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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3022 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27029/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 27029 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 discussa ex art. 281 sexies c.p.c. il giorno 12.03.2025
TRA
C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo Responsabile contenzioso e recupero crediti Dottor
munito dei necessari poteri in forza di Controparte_1
delibera del Consiglio di amministrazione della società del
16 luglio 2013 e Banco BPM S.p.A., C.F., P.I. P.IVA_2
, in persona del Dott. P.IVA_3 Controparte_2
munito dei necessari poteri in forza di procura per atto
Notaio del 27 gennaio 2017 nn. 18350/10075 Persona_1
entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Andrea Zeroli, presso il cui Studio sono entrambe elettivamente pagina 1 di 12 domiciliate in Milano, Corso Monforte, 13, come da procura in atti ricorrente
E iscritta al Registro delle Imprese di Roma al CP_3
numero , codice fiscale e partita IVA , P.IVA_4 P.IVA_5
in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.
[...]
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio CP_4
Spadoni e Monica Rusalen, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimi in Roma, alla Via Sardegna 50, giusto procura in calce al presente atto
Convenuto
Conclusioni per parte attrice
In via principale nel merito, accertata la risoluzione del contratto di leasing n. 30095522/001 (identificativo per e n. 10009913/001 Parte_1
(identificativo per poi Controparte_5 [...]
ora Banco BPM), ordinare alla Controparte_6 CP_3
(P.I. ), con sede in -29121- Roma, via Bergamo, P.IVA_5
43, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il rilascio immediato a favore di Parte_1
e di Banco BPM S.p.A. del complesso immobiliare
[...]
(terreno + capannone uso deposito merci + palazzina uffici) in
Vercelli, Via Facchinetti n. 8, censito al C.E.U. come segue: fg. 71, mapp. 173-Via Facchinetti s.c. -
P.T./1'12'13° - cat. D/8 - r.c. Euro 1 55.354,00, meglio descritto nell'atto di compravendita sopra richiamato e pagina 2 di 12 prodotto quale all. n. 3, rogato l'8 febbraio 2006 dal
Notaio di Tivoli (rep. 5 – racc. 2). Persona_2
Ancora nel merito, in difetto di rilascio spontaneo, autorizzare le ricorrenti, ora attrici, a procedere coattivamente allo sgombero del complesso immobiliare, anche nei confronti di eventuali terzi detentori e anche, occorrendo, con l'ausilio della Forza Pubblica, ai sensi dell'art. 513 c.p.c., avvalendosi del disposto dell'art. 609 c.p.c. in relazione agli eventuali beni mobili di proprietà della resistente o di terzi presenti in loco. Con ogni ulteriore provvedimento necessario per l'esecuzione.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento e con espressa riserva, da parte di e di Banco BPM S.p.A., di Parte_1
promuovere ogni altra opportuna azione per ottenere il pagamento di quanto dovuto dall'utilizzatrice a ogni titolo, anche per penale convenzionale maturata per effetto dell'intervenuta risoluzione contrattuale, nonché per ottenere il risarcimento di ogni altro danno patito per la protratta illegittima detenzione dell'immobile da parte di
CP_3
In via istruttoria si richiamano i documenti prodotti nel ricorso introduttivo con riserva di integrazione e deduzione di nuovi mezzi di prova nel rispetto dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Conclusioni per parte convenuta
pagina 3 di 12 Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi di cui al presente atto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) in accoglimento dei motivi di cui al presente ricorso, respingere le domande formulate da Parte_1
, in persona del l.r.p.t. e Banco BPM S.p.A., in
[...]
persona del l.r.p.t. poiché infondate in fatto e in diritto;
b) In via subordinata e riconvenzionale, qualora l'Ecc.mo
Tribunale ritenesse meritevole di accoglimento le domande ex adverso formulate, accertare che ha CP_3
diritto, ai sensi dell'art. 138 L. 124 del 2017, ad ottenere l'importo nella misura che sarà accertata dall'Ecc.mo Tribunale con l'ausilio di un Consulente
Tecnico d'Ufficio, pari all'equivalente del valore di vendita o di altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale,
e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
c) Sempre in via subordinata e riconvenzionale, qualora l'Ecc.mo Tribunale ritenesse meritevole di accoglimento le domande ex adverso formulate, ordinare a che Parte_1
in persona del l.r.p.t. e Banco BPM S.p.A.,
[...]
