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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/09/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
RG N. 817/2025 P.U. riunita in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Caterina Macchi Presidente
Dott.ssa Vincenza Agnese Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario RG PU N. 817/2025 per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso con ricorso,
DA
con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri, 1, codice fiscale e numero Parte_1 di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso - Belluno e per essa, P.IVA_1 [...] con gli Avvocati DAVIDE SARINA e STEFANO MENGHINI;
Parte_2
Ricorrente nei confronti della società
(C.F. e P. IVA ), con sede legale a MILANO Controparte_1 P.IVA_2
(MI) VIA SENIGALLIA 18/2 cap 20161; debitrice non costituita
*****
1 Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
PREMESSO CHE fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla debitrice del ricorso, della delega al giudice relatore e del decreto di fissazione di udienza, a mezzo PEC a cura della cancelleria in data 26.6.2025, ai sensi dell'art. 40 co. 6 CCII, nel rispetto dei termini di quindici giorni anteriori ex art. 41 co. 2 CCII, essendo stata fissata e tenuta l'udienza di convocazione innanzi al giudice relatore designato in data 8.9.2025;
OSSERVA
La competenza territoriale.
Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza territoriale di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato
Tribunale, in quanto risulta da visura storica aggiornata che risulta da visura storica aggiornata che la società debitrice ha sede legale a MILANO (MI) VIA SENIGALLIA 18/2 cap 20161 e non ricorrono elementi per individuare una sede diversa, essendo la debitrice cancellata dalla CCIAA Piacenza a far tempo dal 7.2.2017, come opinato nella declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di
Piacenza depositata in cancelleria in data 10.6.2025.
L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali.
La debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l'attività prevalente ivi descritta:
“COMPRAVENDITA DI IMMOBILI DI QUALSIASI TIPO. ESECUZIONE DI LAVORI EDILI DI
QUALSIVOGLIA GENERE, COMPRESA L'ESECUZIONE DI OPERE URBANIZZAZIONE E
LOTTIZZAZIONE LOCAZIONE DI IMMOBILI…”.
La debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
l'onere probatorio non è stato assolto dalla società debitrice, la quale ha scelto di non far pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione dell'udienza, e di non dimostrare il possesso congiunto delle soglie dimensionali predette
(cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30516 del
23/11/2018, Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del 01/12/2016); trova applicazione, nel caso di specie, il principio per cui, in istruttoria, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza,
2 della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 41 comma 4 CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che “è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali …” (Cass. civ., sez. 1, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., sez. 1, 30.5.2013, n. 13643; Cass. Civ., sez. 6 - 1, 24.10.2017,
n. 25188; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016).
Non sono stati depositati al registro imprese né approvati i bilanci relativi agli esercizi successivi all'anno 2011, quanto all'ultimo triennio di riferimento, essendo l'ultimo bilancio approvato e formalmente depositato al registro delle imprese relativo all'annualità 2011, che in ogni caso riportava un totale attivo dello stato patrimoniale superiore ad € 300.000 e pari a € 458.936,00.
La legittimazione attiva della ricorrente, il fumus della prova del credito e la condizione di procedibilità ex art. 49 u.c. CCII.
Il credito di parte ricorrente, pur in assenza di decreto ingiuntivo o sentenza, risulta qui accertabile incidentalmente quanto al fumus di sua fondatezza e pienamente documentato.
Secondo il consolidato orientamento della S.C., vedi Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16853 del
25/05/2022 (Rv. 664955 - 01), conforme Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23494 del 27/10/2020 , conforme
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018 “In tema di dichiarazione di fallimento su ricorso del creditore, il tribunale è chiamato a verificare, in via incidentale, e compatibilmente con la sommarietà del procedimento, la sussistenza del credito dedotto a sostegno della domanda, e a tale fine è tenuto a prendere in esame non solo le allegazioni e le produzioni del creditore, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione”;
Sussiste la legittimazione attiva dell'istante ai sensi dell'art. 37 comma 2 CCII e la sussistenza del credito bancario – come da contratti di mutuo e relativi frazionamenti e come da contratto di compravendita, estratti conto certificati conformi ex art. 50 TUB - in misura pari all'attualità ad €
1.005.410,00.
