CASS
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2025, n. 36057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36057 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AR AL FR FI GIOVANBATTISTA TONA - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da: OI ME nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/01/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del sostituto processuale del difensore dell’imputato, avv. Elena Pellegrini, che ha replicato alle considerazioni della Procura generale ed insistito per l’accoglimento del ricorso. Lette le conclusioni del difensore delle parti civili TI ZI e FA ZI, figlio e compagno della persona offesa, avv. Giampaolo Tota, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 31 gennaio 2025 la Corte di appello di Roma - decidendo quale giudice del rinvio a seguito della sentenza di questa Corte, sez. 7, del 7 febbraio 2024, n. 7800, che aveva annullato soltanto in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza della Corte di appello di Roma del 12 giugno 2023, che aveva confermato l'affermazione di reità di ME OI, pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza del 25 febbraio 2022, per il delitto di lesioni personali giudicate guaribili in gg. 22, in danno di NC MO, commesso il 12 settembre 2016 – ha confermato la pena di mesi 2 di reclusione, pena sospesa, che era stata inflitta dal giudice di primo grado. Il giudice del rinvio ha, infatti, evidenziato che, pur essendo entrato in vigore medio tempore il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha fatto transitare la fattispecie di reato in esame nella competenza del giudice di pace con conseguente obbligo di applicare le disposizioni più favorevoli ex art. 2, comma 3, cod. pen., la pena da applicare in concreto al caso in esame sarebbe quella di 45 giorni di permanenza domiciliare ridotta a 30 per via delle attenuanti generiche già riconosciute, pena che, però, essendo priva di sospensione condizionale, è meno favorevole rispetto a quella di 2 mesi di reclusione, pena sospesa, inflitta in primo grado, talchè deve essere mantenuta tale ultima pena.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputata, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge perché è stata confermata la Penale Sent. Sez. 1 Num. 36057 Anno 2025 Presidente: AN US Relatore: US RM Data Udienza: 09/10/2025 pena inflitta in primo grado, e, quindi, è stato reiterato l’errore già compiuto dalla precedente sentenza di appello, di non applicare le pene più favorevoli proprie del giudizio davanti al giudice di pace.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Con nota scritta il sostituto processuale del difensore dell’imputato, avv. Elena Pellegrini, ha replicato alle considerazioni della Procura generale ed insistito per l’accoglimento del ricorso. Con nota scritta il difensore delle parti civili TI ZI e FA ZI, figlio e compagno della persona offesa, avv. Giampaolo Tota, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile.
1. La questione del trattamento sanzionatorio applicabile ai reati commessi prima che entrasse in vigore il d.lgs. n. 150 del 2022, e che, per effetto di questo decreto, sono transitati dalla competenza del Tribunale a quella del giudice di pace, è stata affrontata dalla pronuncia Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, L., Rv. 286153 – 01, che, in particolare, nel paragrafo 17 del considerato in diritto, dedicato al diritto intertemporale, spiega che “la modifica della competenza incide sull'individuazione del trattamento sanzionatorio da applicare. La soluzione non sarà, però, automaticamente quella dell'applicazione delle sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace, potendo risultare in concreto più favorevole anche il regime "ordinario", in caso di concedibilità della sospensione condizionale della pena, e secondo una valutazione da compiere di volta in volta, alla luce della singola vicenda processuale. (….) Di conseguenza, in caso di concedibilità della sospensione condizionale della pena, occorre valutare se, per gli stessi, il trattamento sanzionatorio più favorevole in concreto sia quello ordinario con il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., o quello previsto per i reati di competenza del giudice di pace”. Ne consegue che, secondo la sistematica della pronuncia n. 12759 del 2024, l’applicazione del principio generale dell’art. 2, comma 3, cod. pen., impone al giudice del merito una valutazione caso per caso, che deve tener conto anche della circostanza che, applicando le pene dei reati di competenza del Tribunale, potrebbe essere stata concessa, come è avvenuto nel caso in esame, la sospensione condizionale della pena. Il giudice del rinvio ha effettuato questo giudizio caso per caso imposto dalla pronuncia n. 12759 del 2024, ed ha ritenuto che, per effetto della concessione della sospensione condizionale, la pena di 2 mesi di reclusione inflitta in primo grado, quando il reato era ancora di competenza del Tribunale, finisca per essere in concreto più favorevole della pena di 30 giorni di permanenza domiciliare, pena non sospesa perché la sospensione condizionale non è prevista nel sistema dei reati del giudice di pace, ritenuta dallo stesso giudice sanzione equa astrattamente da infliggere alla condannata nel caso in esame. Il ricorso non attacca la logicità di questa motivazione del giudice del merito, che, attribuendo una importanza preponderante alla concessione della sospensione condizionale, ha ritenuto più favorevole una condanna alla reclusione - per di più in misura doppia (due mesi, anziché uno) - rispetto ad una alla permanenza domiciliare, ma censura la violazione di legge che sarebbe stata commessa dal giudice del rinvio nel non applicare le sanzioni proprie del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, applicazione che, secondo il ricorso, sarebbe dovuta in ogni caso. 2 Questa tesi, però, come detto, non è stata accolta dalla pronuncia n. 12759 del 2024 delle Sezioni Unite, che non ha ritenuto siano sempre più favorevoli le sanzioni del giudice di pace, ma ha imposto il giudizio caso per caso, “secondo una valutazione da compiere di volta in volta, alla luce della singola vicenda processuale”, per riprendere le parole della sentenza citata, che il giudice del rinvio ha effettuato nella sentenza impugnata. Il ricorso è stato proposto, pertanto, per un motivo non previsto dalla legge, ed esso è conseguentemente inammissibile.
