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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12176 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam
Valenti, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 11153/2021 R.G.;
causa pendente tra:
, (C.F. , elett. te dom. Parte_1 C.F._1 ta in Monte di Procida (NA), alla via San Martino n. 52 presso l'Avv.
SS NO (c.f. che la rapp.ta e C.F._2 difende in virtù di mandato in atti, dichiarando che le comunicazioni di Cancelleria ed eventuali notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo P.E.C. Email_1
PARTE APPELLANTE
E
p. iva , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Donato Lettieri (c.f. ), presso il quale C.F._3 elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Cardinale Guglielmo
Sanfelice n. 38, indirizzo pec Email_2
PARTE APPELLATA
NONCHE'
(codice fiscale , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, come assistito e difeso dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'avv. Carlo Rosella
(C.F. ) giusta procura in atti, C.F._4 elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, palazzo San Giacomo- P.E.C. carlo. apoli.it.; Email_3 CP_2
PARTE APPELLATA
E
in persona del Sig. Sindaco p.t., Controparte_3
PARTE APPELLATA – CONTUMACE
E
, in persona del Controparte_4
Sindaco p.t.
PARTE APPELLATA – CONTUMACE
E
, in persona del Sindaco p.t. Controparte_5
PARTE APPELLATA – CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione ad intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 13/12/2016,
[...]
, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Napoli, l'ente (quale Controparte_6 soggetto incaricato della riscossione mediante ruolo) spiegando opposizione avverso l'intimazione di pagamento nr. 071
- 2 -
20169043888158, per la parte concernente i crediti derivanti da verbali di contravvenzione per violazione di norme relative al c.d.s. elevate a partire dall'anno 2003, crediti portati da 15 cartelle di pagamento, per l'importo complessivo di euro 5.448,91; al riguardo, deduceva, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, la prescrizione del diritto di credito e la non debenza delle somme richieste a titolo di maggiorazioni ed interessi.
Si costituiva l' eccependo Controparte_6
l'insussistenza della prescrizione dei crediti azionati e producendo una nota con allegata l'opposizione promossa dall'attrice dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale per l'annullamento di CP_2 un precedente sollecito di pagamento, notificato in data 14.07.2016, causa però mai iscritta a ruolo.
All'udienza del 21.07.2017, l'opponente precisava la propria domanda chiedendo l'annullamento anche del suddetto sollecito di pagamento n. 07120169032299146, avente ad oggetto le medesime cartelle di pagamento impugnate.
Il Giudice di Pace, rilevata la mancata costituzione in giudizio di nelle more succeduto nei Controparte_7 rapporti creditori, debitori e processuali di Equitalia Servizi di
Riscossione S.p.A, disponeva la rinnovazione della citazione nei confronti dello stesso, nonché la chiamata in causa degli Enti creditori.
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il solo che eccepiva la regolarità della attività di Controparte_3 riscossione dei crediti vantati dallo stesso.
Nelle more del giudizio, entrava in vigore il D.L. n. 119/2018
(c.d. “Decreto Fiscale”), convertito con modificazioni in L. 145/2018.
In ragione di ciò, la difesa di Controparte_7 insisteva per la cessazione della materia del contendere
[...] relativamente alla creditoria portata dalle cartelle di pagamento
- 3 -
emesse fino all'anno 2010. Dopo aver acquisito gli estratti di ruolo aggiornati in conseguenza dell'intervenuta procedura di sgravio e dopo aver verificato, altresì, la mancata adesione dell'attrice alla procedura di definizione agevolata dei restanti crediti ancora iscritti nei ruoli esattoriali, il Giudice di Pace all'udienza del 23.09.2020 assegnava la causa in decisione.
Con sentenza n. 35862 del 19/10/2020, il Giudice di Pace di
Napoli, previa qualificazione dell'azione nei termini di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dichiarava la propria competenza territoriale e, nel merito, dichiarava la cessazione della materia del contendere relativamente ai crediti di cui alle cartelle di pagamento numeri 07120080077552187000, 07120080121202953000,
07120080242227287000, 07120090039378506000,
07120090069619472000, 07120090168231319000,
07120100130214619000 e 07120100199678945000, per l'intervenuto loro annullamento da parte dell' Controparte_7
in ottemperanza alle disposizioni normative del “Decreto
[...]