in persona del l.r.p.t. di versare in favore della resistente l'importo complessivo di € 930.105,00 pari pagina 4 di 12 all'IMU sostenuta/dovuta dalla resistente per l'Immobile in causa, dal 7 luglio 2015 ad oggi.
d) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre accessori e spese generali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da Parte_1
e da Banco BPM S.p.A., per ottenere, previa
[...]
risoluzione del contratto di leasing n. 30095522/001
(identificativo per e n. Parte_1
(identificativo per P.IVA_6 Controparte_5
poi ora Banco BPM), da Controparte_6 CP_3
la restituzione dell'immobile concesso in locazione vale a dire del complesso immobiliare (terreno + capannone uso deposito merci + palazzina uffici) in Vercelli, Via
Facchinetti.
A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva: che in data 8 febbraio 2006 tra e Parte_1
da un lato, in qualità di Controparte_5
Concedenti, e la società dall'altro lato, in CP_3
qualità di Utilizzatrice, veniva sottoscritto il Contratto di leasing in pool n. 30095522/001 (identificativo per e n. 9913/001 (identificativo Parte_1
per poi , Controparte_5 Controparte_6
avente ad oggetto, per ciascuna delle Concedenti, una quota indivisa del 50% del complesso immobiliare di cui sopra;
che in data 30 novembre 2010 la società Controparte_7
veniva stata scissa mediante assegnazione del suo
[...]
patrimonio alla società preesistente Controparte_6
divenuta a seguito delle vicende societari esposte in pagina 5 di 12 ricorso, Banco BPM S.p.A.; che il contratto di leasing veniva integrato/modificato con le appendici 30 giugno 2011
e 21 settembre 2012; che si rendeva nel corso CP_3
del rapporto inadempiente al versamento degli importi contrattualmente stabiliti;
che, pertanto, la Concedente comunicava all'Utilizzatore la risoluzione del contratto, dichiarando di avvalersi della clausola risolutiva ivi contenuta con comunicazione del 9 luglio 2015; che l'Utilizzatore non restituiva l'immobile e non riprendeva i pagamenti dovuti;
che pertanto la ricorrente aveva diritto ad ottenere l'immediata restituzione del complesso immobiliare di sua proprietà.
Costituendosi deduceva in via preliminare che CP_3
pendeva, sempre di fronte al Tribunale di Milano, un giudizio tra le parti, promosso dall'attuale convenuta in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Parte_1
in proprio e quale rappresentante della
[...]
società Banco BPM s.p.a. per il pagamento dei canoni di leasing scaduti, avente ad oggetto, tra l'altro l'accertamento: della nullità, ex art. 1815 c.c. co. II delle pattuizioni contrattuali relative agli interessi;
dell'implicita rinuncia delle Concedenti a risolvere il
Contratto di leasing manifestata per facta concludentia; del carattere eccessivo della penale pattuita ai sensi dell'art. 20 delle condizioni generali di contratto, con conseguente diritto della Sirio ad ottenere la restituzione di tutti gli importi già versati, da porre in compensazione, ai sensi dell'art. 1243 c.c., con l'importo indicato nel decreto ingiuntivo. pagina 6 di 12 dava atto che il procedimento di cui sopra si CP_3
era concluso con Sentenza n. 8833/2019 di rigetto dell'opposizione. Chiedeva comunque, avendo intenzione di promuovere appello avverso la sentenza, che in via pregiudiziale, previo passaggio del rito da sommario ad ordinario ex art. 702 ter c.p.c., il presente giudizio fosse sospeso in attesa della definizione dell'altro, in rapporto di pregiudizialità.
In via subordinata e riconvenzionale, chiedeva CP_3
che, qualora gli fosse ordinato il rilascio dell'immobile fosse accertato il suo ha diritto, ai sensi dell'art. 138
L. 124 del 2017, ad ottenere l'importo pari all'equivalente del valore di vendita o di altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, oltre alla somma di euro
362.299,00 pari all'IMU sostenuta dalla resistente per l'Immobile in causa, dal 7 luglio 2015 ad oggi.
