Accoglimento
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 19/05/2025, n. 4260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4260 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04260/2025REG.PROV.COLL.
N. 04467/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4467 del 2024, proposto dal signor LLIL LO in proprio e quale procuratore speciale del signor L’IL NC, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Caputi Iambrenghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Castellaneta, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Lepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 00669/2024, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellaneta;
Visto l’appello incidentale del Comune di Castellaneta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 la consigliera Silvia Martino;
Uditi gli avvocati LO Celani, su delega scritta dell'avv. Giuseppe Lepore e Vincenzo Caputi Iambrenghi.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso principale di primo grado, i ricorrenti esponevano di essere proprietari di un’azienda agricola a prevalente ordinamento cerealicolo-zootecnico, sita nel Comune di Castellaneta, estesa 87.32.63 ettari, 27.84.77 dei quali erano stati occupati d’urgenza dal Comune resistente in data 6 settembre 1999 (in forza di decreto n. 6 del 9 agosto 1999), per realizzare il 2° Piano comunale per gli Insediamenti Produttivi.
Conseguentemente, due imprese affidatarie del Comune avevano realizzato, sui terreni occupati, percorsi stradali, tre accessi nel fondo dalla S.S.7 al complesso di proprietà, canaline elettriche, palificazioni della luce, tubazioni idriche e fognanti, centraline e fabbricati vari sparsi e altre infrastrutture, costringendo gli odierni ricorrenti a chiudere l’impresa zootecnica, con conseguente dimissione del relativo conduttore.
1.1. Successivamente, la Corte d’Appello di Lecce, Sezione di Taranto, adita dai ricorrenti per la condanna del Comune al pagamento dell’indennità di occupazione legittima quinquennale (dal 6 settembre 1999 al 6 settembre 2004), con sentenza n. 303 del 2017 aveva condannato il Comune medesimo, previa consulenza tecnica disposta d’ufficio, al pagamento dell’indennità di occupazione quantificata in € 4.195.575,81 (rapportata al valore venale delle aree complessivamente occupate quantificato in € 9.513.802,26 e comprensiva di interessi semplici al valore legale), più gli “ interessi successivamente maturati sino alla data della relazione finale ” pari ad € 988.722,40, per una somma finale complessiva di € 5.184.298,22.
1.2. A seguito del passaggio in giudicato della suddetta sentenza, i ricorrenti e il Comune di Castellaneta, il 29 giugno 2020, avevano stipulato un accordo transattivo con cui i ricorrenti avevano rinunciato agli interessi quantificati nella predetta sentenza in € 988.722,40 sulla somma liquidata a titolo di indennità di occupazione legittima, nonché a quelli maturati nel successivo triennio quantificati in € 49.139,97, per un totale di € 1.037.862,37, fino al soddisfo fissato al 30 giugno 2020. Inoltre, le parti avevano convenuto la somma di € 1.949.339,00 per la cessione volontaria dell’area occupata pari a 278.477 mq. (27.84.77 ettari), valutata in € 7 al mq, con atto pubblico da stipularsi entro 30 giorni dal pagamento da parte del Comune della somma di € 4.195.575,81.
1.3. Seguivano ulteriori atti integrativi della transazione, volti a disciplinare la corresponsione delle somme dovute.
1.4. Nel frattempo, il 20 ottobre 2022, a seguito delle contestuali dimissioni di 11 Consiglieri Comunali su 17, e del conseguente scioglimento del Consiglio comunale, si insediava il Commissario straordinario nominato dal Prefetto.
A seguito della richiesta dei ricorrenti (che ritenevano ormai risolta ab origine la transazione stipulata il 29 giugno 2022 per inadempimento del Comune) di disporre l’acquisizione sanante ex art. 42-bis, del d.P.R. n. 327/2001, dei 27.84.77 ettari occupati, previa corresponsione del relativo valore venale nella misura quantificata dalla predetta sentenza della Corte d’Appello di Lecce pari ad € 9.513.802,26, e delle somme dovuto a titolo di risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima, il Commissario adottava la deliberazione n. 30 del 15 febbraio 2023.
Tale delibera disponeva la restituzione della quasi totalità (complessivamente 25.73.36 ettari) del fondo occupato ai ricorrenti, salvo che per un’estensione pari a 2.11.41 ettari, asseritamente trasformata “ in misura tale da non consentire di ripristinare l’originaria destinazione a seminativo e/o a pascolo arborato (ed in ordine alla quale la spesa per la rimozione delle opere supera quella per l’acquisizione dell’area )”.
1.5. Il ricorso di primo grado avverso siffatta determinazione veniva affidato a due complessi mezzi di gravame (da pag. 12 a pag. 30).
