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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/12/2025, n. 3977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3977 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6364/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6364/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti De Divitiis Parte_1 C.F._1
OR e AL PE, domiciliata in Salerno alla via Lungomare Trieste n. 26;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maria Mauri, Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Angri alla via R. De Pascale n.11;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.9.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione ex art. 617 co. 1 c.p.c. proposta il 16.12.2022 da avverso l'atto di precetto ad ella notificato il 28.11.2022 ad istanza di Parte_1 CP_1
.
[...]
L'atto di precetto contiene l'intimazione ad adempiere ai capi n. 1, 2 e 3 del dispositivo di cui alla sentenza n. 1264/2022, con la quale – per quanto qui rileva – l'intestato Tribunale statuiva quanto segue:
“
1. accoglie per quanto di ragione la domanda ex art. 934 c.c. proposta dall'attore e, per
l'effetto, accertato che è proprietario esclusivo dell'area di 20,00 mq graficamente Controparte_1
1 ER rappresentata nell'elaborato planimetrico di cui alla pagina 23 della CTU approntata dall'ing. che costituisce parte integrante della presente sentenza, ove è indicata come “superficie oggetto di sconfinamento”, dichiara l'attore proprietario per accessione della porzione di costruzione realizzata su detta area;
2. accoglie per quanto di ragione la domanda di cui n. 3 delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e, per l'effetto, dichiara che il diritto di servitù di passaggio vantato dalla sig.ra Parte_1
non si estende anche al corridoio di terreno, in parte insistente sulla particella 2112, che
[...] conduce al portoncino del vano scala;
3. accoglie la domanda di cui n. 4 delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e, per
l'effetto, condanna la sig.ra all'immediato distacco dalla vasca situata nella Parte_1 particella 2112 della condotta di scarico dei liquami e delle acque reflue provenienti dai locali terranei di proprietà di detta convenuta”. ha chiesto in via preliminare la sospensione dell'atto di precetto e nel merito Parte_1
l'accertamento in ordine alla carenza di una “valida spedizione in forma esecutiva” del titolo esecutivo, in quanto “il documento informatico che rappresenta la formula esecutiva non è sottoscritto digitalmente dal cancelliere del Tribunale” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione).
Con comparsa depositata il 29.03.2023 si è costituito , chiedendo il rigetto Controparte_1 delle avverse domande.
Riservata la causa in decisione, le parti hanno depositato i rispettivi atti conclusivi.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata.
Al riguardo, è sufficiente osservare che, come chiarito anche dalla Cassazione con decisione condivisa dallo scrivente magistrato, “l'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1,
c.p.c., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato” (cfr. Cass. civ. n. 3967/2019).
E' stato inoltre precisato che “l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali
l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o
2 un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo” (cfr. Cass. civ. n. 27424/2023).
Orbene, premesso che nel caso di specie il titolo esecutivo notificato all'opponente unitamente al precetto reca una formula esecutiva priva di firma digitale (con la conseguenza che si tratterebbe di una formula invalida e omessa), è dirimente la circostanza che tale irregolarità formale non abbia comportato alcun pregiudizio di natura sostanziale all'opponente, tenuto anche conto che la stessa ha ben compreso quale sia il titolo posto a fondamento dell'intimazione
Peraltro, non appare superfluo evidenziare che il d. lgs. n. 149/2022 (cd. riforma Cartabia) ha abolito la formula esecutiva, a conferma della ritenuta non indispensabilità di tale requisito formale.
Quanto, poi, alle doglianze di parte opponente circa l'indecifrabilità e/o difformità tra l'intimazione contenuta nel precetto e quanto statuito nel titolo esecutivo, le stesse sono inammissibili in quanto proposte per la prima volta in comparsa conclusionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014 aventi a d oggetto i giudizi di valore indeterminabile a complessità bassa.
L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in euro 3.500,00 per compenso, oltre spese generali (15%&), iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Maria Mauri dichiaratasi antistataria.