In data 30.11.2020 veniva assunto il seguente provvedimento:
“verificata, per quanto in atti, l'attuale pendenza del procedimento di fronte alla Corte di Appello di Milano
(Proc. RG. 547/2020), da ritenersi in rapporto di pregiudizialità con il presente in quanto avente ad oggetto, tra l'altro, la valutazione circa la legittimità della risoluzione del contratto;
visto l'art. 295 c.p.c. dispone la sospensione pagina 7 di 12 del presente giudizio fino alla definizione di quello sopra citato previa conversione del rito in ordinario”
Con ricorso in data 17.07.2024 parte attrice chiedeva che fosse fissata udienza per la prosecuzione del giudizio.
Depositava la sentenza della Corte di Appello di Milano n.
1531/2022 ove la Corte confermava la sentenza di primo grado n. 8833/19 salvo, in parziale riforma, dichiarare la nullità, delle clausole di pattuizione del tasso di interesse di mora e l'ordinanza n. 18042/2024, con la quale la Corte di Cassazione rinviava ad altra sezione della
Corte d'appello di Milano la medesima questione.
Tanto premesso la domanda avanzata da parte ricorrente è fondata.
Le sentenze sopra citate accertavano definitivamente l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing per cui
è causa.
Si legge in particolare nella sentenza n. 8833/2019: “E' documentato che il contratto di leasing è stato risolto dalla società concedente, che si è a tal fine avvalsa della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 20 delle condizioni generali di contratto (doc. 4 del fascicolo monitorio); le parti, in effetti, hanno convenuto, per il caso di mancato o ritardato adempimento di uno o più degli obblighi assunti dall'utilizzatore, tra i quali quello relativo al pagamento del corrispettivo della locazione finanziaria, la facoltà del concedente di risolvere anticipatamente il contratto e di chiedere la restituzione dei beni e il pagamento, per ciò che rileva in questa sede, pagina 8 di 12 dei canoni scaduti al momento della risoluzione del contratto, oltre agli interessi di mora.
Questa facoltà è stata esercitata dalla società concedente con lettera raccomandata ricevuta dalla società in CP_3
data 15 luglio 2015 (doc. 9 fascicolo monitorio).
A fronte di tali circostanze, le contestazioni avanzate dalla difesa dell'opponente non sono meritevoli di accoglimento”.
La sentenza non veniva riformata sul punto, ma esclusivamente sul capo autonomo ed indipendente relativo alla validità degli interessi di mora pattuiti nel contratto.
Per quanto sopra, accertata l'avvenuta risoluzione del contratto per cui è causa, deve essere CP_3
condannata alla restituzione del complesso immobiliare sito in Vercelli, Via Facchinetti n. 8.
La domanda avanzata in via riconvenzionale da CP_3
invocando l'applicazione dell'art. 138 L. 124 del 2017, non può trovare accoglimento in quanto la risoluzione del contratto di leasing interveniva anteriormente alla relativa entrata in vigore. Infatti, in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-
140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, pagina 9 di 12 della disciplina dell'art. 1526 c.c., … (Cass. Sez. U n.
2061/2021, Cass. n. 26518/2024).
Risulta invece definitivamente statuita l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente fondata sull'art. 1526 c.c., sulla base della motivazione così espressa dalla sentenza n. 8833/2019, non riformata sul punto: “la disciplina degli effetti della risoluzione del contratto di cui all'art. 1526 c.c. -attribuisce al compratore (qui utilizzatore) il diritto ad ottenere la restituzione delle rate (qui canoni) versate, imponendo all'altra parte il dovere di restituire le rate riscosse
“salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa”, presuppone l'avvenuta restituzione della cosa (Cass., 20 settembre 2017, n. 21895; Cass., 8 gennaio 2010 n. 73;
Cass., 28 agosto 2007 n. 18195; Cass. 24 giugno 2002 n
9161) che nel caso in esame pacificamente non è avvenuta”.
Infondata risulta, infine, la richiesta di di CP_3
ottenere da e da Banco BPM Parte_1
S.p.A., la restituzione dell'importo complessivo di €
930.105,00 pari all'IMU sostenuta per l'immobile in causa, dal 7 luglio 2015 ad oggi.
Nonostante, infatti, con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore (Cass. 6476/2022) le parti stabilivano che tutti gli obblighi derivanti dal contratto in capo all'Utilizzatore, tra i quali quello del pagamento delle imposte gravanti sull'immobile (art. 21 pagina 10 di 12 contratto di leasing), fossero sostenuti dal medesimo fino all'effettiva riconsegna dell'immobile, “assumendosi ogni relativa responsabilità e rischio”.