1.6. Successivamente i ricorrenti impugnavano con motivi aggiunti la delibera del Commissario Straordinario del Comune di Castellaneta n. 81 del 15 aprile 2023, la quale:
- revocava la precedente delibera commissariale n. 30 del 15 febbraio 2023, impugnata con il ricorso principale;
- confermava la volontà di restituire agli odierni ricorrenti “ una parte delle aree (ha 25.16.73 per quanto di proprietà di LO L’IL e ha 00.56.63 per quanto di proprietà del germano NC) in quanto non interessate dalla realizzazione di opere pubbliche ”, se non per la “ presenza di condotte sotterranee in disuso e non utilizzabili ” la cui conformazione e posizione, comunque, “ è tale da non influenzare in alcun modo l’uso della superficie sovrastante per colture rientranti nella nozione di “seminativo ”, e per le quali “ va, al più, ipotizzata (ex art. 42 bis, sesto comma, cit.) la corresponsione dell’indennità di asservimento contemplata dall’art. 44 del d.P.R. 327/2001 che è dovuta quando dalla esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità il terreno sia gravato da una servit ù. [..] Sicché, ove si tenga conto del fatto che la servitù non è in concreto utilizzabile (per lo stato fatiscente della condotta) e che la presenza sotterranea della condotta non compromette in alcuna misura la coltivazione del fondo, tale indennità può essere determinata nella misura del 50% del valore venale unitario (€. 1,8/mq) così come quantificato nella relazione del 7 febbraio 2023. Per un importo complessivo di €. 1.603,80 ”;
- disponeva l’acquisizione ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, al patrimonio indisponibile del Comune di Castellaneta di complessivi 2.11.41 in quanto “ per questa porzione del terreno, attesa la consistenza delle opere realizzate, il ripristino dello stato anteriore risulterebbe eccessivamente oneroso per l’interesse pubblico ”, liquidando in favore del signor L’IL LO, “ la complessiva somma di € 41.667,12” (di cui € 37.897,20 per il pregiudizio patrimoniale e € 3.787,92 per quello non patrimoniale), e in favore del germano L’IL NC, la complessiva somma di € 192,06 (di cui € 174,60 per il pregiudizio patrimoniale e quanto ad € 17,46 per quello non patrimoniale )”;
- rapportava infine l’indennità dovuta per il periodo di occupazione illegittima a quello che va dal 22 novembre 2017 al 30 aprile 2023, avendo fatto decorrere il termine di prescrizione quinquennale dal 22 novembre 2022, data di “ ricezione della nota con cui i germani L’IL hanno dichiarato di voler «attivare l’azione per il risarcimento del danno da occupazione usurpativa »; conseguentemente liquidava a tale titolo, in favore di L’IL LO la somma complessiva di € 133.491,25 (€ 0,09 x mq. 272.717,00 x 5 anni e 160 giorni), e in favore del germano L’IL NC la complessiva somma di € 2.818,70 (€ 0,09 x mq. 5760,00 x 5 anni e 160 giorni), avendo stimato il V.A.M. (cioè il valore agricolo medio) dell’area occupata in 1,80€/mq.
1.7. Tale provvedimento veniva impugnato con motivi aggiunti, affidati alle seguenti deduzioni:
- che la revoca del provvedimento impugnato con il ricorso principale sarebbe stato solo un modo per riproporre un provvedimento di contenuto sostanzialmente analogo a quello che era stato sospeso in sede cautelare dal T.a.r. (ordinanza n. 173/2023);
- che l’affermazione della presenza di una mera condotta sotterranea sarebbe stata in contrasto con le conclusioni del C.T.U. nominato nell’ambito del giudizio civile davanti alla Corte d’appello di Lecce – Sezione di Taranto, il quale aveva viceversa evidenziato “ una dozzina di realizzazioni comunali cementizie sparse sul territorio c.d. “libero ”;
- che la revoca non era stata preceduta dalla doverosa comunicazione di avvio del relativo procedimento da parte del Comune resistente;
- che la decisione dell’Amministrazione di acquisire al proprio patrimonio indisponibile le sole aree “compromesse”, interessate cioè dalla esecuzione delle principali opere funzionali alla realizzazione del divisato 2° P.I.P., non era correlata all’“utilizzo” dell’immobile per “scopi di interesse pubblico”, ma sarebbe stata adottata esclusivamente al fine sottrarsi al dovere di restituire l’immobile occupato in pristino stato come imposto dall’ordinamento, ottenendo un cospicuo risparmio della somma da dedicare alla bonifica;
I ricorrenti domandavano altresì l’annullamento della “ costituzione della servitù avente ad oggetto la diffusa quanto fatiscente rete fognaria ,” pretendendo altresì “ l’asportazione della rete fognaria (la demolizione delle ulteriori costruzioni sull’estensione “rilasciata”); e soprattutto il ripristino di due canali di convogliamento delle acque piovane, con la più volte chiesta demolizione dell’ostacolo murario che li ottunde, il tutto ad opera del Comune nell’espletamento del dovere di rispristinare lo status quo ante (1999) ”.