2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
3. Nel giudizio di cassazione si è costituita anche la parte civile. Non sono, però, dovute le spese di lite, perché il giudizio ha avuto ad oggetto soltanto la quantificazione della pena, e quindi non sussisteva un interesse delle parti civili a contraddire e formulare conclusioni nel giudizio, non potendo incidere il quantum di pena inflitta all’imputato sulla quantificazione del danno risarcibile (Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia, Rv. 262626: fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, nella parte relativa alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, la sentenza emessa all'esito di giudizio di rinvio concernente esclusivamente questioni inerenti l'entità della pena. In senso conforme v., anche, Sez. 2, n. 18265 del 16/01/2015, Capardoni, Rv. 263791, Sez. 6, n. 1671 del 20/12/2013, dep. 2014, Spagnuolo, Rv. 258524, nonché, da ultimo, Sez. 5, n. 31263 del 20/05/2025, D. n.m.).
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così è deciso, 09/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RM US US AN 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del sostituto processuale del difensore dell’imputato, avv. Elena Pellegrini, che ha replicato alle considerazioni della Procura generale ed insistito per l’accoglimento del ricorso. Lette le conclusioni del difensore delle parti civili TI ZI e FA ZI, figlio e compagno della persona offesa, avv. Giampaolo Tota, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 31 gennaio 2025 la Corte di appello di Roma - decidendo quale giudice del rinvio a seguito della sentenza di questa Corte, sez. 7, del 7 febbraio 2024, n. 7800, che aveva annullato soltanto in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza della Corte di appello di Roma del 12 giugno 2023, che aveva confermato l'affermazione di reità di ME OI, pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza del 25 febbraio 2022, per il delitto di lesioni personali giudicate guaribili in gg. 22, in danno di NC MO, commesso il 12 settembre 2016 – ha confermato la pena di mesi 2 di reclusione, pena sospesa, che era stata inflitta dal giudice di primo grado. Il giudice del rinvio ha, infatti, evidenziato che, pur essendo entrato in vigore medio tempore il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha fatto transitare la fattispecie di reato in esame nella competenza del giudice di pace con conseguente obbligo di applicare le disposizioni più favorevoli ex art. 2, comma 3, cod. pen., la pena da applicare in concreto al caso in esame sarebbe quella di 45 giorni di permanenza domiciliare ridotta a 30 per via delle attenuanti generiche già riconosciute, pena che, però, essendo priva di sospensione condizionale, è meno favorevole rispetto a quella di 2 mesi di reclusione, pena sospesa, inflitta in primo grado, talchè deve essere mantenuta tale ultima pena.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputata, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge perché è stata confermata la Penale Sent. Sez. 1 Num. 36057 Anno 2025 Presidente: AN US Relatore: US RM Data Udienza: 09/10/2025 pena inflitta in primo grado, e, quindi, è stato reiterato l’errore già compiuto dalla precedente sentenza di appello, di non applicare le pene più favorevoli proprie del giudizio davanti al giudice di pace.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Con nota scritta il sostituto processuale del difensore dell’imputato, avv. Elena Pellegrini, ha replicato alle considerazioni della Procura generale ed insistito per l’accoglimento del ricorso. Con nota scritta il difensore delle parti civili TI ZI e FA ZI, figlio e compagno della persona offesa, avv. Giampaolo Tota, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile.