Stabiliva infatti l'art. 19 ultimo comma “L'Utilizzatore sarà tenuto altresì a osservare ogni altro obbligo a lui derivante dal presente contratto, fino all'effettiva consegna dell'immobile”.
Deve ritenersi che tale previsione riguardi anche l'obbligo di pagamento dell'IMU, secondo determinazione validamente assunta dalle parti nell'ambito dell'autonomia contrattuale. Con essa infatti i contraenti disciplinavano, nel solo rapporto interno, su chi dovesse gravare l'onere tributario, prevendo che il costo dovesse essere sopportato dall'Utilizzatore fino alla restituzione del complesso immobiliare. Non incidevano, invece, sul rapporto tributario d'imposta di natura pubblicistica, nell'ambito del quale soggetto passivo era, come detto, il Concedente.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 147/2022, (valori medi per fase introduttiva e di studio, senza istruttoria a al valore minimo per fase decisoria) seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: accertata la risoluzione del contratto di leasing n.
30095522/001 (identificativo per Parte_1
) e n. 10009913/001 (identificativo per
[...] [...]
poi ora Banco BPM), CP_5 Controparte_6
pagina 11 di 12 ordina alla il rilascio immediato a favore di CP_3
e di Banco BPM S.p.A. del Parte_1
complesso immobiliare (terreno + capannone uso deposito merci + palazzina uffici) in Vercelli, Via Facchinetti n.
8, censito al C.E.U. come segue: fg. 71, mapp. 173-Via
Facchinetti s.c. - P.T./1'12'13° - cat. D/8 - r.c. Euro 1
55.354,00, (descritto nell'atto di compravendita rogato l'8 febbraio 2006 dal Notaio di Tivoli (rep. 5 Persona_2
– racc. 2); rigetta le domande riconvenzionali avanzate da CP_3
;
[...]
condanna il convenuto a rimborsare le spese di CP_3
lite in favore di e di Banco Parte_1
BPM S.p.A. liquidate in complessivi euro 406,50 per spese, euro 6307,00 per compenso oltre iva cpa e rimb. Forf.
Milano, 8.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 27029 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 discussa ex art. 281 sexies c.p.c. il giorno 12.03.2025
TRA
C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo Responsabile contenzioso e recupero crediti Dottor
munito dei necessari poteri in forza di Controparte_1
delibera del Consiglio di amministrazione della società del
16 luglio 2013 e Banco BPM S.p.A., C.F., P.I. P.IVA_2
, in persona del Dott. P.IVA_3 Controparte_2
munito dei necessari poteri in forza di procura per atto
Notaio del 27 gennaio 2017 nn. 18350/10075 Persona_1
entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Andrea Zeroli, presso il cui Studio sono entrambe elettivamente pagina 1 di 12 domiciliate in Milano, Corso Monforte, 13, come da procura in atti ricorrente
E iscritta al Registro delle Imprese di Roma al CP_3
numero , codice fiscale e partita IVA , P.IVA_4 P.IVA_5
in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.
[...]
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio CP_4
Spadoni e Monica Rusalen, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimi in Roma, alla Via Sardegna 50, giusto procura in calce al presente atto
Convenuto
Conclusioni per parte attrice
In via principale nel merito, accertata la risoluzione del contratto di leasing n. 30095522/001 (identificativo per e n. 10009913/001 Parte_1
(identificativo per poi Controparte_5 [...]
ora Banco BPM), ordinare alla Controparte_6 CP_3
(P.I. ), con sede in -29121- Roma, via Bergamo, P.IVA_5
43, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il rilascio immediato a favore di Parte_1
e di Banco BPM S.p.A. del complesso immobiliare
[...]