Fiscale”, mentre per le restanti sette cartelle non interessate dalla detta procedura di sgravio (le nn. 07120110117518579000,
07120110161227771000, 07120110098725105000,
07120120073980414000, 07120120109750941000,
07120140087905914000 e 07120150017377525000), in parziale accoglimento della domanda proposta dalla attrice, ne annullava solo tre e, precisamente, le cartelle n. 07120110098725105000
(limitatamente al ruolo 2011/6223), la n. 07120110117518579000 e la n. 07120110161227771000, condannando tutte le parti opposte, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice.
Con atto di citazione notificato in data 19/04/2021,
[...]
proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata;
al Parte_1 riguardo, eccepiva, in primo luogo, la violazione dell'art. 112 cpc, per omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla domanda di annullamento dei crediti portati dalle cartelle 071 2012
- 4 -
20073980414000, 0712012010975094100,
07120140087905914000, e 071 20150017377525000; concludeva, dunque, chiedendo, in parziale riforma della impugnata sentenza, di annullare l'avviso di intimazione n. 07120169043888158 ed il precedente sollecito di pagamento n. 07120169032299146, con riferimento alle cartelle n. 07120120073980414000,
07120120109750941000, 07120140087905914000,
07120150017377525000 e, per l'effetto, dichiarare la non debenza degli importi pretesi con le predette cartelle, con vittoria di spese del giudizio.
Si costitutiva l la quale Controparte_7 proponeva appello incidentale, con il quale deduceva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello, in quanto le cartelle esattoriali di cui l'appellante richiedeva l'annullamento non sarebbero state oggetto di opposizione in primo grado;
eccepiva, inoltre,
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto le cartelle impugnate sarebbero state tutte ritualmente notificate.
Si costitutiva altresì il eccependo il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'appello proposto.
All'udienza del 13/09/2022, il Giudice assegnava all termine CP_8 per la notifica dell'appello incidentale agli enti impositori non costituiti e disponeva l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
All'udienza del 14/03/2023, il Giudice, rilevato che l'appellante incidentale non aveva depositato né documentazione attestante la notificazione dell'appello incidentale, né che fosse stato trasmesso il fascicolo di primo grado a cura della cancelleria, disponeva rinvio in prosieguo del giudizio, anche per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del
24/09/2024.
All'udienza del 24/09/2024, il Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo autorizzava alla notifica dell'appello CP_8 incidentale agli enti impositori contumaci nel rispetto dei termini
- 5 -
minimi a comparire e fissava in prosieguo l'udienza del 25/2/2025, all'esito della quale assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 18/07/2025, il Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo disponeva la rimessione della causa sul ruolo ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa , quale litisconsorte Controparte_5 necessario processuale in relazione all'appello incidentale spiegato da
, assegnando alla parte appellante Controparte_7 incidentale termine sino al 15/09/2025 per la notificazione di atto di chiamata in causa e fissando in prosieguo l'udienza del 16/12/2025.
Integrato il contraddittorio, all'udienza del 16/12/2025 il
Giudice invitava le parti a concludere e, all'esito della discussione orale, assegnava la causa a sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la contumacia del del Controparte_5 CP_3
e del
[...] Controparte_4
Non risulta infatti aver avuto luogo la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di appello incidentale.
§ 3. L'appello principale è fondato e va accolto, per le motivazioni di seguito indicate.
Va preliminarmente esaminato il primo motivo di impugnazione con il quale l'appellante principale lamenta il vizio di omessa pronuncia del giudice di pace sulla domanda di annullamento delle cartelle numero 07120120073980414000, 07120120109750941000,
07120140087905914000 e 07120150017377525000 perché mai notificate, con conseguente prescrizione dei crediti in esse portati.
Il motivo è fondato.
Infatti, il Giudice di prime cure ha completamente omesso di pronunciarsi sull'opposizione relativa alle predette cartelle, sebbene
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nelle conclusioni rassegnate dall'opponente nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, testualmente si legge: ”…in via principale, dichiarare la nullità o l'inefficacia della qui opposta intimazione di pagamento nr. 07120169043888158, per omessa notificazione di tutte le cartelle ad esso sottese…”, conclusioni reiterate dalla difesa dell'attrice in comparsa conclusionale.
Pertanto, sul punto va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado.
Tuttavia, codesto Tribunale, in veste di giudice di appello, dovrà comunque decidere la domanda nel merito e ciò in quanto l'omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su una o più domande giudiziali, non rientra fra le ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice (artt. 353, 354 c.p.c.), onde “il giudice di secondo grado deve trattenere la causa e deciderla nel merito” (Cass. civ., Sez. II, 08/08/1997, n. 7346; v., anche, Cass. civ., Sez. I,
07/05/2002, n. 6523).
