TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/10/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. EA AL Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 793 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dell'Avv. Caterina Del Parte_1 C.F._1
Campo;
- ricorrente -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. AL Covelli;
Controparte_1 C.F._2
- resistente
OGGETTO: separazione.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1875/2024 il Tribunale di Cosenza ha dichiarato la separazione giudiziale tra le parti, disponendo la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per le pronunce accessorie.
Le uniche questioni controverse attengono all'assegnazione della casa familiare e alla misura del mantenimento per entrambi i figli, tenuto conto che anche è divento maggiorenne qualche Per_1
mese dopo la presa in decisione della causa, dovendosi pertanto dichiarare cessata la materia del contendere con riguardo all'affido e, in particolare, al collocamento di quest'ultimo.
pagina 1 di 4 Con riguardo al primo punto, va preliminarmente evidenziato che l'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico in favore dei figli, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, ed al quale l'ordinamento riconosce essenziale rilevanza sin dall'inizio del rapporto coniugale, imponendo la scelta della sua ubicazione materiale (artt. 144 e 145 c.c.), sancendo la sospensione del diritto all'assistenza a carico del coniuge che se ne allontani senza giusta causa
(art. 146 c.c.), assicurandone la continuità mediante la riserva del diritto di abitazione anche oltre la morte del coniuge (art. 540 c.c.).
Essa costituisce, nel sistema della legge, una misura di garanzia e di protezione dei figli, volta ad evitare loro l'ulteriore lacerazione di un allontanamento coattivo dal focolare domestico ed a favorire la continuazione della convivenza tra loro e con il genitore affidatario - nonché, tra i figli maggiorenni e tuttora privi non per loro colpa di redditi propri ed il genitore con il quale abbiano scelto di rimanere nello stesso ambiente eletto in precedenza a casa familiare (Cass. civile sez. VI,
04/10/2018, n.24254).
Nel caso di specie, in sede di provvedimenti provvisori e urgenti è stato disposto il collocamento dell'allora minore alla madre, dopo avere proceduto all'ascolto di quest'ultimo, il quale dopo avere riferito di avere con entrambi i genitori un buon rapporto, tanto da sentirsi libero di confrontarsi con loro “su una cosa importante”, ha precisato, comunque, di ritenere la madre il genitore più comprensivo. Nel corso dell'audizione, poi il minore ha espresso maggiori preoccupazioni per il padre per il fatto che quest'ultimo con la separazione sarebbe potuto “tornare a vivere con i suoi genitori o prendere una casa in affitto cosa che mi anche prospettato”, sicché correttamente il giudice delegato ha ricavato da tale dichiarazione una preferenza implicita a continuare a vivere con la ricorrente.
Ad oggi, nonostante non sia in contestazione, in particolare, che il figlio frequenti Per_1
assiduamente il padre presso l'appartamento condotto in locazione da quest'ultimo, non sono stati comunque rappresentati elementi che configurino modifiche dell'assetto per come disposto che vedono la madre quale genitore convivente con entrambi i figli presso la casa familiare, sicché, alla luce dei principi sopra richiamati, deve confermarsi l'assegnazione della detta abitazione alla sig.ra . Pt_1
pagina 2 di 4 Con riguardo al mantenimento di entrambi i figli maggiorenni, pacifico il correlato obbligo, tanto più che è ancora studente universitaria, il contrasto permane sulla misura, in quanto il Per_2 resistente si dichiara disponibile a versare la somma complessiva di € 300,00.
Il sig. dipendente del Ministero dell'Interno, riscontra uno stipendio mensile di circa € CP_1
1.900,00 su cui gravano, pacificamente, complessive € 600,00 di spese derivanti da un finanziamento contratto per problematiche di salute (€ 300,00) e dal canone del contratto di locazione (€300,00), impegno sopravvenuto all'adozione dei provvedimenti provvisori, senza considerare quelle per le utenze che, in ogni caso, gravano su entrambi, considerato che la ricorrente ha rappresentato negli scritti conclusivi di avere volturato a suo nome quelle della casa familiare dopo il provvedimento di assegnazione.
La sig.ra è dipendente di con uno stipendio che si aggira intorno a circa € Pt_1 CP_2
1400,00 -1.600,00 (in caso di ore straordinarie, cfr. memoria del 5.02.25).
L'assegno unico non è contestato si riduca ad € 50,00 mensili (cfr. comparsa conclusionale della ricorrente).
Sulla base degli elementi offerti, il Tribunale reputa congruo disporre un contributo complessivo di
€ 400,00 mensile per entrambi i figli a carico del resistente (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), da versarsi alla madre entro il cinque di ogni mese, quale contributo alle basilari esigenze di vita correlate all'età dei figli, oltre alla contribuzione in misura del 50% delle spese straordinarie.
La misura dell'assegno tiene conto, in particolare, oltre alle spese affrontate costantemente dal resistente, dell'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente e dunque dell'incidenza della stessa in termini di risparmio di spesa dei costi per un contratto di locazione, dal momento che la casa, di cui si dichiara nuda proprietaria, non sarebbe in ogni caso abitabile, stando a quanto dalla stessa rappresentato nonché in base al principio di proporzionalità dei redditi della . Pt_1
Non possono, di contro, valorizzarsi nella determinazione della misura del mantenimento gli ulteriori costi indicati dal resistente, quali quelli per la riparazione dell'autoveicolo, poiché non trattasi di spese fisse e costanti che vanno ad incidere in maniere permanente sulla disponibilità reale del soggetto obbligato al mantenimento, così per la stessa ragione per quelli di rifacimento del tetto della casa familiare, peraltro non adeguatamente riscontrati, a parte un mero documento di pagina 3 di 4 riparto nemmeno sottoscritto, senza alcuna indicazione circa la data di deliberazione dell'assemblea, ovvero di esecuzione di tali lavori.
L'adesione alla domanda principale e le marginali questioni oggetto di contrasto non incidenti in maniera significativa sull'interesse dei figli giustificano la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'affido e collocamento;
- pone a carico del sig. un contributo al mantenimento per entrambi i figli nella misura CP_1 complessiva di € 400,00, rivalutabili annualmente (secondo gli indici ISTAT), da corrispondere alla madre mensilmente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- assegna la casa familiare alla ricorrente;
- compensa le spese di lite
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 8.10.2025
Il Giudice estensore
Dott. Antonio Giovanni Provazza
Il Presidente
Dott. EA AL
pagina 4 di 4