Pure oggetto di contestazione erano:
- la valutazione di € 1,80 al mq per i 2.11.41 ettari oggetto di acquisizione “sanante” ex art. 42-bis, con conseguente quantificazione dell’indennità complessivamente dovuta pari a € 41.667,12;
- la liquidazione del risarcimento del danno dovuto per il periodo di occupazione illegittima (decorrente dal 7 settembre 2004) limitata ai soli ultimi 5 anni (cioè dal 22 novembre 2017 al 30 aprile 2023).
2. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa il T.a.r.:
- ha dichiarato il ricorso introduttivo del giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della disposta revoca della delibera commissariale n. 30/2023 (capo non impugnato);
- ha accolto i motivi aggiunti proposti dai ricorrenti “ nei sensi e nei termini precisati in motivazione ”, e per l’effetto ha annullato la delibera commissariale n. 81/2023;
- ha condannato il Comune di Castellaneta, a porre “ in essere tutti i consequenziali adempimenti indicati in motivazione nei sensi e nei termini ivi fissati ”.
2.1. Nello specifico il primo giudice:
- relativamente all’acquisizione di 2.11.41 ettari (rispetto ai 27.84.77 complessivamente detenuti sine titulo ), ha fatto rilevare che “ la motivazione del provvedimento commissariale gravato con i motivi aggiunti, nella parte in cui dispone l’acquisizione “sanante” al patrimonio indisponibile del Comune di Castellaneta di complessivi 2.11.41 ettari (sui quasi 28 ettari detenuti sine titulo), risulta sicuramente carente di tutti i predetti presupposti di legge, in quanto, da un lato, non dà conto dell’esistenza di attuali ed eccezionali esigenze di pubblico interesse correlate al mantenimento dei manufatti realizzati sui predetti 2.11.41 ettari e alla conseguente acquisizione al patrimonio comunale, non potendo certamente ravvisarsi tali esigenze nella (allegata) eccessiva onerosità delle operazioni di ripristino dello stato originario dei luoghi de quibus ”;
- relativamente alla restante parte del compendio occupato ha ritenuto “ del tutto illegittima ” la pretesa di procedere alla restituzione nello stato di fatto in cui lo stesso di trova attualmente, non potendo essere addossati agli stessi ricorrenti le spese di rimessione allo stato pristino delle aree illegittimamente detenute e trasformate;
- relativamente alla costituzione della servitù pubblica di acquedotto, ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, sul tratto di fondo interessato dalla presenza di un “ tubatura sotterranea di impianto fognante ”, ne ha ritenuto insussistenti i presupposti trattandosi di “ condotta fatiscente, attualmente non asservita ad alcun uso di pubblico interesse, per modo che la costituzione su di essa di una servitù coattiva di acquedotto si manifesta per quello che è, cioè un escamotage cui è ricorso il Comune resistente per evitare di sopportare i costi implicati dalla (necessaria) rimozione della infrastruttura di che trattasi, al fine di assicurare la restitutio in integrum anche di quel tratto di terreno che gli odierni ricorrenti hanno diritto di riavere libero da opere pubbliche (peraltro in rovina), che ne intralciano il pieno ed esclusivo godimento ”.
In ragione di quanto precede il T.a.r. ha condannato l’Amministrazione comunale “ alla immediata restituzione in favore dei ricorrenti delle aree di che trattasi, previa riduzione in pristino stato ” nonché “ al risarcimento del danno subito dai predetti ricorrenti per il mancato relativo godimento in relazione a tutto il periodo di occupazione illegittima (e che permane ancora tale), cioè a partire dal 7 settembre 2004, sino all’effettiva restituzione delle aree occupate, avendo prodotto gli odierni ricorrenti gli atti di formale costituzione in mora notificati, all’approssimarsi del compimento del termine di prescrizione quinquennale, al Comune di Castellaneta, del 26/7/2005, 16/12/2008, 2/12/2013, 18/7/2018 fino all’ultimo del 14/11/2022 ”.