1. La questione del trattamento sanzionatorio applicabile ai reati commessi prima che entrasse in vigore il d.lgs. n. 150 del 2022, e che, per effetto di questo decreto, sono transitati dalla competenza del Tribunale a quella del giudice di pace, è stata affrontata dalla pronuncia Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, L., Rv. 286153 – 01, che, in particolare, nel paragrafo 17 del considerato in diritto, dedicato al diritto intertemporale, spiega che “la modifica della competenza incide sull'individuazione del trattamento sanzionatorio da applicare. La soluzione non sarà, però, automaticamente quella dell'applicazione delle sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace, potendo risultare in concreto più favorevole anche il regime "ordinario", in caso di concedibilità della sospensione condizionale della pena, e secondo una valutazione da compiere di volta in volta, alla luce della singola vicenda processuale. (….) Di conseguenza, in caso di concedibilità della sospensione condizionale della pena, occorre valutare se, per gli stessi, il trattamento sanzionatorio più favorevole in concreto sia quello ordinario con il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., o quello previsto per i reati di competenza del giudice di pace”. Ne consegue che, secondo la sistematica della pronuncia n. 12759 del 2024, l’applicazione del principio generale dell’art. 2, comma 3, cod. pen., impone al giudice del merito una valutazione caso per caso, che deve tener conto anche della circostanza che, applicando le pene dei reati di competenza del Tribunale, potrebbe essere stata concessa, come è avvenuto nel caso in esame, la sospensione condizionale della pena. Il giudice del rinvio ha effettuato questo giudizio caso per caso imposto dalla pronuncia n. 12759 del 2024, ed ha ritenuto che, per effetto della concessione della sospensione condizionale, la pena di 2 mesi di reclusione inflitta in primo grado, quando il reato era ancora di competenza del Tribunale, finisca per essere in concreto più favorevole della pena di 30 giorni di permanenza domiciliare, pena non sospesa perché la sospensione condizionale non è prevista nel sistema dei reati del giudice di pace, ritenuta dallo stesso giudice sanzione equa astrattamente da infliggere alla condannata nel caso in esame. Il ricorso non attacca la logicità di questa motivazione del giudice del merito, che, attribuendo una importanza preponderante alla concessione della sospensione condizionale, ha ritenuto più favorevole una condanna alla reclusione - per di più in misura doppia (due mesi, anziché uno) - rispetto ad una alla permanenza domiciliare, ma censura la violazione di legge che sarebbe stata commessa dal giudice del rinvio nel non applicare le sanzioni proprie del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, applicazione che, secondo il ricorso, sarebbe dovuta in ogni caso. 2 Questa tesi, però, come detto, non è stata accolta dalla pronuncia n. 12759 del 2024 delle Sezioni Unite, che non ha ritenuto siano sempre più favorevoli le sanzioni del giudice di pace, ma ha imposto il giudizio caso per caso, “secondo una valutazione da compiere di volta in volta, alla luce della singola vicenda processuale”, per riprendere le parole della sentenza citata, che il giudice del rinvio ha effettuato nella sentenza impugnata. Il ricorso è stato proposto, pertanto, per un motivo non previsto dalla legge, ed esso è conseguentemente inammissibile.
2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
3. Nel giudizio di cassazione si è costituita anche la parte civile. Non sono, però, dovute le spese di lite, perché il giudizio ha avuto ad oggetto soltanto la quantificazione della pena, e quindi non sussisteva un interesse delle parti civili a contraddire e formulare conclusioni nel giudizio, non potendo incidere il quantum di pena inflitta all’imputato sulla quantificazione del danno risarcibile (Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia, Rv. 262626: fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, nella parte relativa alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, la sentenza emessa all'esito di giudizio di rinvio concernente esclusivamente questioni inerenti l'entità della pena. In senso conforme v., anche, Sez. 2, n. 18265 del 16/01/2015, Capardoni, Rv. 263791, Sez. 6, n. 1671 del 20/12/2013, dep. 2014, Spagnuolo, Rv. 258524, nonché, da ultimo, Sez. 5, n. 31263 del 20/05/2025, D. n.m.).
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così è deciso, 09/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RM US US AN 3