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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/01/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott. Silvia Di Matteo -presidente estensore dott. Patrizia Mannacio - consigliere dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 1489 del ruolo generale dell'anno 2020 tra avv. OR De LU ( ), rappresentato e difeso da sé stesso e C.F._1
dall'avv. Massimo De LU
- appellante
e
(già ( rappresentata e Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Maurizio Amenta e Gialuca Mancini
- appellata avverso sentenza Tribunale di Roma n. 2464/2020 oggetto indebito oggettivo conclusioni come in atti
1
L'avv. OR De LU si opponeva al decreto ingiuntivo, di euro 8.350,12 oltre accessori e spese, chiesto e ottenuto da a titolo di restituzione Controparte_2
delle somme versate in favore del De LU come avvocato antistatario in diverse sentenze pronunciate in primo grado e poi riformate in appello.
Costituitosi il contradittorio, il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alla rifusione delle spese processuali.
Avverso la detta sentenza proponeva appello l'avv. OR De LU chiedendone la riforma.
Si costituiva la società chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa passava quindi in decisione all'udienza del 25.09.2024 con i termini ordinari per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha fondato la contestazione della sentenza impugnata su cinque motivi:
1) Eccezione di incompetenza per territorio.
L'appellante contesta la decisione del Giudice che ha affermato la propria competenza sulla base degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c. sostenendo che, trattandosi di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro già determinata nel suo ammontare, il luogo di adempimento è quello “ del domicilio che ha il creditore al tempo della scadenza”.
Affermava pertanto la competenza territoriale del Tribunale di Roma avendo la società la sede principale a Roma.
L'appellante sostiene l'erroneità della pronuncia perché a suo avviso mancherebbe il requisito della liquidità delle somme.
Il motivo è infondato.
2 Secondo la Suprema Corte a Sez. U.:“Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.”(
v. Cass. Sez. U. n. 17989/2016).
Nel caso di specie si tratta di somme determinate nell'ammontare in quanto già versate a titolo di spese legali in forza delle sentenze di primo grado successivamente riformate dal
Giudice di appello.
Ne consegue che correttamente il Tribunale ha rigettato la predetta eccezione.
2) Non conformità tra gli originali e la documentazione prodotta in copia da
[...]
nel monitorio. Controparte_3
Con detto motivo l'appellante lamenta che il Giudice abbia disatteso la sua contestazione tra i documenti prodotti in copia a sostegno del decreto ingiuntivo e gli originali.
Sul punto la giurisprudenza è costante nel ritenere: “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art.
2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso). ( Cass.
n. 165557/2019).
Nella fattispecie l'attuale appellante si è limitato a dichiarare di non aver mai percepito le somme e a contestare genericamente la documentazione senza specificare sotto quale profilo la copia di quali documenti sarebbe difforme dall'originale.
3 3) Omessa motivazione in relazione al raggiungimento della prova.
Sul punto il Tribunale ha così testualmente motivato:
“A fondamento della richiesta di restituzione delle spese di lite per cui è causa,
[...]
ha versato in atti ampia documentazione a riprova dell'intervenuto CP_3
pagamento delle stesse in diretto favore del 'avv. De LU. In particolare, come CP_2
provato per tabulas, ha provveduto ad inviare, in via sistematica, all'avv. De LU quanto dovuto in forza delle sentenze di primo grado a mezzo bonifici bancari comunicando
l'intervenuto pagamento con le missive agli atti del monitorio contenenti la specifica indicazione delle spese legali che versava allo stesso, in qualità di difensore antistatario, specificando l' importo capitale dovuto, gli oneri previdenziali e fiscali, ed ovviamente la ritenuta l'acconto applicata, per ciascuna posizione specifica, oltre ovviamente all'indicazione degli estremi della sentenza di condanna e delle parti risarcite per le quali veniva eseguito il pagamento delle spese legali liquidate dal Giudice di Pace. Allegati alle predette missive, dunque, sempre cumulative di più posizioni processuali, è stata trasmessa all'Avv. De LU una tabella riepilogativa con il dettaglio e l'elencazione delle parti risarcite, della sentenza, degli importi pagati, oltre a tutta la documentazione contabile della società comprovante il pagamento eseguito in favore dei medesimo legale
e le contabili bancarie”.
L'appellante si limita a sostenere che non vi sia la prova del pagamento ma a fronte della copiosa documentazione prodotta deve ritenersi che l'opposta abbia fornito la prova del credito azionato in sede monitoria.
4) Eccezione di decadenza
L'appellante sostiene infine che l'appellata sarebbe decaduta dal diritto di ottenere la restituzione delle spese processuali dallo stesso incassate come difensore distrattario per non averle richieste in sede di appello.
Anche detto motivo è infondato.
A prescindere dalla considerazione che con detto motivo l'appellante ammette sostanzialmente di aver percepito le somme come difensore antistatario, trova applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui “Non incorre in nessuna decadenza la parte che non chiede la restituzione delle somme pagate in esecuzione della
4 sentenza di primo grado con l'atto di appello ma vi provvede successivamente mediante decreto ingiuntivo “( v. Cass. n. 28167/2013).
Il motivo relativo all'omessa motivazione della sentenza, per quanto sopra esposto, deve ritenersi assorbito.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di ulteriore importo pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da De LU OR avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2464 dell'anno 2020 così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna De LU OR alla rifusione, in favore della società appellata, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 5.809,00 oltre a rimborso forfetario
15% e a oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di ulteriore importo pari al contributo unificato.
Roma, li 15 gennaio 2025
Il Presidente estensore
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