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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/09/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 30/09/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 29.09.2025, dall' il 12.03.2025 e dall CP_1 [...]
il 29.09.2025, ha emesso la seguente Controparte_2
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1606 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da p.iva: ), con sede in Raffadali (AG), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Canicattì (AG), corso Umberto
I n. 100, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Giardina, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE OPPONENTE * contro
(c.f.: ), Controparte_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma e domicilio eletto in
Agrigento, via Picone nn. 20/30 presso l'Ufficio Legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura generale alle liti in notar Per_1 di Roma (Rep. n. 37590 Racc. n. 7131 del 23.01.2023) in atti
[...]
* RESISTENTE OPPOSTA *
e nei confronti di
(c.f./p.iva: ) con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_3 in persona del responsabile del contenzioso Sicilia, elettivamente domiciliata in Palermo, via
Gioacchino Di Marzo n. 2/F presso lo studio dell'avv. Enza Novara che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* TERZA CHIAMATA *
1 OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato il 25 maggio 2022, la società ha proposto Parte_1 opposizione “avverso l'intimazione di pagamento n. 291 2022 90016015 04/000, comunicata in data 07/05/2022 … limitatamente agli avvisi di addebito … n. 591201500017913 65000 …, n.
59120150001924805000, … n. 5912016000941210000, … n. 5912016000105210300 … per
l'importo complessivo di € 33.923,50” emessi dall' di Agrigento per il mancato pagamento CP_1 di Mod. DM 10 per gli anni 2010, 2015 e 2016.
La società ricorrente ha articolato i seguenti motivi di opposizione: “1) nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per nullità e/o inesistenza giuridica della notifica … tramite p.e.c.; 2) nullità dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi per violazione dell'art. 25
D.P.R. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica degli avvisi di addebito presupposti;
3) nullità dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche sotto altro profilo;
4) nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione … relativamente alla sanzione di cui alla presente impugnazione;
5) inesistenza giuridica della pretesa previdenziale per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti vantati”.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale, previa “sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati”, di “- ritenere e dichiarare la nullità ovvero l'inesistenza degli atti impugnati per violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73 … e conseguentemente, revocare e/o comunque dichiarare nulli ovvero annullare i suddetti atti impugnati ovvero disporne la definitiva archiviazione, con conseguente annullamento del ruolo e degli avvisi di addebito impugnati;
- ritenere e dichiarare la nullità degli atti impugnati per inesistenza giuridica e/o nullità delle relative notifiche. Indi e per l'effetto dichiarare nulli ovvero annullare il ruolo e gli avvisi di addebito presupposti impugnati ovvero dichiararne la definitiva archiviazione …; nel merito: - ritenere e dichiarare la nullità, l'annullabilità di tutti gli atti impugnati per l'assoluta inesistenza giuridica delle Pretesa e conseguentemente, revocare e/o comunque dichiarare nulli ovvero annullare il ruolo e gli atti impugnati ovvero disporne la definitiva archiviazione …; nel merito ancora e senza recesso, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale di tutti i crediti vantati attesa
l'inesistenza giuridica di validi e rituali atti interruttivi dopo la notifica delle cartelle di pagamento;
- con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre in favore dei procuratori”.
2 Con decreto depositato il 04 luglio 2022 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di comparizione delle parti e onerava parte ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso al convenuto.
L' si costituiva depositando in data 31 marzo 2023 memoria con la quale chiedeva CP_1
l'integrazione del contraddittorio con l' e, nel merito, Controparte_2 contestava i motivi di ricorso, chiedendone il rigetto.
Con provvedimento reso all'udienza cartolare del 24 gennaio 2024 il Tribunale autorizzava la chiamata del terzo.
L' si costituiva con memoria depositata il 24 maggio Controparte_2
2024 con la quale evidenziava la regolarità della notifica e del contenuto dell'intimazione di pagamento impugnata e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
In data 06 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza del giorno 11.03.2025 per la discussione, poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
All'odierna udienza, in esito al deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla società ricorrente il 29.09.2025, dall' il 12.03.2025 e dall' CP_1 [...]
il 29.09.2025, la causa viene decisa con l'adozione della presente Controparte_2 sentenza.
