziale il ricorrente ha dichiarato di avere i genitori, un RA e sei sorelle, rimasti nel Paese
d'origine e con i quali è in contatto regolarmente.
Legami, questi, che tuttavia non rilevano negativamente nella valutazione imposta dall'art. 19 comma 1.1
TUI nella formulazione applicabile ratione temporis, in quanto subvalenti rispetto all'accertato consolidamento in Italia della vita privata del ricorrente, trattandosi di legami che la giurisprudenza della
Corte EDU riconduce alla nozione di famiglia solo qualora sussistano e nel caso di specie non sussistono "further elements of dependency, involving more than the normal, emotional ties" (si
― vedano inter alia le sentenze della Corte EDU: 7 novembre 2000 Per 1 Per_2 c. Paesi Bassi, App.
n. 31519/96; 13 febbraio 2001 CP_3 Per 3, App. n. 47160/99, par. 34; 10 luglio 2003 Per_4
.
c. Per_3, App. n. 53441/99, par. 36; (GC) 9 ottobre 2003 Slivenko c. Lettonia, App. n. 48321/99, par.
97; 17 settembre 2013 F.N. c. Regno Unito, App. n. 3202/09, par. 36; 30 giugno 2015 A.S. c. Svizzera,
App. n. 39350/13, par. 49).
Appare quindi che la conseguita autonomia economica ed abitativa del ricorrente, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente.
La vita privata infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza
Niemetz c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Pretty c. Regno Unito -
29 aprile 2002); il domicilio designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo
(Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006).
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro in
Marocco, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che "per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente". Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa,
è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3.
Considerato che
i fatti posti a fondamento dell'accoglimento del ricorso sono sopravvenuti rispetto all'esame della domanda compiuto in prima istanza, sussistono i presupposti per la compensazione per intero delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 CPC.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, riconosce in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Lespese del giudizio sono compensate per intero tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 29/07/2025
Presidente Giudice rel.
Dott.ssa Cristina Reggiani Dott.ssa Emanuela Romano
REPYBBLICA ITAITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott.ssa Cristina Reggiani Presidente
Giudice dott.ssa Angela Baraldi
Giudice rel.dott.ssa Emanuela Romano
all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g 9680 / 2024 promossa da:
Parte_1 nato in [...] il [...], CUI 06MWJGJ, rappresentato e difeso dall'avv. LOSCERBO FABIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA ERMETE
ZACCONI 3/A 40127 BOLOGNA, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per la ricorrente: valutato ed accertato quanto esposto, accogliere l'opposizione proposta avverso il provvedimento emesso dalla Questura di Bologna che ha decreto il diniego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e, ritenuto che sussistono i requisiti per l'accoglimento della richiesta, annullare il provvedimento impugnato e disporre che l'Autorità Amministrativa competente provveda al rilascio del richiesto titolo di soggiorno;
per la resistente: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato.
Vinte le spese.
PREMESSA IN FATTO
Parte_1Con ricorso depositato il 03.07.2024, cittadino del MAROCCO, ha impugnato il provvedimento emesso il 24.06.2024 e notificato il 27.06.2024 con il quale la Questura, sulla base del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 15.01.2024, motivato dalla ritenuta insufficiente durata della permanenza in Italia e dalla mancata dimostrazione di un radicamento effettivo in Italia, gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma
1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20. II Controparte_1 si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
All'udienza del 12.02.2025 il ricorrente, in risposta alle domande rivoltegli dal giudice onorario delegato al compimento dell'attività istruttoria, ha dichiarato in lingua italiana:
"D. Parla italiano?
R. Si.
D. Mi comprende bene mentre le sto parlando in italiano?
R. Si.
D. Da quanto tempo è in Italia?
R. Da due anni e tre mesi.
CP_2 ha svolto attività di studio e di formazione?
R. Ho studiato un po' di italiano, ho imparato da solo, parlando. Non ho fatto attività di formazione.
D. Ha conseguito qualche tipo di patente?
R. Non quella italiana, ho quella del Marocco.
D. Quali attività lavorative ha svolto da quando è in Italia e quali sta svolgendo attualmente? Specifichi i periodi lavorati dall'arrivo in Italia, il settore di occupazione, se l'attività è stata svolta presso lo stesso o diversi datori di lavoro, se a tempo determinato o indeterminato, quale è la sua paga mensile. Riferisca anche eventuali attività svolte irregolarmente.
R. Sto lavorando in agricoltura in un'azienda di Budrio da un anno e sei mesi. Ho un contratto annuale, che viene rinnovato di anno in anno. Guadagno circa 1.500,00-1.600,00 euro al mese.
Lavoro otto ore al giorno. Non ho svolto altri lavori.
D. Ha svolto anche attività di volontariato o servizio civile? R. No.
D. Partecipa ad attività sportiva o ad attività di aggregazione sociale in Italia? (comunità religiosa, associazione, teatro, ecc..)
R. Vado in palestra a Budrio.
CP_2 ha familiari? In caso affermativo, chiarisca se siete o siete stati conviventi e in che rapporti siete.