(terreno + capannone uso deposito merci + palazzina uffici) in
Vercelli, Via Facchinetti n. 8, censito al C.E.U. come segue: fg. 71, mapp. 173-Via Facchinetti s.c. -
P.T./1'12'13° - cat. D/8 - r.c. Euro 1 55.354,00, meglio descritto nell'atto di compravendita sopra richiamato e pagina 2 di 12 prodotto quale all. n. 3, rogato l'8 febbraio 2006 dal
Notaio di Tivoli (rep. 5 – racc. 2). Persona_2
Ancora nel merito, in difetto di rilascio spontaneo, autorizzare le ricorrenti, ora attrici, a procedere coattivamente allo sgombero del complesso immobiliare, anche nei confronti di eventuali terzi detentori e anche, occorrendo, con l'ausilio della Forza Pubblica, ai sensi dell'art. 513 c.p.c., avvalendosi del disposto dell'art. 609 c.p.c. in relazione agli eventuali beni mobili di proprietà della resistente o di terzi presenti in loco. Con ogni ulteriore provvedimento necessario per l'esecuzione.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento e con espressa riserva, da parte di e di Banco BPM S.p.A., di Parte_1
promuovere ogni altra opportuna azione per ottenere il pagamento di quanto dovuto dall'utilizzatrice a ogni titolo, anche per penale convenzionale maturata per effetto dell'intervenuta risoluzione contrattuale, nonché per ottenere il risarcimento di ogni altro danno patito per la protratta illegittima detenzione dell'immobile da parte di
CP_3
In via istruttoria si richiamano i documenti prodotti nel ricorso introduttivo con riserva di integrazione e deduzione di nuovi mezzi di prova nel rispetto dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Conclusioni per parte convenuta
pagina 3 di 12 Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi di cui al presente atto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) in accoglimento dei motivi di cui al presente ricorso, respingere le domande formulate da Parte_1
, in persona del l.r.p.t. e Banco BPM S.p.A., in
[...]
persona del l.r.p.t. poiché infondate in fatto e in diritto;
b) In via subordinata e riconvenzionale, qualora l'Ecc.mo
Tribunale ritenesse meritevole di accoglimento le domande ex adverso formulate, accertare che ha CP_3
diritto, ai sensi dell'art. 138 L. 124 del 2017, ad ottenere l'importo nella misura che sarà accertata dall'Ecc.mo Tribunale con l'ausilio di un Consulente
Tecnico d'Ufficio, pari all'equivalente del valore di vendita o di altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale,
e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
c) Sempre in via subordinata e riconvenzionale, qualora l'Ecc.mo Tribunale ritenesse meritevole di accoglimento le domande ex adverso formulate, ordinare a che Parte_1
in persona del l.r.p.t. e Banco BPM S.p.A.,
[...]
in persona del l.r.p.t. di versare in favore della resistente l'importo complessivo di € 930.105,00 pari pagina 4 di 12 all'IMU sostenuta/dovuta dalla resistente per l'Immobile in causa, dal 7 luglio 2015 ad oggi.
d) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre accessori e spese generali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da Parte_1
e da Banco BPM S.p.A., per ottenere, previa
[...]
risoluzione del contratto di leasing n. 30095522/001
(identificativo per e n. Parte_1
(identificativo per P.IVA_6 Controparte_5
poi ora Banco BPM), da Controparte_6 CP_3
la restituzione dell'immobile concesso in locazione vale a dire del complesso immobiliare (terreno + capannone uso deposito merci + palazzina uffici) in Vercelli, Via
Facchinetti.
A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva: che in data 8 febbraio 2006 tra e Parte_1
da un lato, in qualità di Controparte_5
Concedenti, e la società dall'altro lato, in CP_3
qualità di Utilizzatrice, veniva sottoscritto il Contratto di leasing in pool n. 30095522/001 (identificativo per e n. 9913/001 (identificativo Parte_1
per poi , Controparte_5 Controparte_6
avente ad oggetto, per ciascuna delle Concedenti, una quota indivisa del 50% del complesso immobiliare di cui sopra;
che in data 30 novembre 2010 la società Controparte_7
veniva stata scissa mediante assegnazione del suo
[...]
patrimonio alla società preesistente Controparte_6
divenuta a seguito delle vicende societari esposte in pagina 5 di 12 ricorso, Banco BPM S.p.A.; che il contratto di leasing veniva integrato/modificato con le appendici 30 giugno 2011
e 21 settembre 2012; che si rendeva nel corso CP_3
del rapporto inadempiente al versamento degli importi contrattualmente stabiliti;
che, pertanto, la Concedente comunicava all'Utilizzatore la risoluzione del contratto, dichiarando di avvalersi della clausola risolutiva ivi contenuta con comunicazione del 9 luglio 2015; che l'Utilizzatore non restituiva l'immobile e non riprendeva i pagamenti dovuti;
che pertanto la ricorrente aveva diritto ad ottenere l'immediata restituzione del complesso immobiliare di sua proprietà.