Per quanto concerne la quantificazione del risarcimento del danno, il T.a.r. ha fatto applicazione dell’art. 34, comma 4, c.p.a., onerando il Comune di Castellaneta di “ proporre ai ricorrenti il pagamento di una somma di danaro a titolo di risarcimento del danno per mancato godimento per tutto il periodo di occupazione (tuttora) illegittima, secondo i seguenti criteri:
1) dovrà tenersi conto delle aree occupate per la realizzazione del P.I.P. di che trattasi, pari a 27.84.77 ettari;
2 ) il risarcimento del danno dovuto per il mancato godimento dovrà essere calcolato in una somma pari al 5% del canone locativo ritraibile dall’intero terreno agricolo occupato (C.d.S., Sezione IV, 31 ottobre 2022, n. 9427) - considerata la pacifica decadenza e abbandono definitivo del 2° P.I.P. da parte dell’A.C. resistente che ha disposto il trasferimento della zona industriale in altro sito (come provato dalla circostanza che il P.U.G. del 2018 destina le aree de quibus a contesto rurale speciale per la rigenerazione) -, calcolato sulla durata di tutto il periodo (a far tempo dal 7 settembre 2004) di occupazione illegittima (essendo stata più volte interrotta dai ricorrenti la prescrizione quinquennale del relativo credito), sino alla cessazione dell’occupazione illegittima medesima, con la restituzione effettiva delle aree in questione;
3) trattandosi di debito di valore, la somma (annua) di cui al precedente punto dovrà essere rivalutata alla data della presente sentenza (con applicazione degli Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolati dall’I.S.T.A.T.); sulla stessa dovranno essere riconosciuti gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata in base ai suddetti indici I.S.T.A.T., secondo i principi di cui alla sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712, e ciò sino all’effettivo soddisfo ”.
3. L’appello degli originari ricorrenti contesta il capo della sentenza in cui vengono dettati i criteri per quantificare l’importo del risarcimento dovuto per l’occupazione quasi ventennale sine titulo della loro proprietà dal 7 settembre 2004.
Il T.a.r. avrebbe infatti immotivatamente disatteso il criterio del valore dell’immobile alla data del 7 settembre 2004, data di avvio dell’occupazione sine titulo , così come stimato nel giudicato civile, nella misura di nove milioni di euro, trattandosi di proprietà destinata al PIP2 di Castellaneta e tenuto conto che il valore dei lotti del PIP2 determinato dallo stesso Comune alla data di avvio dell’occupazione era di €.34/mq.
3.1. Nello specifico, gli appellanti hanno dedotto:
I. Erroneità della sentenza nei due capi impugnati: eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione (violazione di legge: art. 3, l. 241/1990); irragionevole postulato erroneo sul fatto che determina il giudizio; travisamento del fatto oggettivo documentato nel giudizio .
Il compendo di cui trattasi è rimasto nella destinazione urbanistica a PIP2 del Comune di Castellaneta con il valore di €.34/mq dal 6.9.1999, data di avvio dell’occupazione legittima, fino alla data della taxatio , primo giorno dell’occupazione sine titulo , il 7.9.2004, ed ancora senza variazioni fino al 29.11.2013.
Nel 2013, con la delibera del Consiglio comunale n. 39 del 29.11.2013 di recepimento della proposta di cui alla delibera di Giunta n. 150 del 5.11.2013, il Comune ha ritenuto di ridurre da € 34/mq fino a € 29/mq. il valore delle aree « del PIP2 le quali, in base alla valutazione tecnica fatta dal funzionario responsabile … risulterebbero, attualmente, sopravvalutate rispetto al valore corrente di mercato ed al valore di immobili simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche siti nei comuni limitrofi »
Con la delibera di circa un anno successiva, n. 21 del 13.10.2014, avente ad oggetto “ verifica delle aree e determinazione del loro prezzo unitario, anno 2014 ”., il PIP1 (per i tre lotti residui) passa da €.35/mq a €.21/mq e il PIP2 (intonso) passa da € 29/mq ad addirittura €7/mq, come da relazione tecnica arch. LÒ e OR motivata in questi termini: « tali valori appaiono, dunque, più in linea rispetto a quanto stabilito precedentemente, in considerazione dei prezzi medi di suoli analoghi in comuni limitrofi ».
La destinazione in questione non è venuta definitivamente meno neanche con il PUG approvato nel 2018 in quanto ivi è stata introdotta una norma transitoria che conferma la sottoposizione al regime giuridico della zona D del D.M. 1968 n. 1444 fino all’entrata in vigore di un piano particolareggiano d’iniziativa comunale.
I ricorrenti invocano – ai fini della quantificazione del risarcimento del danno loro dovuto per il periodo di occupazione illegittima - l’applicazione del criterio dell’equità ( ex art. 1226 cod. civ.) con la conseguente richiesta a questo Consiglio di determinare direttamente la somma dovuta in base ad una serie di indici fattuali (cfr. ad esempio, quelli indicati da Cons. Stato, Sez. IV, 23.7.2020, n. 4709).
Sarebbe quindi errato il convincimento del primo giudice in ordine al fatto che, essendo stato abbandonato dal Comune il PIP2, con realizzazione altrove di una zona industriale, i 28 Ha circa de quibus siano tornati alla destinazione agricola.
I ricorrenti criticano altresì anche il riferimento operato dal primo giudice alla determinazione di una somma pari “ al 5% del canone locativo ritraibile dall’intero terreno agricolo occupato ”, anziché, quantomeno, al canone locativo tout court .