2. Così delineato l'oggetto del contendere, preliminarmente si dà atto che la presente causa viene decisa alla luce del principio della c.d. ragione più liquida. E invero, secondo un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, le controversie possono essere definite sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida”, in base al quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre. In tal senso v. la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 08.05.2014 n. 9936:
“In applicazione del principio processuale della " ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” e ancora:
“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche
3 se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass.
Sez.
6 - L, sentenza 28.05.2014 n. 12002). Tale posizione è stata ribadita dalla Suprema Corte a più riprese (Cass. Sez. Unite n. 29523/2008, n. 24882/2008 e n. 26242-3/2014).
Nel merito l'opposizione deve essere accolta, risultando fondata l'eccezione, sollevata dalla società ricorrente, di “intervenuta prescrizione dei crediti vantati” per “l'inesistenza di un valido titolo esecutivo”.
Nonostante la specifica eccezione formulata dalla società ricorrente il resistente CP_1 non ha fornito adeguata prova della regolare notifica dei quattro avvisi di addebito, costituenti i titoli in forza dei quali è stato emessa l'intimazione di pagamento impugnata.
Invero, unitamente a copia degli avvisi di addebito (impugnati dalla ricorrente in uno con l'intimazione di pagamento) l' ha depositato i messaggi di accettazione e consegna solo in CP_1 formato «.xml» che però, a differenza dei files in formato «.eml» o «.msg», non contengono al loro interno gli atti effettivamente notificati a mezzo p.e.c. (ma solo l'indicazione dell'oggetto, della data e dell'ora di consegna e degli indirizzi pec del mittente e del destinatario).
In altri termini, l' su cui incombeva l'onere probatorio, non ha dimostrato in CP_1 giudizio l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito (n. 591201500017913 65000, n.
59120150001924805000, n. 5912016000941210000 e n. 5912016000105210300) prodromici all'intimazione opposta, omettendo di depositare le ricevute di consegna complete in formato
«.eml» o «.msg», non essendo a tal fine sufficienti le ricevute prodotte nel formato «.xml», poiché non contenenti gli atti effettivamente allegati alle pec inviate e consegnate al destinatario.
Risulta, pertanto, evidente che i citati avvisi di addebito - proprio per l'assenza di prova della loro notifica alla società ricorrente - non potevano costituire validi titoli da porre alla base dell'intimazione di pagamento opposta e che, conseguentemente e per la medesima ragione, i crediti previdenziali in essi contenuti (contributi da modello DM/10 per gli anni 2010, 2015 e
2016) al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (avvenuta il
07.05.2022) risultavano già prescritti.
E' noto infatti che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, recita: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie (...) A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni”.
In conclusione, deve dichiararsi, in accoglimento del ricorso presentato dalla società
[...]
[...
[...] la parziale nullità dell'intimazione di pagamento opposta e l'inesistenza, per CP_4 intervenuta prescrizione, dei diritti di credito dell'ente impositore in relazione alle poste CP_1 creditorie indicate nei citati avvisi di addebito.
3. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi previsti dal vigente D.M. n.
147/2022 per le cause di previdenza (valore: scaglione da 26.001 a 52.000) e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Giardina, dichiaratosi procuratore antistatario.
Considerata la legittimità della chiamata del terzo , quale soggetto tenuto a CP_5 rispondere dei vizi attinenti all'intimazione di pagamento e alla sua notifica, e il mancato esame di tali motivi di ricorso, essendo stata la presente controversia è stata decisa sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida”, si ritiene ricorrano giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra e CP_1 CP_5
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1606/2022 R.G., così provvede:
- dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 291 2022 90016015 04/000, limitatamente ai sottesi avvisi di addebito n. 59120150001791365000, n. 59120150001924805000, n.
5912016000941210000 e n. 5912016000105210300;
- dichiara la nullità degli avvisi di addebito n. 59120150001791365000, n.
59120150001924805000, n. 5912016000941210000 e n. 5912016000105210300 e l'inesistenza, per intervenuta prescrizione, dei diritti di credito dell'ente impositore in relazione alle CP_1 poste creditorie ivi indicate;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.291.00 CP_1 per compensi, oltre spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarre in favore dell'avv.