R. Due zii, fratelli di mio padre, entrambi cittadini italiani. Vivo con uno di loro. Ho dei cugini.
CP_2 ha una relazione affettiva?
R. No.
D. Al di fuori dell'ambito lavorativo, ha relazioni sociali stabili? D. Ha altri legami o contatti in Italia?
R. Si, sono colleghi di lavoro. A volte usciamo insieme. Sono marocchini e pakistani.
D. Quando non lavora cosa fa?
R. Esco con la mia famiglia, in particolare con i miei cugini e con i colleghi di lavoro.
D. Dove vive e con chi? Chiarisca se in accoglienza oppure no ed in quest'ultimo caso quando ne è uscito.
Se vive autonomia, chiarisca se in locazione e con che canone. Se invece è ospite chiarisca da chi è ospitato, se con dichiarazione alla Questura oppure ospite precario, e quanto paga per l'alloggio.
R. Vivo a Budrio a casa di mio zio con la sua famiglia, moglie e tre figli. Lo zio ha un contratto di affitto. Contribuisco alle spese dando a mio zio 450,00 euro al mese.
D. Ho letto che è molto legato a suo zio.
R. Si sono molto legato a mio zio.
D. Da quanto tempo è in Italia lo zio?
R. Da circa 25 anni. Siamo una famiglia molto unita, quando lui tornava in Marocco stavamo insieme. Lui ci ha sempre aiutato, mandava soldi, ora li mando io. Mio padre ha problemi, da circa 4 anni gli hanno tagliato una gamba. Io mando soldi a casa.
D. Quanti soldi manda a casa?
R. 350,00 euro al mese, qualche volta di più
D. Quanti anni ha?
R. 27.
D. Quali familiari ha ancora nel Paese d'origine e con quali ha mantenuto i contatti? Se non li ha mantenuti chiarisca come mai.
R. I miei genitori, un RA e sei sorelle. Abbiamo contatti regolari.
D. Oltre ai suoi famigliari, quali altri legami e contatti ha mantenuto nel Paese d'origine?
R. Ho amici che sento.
D. Durante il suo percorso migratorio fino in Italia ha avuto problemi?
R. No. D. Ci sono altre sue condizioni personali che vuole evidenziare oppure altri suoi problemi di cui non abbiamo parlato o altro che desidera aggiungere? (es. condizioni di salute)
R. No."
All'udienza del 12.03.2025, si è svolta l'audizione del teste, il Sig. Testimone_1
cittadino italiano e zio del ricorrente, identificato con carta d'identità n. Numero_1 rilasciata dal
Comune di Budrio con validità sino al 01/01/2030, il quale, in risposta alle domande rivoltegli dal giudice onorario, ha dichiarato:
Par "Sono e mi chiamo Testimone_1 nato in [...] il [...], residente a [...]
(BO), in via Frati Cappuccino n. 4, sono zio del ricorrente".
Interrogato sui capitoli indicati in ricorso, così risponde: sul capitolo 1) "Si confermo";
sul capitolo 2) "Si";
sul capitolo 3) "Si son RA del padre. Mio RA è senza una gamba e io lo aiuto, gli mando soldi. Speriamo che il ragazzo possa avere i documenti così potrà lavorare e aiutare la famiglia”;
sul capitolo 4) "Si, per me è come un figlio";
sul capitolo 5) "Si, stavamo tutti insieme. La casa è unica”;
sul capitolo 6) "Si, lo sentivo sempre";
sul capitolo 7) "Si, li ho sempre aiutati, sia quando mio nipote era in Marocco, sia ora. Adesso mio RA ha problemi anche all'altra gamba".
All'udienza del 29.05.2025, fissata per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., il ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
1. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma
1.1 dell'art. 19 TUI, applicabile ratione temporis sulla base della data di richiesta di appuntamento in
Questura (09.01.2023), secondo cui: "Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine".
Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che "il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del
'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' [...]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia [...] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità".
Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: "In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità".
Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente (Cass. n. 9080 del 31/03/2023).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita privata e forte integrazione sociale sul territorio italiano. Infatti, il ricorrente ha provato l'inserimento lavorativo e la stabilità abitativa a dimostrazione della sua raggiunta autonomia, depositando numerosa documentazione a supporto del suo attuale inserimento nel tessuto sociale del nostro Paese.
Nello specifico, il ricorrente è arrivato in Italia il 09.08.2022, munito di visto per turismo rilasciato dalle autorità maltesi.
È quindi sul nostro territorio da quasi tre anni.
Dal punto di vista lavorativo, il richiedente è stato assunto come bracciante agricolo presso la società agricola "Naturalmente Laffi SS" (sede legale Budrio), con diversi contratti di lavoro a termine, di cui l'ultimo contratto con decorrenza dal 14.01.2025 fino al termine del 30.11.2025 (cfr. contratti di lavoro:
comunicazione UNILAV).