Gli appellanti fanno riferimento, al riguardo, ai precedenti di questa Sezione, n. 9427 del 2022 e 4709 del 2020, nonché all’orientamento della Cassazione civile (Sez. I, n. 18566 del 2020).
A ciò i ricorrenti aggiungono il fatto che i terreni occupati si trovano attualmente in uno stato di degrado.
Essi sottolineano altresì che, secondo il contenuto del PUG approvato con delibera di Consiglio comunale n. 40 del 6.8.2018 che destina l’area di cui trattasi a CRS.RI - contesto rurale speciale per la rigenerazione (art. 30.3/S) - « Il CRS.RI è un contesto caratterizzato dalla presenza di opere infrastrutturali realizzate in attuazione di un Piano di insediamenti produttivi (PIP/D2), approvato con la D.C.C. n. 34 dell’8 febbraio 1997, non completato . Il sistema aziendale e colturale originario è stato abbandonato ed il contesto è in una condizione di totale degrado [...] La rigenerazione del contesto si attua attraverso la predisposizione di un PUE esteso a tutto il contesto. Il PUE di iniziativa pubblica e/o privata deve essere preceduto da uno “studio di prefattibilità” da approvarsi con apposito atto deliberativo del consiglio comunale ».
A pag. 85 l’art. 30.3/S conclude: « Fino all’approvazione del PIRU, il CRS.RI rimane disciplinato dal PIP approvato con la D.C.C. n. 34 dell’8 febbraio 1997 ».
La norma transitoria è tradotta nella tabella recante la destinazione urbanistica dei suoli investiti dal PUG con riferimento al D.M. 1444/68, ove si legge: « CRS.RI, contesto rurale speciale per la rigenerazione: ZTO (zona territoriale) D ».
Gli appellanti rimarcano altresì che ogni anno il Comune, in attuazione del precetto di legge di cui all’art. 14 del d.l. 28.2.1983 n. 55 (conv. in l. 26.4.1983, n. 131) ha rivisto il costo unitario di cessioni in proprietà o in diritto di superficie delle aree e ei fabbricati da destinatari alla residenza ed alle attività produttive e terziarie.
Anche nel 2023 per l’esercizio 2024 una delibera di Giunta dà atto che 7 mc/mq è – a partire dal 2014– scelta di pubblico interesse per i suoli del PIP2 e che il PIP1 vede confermata la valutazione dei tre lotti tuttora non richiesti.
Sarebbe quindi palesemente errata l’attribuzione di un valore “rurale” alla proprietà L’IL dei 28 ettari tuttora soggetti alla normazione del PIP2.
A ciò va aggiunta la serie di danni inferti dal Comune al compendio di cui trattasi. Il maggior danno è rappresentato dalla cancellazione di due canali naturali di scolo delle acque dalla SS7 Appia nel fondo L’IL, scolo impedito dalla costruzione di una muratura cementizia profonda nel sottosuolo in posizione parallela al tragitto della SS7 (doc. n. 32).
I ricorrenti ritengono che l’importo a titolo risarcitorio per i venti anni di occupazione sine titulo del loro fondo debba tenere conto di tre successivi valori, in progressiva diminuzione, dati all’immobile da parte dello stesso Comune:
1) € 34/mq dal 7.9.2004 al 31.12.2012 (8 anni e 4 mesi);
2) € 29/mq dal 1.1.2013 al 31.12.2013 (un anno);
3) € 7/mq dal 1.1.2014 ad oggi (un decennio).
4. Si è costituito, per resistere, il Comune di Castellaneta, che ha interposto, altresì, appello incidentale avverso la sentenza in epigrafe, limitatamente ai capi 2,3,4 e 5.
4.1. Il primo giudice non avrebbe adeguatamente considerato che, come precisato nella delibera commissariale, l’acquisizione dell’area interessata dalle opere di urbanizzazione è stata disposta per uniformarsi alla decisione che lo stesso T.a.r. aveva adottato in sede cautelare (ordinanza n. 173 del 5 aprile 2023), allorché aveva ravvisato l’illegittimità della precedente deliberazione commissariale, in quanto era stata disposta la restituzione delle aree non trasformate « senza far luogo … all’acquisizione “sanante” delle aree residue concretamente interessate e irreversibilmente compromesse dalla realizzazione di opere pubbliche eseguite dall’A.C .».
4.2. Erronea e viziata sarebbe, poi, la statuizione del Ta.r. nella parte in cui ha rilevato la mancata comunicazione di avvio del procedimento, che non avrebbe permesso ai L’IL di parteciparvi.
Sarebbero state infatti ripetute e note le interlocuzioni tra le parti, sicché non vi sarebbe stata alcuna decisione “a sorpresa”.
Al riguardo, il T.a.r. non ha neppure tenuto in considerazione la circostanza, non contestata, che i fratelli L’IL erano stati invitati dal Comune a un sopralluogo, destinato alla ricognizione dell’area in contraddittorio, al quale però si sono sottratti.