La ricorrente ha dato la prova dell'alienazione degli immobili di cui al contratto di mutuo stipulato tra e a e da quest'ultima all'odierna Parte_3 CP_2 Controparte_3 debitrice, come da atto notarile in data 26.2.2008, con accollo del mutuo su tali immobili di € 997.000.
Vi è poi la dichiarazione di di avvenuta cessione del credito a Parte_3 Parte_1
verso la debitrice odierna, datata 28.6.2024 (Doc. 1), di cui è stata data notizia mediante
[...] pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 5.05.2018 al n. 52 parte II.
3 Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 30.000,00, sussistendo – oltre all'ammontare del credito di parte ricorrente come sopra esposto - debiti erariali che non appaiono rateizzati né oggetto di definizione agevolata, come da estratto aggiornato del concessionario della riscossione (a partire da gennaio
2012), complessivamente pari ad € 244.904,59.
Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è pertanto complessivamente superiore a € 30.000,00.
L'insolvenza.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente
e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…” (vedi da ultimo Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del
03/03/2022; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza “va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”); l'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;
La debitrice si trova, pertanto, in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:
a) dall'inadempimento rispetto al risalente ed ingente credito bancario, fatto indicativo pertanto dell'incapacità di pagare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni commerciali;
b) dall'esistenza di ingenti (e risalenti al 2012) debiti tributari scaduti e non pagati per €
245.000 circa;
4 c) dall'omesso deposito dei bilanci di esercizio a far data dalle annualità successive al
31.12.2011, in violazione dell'art. 2478 bis c.c., bilancio 2011 che peraltro già riportava una perdita di esercizio pari ad € 24.850,00.
Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
(C.F. e P. IVA , con sede legale a MILANO (MI) VIA SENIGALLIA
[...] P.IVA_2
18/2 cap 20161, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. FRANCESCO PIPICELLI;
3) NOMINA Curatore l'Avv. MARIO ADINOLFI, soggetto che ha i requisiti di cui agli articoli
356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 17 dicembre 2025 ore 10.00, sull'applicativo autorizzato Microsoft Teams al seguente link ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire
5 alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thread.v2/0?con
[...]
CodiceFiscale_1
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque
6 opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore, al creditore richiedente l'apertura della liquidazione giudiziale ed al
Pubblico Ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 11 settembre
2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Caterina Macchi
7
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
RG N. 817/2025 P.U. riunita in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Caterina Macchi Presidente
Dott.ssa Vincenza Agnese Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario RG PU N. 817/2025 per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso con ricorso,
DA
con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri, 1, codice fiscale e numero Parte_1 di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso - Belluno e per essa, P.IVA_1 [...] con gli Avvocati DAVIDE SARINA e STEFANO MENGHINI;
Parte_2
Ricorrente nei confronti della società
(C.F. e P. IVA ), con sede legale a MILANO Controparte_1 P.IVA_2
(MI) VIA SENIGALLIA 18/2 cap 20161; debitrice non costituita
*****
1 Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
PREMESSO CHE fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla debitrice del ricorso, della delega al giudice relatore e del decreto di fissazione di udienza, a mezzo PEC a cura della cancelleria in data 26.6.2025, ai sensi dell'art. 40 co. 6 CCII, nel rispetto dei termini di quindici giorni anteriori ex art. 41 co. 2 CCII, essendo stata fissata e tenuta l'udienza di convocazione innanzi al giudice relatore designato in data 8.9.2025;
OSSERVA
La competenza territoriale.
Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza territoriale di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato
Tribunale, in quanto risulta da visura storica aggiornata che risulta da visura storica aggiornata che la società debitrice ha sede legale a MILANO (MI) VIA SENIGALLIA 18/2 cap 20161 e non ricorrono elementi per individuare una sede diversa, essendo la debitrice cancellata dalla CCIAA Piacenza a far tempo dal 7.2.2017, come opinato nella declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di
Piacenza depositata in cancelleria in data 10.6.2025.
L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali.
La debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l'attività prevalente ivi descritta:
“COMPRAVENDITA DI IMMOBILI DI QUALSIASI TIPO. ESECUZIONE DI LAVORI EDILI DI
QUALSIVOGLIA GENERE, COMPRESA L'ESECUZIONE DI OPERE URBANIZZAZIONE E
LOTTIZZAZIONE LOCAZIONE DI IMMOBILI…”.
La debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
l'onere probatorio non è stato assolto dalla società debitrice, la quale ha scelto di non far pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione dell'udienza, e di non dimostrare il possesso congiunto delle soglie dimensionali predette
(cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30516 del
23/11/2018, Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del 01/12/2016); trova applicazione, nel caso di specie, il principio per cui, in istruttoria, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza,
2 della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 41 comma 4 CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che “è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali …” (Cass. civ., sez. 1, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., sez. 1, 30.5.2013, n. 13643; Cass. Civ., sez. 6 - 1, 24.10.2017,
n. 25188; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016).
Non sono stati depositati al registro imprese né approvati i bilanci relativi agli esercizi successivi all'anno 2011, quanto all'ultimo triennio di riferimento, essendo l'ultimo bilancio approvato e formalmente depositato al registro delle imprese relativo all'annualità 2011, che in ogni caso riportava un totale attivo dello stato patrimoniale superiore ad € 300.000 e pari a € 458.936,00.
La legittimazione attiva della ricorrente, il fumus della prova del credito e la condizione di procedibilità ex art. 49 u.c. CCII.
Il credito di parte ricorrente, pur in assenza di decreto ingiuntivo o sentenza, risulta qui accertabile incidentalmente quanto al fumus di sua fondatezza e pienamente documentato.
Secondo il consolidato orientamento della S.C., vedi Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16853 del
25/05/2022 (Rv. 664955 - 01), conforme Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23494 del 27/10/2020 , conforme
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018 “In tema di dichiarazione di fallimento su ricorso del creditore, il tribunale è chiamato a verificare, in via incidentale, e compatibilmente con la sommarietà del procedimento, la sussistenza del credito dedotto a sostegno della domanda, e a tale fine è tenuto a prendere in esame non solo le allegazioni e le produzioni del creditore, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione”;
Sussiste la legittimazione attiva dell'istante ai sensi dell'art. 37 comma 2 CCII e la sussistenza del credito bancario – come da contratti di mutuo e relativi frazionamenti e come da contratto di compravendita, estratti conto certificati conformi ex art. 50 TUB - in misura pari all'attualità ad €
1.005.410,00.
La ricorrente ha dato la prova dell'alienazione degli immobili di cui al contratto di mutuo stipulato tra e a e da quest'ultima all'odierna Parte_3 CP_2 Controparte_3 debitrice, come da atto notarile in data 26.2.2008, con accollo del mutuo su tali immobili di € 997.000.
Vi è poi la dichiarazione di di avvenuta cessione del credito a Parte_3 Parte_1
verso la debitrice odierna, datata 28.6.2024 (Doc. 1), di cui è stata data notizia mediante
[...] pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 5.05.2018 al n. 52 parte II.
3 Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 30.000,00, sussistendo – oltre all'ammontare del credito di parte ricorrente come sopra esposto - debiti erariali che non appaiono rateizzati né oggetto di definizione agevolata, come da estratto aggiornato del concessionario della riscossione (a partire da gennaio
2012), complessivamente pari ad € 244.904,59.
Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è pertanto complessivamente superiore a € 30.000,00.
L'insolvenza.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente
e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…” (vedi da ultimo Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del
03/03/2022; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza “va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”); l'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;
La debitrice si trova, pertanto, in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:
a) dall'inadempimento rispetto al risalente ed ingente credito bancario, fatto indicativo pertanto dell'incapacità di pagare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni commerciali;
b) dall'esistenza di ingenti (e risalenti al 2012) debiti tributari scaduti e non pagati per €
245.000 circa;
4 c) dall'omesso deposito dei bilanci di esercizio a far data dalle annualità successive al
31.12.2011, in violazione dell'art. 2478 bis c.c., bilancio 2011 che peraltro già riportava una perdita di esercizio pari ad € 24.850,00.
Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
(C.F. e P. IVA , con sede legale a MILANO (MI) VIA SENIGALLIA
[...] P.IVA_2
18/2 cap 20161, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. FRANCESCO PIPICELLI;
3) NOMINA Curatore l'Avv. MARIO ADINOLFI, soggetto che ha i requisiti di cui agli articoli
356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 17 dicembre 2025 ore 10.00, sull'applicativo autorizzato Microsoft Teams al seguente link ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire
5 alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thread.v2/0?con
[...]
CodiceFiscale_1
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque
6 opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore, al creditore richiedente l'apertura della liquidazione giudiziale ed al
Pubblico Ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 11 settembre
2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Caterina Macchi
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