Orbene, nel merito la suddetta domanda risulta fondata e va accolta, in quanto non ha fornito alcuna prova della rituale CP_8 notifica delle predette cartelle, con conseguente intervenuta prescrizione quinquennale del credito da esse portato e scaturente da verbali di contravvenzione di norme del codice della strada notificati tra l'anno 2008 e l'anno 2010; pertanto, alla data di notifica del primo atto interruttivo della prescrizione, ossia del sollecito di pagamento n.
07120169032299146 notificato il 14/07/2016, la prescrizione quinquennale dei suddetti crediti era già maturata.
Né codesto Giudicante potrà tenere conto delle relate di notifica prodotte da soltanto in appello, il cui deposito è da considerarsi CP_8 irrituale e tardivo ai sensi dell'art. 345 c.p.c., il cui comma 3 statuisce che:” …Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile…”.
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Nella fattispecie, non ha provato, né tantomeno dedotto, CP_8 di non aver potuto produrre le suddette relate di notifica nel corso del giudizio di primo grado e, pertanto, la loro produzione nel presente giudizio di appello va dichiarata inammissibile, con conseguente declaratoria della prescrizione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali nn. 07120120073980414000, 07120120109750941000,
07120140087905914000, 07120150017377525000.
§4. Del pari, l'appello incidentale promosso dall'appellata CP_8 risulta infondato.
Con il primo motivo di doglianza, lamenta l'inammissibilità CP_8 dell'appello per vizio di extra petizione, in quanto le cartelle
07120120073980414000, 07120120109750941000,
07120140087905914000 e 07120150017377525000 non sarebbero state impugnate in primo grado;
in realtà, come già precedentemente chiarito, con l'originario atto introduttivo l'odierna appellante ha censurato la validità anche delle cartelle di cui oggi lamenta l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado, pertanto il suddetto motivo di doglianza è del tutto infondato.
Con il secondo motivo di doglianza, chiede la riforma della CP_8 sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di pace dichiara la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle
07120110098725105000 - 07120110117518579000 –
07120110161227771000, per le quali veniva fornita la prova, sin dal primo grado di giudizio, dell'avvenuta notifica delle stesse, rispettivamente il 07/04/2011, il 24/06/2011 ed il 05/10/2011.
Anche tale doglianza risulta infondata.
E', invero, condivisibile la decisione del giudice di pace nella parte in cui ha dichiarato prescritto il credito portato dalle suddette cartelle, sebbene notificate all'opponente, in quanto dalla data di notifica della cartella 07120110098725105000 (07/04/2011) e della cartella 07120110098725105000 (24/06/2011) alla data di notifica del primo atto interruttivo della prescrizione (14/07/2016) il termine
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di cinque anni risultava comunque decorso, mentre per la cartella esattoriale n. 07120110161227771000, asseritamente notificata il
05/10/2011, la notifica, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è stata effettuata irritualmente, in quanto manca agli atti l'avviso di ricevimento della c.d. raccomandata informativa.
Infatti, secondo l'ormai consolidato orientamento della
Consulta, per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall'art. 140 c.p.c., è necessaria la prova dell'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la Casa comunale nonché la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione, in quanto :”…Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla…” (Cass. ord. n. 8910/2025; Cass. n.
25079/2014).
Pertanto, in virtù di quanto sopra argomentato, anche il suddetto motivo di appello incidentale va rigettato.
§ 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, l'appello principale deve essere accolto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna dell'agente della riscossione, in solido con l'ente impositore al pagamento delle spese di lite che si Controparte_2 liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con congrua riduzione delle diverse voci per la semplicità delle questioni esaminate.
Nulla per le spese a carico degli altri enti impositori in quanto contumaci nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
- 9 -
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'appello incidentale proposto da
[...]
; Controparte_7
• ACCOGLIE l'appello principale e per l'effetto:
• RIFORMA parzialmente la sentenza n. 35862 del 19/10/2020 del Giudice di Pace di Napoli e, per l'effetto, dichiara prescritto il credito portato dalle cartelle esattorialin.07120120073980414000,07120120109750941000
,07120140087905914000 e 07120150017377525000 oggetto dell'intimazione di pagamento 07120169043888158;
• CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
• CONDANNA l' , in solido con Controparte_7
al pagamento delle spese di lite, che liquida Controparte_2 in euro 352,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
• DISPONE l'attribuzione delle spese di giudizio in favore del procuratore Avv. SS NO per dichiarazione di anticipo.