4.3. Quanto alla scelta di restituire (solo) le aree non trasformate, essa è in linea con i principi generali elaborati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Diversamente da quanto ritenuto dal T.a..r il giudice amministrativo non avrebbe potuto condannare il Comune ad estendere l’acquisizione sanante all’intero compendio immobiliare.
La scelta tra acquisizione sanante e restituzione del bene sarebbe stata fatta sulla base di riscontri istruttori seri. Si tratta di una decisione risultato dell’esercizio di un potere discrezionale che non potrebbe essere sindacata se non nel ristretto ambito dell’illogicità manifesta.
Al riguardo, il Comune sottolinea che la restituzione di gran parte dell’area permette ai proprietari privati di continuare la coltivazione, il pascolo e la semina, non incidendo in alcun modo su tali attività l’acquisizione al patrimonio pubblico di una restante piccolissima parte.
Su tale parte sono peraltro insediati manufatti la cui rimozione costerebbe eccessivamente all’erario, mentre non avrebbe alcun miglioramento la situazione del privato, il cui sacrificio sarebbe recessivo rispetto all’interesse pubblico.
Anche secondo il C.T.U. nominato in sede civile l’area realmente trasformata non supera l’estensione di 21.141 mq.
Su tale area insistono le opere sotterranee, che per la sentenza gravata andrebbero rimosse (tubatura sotterranea di impianto fognante).
Anche in questo caso, la statuizione del T.a.r. sarebbe illogica e non ben meditata.
Il primo giudice non avrebbe considerato che trattasi di opera che non arrecherebbe alcun fastidio ai proprietari e che non interferirebbe affatto con la destinazione dell’area, per la semina e il pascolo.
Al riguardo, il Comune ha depositato in appello nuovi documenti i quali dimostrerebbero l’ininterrotto utilizzo dell’area per scopi esclusivamente agricoli da parte degli odierni appellanti durante il periodo di occupazione.
5. L’appellante ha depositato una memoria di “costituzione e difesa” rispetto all’appello incidentale, in data 26 luglio 2024.
6. Le parti hanno depositato memorie conclusionali e di replica, in vista della pubblica udienza del 23 maggio 2023, alla quale l’appello è stato trattenuto per la decisione.
7. In via preliminare deve darsi atto dell’inammissibilità dei documenti depositati dal Comune in data 11 luglio 2024, in violazione dell’art. 104, comma 2, c.p.a.
Si tratta infatti di documenti nuovi – relativi alla percezione da parte degli originari ricorrenti di agevolazioni fiscali per il gasolio agricolo - che l’Amministrazione non ha dimostrato di non avere potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa a sé non imputabile.
In ogni caso non si tratta di documenti indispensabili ai fini del decidere, atteso che:
- è pacifico nella presente causa che la specifica area di cui trattasi sia stata occupata dal Comune sin dal 6 settembre 1999, prima in forza del decreto di occupazione d’urgenza n. 6 del 9 agosto 1999, e poi, a far data dal 6 settembre 2004, sine titulo ;
- è parimenti incontestato che la medesima area sia parte di un più ampio compendio nella titolarità degli originari ricorrenti, utilizzato a fini agricoli; sicché la mera percezione di incentivi fiscali non è in alcun modo idonea a provare che sui fondi occupati vi siano tuttora coltivazioni o che gli stessi siano o siano stati nel medesimo periodo fonte di reddito per i ricorrenti.
8. Per ragioni di ordine logico, si esamina prioritariamente l’appello incidentale del Comune in quanto volto a contestare i capi della sentenza impugnata relativi all’accoglimento della domanda di annullamento della delibera commissariale n. 81 del 15 aprile 2023 formulata con i motivi aggiunti in primo grado.
8.1. Il primo motivo dell’appello incidentale imputa al T.a.r. di non avere adeguatamene considerato che l’acquisizione dell’area interessata dalle opere di urbanizzazione sarebbe stata disposta dall’Amministrazione per uniformarsi alla decisione che lo stesso T.a.r. aveva adottato in sede cautelare (ordinanza n. 173 del 5 aprile 2023), e con la quale era stata rilevata l’illegittimità della precedente deliberazione commissariale in quanto era stata disposta la restituzione delle aree non trasformate « senza far luogo né alla previa doverosa riduzione in pristino e al risarcimento del danno per il mancato godimento del compendio immobiliare illegittimamente occupato, né all’acquisizione “sanante” delle aree residue concretamente interessate e irreversibilmente compromesse dalla realizzazione delle opere pubbliche eseguite dell’A.C .».
8.1.1. Il Collegio rileva che non è stato impugnato il capo n. 1 della parte in diritto della sentenza impugnata, con il quale il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse sul rilievo che il Comune “ ha revocato il decreto commissariale n. 30 del 15 febbraio 2023 ”.
