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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/09/2025, n. 3988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3988 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13066/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Silvia Carosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 13066/2024 promossa da:
Parte_1 nata a TO Alegre (RS) in [...] in data [...]
Parte_2 nata a Jaguari (RS) in [...] in data [...] rappresentate e difese dagli Avv.ti STORTI ALESSANDRO e CHIRI GIOVANNI Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: come da note scritte
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 22/07/2024, ritualmente notificato, , nata a [...], in Parte_1
BRASILE in data 24/10/1989 e , nata a Jaguari (RS), in [...] in Parte_2 data 07/11/1969 hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_1 della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della domanda le ricorrenti hanno allegato:
- Di essere cittadine brasiliane;
pagina 1 di 5 - Di essere discendenti dirette dell'avo (o Persona_1 Per_1
o ), nato a [...] in data [...] (cfr. doc. 3);
[...] Persona_1
- Che dall'unione tra l'avo e nasceva in Persona_1 CP_2
Brasile, a Santiago (RS), il giorno 24/09/1909, il figlio (o ) , il quale, Per_2 Per_3 Pt_1 dopo aver contratto matrimonio con il 17/11/1928, aveva poi un figlio, CP_3
, nato in Brasile, a [...], il [...] (cfr. docc. 4-6); Persona_4
- Che il sig. , in data 16/10/1965, contraeva matrimonio con Persona_4 [...]
, presso la città di Santiago, in Brasile e dalla loro unione nasceva, il Persona_5 giorno 07/11/1969, la figlia ricorrente che, a sua volta, dopo aver Persona_6 sposato il 22/04/1989, generava la figlia, anch'essa ricorrente Persona_7 nel presente giudizio, nata a TO Alegre, in [...], il Parte_1
24/10/1989 (cfr. docc. 7-10).
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e Controparte_4 non comparso. Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda.
2. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...]. Va evidenziato che le ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico delle ricorrenti Parte_1
, nata a TO Alegre (RS), in [...] in data [...] e ,
[...] Parte_2 nata a Jaguari (RS), in [...] in data [...], esse fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo nato a [...] in data [...] Persona_1
(si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa dapprima attraverso il sig. (figlio di e ) e poi Parte_3 Persona_1 CP_2 tramite , padre e nonno delle ricorrenti. Persona_4
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
pagina 2 di 5 Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis
– alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dagli allegati al ricorso (v. docc. 15 e 17) del contenuto del sito del Parte_4
a San Paolo sotto la voce “Lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana”, - in
[...] relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il a San Paolo nell'anno 2023 aveva in corso la evasione di richieste Parte_4 formulate nel 2011 e il 2012. Dall'esame della lista richieste pubblicata sul website del
[...]
a San Paolo viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di Parte_4 sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve pagina 3 di 5 ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre invece richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865) e, quindi, sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile. Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in [...]anno 1881 e Persona_1 Pt_4 successivamente trasferitosi in Brasile, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era Pt_3
, nonno della ricorrente .
[...] Persona_6
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti Persona_1 abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione, CNN (cfr. doc. 11). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio , nato a Santiago (RS), in Brasile, in [...] Parte_3
24/09/1909. Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, Persona_1 in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 (n. 12/03/1881), i suoi Pt_4 discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. Il figlio nasceva, infatti, il 24/09/1909, a Santiago (RS), in territorio brasiliano. Parte_3
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno
o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si pagina 4 di 5 tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. Il figlio di (nonché nonno e bisnonno delle ricorrenti) Persona_1
poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana al figlio , padre Parte_3 Persona_4 di . Persona_6
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dalle ricorrenti, dichiarando che le stesse sono cittadine italiane dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti. Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia, il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in capo alle ricorrenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana. Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino il 11/09/2025 Il Giudice
Dr.ssa Silvia Carosio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Silvia Carosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 13066/2024 promossa da:
Parte_1 nata a TO Alegre (RS) in [...] in data [...]
Parte_2 nata a Jaguari (RS) in [...] in data [...] rappresentate e difese dagli Avv.ti STORTI ALESSANDRO e CHIRI GIOVANNI Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: come da note scritte
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 22/07/2024, ritualmente notificato, , nata a [...], in Parte_1
BRASILE in data 24/10/1989 e , nata a Jaguari (RS), in [...] in Parte_2 data 07/11/1969 hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_1 della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della domanda le ricorrenti hanno allegato:
- Di essere cittadine brasiliane;
pagina 1 di 5 - Di essere discendenti dirette dell'avo (o Persona_1 Per_1
o ), nato a [...] in data [...] (cfr. doc. 3);
[...] Persona_1
- Che dall'unione tra l'avo e nasceva in Persona_1 CP_2
Brasile, a Santiago (RS), il giorno 24/09/1909, il figlio (o ) , il quale, Per_2 Per_3 Pt_1 dopo aver contratto matrimonio con il 17/11/1928, aveva poi un figlio, CP_3
, nato in Brasile, a [...], il [...] (cfr. docc. 4-6); Persona_4
- Che il sig. , in data 16/10/1965, contraeva matrimonio con Persona_4 [...]
, presso la città di Santiago, in Brasile e dalla loro unione nasceva, il Persona_5 giorno 07/11/1969, la figlia ricorrente che, a sua volta, dopo aver Persona_6 sposato il 22/04/1989, generava la figlia, anch'essa ricorrente Persona_7 nel presente giudizio, nata a TO Alegre, in [...], il Parte_1
24/10/1989 (cfr. docc. 7-10).
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e Controparte_4 non comparso. Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda.
2. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...]. Va evidenziato che le ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico delle ricorrenti Parte_1
, nata a TO Alegre (RS), in [...] in data [...] e ,
[...] Parte_2 nata a Jaguari (RS), in [...] in data [...], esse fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo nato a [...] in data [...] Persona_1
(si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa dapprima attraverso il sig. (figlio di e ) e poi Parte_3 Persona_1 CP_2 tramite , padre e nonno delle ricorrenti. Persona_4
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
pagina 2 di 5 Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis
– alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dagli allegati al ricorso (v. docc. 15 e 17) del contenuto del sito del Parte_4
a San Paolo sotto la voce “Lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana”, - in
[...] relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il a San Paolo nell'anno 2023 aveva in corso la evasione di richieste Parte_4 formulate nel 2011 e il 2012. Dall'esame della lista richieste pubblicata sul website del
[...]
a San Paolo viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di Parte_4 sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve pagina 3 di 5 ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre invece richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865) e, quindi, sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile. Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in [...]anno 1881 e Persona_1 Pt_4 successivamente trasferitosi in Brasile, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era Pt_3
, nonno della ricorrente .
[...] Persona_6
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti Persona_1 abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione, CNN (cfr. doc. 11). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio , nato a Santiago (RS), in Brasile, in [...] Parte_3
24/09/1909. Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, Persona_1 in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 (n. 12/03/1881), i suoi Pt_4 discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. Il figlio nasceva, infatti, il 24/09/1909, a Santiago (RS), in territorio brasiliano. Parte_3
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno
o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si pagina 4 di 5 tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. Il figlio di (nonché nonno e bisnonno delle ricorrenti) Persona_1
poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana al figlio , padre Parte_3 Persona_4 di . Persona_6
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dalle ricorrenti, dichiarando che le stesse sono cittadine italiane dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti. Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia, il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in capo alle ricorrenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana. Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino il 11/09/2025 Il Giudice
Dr.ssa Silvia Carosio
pagina 5 di 5