Napoli, 23/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam
Valenti, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 11153/2021 R.G.;
causa pendente tra:
, (C.F. , elett. te dom. Parte_1 C.F._1 ta in Monte di Procida (NA), alla via San Martino n. 52 presso l'Avv.
SS NO (c.f. che la rapp.ta e C.F._2 difende in virtù di mandato in atti, dichiarando che le comunicazioni di Cancelleria ed eventuali notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo P.E.C. Email_1
PARTE APPELLANTE
E
p. iva , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Donato Lettieri (c.f. ), presso il quale C.F._3 elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Cardinale Guglielmo
Sanfelice n. 38, indirizzo pec Email_2
PARTE APPELLATA
NONCHE'
(codice fiscale , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, come assistito e difeso dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'avv. Carlo Rosella
(C.F. ) giusta procura in atti, C.F._4 elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, palazzo San Giacomo- P.E.C. carlo. apoli.it.; Email_3 CP_2
PARTE APPELLATA
E
in persona del Sig. Sindaco p.t., Controparte_3
PARTE APPELLATA – CONTUMACE
E
, in persona del Controparte_4
Sindaco p.t.
PARTE APPELLATA – CONTUMACE
E
, in persona del Sindaco p.t. Controparte_5
PARTE APPELLATA – CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione ad intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 13/12/2016,
[...]
, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Napoli, l'ente (quale Controparte_6 soggetto incaricato della riscossione mediante ruolo) spiegando opposizione avverso l'intimazione di pagamento nr. 071
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20169043888158, per la parte concernente i crediti derivanti da verbali di contravvenzione per violazione di norme relative al c.d.s. elevate a partire dall'anno 2003, crediti portati da 15 cartelle di pagamento, per l'importo complessivo di euro 5.448,91; al riguardo, deduceva, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, la prescrizione del diritto di credito e la non debenza delle somme richieste a titolo di maggiorazioni ed interessi.
Si costituiva l' eccependo Controparte_6
l'insussistenza della prescrizione dei crediti azionati e producendo una nota con allegata l'opposizione promossa dall'attrice dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale per l'annullamento di CP_2 un precedente sollecito di pagamento, notificato in data 14.07.2016, causa però mai iscritta a ruolo.
All'udienza del 21.07.2017, l'opponente precisava la propria domanda chiedendo l'annullamento anche del suddetto sollecito di pagamento n. 07120169032299146, avente ad oggetto le medesime cartelle di pagamento impugnate.
Il Giudice di Pace, rilevata la mancata costituzione in giudizio di nelle more succeduto nei Controparte_7 rapporti creditori, debitori e processuali di Equitalia Servizi di
Riscossione S.p.A, disponeva la rinnovazione della citazione nei confronti dello stesso, nonché la chiamata in causa degli Enti creditori.
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il solo che eccepiva la regolarità della attività di Controparte_3 riscossione dei crediti vantati dallo stesso.
Nelle more del giudizio, entrava in vigore il D.L. n. 119/2018
(c.d. “Decreto Fiscale”), convertito con modificazioni in L. 145/2018.
In ragione di ciò, la difesa di Controparte_7 insisteva per la cessazione della materia del contendere
[...] relativamente alla creditoria portata dalle cartelle di pagamento
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emesse fino all'anno 2010. Dopo aver acquisito gli estratti di ruolo aggiornati in conseguenza dell'intervenuta procedura di sgravio e dopo aver verificato, altresì, la mancata adesione dell'attrice alla procedura di definizione agevolata dei restanti crediti ancora iscritti nei ruoli esattoriali, il Giudice di Pace all'udienza del 23.09.2020 assegnava la causa in decisione.
Con sentenza n. 35862 del 19/10/2020, il Giudice di Pace di
Napoli, previa qualificazione dell'azione nei termini di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dichiarava la propria competenza territoriale e, nel merito, dichiarava la cessazione della materia del contendere relativamente ai crediti di cui alle cartelle di pagamento numeri 07120080077552187000, 07120080121202953000,
07120080242227287000, 07120090039378506000,
07120090069619472000, 07120090168231319000,
07120100130214619000 e 07120100199678945000, per l'intervenuto loro annullamento da parte dell' Controparte_7
in ottemperanza alle disposizioni normative del “Decreto
[...]