Nocera Inferiore, 19/12/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6364/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti De Divitiis Parte_1 C.F._1
OR e AL PE, domiciliata in Salerno alla via Lungomare Trieste n. 26;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maria Mauri, Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Angri alla via R. De Pascale n.11;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.9.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione ex art. 617 co. 1 c.p.c. proposta il 16.12.2022 da avverso l'atto di precetto ad ella notificato il 28.11.2022 ad istanza di Parte_1 CP_1
.
[...]
L'atto di precetto contiene l'intimazione ad adempiere ai capi n. 1, 2 e 3 del dispositivo di cui alla sentenza n. 1264/2022, con la quale – per quanto qui rileva – l'intestato Tribunale statuiva quanto segue:
“
1. accoglie per quanto di ragione la domanda ex art. 934 c.c. proposta dall'attore e, per
l'effetto, accertato che è proprietario esclusivo dell'area di 20,00 mq graficamente Controparte_1
1 ER rappresentata nell'elaborato planimetrico di cui alla pagina 23 della CTU approntata dall'ing. che costituisce parte integrante della presente sentenza, ove è indicata come “superficie oggetto di sconfinamento”, dichiara l'attore proprietario per accessione della porzione di costruzione realizzata su detta area;
2. accoglie per quanto di ragione la domanda di cui n. 3 delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e, per l'effetto, dichiara che il diritto di servitù di passaggio vantato dalla sig.ra Parte_1
non si estende anche al corridoio di terreno, in parte insistente sulla particella 2112, che
[...] conduce al portoncino del vano scala;
3. accoglie la domanda di cui n. 4 delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e, per
l'effetto, condanna la sig.ra all'immediato distacco dalla vasca situata nella Parte_1 particella 2112 della condotta di scarico dei liquami e delle acque reflue provenienti dai locali terranei di proprietà di detta convenuta”. ha chiesto in via preliminare la sospensione dell'atto di precetto e nel merito Parte_1
l'accertamento in ordine alla carenza di una “valida spedizione in forma esecutiva” del titolo esecutivo, in quanto “il documento informatico che rappresenta la formula esecutiva non è sottoscritto digitalmente dal cancelliere del Tribunale” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione).
Con comparsa depositata il 29.03.2023 si è costituito , chiedendo il rigetto Controparte_1 delle avverse domande.
Riservata la causa in decisione, le parti hanno depositato i rispettivi atti conclusivi.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata.
Al riguardo, è sufficiente osservare che, come chiarito anche dalla Cassazione con decisione condivisa dallo scrivente magistrato, “l'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1,
c.p.c., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato” (cfr. Cass. civ. n. 3967/2019).
E' stato inoltre precisato che “l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali
l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o
2 un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo” (cfr. Cass. civ. n. 27424/2023).
Orbene, premesso che nel caso di specie il titolo esecutivo notificato all'opponente unitamente al precetto reca una formula esecutiva priva di firma digitale (con la conseguenza che si tratterebbe di una formula invalida e omessa), è dirimente la circostanza che tale irregolarità formale non abbia comportato alcun pregiudizio di natura sostanziale all'opponente, tenuto anche conto che la stessa ha ben compreso quale sia il titolo posto a fondamento dell'intimazione
Peraltro, non appare superfluo evidenziare che il d. lgs. n. 149/2022 (cd. riforma Cartabia) ha abolito la formula esecutiva, a conferma della ritenuta non indispensabilità di tale requisito formale.
Quanto, poi, alle doglianze di parte opponente circa l'indecifrabilità e/o difformità tra l'intimazione contenuta nel precetto e quanto statuito nel titolo esecutivo, le stesse sono inammissibili in quanto proposte per la prima volta in comparsa conclusionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014 aventi a d oggetto i giudizi di valore indeterminabile a complessità bassa.
L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in euro 3.500,00 per compenso, oltre spese generali (15%&), iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Maria Mauri dichiaratasi antistataria.
Nocera Inferiore, 19/12/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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