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Sentenza 11 maggio 2022
Sentenza 11 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2022, n. 18660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18660 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da AN NN nato a [...] il [...] IA IU nato a [...] il [...] Avverso la sentenza resa 1'8 settembre 2020 dalla Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale IU RO, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza resa il 19 Febbraio 2018 dal Tribunale di Ascoli Piceno, che ha dichiarato i due imputati responsabili del reato di truffa aggravata in concorso. Si addebita ai predetti di avere con artifizi e raggiri indotto SI RL, legale rappresentante di una SRL, a consegnare loro merce alimentare di significativo valore complessivo, senza versare il corrispettivo dovuto. Hanno proposto ricorso i due imputati. 2.NC IO, con atto sottoscritto dall'avv. Luca Bellabarba, ha dedotto: 2.1 Violazione dell'art. 533 cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché l'affermazione di responsabilità si fonda su mere presunzioni e indizi, privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La Corte ha negato credibilità all'assunto della buona fede del NC, che si era limitato ad accompagnare il NT a ritirare la merce, e lo ha ritenuto complice del coimputato, sulla base di una mera congettura, senza valutare Penale Sent. Sez. 2 Num. 18660 Anno 2022 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 03/03/2022 adeguatamente le prove assunte e in particolare il tenore della testimonianza di OM Tanzella, direttore delle vendite della società Sami SRL e del test di P.G. Alfano. Il semplice fatto che NC abbia ritirato la merce, sottoscrivendo con il proprio nome la ricevuta, non può fondare il giudizio di colpevolezza, in quanto non dimostra la consapevolezza del ricorrente di rendersi complice di una truffa. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, poiché il collegio di secondo grado ha confermato le statuizioni del tribunale senza considerare le concrete modalità del fatto, la minima rilevanza del contributo offerto dal NC, la personalità dell'imputato, la sua condotta processuale. 3. NT AR, con atto sottoscritto dall'avv. Alessandro Trofino, ha dedotto: 3.1 vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e al riconoscimento dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità. Il caso in esame rientra nell'ambito di una problematica civilistica e non in uno schema fraudolento, in quanto la merce fu consegnata alla luce di un normale rapporto commerciale e, come ha riferito il teste NS, era stato chiesto uno sconto su una partita difettosa ed era stata emessa una nota di credito. In particolare la merce non è stata mai consegnata: il rapporto commerciale risale ad epoca precedente al mese di gennaio 2016; venne effettuata una prima fornitura di merce ma vi era stata contestazione da parte del committente in ordine alla qualità di qualche prosciutto e a tale contestazione seguì una nota di credito. La successiva fornitura era stata subordinata al pagamento previo bonifico, mentre NT aveva richiesto di pagare alla consegna con assegno post datato. Quando i Carabinieri intervennero in occasione dell'episodio del 21 Marzo 2016, sul furgone dell'imputato non era stato caricato alcun prodotto e non si è verificata alcuna diminuzione patrimoniale, essendo ancora in corso le operazioni di consegna dei prodotti oggetto di compravendita. La semplice promessa effettuata dal NT di pagare la merce mediante un assegno post-datato non integra il raggiro idoneo a consumare il reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. 7 In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dai ricorrenti, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie. Per contro deve osservarsi che i ricorrenti, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reiterano in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tentano in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Nel caso in esame le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente ed espongono in maniera dettagliata gli elementi da cui emerge la falsa rappresentazione offerta dai due imputati alla persona offesa. 2.1 Il primo motivo del ricorso di NC è manifestamente infondato e generico poiché non si confronta con le argomentazioni rese dalla Corte di appello, la quale ha motivatamente ritenuto non credibile la tesi della buona fede del ricorrente, in quanto questi ben poteva rendersi conto che l'indirizzo presso il quale venivano effettuate le consegne della merce da lui ritirata non corrispondeva alla sede dell'azienda acquirente indicata in fattura. 2.2 La Corte ha reso adeguata motivazione sia in ordine al trattamento sanzionatorio, determinato alla stregua delle modalità reiterate della condotta, sia in ordine al diniego delle attenuanti generiche, in forza dei numerosi precedenti penali anche specifici dell'imputato. 3. Il ricorso proposto da AR NT è la pedissequa reiterazione dell'atto di appello, e non si confronta in alcun modo con le argomentazioni rese dalla Corte, così incorrendo nel vizio di genericità. Ed infatti il ricorrente non prende in considerazione le esaustive e dettagliate argomentazioni formulate con la sentenza di appello, in cui la Corte ha evidenziato, dopo avere ricostruito in punto di fatto la vicenda, che la stessa si era articolata in due effettive consegne di merce, la prima del valore di circa 5.000 C, e la seconda di valore di poco superiore, apparentemente destinate ad una ditta, il cui titolare si era dichiarato del 3 tutto ignaro ed estraneo a tale fornitura. Ricorrono pertanto gli elementi della fattispecie contestata. La truffa veniva sventata soltanto in seguito al terzo ordinativo, che non veniva consegnato grazie all'intervento dei Carabinieri, preallertati dalla persona offesa. Il valore commerciale della merce consegnata integra pienamente l'aggravante contestata, poiché dal prospetto delle fatture inevase risulta che era pari a 13.500 C. 4.L'inammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 3 marzo 2022 il consigliere estensore Il Presidente MA Da EL OV ER i