Fiscale”, mentre per le restanti sette cartelle non interessate dalla detta procedura di sgravio (le nn. 07120110117518579000,
07120110161227771000, 07120110098725105000,
07120120073980414000, 07120120109750941000,
07120140087905914000 e 07120150017377525000), in parziale accoglimento della domanda proposta dalla attrice, ne annullava solo tre e, precisamente, le cartelle n. 07120110098725105000
(limitatamente al ruolo 2011/6223), la n. 07120110117518579000 e la n. 07120110161227771000, condannando tutte le parti opposte, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice.
Con atto di citazione notificato in data 19/04/2021,
[...]
proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata;
al Parte_1 riguardo, eccepiva, in primo luogo, la violazione dell'art. 112 cpc, per omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla domanda di annullamento dei crediti portati dalle cartelle 071 2012
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20073980414000, 0712012010975094100,
07120140087905914000, e 071 20150017377525000; concludeva, dunque, chiedendo, in parziale riforma della impugnata sentenza, di annullare l'avviso di intimazione n. 07120169043888158 ed il precedente sollecito di pagamento n. 07120169032299146, con riferimento alle cartelle n. 07120120073980414000,
07120120109750941000, 07120140087905914000,
07120150017377525000 e, per l'effetto, dichiarare la non debenza degli importi pretesi con le predette cartelle, con vittoria di spese del giudizio.
Si costitutiva l la quale Controparte_7 proponeva appello incidentale, con il quale deduceva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello, in quanto le cartelle esattoriali di cui l'appellante richiedeva l'annullamento non sarebbero state oggetto di opposizione in primo grado;
eccepiva, inoltre,
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto le cartelle impugnate sarebbero state tutte ritualmente notificate.
Si costitutiva altresì il eccependo il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'appello proposto.
All'udienza del 13/09/2022, il Giudice assegnava all termine CP_8 per la notifica dell'appello incidentale agli enti impositori non costituiti e disponeva l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
All'udienza del 14/03/2023, il Giudice, rilevato che l'appellante incidentale non aveva depositato né documentazione attestante la notificazione dell'appello incidentale, né che fosse stato trasmesso il fascicolo di primo grado a cura della cancelleria, disponeva rinvio in prosieguo del giudizio, anche per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del
24/09/2024.
All'udienza del 24/09/2024, il Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo autorizzava alla notifica dell'appello CP_8 incidentale agli enti impositori contumaci nel rispetto dei termini
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minimi a comparire e fissava in prosieguo l'udienza del 25/2/2025, all'esito della quale assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 18/07/2025, il Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo disponeva la rimessione della causa sul ruolo ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa , quale litisconsorte Controparte_5 necessario processuale in relazione all'appello incidentale spiegato da
, assegnando alla parte appellante Controparte_7 incidentale termine sino al 15/09/2025 per la notificazione di atto di chiamata in causa e fissando in prosieguo l'udienza del 16/12/2025.
Integrato il contraddittorio, all'udienza del 16/12/2025 il
Giudice invitava le parti a concludere e, all'esito della discussione orale, assegnava la causa a sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la contumacia del del Controparte_5 CP_3
e del
[...] Controparte_4
Non risulta infatti aver avuto luogo la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di appello incidentale.
§ 3. L'appello principale è fondato e va accolto, per le motivazioni di seguito indicate.
Va preliminarmente esaminato il primo motivo di impugnazione con il quale l'appellante principale lamenta il vizio di omessa pronuncia del giudice di pace sulla domanda di annullamento delle cartelle numero 07120120073980414000, 07120120109750941000,
07120140087905914000 e 07120150017377525000 perché mai notificate, con conseguente prescrizione dei crediti in esse portati.
Il motivo è fondato.
Infatti, il Giudice di prime cure ha completamente omesso di pronunciarsi sull'opposizione relativa alle predette cartelle, sebbene
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nelle conclusioni rassegnate dall'opponente nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, testualmente si legge: ”…in via principale, dichiarare la nullità o l'inefficacia della qui opposta intimazione di pagamento nr. 07120169043888158, per omessa notificazione di tutte le cartelle ad esso sottese…”, conclusioni reiterate dalla difesa dell'attrice in comparsa conclusionale.
Pertanto, sul punto va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado.
Tuttavia, codesto Tribunale, in veste di giudice di appello, dovrà comunque decidere la domanda nel merito e ciò in quanto l'omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su una o più domande giudiziali, non rientra fra le ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice (artt. 353, 354 c.p.c.), onde “il giudice di secondo grado deve trattenere la causa e deciderla nel merito” (Cass. civ., Sez. II, 08/08/1997, n. 7346; v., anche, Cass. civ., Sez. I,
07/05/2002, n. 6523).