Giuseppe Giardina dichiaratosi procuratore antistatario;
- compensa le spese di lite tra e CP_1 CP_5
Così deciso in Agrigento il 30/09/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 30/09/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 29.09.2025, dall' il 12.03.2025 e dall CP_1 [...]
il 29.09.2025, ha emesso la seguente Controparte_2
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1606 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da p.iva: ), con sede in Raffadali (AG), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Canicattì (AG), corso Umberto
I n. 100, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Giardina, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE OPPONENTE * contro
(c.f.: ), Controparte_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma e domicilio eletto in
Agrigento, via Picone nn. 20/30 presso l'Ufficio Legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura generale alle liti in notar Per_1 di Roma (Rep. n. 37590 Racc. n. 7131 del 23.01.2023) in atti
[...]
* RESISTENTE OPPOSTA *
e nei confronti di
(c.f./p.iva: ) con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_3 in persona del responsabile del contenzioso Sicilia, elettivamente domiciliata in Palermo, via
Gioacchino Di Marzo n. 2/F presso lo studio dell'avv. Enza Novara che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* TERZA CHIAMATA *
1 OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato il 25 maggio 2022, la società ha proposto Parte_1 opposizione “avverso l'intimazione di pagamento n. 291 2022 90016015 04/000, comunicata in data 07/05/2022 … limitatamente agli avvisi di addebito … n. 591201500017913 65000 …, n.
59120150001924805000, … n. 5912016000941210000, … n. 5912016000105210300 … per
l'importo complessivo di € 33.923,50” emessi dall' di Agrigento per il mancato pagamento CP_1 di Mod. DM 10 per gli anni 2010, 2015 e 2016.
La società ricorrente ha articolato i seguenti motivi di opposizione: “1) nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per nullità e/o inesistenza giuridica della notifica … tramite p.e.c.; 2) nullità dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi per violazione dell'art. 25
D.P.R. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica degli avvisi di addebito presupposti;
3) nullità dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche sotto altro profilo;
4) nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione … relativamente alla sanzione di cui alla presente impugnazione;
5) inesistenza giuridica della pretesa previdenziale per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti vantati”.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale, previa “sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati”, di “- ritenere e dichiarare la nullità ovvero l'inesistenza degli atti impugnati per violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73 … e conseguentemente, revocare e/o comunque dichiarare nulli ovvero annullare i suddetti atti impugnati ovvero disporne la definitiva archiviazione, con conseguente annullamento del ruolo e degli avvisi di addebito impugnati;
- ritenere e dichiarare la nullità degli atti impugnati per inesistenza giuridica e/o nullità delle relative notifiche. Indi e per l'effetto dichiarare nulli ovvero annullare il ruolo e gli avvisi di addebito presupposti impugnati ovvero dichiararne la definitiva archiviazione …; nel merito: - ritenere e dichiarare la nullità, l'annullabilità di tutti gli atti impugnati per l'assoluta inesistenza giuridica delle Pretesa e conseguentemente, revocare e/o comunque dichiarare nulli ovvero annullare il ruolo e gli atti impugnati ovvero disporne la definitiva archiviazione …; nel merito ancora e senza recesso, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale di tutti i crediti vantati attesa
l'inesistenza giuridica di validi e rituali atti interruttivi dopo la notifica delle cartelle di pagamento;
- con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre in favore dei procuratori”.
2 Con decreto depositato il 04 luglio 2022 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di comparizione delle parti e onerava parte ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso al convenuto.
L' si costituiva depositando in data 31 marzo 2023 memoria con la quale chiedeva CP_1
l'integrazione del contraddittorio con l' e, nel merito, Controparte_2 contestava i motivi di ricorso, chiedendone il rigetto.
Con provvedimento reso all'udienza cartolare del 24 gennaio 2024 il Tribunale autorizzava la chiamata del terzo.
L' si costituiva con memoria depositata il 24 maggio Controparte_2
2024 con la quale evidenziava la regolarità della notifica e del contenuto dell'intimazione di pagamento impugnata e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
In data 06 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza del giorno 11.03.2025 per la discussione, poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
All'odierna udienza, in esito al deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla società ricorrente il 29.09.2025, dall' il 12.03.2025 e dall' CP_1 [...]
il 29.09.2025, la causa viene decisa con l'adozione della presente Controparte_2 sentenza.