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale IU RO, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza resa il 19 Febbraio 2018 dal Tribunale di Ascoli Piceno, che ha dichiarato i due imputati responsabili del reato di truffa aggravata in concorso. Si addebita ai predetti di avere con artifizi e raggiri indotto SI RL, legale rappresentante di una SRL, a consegnare loro merce alimentare di significativo valore complessivo, senza versare il corrispettivo dovuto. Hanno proposto ricorso i due imputati. 2.NC IO, con atto sottoscritto dall'avv. Luca Bellabarba, ha dedotto: 2.1 Violazione dell'art. 533 cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché l'affermazione di responsabilità si fonda su mere presunzioni e indizi, privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La Corte ha negato credibilità all'assunto della buona fede del NC, che si era limitato ad accompagnare il NT a ritirare la merce, e lo ha ritenuto complice del coimputato, sulla base di una mera congettura, senza valutare Penale Sent. Sez. 2 Num. 18660 Anno 2022 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 03/03/2022 adeguatamente le prove assunte e in particolare il tenore della testimonianza di OM Tanzella, direttore delle vendite della società Sami SRL e del test di P.G. Alfano. Il semplice fatto che NC abbia ritirato la merce, sottoscrivendo con il proprio nome la ricevuta, non può fondare il giudizio di colpevolezza, in quanto non dimostra la consapevolezza del ricorrente di rendersi complice di una truffa. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, poiché il collegio di secondo grado ha confermato le statuizioni del tribunale senza considerare le concrete modalità del fatto, la minima rilevanza del contributo offerto dal NC, la personalità dell'imputato, la sua condotta processuale. 3. NT AR, con atto sottoscritto dall'avv. Alessandro Trofino, ha dedotto: 3.1 vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e al riconoscimento dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità. Il caso in esame rientra nell'ambito di una problematica civilistica e non in uno schema fraudolento, in quanto la merce fu consegnata alla luce di un normale rapporto commerciale e, come ha riferito il teste NS, era stato chiesto uno sconto su una partita difettosa ed era stata emessa una nota di credito. In particolare la merce non è stata mai consegnata: il rapporto commerciale risale ad epoca precedente al mese di gennaio 2016; venne effettuata una prima fornitura di merce ma vi era stata contestazione da parte del committente in ordine alla qualità di qualche prosciutto e a tale contestazione seguì una nota di credito. La successiva fornitura era stata subordinata al pagamento previo bonifico, mentre NT aveva richiesto di pagare alla consegna con assegno post datato. Quando i Carabinieri intervennero in occasione dell'episodio del 21 Marzo 2016, sul furgone dell'imputato non era stato caricato alcun prodotto e non si è verificata alcuna diminuzione patrimoniale, essendo ancora in corso le operazioni di consegna dei prodotti oggetto di compravendita. La semplice promessa effettuata dal NT di pagare la merce mediante un assegno post-datato non integra il raggiro idoneo a consumare il reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. 7 In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dai ricorrenti, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie. Per contro deve osservarsi che i ricorrenti, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reiterano in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tentano in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Nel caso in esame le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente ed espongono in maniera dettagliata gli elementi da cui emerge la falsa rappresentazione offerta dai due imputati alla persona offesa. 2.1 Il primo motivo del ricorso di NC è manifestamente infondato e generico poiché non si confronta con le argomentazioni rese dalla Corte di appello, la quale ha motivatamente ritenuto non credibile la tesi della buona fede del ricorrente, in quanto questi ben poteva rendersi conto che l'indirizzo presso il quale venivano effettuate le consegne della merce da lui ritirata non corrispondeva alla sede dell'azienda acquirente indicata in fattura. 2.2 La Corte ha reso adeguata motivazione sia in ordine al trattamento sanzionatorio, determinato alla stregua delle modalità reiterate della condotta, sia in ordine al diniego delle attenuanti generiche, in forza dei numerosi precedenti penali anche specifici dell'imputato. 3. Il ricorso proposto da AR NT è la pedissequa reiterazione dell'atto di appello, e non si confronta in alcun modo con le argomentazioni rese dalla Corte, così incorrendo nel vizio di genericità. Ed infatti il ricorrente non prende in considerazione le esaustive e dettagliate argomentazioni formulate con la sentenza di appello, in cui la Corte ha evidenziato, dopo avere ricostruito in punto di fatto la vicenda, che la stessa si era articolata in due effettive consegne di merce, la prima del valore di circa 5.000 C, e la seconda di valore di poco superiore, apparentemente destinate ad una ditta, il cui titolare si era dichiarato del 3 tutto ignaro ed estraneo a tale fornitura. Ricorrono pertanto gli elementi della fattispecie contestata. La truffa veniva sventata soltanto in seguito al terzo ordinativo, che non veniva consegnato grazie all'intervento dei Carabinieri, preallertati dalla persona offesa. Il valore commerciale della merce consegnata integra pienamente l'aggravante contestata, poiché dal prospetto delle fatture inevase risulta che era pari a 13.500 C. 4.L'inammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 3 marzo 2022 il consigliere estensore Il Presidente MA Da EL OV ER i