Orbene, nel merito la suddetta domanda risulta fondata e va accolta, in quanto non ha fornito alcuna prova della rituale CP_8 notifica delle predette cartelle, con conseguente intervenuta prescrizione quinquennale del credito da esse portato e scaturente da verbali di contravvenzione di norme del codice della strada notificati tra l'anno 2008 e l'anno 2010; pertanto, alla data di notifica del primo atto interruttivo della prescrizione, ossia del sollecito di pagamento n.
07120169032299146 notificato il 14/07/2016, la prescrizione quinquennale dei suddetti crediti era già maturata.
Né codesto Giudicante potrà tenere conto delle relate di notifica prodotte da soltanto in appello, il cui deposito è da considerarsi CP_8 irrituale e tardivo ai sensi dell'art. 345 c.p.c., il cui comma 3 statuisce che:” …Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile…”.
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Nella fattispecie, non ha provato, né tantomeno dedotto, CP_8 di non aver potuto produrre le suddette relate di notifica nel corso del giudizio di primo grado e, pertanto, la loro produzione nel presente giudizio di appello va dichiarata inammissibile, con conseguente declaratoria della prescrizione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali nn. 07120120073980414000, 07120120109750941000,
07120140087905914000, 07120150017377525000.
§4. Del pari, l'appello incidentale promosso dall'appellata CP_8 risulta infondato.
Con il primo motivo di doglianza, lamenta l'inammissibilità CP_8 dell'appello per vizio di extra petizione, in quanto le cartelle
07120120073980414000, 07120120109750941000,
07120140087905914000 e 07120150017377525000 non sarebbero state impugnate in primo grado;
in realtà, come già precedentemente chiarito, con l'originario atto introduttivo l'odierna appellante ha censurato la validità anche delle cartelle di cui oggi lamenta l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado, pertanto il suddetto motivo di doglianza è del tutto infondato.
Con il secondo motivo di doglianza, chiede la riforma della CP_8 sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di pace dichiara la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle
07120110098725105000 - 07120110117518579000 –
07120110161227771000, per le quali veniva fornita la prova, sin dal primo grado di giudizio, dell'avvenuta notifica delle stesse, rispettivamente il 07/04/2011, il 24/06/2011 ed il 05/10/2011.
Anche tale doglianza risulta infondata.
E', invero, condivisibile la decisione del giudice di pace nella parte in cui ha dichiarato prescritto il credito portato dalle suddette cartelle, sebbene notificate all'opponente, in quanto dalla data di notifica della cartella 07120110098725105000 (07/04/2011) e della cartella 07120110098725105000 (24/06/2011) alla data di notifica del primo atto interruttivo della prescrizione (14/07/2016) il termine
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di cinque anni risultava comunque decorso, mentre per la cartella esattoriale n. 07120110161227771000, asseritamente notificata il
05/10/2011, la notifica, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è stata effettuata irritualmente, in quanto manca agli atti l'avviso di ricevimento della c.d. raccomandata informativa.
Infatti, secondo l'ormai consolidato orientamento della
Consulta, per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall'art. 140 c.p.c., è necessaria la prova dell'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la Casa comunale nonché la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione, in quanto :”…Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla…” (Cass. ord. n. 8910/2025; Cass. n.
25079/2014).
Pertanto, in virtù di quanto sopra argomentato, anche il suddetto motivo di appello incidentale va rigettato.
§ 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, l'appello principale deve essere accolto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna dell'agente della riscossione, in solido con l'ente impositore al pagamento delle spese di lite che si Controparte_2 liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con congrua riduzione delle diverse voci per la semplicità delle questioni esaminate.
Nulla per le spese a carico degli altri enti impositori in quanto contumaci nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'appello incidentale proposto da
[...]
; Controparte_7
• ACCOGLIE l'appello principale e per l'effetto:
• RIFORMA parzialmente la sentenza n. 35862 del 19/10/2020 del Giudice di Pace di Napoli e, per l'effetto, dichiara prescritto il credito portato dalle cartelle esattorialin.07120120073980414000,07120120109750941000
,07120140087905914000 e 07120150017377525000 oggetto dell'intimazione di pagamento 07120169043888158;
• CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
• CONDANNA l' , in solido con Controparte_7
al pagamento delle spese di lite, che liquida Controparte_2 in euro 352,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
• DISPONE l'attribuzione delle spese di giudizio in favore del procuratore Avv. SS NO per dichiarazione di anticipo.
Napoli, 23/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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