2. Così delineato l'oggetto del contendere, preliminarmente si dà atto che la presente causa viene decisa alla luce del principio della c.d. ragione più liquida. E invero, secondo un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, le controversie possono essere definite sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida”, in base al quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre. In tal senso v. la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 08.05.2014 n. 9936:
“In applicazione del principio processuale della " ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” e ancora:
“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche
3 se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass.
Sez.
6 - L, sentenza 28.05.2014 n. 12002). Tale posizione è stata ribadita dalla Suprema Corte a più riprese (Cass. Sez. Unite n. 29523/2008, n. 24882/2008 e n. 26242-3/2014).
Nel merito l'opposizione deve essere accolta, risultando fondata l'eccezione, sollevata dalla società ricorrente, di “intervenuta prescrizione dei crediti vantati” per “l'inesistenza di un valido titolo esecutivo”.
Nonostante la specifica eccezione formulata dalla società ricorrente il resistente CP_1 non ha fornito adeguata prova della regolare notifica dei quattro avvisi di addebito, costituenti i titoli in forza dei quali è stato emessa l'intimazione di pagamento impugnata.
Invero, unitamente a copia degli avvisi di addebito (impugnati dalla ricorrente in uno con l'intimazione di pagamento) l' ha depositato i messaggi di accettazione e consegna solo in CP_1 formato «.xml» che però, a differenza dei files in formato «.eml» o «.msg», non contengono al loro interno gli atti effettivamente notificati a mezzo p.e.c. (ma solo l'indicazione dell'oggetto, della data e dell'ora di consegna e degli indirizzi pec del mittente e del destinatario).
In altri termini, l' su cui incombeva l'onere probatorio, non ha dimostrato in CP_1 giudizio l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito (n. 591201500017913 65000, n.
59120150001924805000, n. 5912016000941210000 e n. 5912016000105210300) prodromici all'intimazione opposta, omettendo di depositare le ricevute di consegna complete in formato
«.eml» o «.msg», non essendo a tal fine sufficienti le ricevute prodotte nel formato «.xml», poiché non contenenti gli atti effettivamente allegati alle pec inviate e consegnate al destinatario.
Risulta, pertanto, evidente che i citati avvisi di addebito - proprio per l'assenza di prova della loro notifica alla società ricorrente - non potevano costituire validi titoli da porre alla base dell'intimazione di pagamento opposta e che, conseguentemente e per la medesima ragione, i crediti previdenziali in essi contenuti (contributi da modello DM/10 per gli anni 2010, 2015 e
2016) al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (avvenuta il
07.05.2022) risultavano già prescritti.
E' noto infatti che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, recita: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie (...) A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni”.
In conclusione, deve dichiararsi, in accoglimento del ricorso presentato dalla società
[...]
[...
[...] la parziale nullità dell'intimazione di pagamento opposta e l'inesistenza, per CP_4 intervenuta prescrizione, dei diritti di credito dell'ente impositore in relazione alle poste CP_1 creditorie indicate nei citati avvisi di addebito.
3. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi previsti dal vigente D.M. n.
147/2022 per le cause di previdenza (valore: scaglione da 26.001 a 52.000) e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Giardina, dichiaratosi procuratore antistatario.
Considerata la legittimità della chiamata del terzo , quale soggetto tenuto a CP_5 rispondere dei vizi attinenti all'intimazione di pagamento e alla sua notifica, e il mancato esame di tali motivi di ricorso, essendo stata la presente controversia è stata decisa sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida”, si ritiene ricorrano giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra e CP_1 CP_5
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1606/2022 R.G., così provvede:
- dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 291 2022 90016015 04/000, limitatamente ai sottesi avvisi di addebito n. 59120150001791365000, n. 59120150001924805000, n.
5912016000941210000 e n. 5912016000105210300;
- dichiara la nullità degli avvisi di addebito n. 59120150001791365000, n.
59120150001924805000, n. 5912016000941210000 e n. 5912016000105210300 e l'inesistenza, per intervenuta prescrizione, dei diritti di credito dell'ente impositore in relazione alle CP_1 poste creditorie ivi indicate;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.291.00 CP_1 per compensi, oltre spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarre in favore dell'avv.
Giuseppe Giardina dichiaratosi procuratore antistatario;
- compensa le spese di lite tra e CP_1 CP_5
Così deciso in Agrigento il 30/09/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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