Tale statuizione sottende, inequivocabilmente, che il primo giudice ha attribuito alla delibera n. 81 del 2023 valenza integralmente sostitutiva della precedente delibera, la quale è stata adottata non già in mera esecuzione del provvedimento cautelare ma per una spontanea e autonoma resipiscenza del Comune e senza comunque fare salvo l’esito del giudizio di merito avverso la precedente delibera.
In tale senso, è significativo il fatto che nelle premesse della delibera n. 81 venga espressamente rimarcato che “ l’ordinanza cautelare non priva la P.A. di tornare a provvedere sulla vicenda purché si tenga conto dei rilievi formulati dal giudice amministrativo ” come pure che “ la tutela dell’interesse pubblico che viene in rilevo nella vicenda ha indotto questo Ufficio ad una nuova, ponderata ed integrale valutazione all’attualità della situazione dei luoghi ”.
8.2. Il secondo motivo contesta l’accoglimento da parte del T.a.r. del profilo di censura relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento di adozione della delibera n. 80 del 2023, sul rilievo che il primo giudice avrebbe dovuto valorizzare le interlocuzioni intercorse nel tempo tra gli odierni appellanti e l’Amministrazione.
Tuttavia, è agevole rilevare che tali “interlocuzioni” sono tutte anteriori all’avvio del procedimento che ha condotto all’adozione della delibera commissariale in esame.
In tale atto, peraltro, si esclude espressamente la necessità di comunicare l’avvio del procedimento in ragione del breve tempo trascorso dall’adozione dell’atto revocando e del fatto che lo stesso non sia stato portato ad esecuzione, nonché in relazione alla natura di “ atto favorevole ” della delibera n. 81 del 2023.
Al riguardo, non è tuttavia specificamente contestato il rilievo del primo giudice secondo cui in realtà, la delibera “ lungi dall’avere un contenuto favorevole agli odierni ricorrenti, ne disattende tutte le richieste, ponendosi in sostanziale continuità con la delibera (n. 30 del 15/2/2023) solo nominalmente revocata, ma sostanzialmente confermata, con la conseguenza che avrebbe dovuto garantirsi ai germani L’IL sia la comunicazione di avvio del relativo procedimento sia la possibilità di intervenire nello stesso, anche in considerazione del fatto che la predetta delibera contiene previsioni ulteriori, di natura economica e non, rispetto a quelle di cui alla delibera revocata, con riferimento alle quali, quindi, avrebbe dovuto senz’altro assicurarsi il contraddittorio con i diretti interessati ”.
8.3. Il terzo motivo dell’appello incidentale si appunta sul rilievo che la scelta commissariale di restituire (solo) le aree non trasformate, è in linea con i principi generali elaborati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. In ogni caso, il giudice amministrativo non avrebbe potuto condannare il Comune ad estendere l’acquisizione sanante all’intero compendio immobiliare.
8.3.1 Il Collegio osserva che le deduzioni del Comune sono formulate in maniera del tutto astratta e non tengono conto delle effettive statuizioni del T.a.r.
Il primo giudice non ha infatti condannato il Comune ad estendere l’acquisizione ex art. 42- bis all’intero compendio oggetto di occupazione sine titulo ma ha deciso:
- relativamente all’acquisizione di 2.11.41 ettari (rispetto ai 27.84.77 complessivamente detenuti sine titulo ), che “ la motivazione del provvedimento commissariale gravato con i motivi aggiunti, nella parte in cui dispone l’acquisizione “sanante” al patrimonio indisponibile del Comune di Castellaneta di complessivi 2.11.41 ettari (sui quasi 28 ettari detenuti sine titulo), risulta sicuramente carente di tutti i predetti presupposti di legge, in quanto, da un lato, non dà conto dell’esistenza di attuali ed eccezionali esigenze di pubblico interesse correlate al mantenimento dei manufatti realizzati sui predetti 2.11.41 ettari e alla conseguente acquisizione al patrimonio comunale, non potendo certamente ravvisarsi tali esigenze nella (allegata) eccessiva onerosità delle operazioni di ripristino dello stato originario dei luoghi de quibus ”;
- relativamente alla restante parte del compendio occupato che “ del tutto illegittima ” è la pretesa di procedere alla restituzione nello stato di fatto in cui lo stesso di trova attualmente, non potendo essere addossati agli stessi ricorrenti le spese di rimessione allo stato pristino delle aree illegittimamente detenute e trasformate;
- relativamente alla costituzione della servitù pubblica di acquedotto, ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, sul tratto di fondo interessato dalla presenza di un “ tubatura sotterranea di impianto fognante ”, che ne sono insussistenti i presupposti trattandosi di “ condotta fatiscente, attualmente non asservita ad alcun uso di pubblico interesse, per modo che la costituzione su di essa di una servitù coattiva di acquedotto si manifesta per quello che è, cioè un escamotage cui è ricorso il Comune resistente per evitare di sopportare i costi implicati dalla (necessaria) rimozione della infrastruttura di che trattasi, al fine di assicurare la restitutio in integrum anche di quel tratto di terreno che gli odierni ricorrenti hanno diritto di riavere libero da opere pubbliche (peraltro in rovina), che ne intralciano il pieno ed esclusivo godimento ”.