Costituendosi deduceva in via preliminare che CP_3
pendeva, sempre di fronte al Tribunale di Milano, un giudizio tra le parti, promosso dall'attuale convenuta in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Parte_1
in proprio e quale rappresentante della
[...]
società Banco BPM s.p.a. per il pagamento dei canoni di leasing scaduti, avente ad oggetto, tra l'altro l'accertamento: della nullità, ex art. 1815 c.c. co. II delle pattuizioni contrattuali relative agli interessi;
dell'implicita rinuncia delle Concedenti a risolvere il
Contratto di leasing manifestata per facta concludentia; del carattere eccessivo della penale pattuita ai sensi dell'art. 20 delle condizioni generali di contratto, con conseguente diritto della Sirio ad ottenere la restituzione di tutti gli importi già versati, da porre in compensazione, ai sensi dell'art. 1243 c.c., con l'importo indicato nel decreto ingiuntivo. pagina 6 di 12 dava atto che il procedimento di cui sopra si CP_3
era concluso con Sentenza n. 8833/2019 di rigetto dell'opposizione. Chiedeva comunque, avendo intenzione di promuovere appello avverso la sentenza, che in via pregiudiziale, previo passaggio del rito da sommario ad ordinario ex art. 702 ter c.p.c., il presente giudizio fosse sospeso in attesa della definizione dell'altro, in rapporto di pregiudizialità.
In via subordinata e riconvenzionale, chiedeva CP_3
che, qualora gli fosse ordinato il rilascio dell'immobile fosse accertato il suo ha diritto, ai sensi dell'art. 138
L. 124 del 2017, ad ottenere l'importo pari all'equivalente del valore di vendita o di altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, oltre alla somma di euro
362.299,00 pari all'IMU sostenuta dalla resistente per l'Immobile in causa, dal 7 luglio 2015 ad oggi.
In data 30.11.2020 veniva assunto il seguente provvedimento:
“verificata, per quanto in atti, l'attuale pendenza del procedimento di fronte alla Corte di Appello di Milano
(Proc. RG. 547/2020), da ritenersi in rapporto di pregiudizialità con il presente in quanto avente ad oggetto, tra l'altro, la valutazione circa la legittimità della risoluzione del contratto;
visto l'art. 295 c.p.c. dispone la sospensione pagina 7 di 12 del presente giudizio fino alla definizione di quello sopra citato previa conversione del rito in ordinario”
Con ricorso in data 17.07.2024 parte attrice chiedeva che fosse fissata udienza per la prosecuzione del giudizio.
Depositava la sentenza della Corte di Appello di Milano n.
1531/2022 ove la Corte confermava la sentenza di primo grado n. 8833/19 salvo, in parziale riforma, dichiarare la nullità, delle clausole di pattuizione del tasso di interesse di mora e l'ordinanza n. 18042/2024, con la quale la Corte di Cassazione rinviava ad altra sezione della
Corte d'appello di Milano la medesima questione.
Tanto premesso la domanda avanzata da parte ricorrente è fondata.
Le sentenze sopra citate accertavano definitivamente l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing per cui
è causa.
Si legge in particolare nella sentenza n. 8833/2019: “E' documentato che il contratto di leasing è stato risolto dalla società concedente, che si è a tal fine avvalsa della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 20 delle condizioni generali di contratto (doc. 4 del fascicolo monitorio); le parti, in effetti, hanno convenuto, per il caso di mancato o ritardato adempimento di uno o più degli obblighi assunti dall'utilizzatore, tra i quali quello relativo al pagamento del corrispettivo della locazione finanziaria, la facoltà del concedente di risolvere anticipatamente il contratto e di chiedere la restituzione dei beni e il pagamento, per ciò che rileva in questa sede, pagina 8 di 12 dei canoni scaduti al momento della risoluzione del contratto, oltre agli interessi di mora.
Questa facoltà è stata esercitata dalla società concedente con lettera raccomandata ricevuta dalla società in CP_3
data 15 luglio 2015 (doc. 9 fascicolo monitorio).
A fronte di tali circostanze, le contestazioni avanzate dalla difesa dell'opponente non sono meritevoli di accoglimento”.
La sentenza non veniva riformata sul punto, ma esclusivamente sul capo autonomo ed indipendente relativo alla validità degli interessi di mora pattuiti nel contratto.