A conferma della continuità dell'attività lavorativa svolta, sono state prodotte buste paga relative a un ampio arco temporale, comprese tra maggio 2023 e febbraio 2025. Dalla documentazione retributiva risulta che il richiedente ha percepito importi mensili variabili, con uno stipendio mensile medio netto di circa 1.000,00 euro e con punte significative, tra cui si segnala uno stipendio netto pari a € 2.389,00 per il mese di giugno 2024 e di 1.630,00 euro nel maggio 2025 (cfr. buste paga 2023, 2024, 2025).
A tale riguardo, il ricorrente ha dichiarato in sede giudiziale: "Sto lavorando in agricoltura in un'azienda di
Budrio da un anno e sei mesi. Ho un contratto annuale, che viene rinnovato di anno in anno. Guadagno circa 1.500,00-
1.600,00 euro al mese. Lavoro otto ore al giorno. Non ho svolto altri lavori."
Quanto all'inserimento sociale, il ricorrente ha riferito di condividere momenti di vita quotidiana con colleghi e familiari, dichiarando: “Esco con la mia famiglia, in particolare con i miei cugini e con i colleghi di lavoro".
La documentazione fiscale acquisita indica che il ricorrente ha percepito un reddito complessivo annuo netto pari a € 8.204,65 nel 2023 e pari a € 15.521,24 nel 2024, superando sin dall'anno 2024 la soglia per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (CU 2024, 2025).
Dal punto di vista abitativo, il ricorrente risiede attualmente presso lo zio paterno, cittadino italiano, con il quale convive stabilmente in un alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato a quest'ultimo in data 22 febbraio 2021, sito in via Frati Cappuccini nr. 4 nel Comune di Budrio (BO). La convivenza, che rappresenta un chiaro elemento di autonomia abitativa, è comprovata dal verbale di consegna dell'alloggio, dall'informativa per l'inquilino entrante e dalla dichiarazione dello stesso zio.
A tale riguardo, il ricorrente ha dichiarato: "Vivo a Budrio a casa di mio zio con la sua famiglia, moglie e tre figli.
Lo zio ha un contratto di affitto. Contribuisco alle spese dando a mio zio 450,00 euro al mese. وو
Dalle dichiarazioni rese dallo zio emerge, inoltre, un legame familiare stretto e preesistente all'arrivo del richiedente in Italia. In particolare, egli ha affermato: “Si son RA del padre. Mio RA è senza una gamba e io lo aiuto, gli mando soldi. Speriamo che il ragazzo possa avere i documenti così potrà lavorare e aiutare la famiglia (...)
Si, per me è come un figlio".
Tali elementi risultano pienamente rispecchiati anche nelle dichiarazioni del ricorrente, che ha riferito:
"Da circa 25 anni. Siamo una famiglia molto unita, quando lui tornava in Marocco stavamo insieme. Lui ci ha sempre aiutato, mandava soldi, ora li mando io. Mio padre ha problemi, da circa 4 anni gli hanno tagliato una gamba. Io mando soldi a casa."
Dal punto di vista linguistico, in sede giudiziale il ricorrente ha reso dichiarazioni in lingua italiana, dimostrandone un'ottima conoscenza.
In merito, infine, all'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine, in sede di colloquio giudiziale il ricorrente ha dichiarato di avere i genitori, un RA e sei sorelle, rimasti nel Paese
d'origine e con i quali è in contatto regolarmente.
Legami, questi, che tuttavia non rilevano negativamente nella valutazione imposta dall'art. 19 comma 1.1
TUI nella formulazione applicabile ratione temporis, in quanto subvalenti rispetto all'accertato consolidamento in Italia della vita privata del ricorrente, trattandosi di legami che la giurisprudenza della
Corte EDU riconduce alla nozione di famiglia solo qualora sussistano e nel caso di specie non sussistono "further elements of dependency, involving more than the normal, emotional ties" (si
― vedano inter alia le sentenze della Corte EDU: 7 novembre 2000 Per 1 Per_2 c. Paesi Bassi, App.
n. 31519/96; 13 febbraio 2001 CP_3 Per 3, App. n. 47160/99, par. 34; 10 luglio 2003 Per_4
.
c. Per_3, App. n. 53441/99, par. 36; (GC) 9 ottobre 2003 Slivenko c. Lettonia, App. n. 48321/99, par.
97; 17 settembre 2013 F.N. c. Regno Unito, App. n. 3202/09, par. 36; 30 giugno 2015 A.S. c. Svizzera,
App. n. 39350/13, par. 49).
Appare quindi che la conseguita autonomia economica ed abitativa del ricorrente, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente.
La vita privata infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza
Niemetz c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Pretty c. Regno Unito -
29 aprile 2002); il domicilio designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo
(Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006).
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro in
Marocco, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che "per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente". Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa,
è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3.
Considerato che
i fatti posti a fondamento dell'accoglimento del ricorso sono sopravvenuti rispetto all'esame della domanda compiuto in prima istanza, sussistono i presupposti per la compensazione per intero delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 CPC.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, riconosce in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Lespese del giudizio sono compensate per intero tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 29/07/2025
Presidente Giudice rel.
Dott.ssa Cristina Reggiani Dott.ssa Emanuela Romano