Art. 64. (Trasparenza dei prezzi del gas ed energia elettrica ad uso industriale) 1. Gli enti e le imprese che forniscono gas ed energia elettrica ai consumatori finali dell'industria sono tenuti ad osservare gli obblighi di informazione previsti dalla ((direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/92/CE)) secondo le modalita' applicative che saranno stabilite, in conformita' alla direttiva medesima, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 64 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142
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Articolo 64 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142
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6 marzo 1992
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29 giugno 2011
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