Per quanto sopra, accertata l'avvenuta risoluzione del contratto per cui è causa, deve essere CP_3
condannata alla restituzione del complesso immobiliare sito in Vercelli, Via Facchinetti n. 8.
La domanda avanzata in via riconvenzionale da CP_3
invocando l'applicazione dell'art. 138 L. 124 del 2017, non può trovare accoglimento in quanto la risoluzione del contratto di leasing interveniva anteriormente alla relativa entrata in vigore. Infatti, in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-
140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, pagina 9 di 12 della disciplina dell'art. 1526 c.c., … (Cass. Sez. U n.
2061/2021, Cass. n. 26518/2024).
Risulta invece definitivamente statuita l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente fondata sull'art. 1526 c.c., sulla base della motivazione così espressa dalla sentenza n. 8833/2019, non riformata sul punto: “la disciplina degli effetti della risoluzione del contratto di cui all'art. 1526 c.c. -attribuisce al compratore (qui utilizzatore) il diritto ad ottenere la restituzione delle rate (qui canoni) versate, imponendo all'altra parte il dovere di restituire le rate riscosse
“salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa”, presuppone l'avvenuta restituzione della cosa (Cass., 20 settembre 2017, n. 21895; Cass., 8 gennaio 2010 n. 73;
Cass., 28 agosto 2007 n. 18195; Cass. 24 giugno 2002 n
9161) che nel caso in esame pacificamente non è avvenuta”.
Infondata risulta, infine, la richiesta di di CP_3
ottenere da e da Banco BPM Parte_1
S.p.A., la restituzione dell'importo complessivo di €
930.105,00 pari all'IMU sostenuta per l'immobile in causa, dal 7 luglio 2015 ad oggi.
Nonostante, infatti, con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore (Cass. 6476/2022) le parti stabilivano che tutti gli obblighi derivanti dal contratto in capo all'Utilizzatore, tra i quali quello del pagamento delle imposte gravanti sull'immobile (art. 21 pagina 10 di 12 contratto di leasing), fossero sostenuti dal medesimo fino all'effettiva riconsegna dell'immobile, “assumendosi ogni relativa responsabilità e rischio”.
Stabiliva infatti l'art. 19 ultimo comma “L'Utilizzatore sarà tenuto altresì a osservare ogni altro obbligo a lui derivante dal presente contratto, fino all'effettiva consegna dell'immobile”.
Deve ritenersi che tale previsione riguardi anche l'obbligo di pagamento dell'IMU, secondo determinazione validamente assunta dalle parti nell'ambito dell'autonomia contrattuale. Con essa infatti i contraenti disciplinavano, nel solo rapporto interno, su chi dovesse gravare l'onere tributario, prevendo che il costo dovesse essere sopportato dall'Utilizzatore fino alla restituzione del complesso immobiliare. Non incidevano, invece, sul rapporto tributario d'imposta di natura pubblicistica, nell'ambito del quale soggetto passivo era, come detto, il Concedente.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 147/2022, (valori medi per fase introduttiva e di studio, senza istruttoria a al valore minimo per fase decisoria) seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: accertata la risoluzione del contratto di leasing n.
30095522/001 (identificativo per Parte_1
) e n. 10009913/001 (identificativo per
[...] [...]
poi ora Banco BPM), CP_5 Controparte_6
pagina 11 di 12 ordina alla il rilascio immediato a favore di CP_3
e di Banco BPM S.p.A. del Parte_1
complesso immobiliare (terreno + capannone uso deposito merci + palazzina uffici) in Vercelli, Via Facchinetti n.
8, censito al C.E.U. come segue: fg. 71, mapp. 173-Via
Facchinetti s.c. - P.T./1'12'13° - cat. D/8 - r.c. Euro 1
55.354,00, (descritto nell'atto di compravendita rogato l'8 febbraio 2006 dal Notaio di Tivoli (rep. 5 Persona_2
– racc. 2); rigetta le domande riconvenzionali avanzate da CP_3
;
[...]
condanna il convenuto a rimborsare le spese di CP_3
lite in favore di e di Banco Parte_1
BPM S.p.A. liquidate in complessivi euro 406,50 per spese, euro 6307,00 per compenso oltre iva cpa e rimb. Forf.
Milano, 8.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
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