In ragione di quanto precede il T.a.r. ha condannato l’Amministrazione comunale “ alla immediata restituzione in favore dei ricorrenti delle aree di che trattasi, previa riduzione in pristino stato ” nonché “ al risarcimento del danno subito dai predetti ricorrenti per il mancato relativo godimento in relazione a tutto il periodo di occupazione illegittima (e che permane ancora tale), cioè a partire dal 7 settembre 2004, sino all’effettiva restituzione delle aree occupate, avendo prodotto gli odierni ricorrenti gli atti di formale costituzione in mora notificati, all’approssimarsi del compimento del termine di prescrizione quinquennale, al Comune di Castellaneta, del 26/7/2005, 16/12/2008, 2/12/2013, 18/7/2018 fino all’ultimo del 14/11/2022 ”.
8.3.2. Per quanto specificamente concerne il provvedimento di acquisizione, il T.a.r. ha poi fatto corretta applicazione dei principi stabiliti dalle decisioni dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (cfr., in particolare la decisione n. 4 del 2020, par. 15.1), secondo cui l’istituto delineato dal predetto art. 42 bis “ assolve alla funzione di ricondurre a legalità le (nel passato frequenti) situazioni connotate dall'utilizzazione, da parte della pubblica amministrazione, del bene immobile di un privato per scopi di interesse generale, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità .
In sostanziale recepimento dei principi elaborati dalla decisione dell'Adunanza plenaria n. 2/2005, il legislatore ha, a tal fine, configurato un procedimento ablatorio sui generis, caratterizzato da una precisa base legale e da peculiari e autonomi presupposti, semplificato nella struttura ( uno actu perficitur ), complesso negli effetti (che si producono sempre e comunque ex nunc ), il cui scopo non è (e non può essere) quello di sanatoria di un precedente illecito perpetrato dall'amministrazione (perché altrimenti integrerebbe una espropriazione indiretta per ciò solo vietata), bensì quello autonomo, rispetto alle ragioni che hanno ispirato la pregressa occupazione contra ius, consistente nella soddisfazione delle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che giustificano l'acquisizione del bene utilizzato al patrimonio indisponibile in funzione del mantenimento dell'opera pubblica realizzata (o, comunque, delle modificazioni apportate al bene) sine titulo. L'interesse pubblico prevalente, sorretto da attuali ed eccezionali ragioni, deve emergere necessariamente da un percorso motivazionale - rafforzato, stringente e assistito dalle garanzie partecipative rigorose delineate dalla legge n. 241/1990 con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi che sfociano in provvedimenti discrezionali - basato sull'emersione di ragioni attuali ed eccezionali che dimostrino in modo chiaro che l'apprensione coattiva si pone come extrema ratio , dovendo in particolare essere dimostrato, in modo specifico e concreto, che non sono ragionevolmente praticabili soluzioni alternative ”.
In precedenza, la decisione dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, n. 2 del 2016, relativamente alla natura giuridica, presupposti applicativi ed effetti dell’acquisizione ex art. 42 – bis del Testo unico espropri, aveva parimenti chiarito che (par. 5.4):
« a) la disposizione introduce una norma di natura eccezionale; tale conclusione è coerente con l'impostazione tradizionale che considera a tale stregua le norme limitatrici della sfera giuridica dei destinatari, con particolare riguardo a quelle che attribuiscono alla P.A. un potere ablatorio.
Un atto definibile come espropriazione in sanatoria stricto sensu, e basato sulla illiceità dell'occupazione di un bene altrui, infatti, segnerebbe una interruzione della consequenzialità logica della disciplina generale (europea e nazionale) di riferimento in materia di acquisizione coattiva della proprietà privata, ponendosi in contrasto con essa attraverso una discriminazione - pure sancita dalla legge - del trattamento giuridico di situazioni soggettive che altrimenti sarebbero destinatarie della disciplina generale; da qui l'indefettibile necessità, ex art. 14, disp. prel. c.c., di una esegesi rigorosa della norma medesima che sia, ad un tempo, conforme al sistema di tutela della proprietà privata disegnato dalla CEDU ma rispettosa del valore costituzionale della funzione sociale della proprietà privata sancito dall'art. 42, co. 2, Cost. (che costituisce il fondamento del potere attribuito alla P.A.), secondo un approccio metodologico basato su una visione sistemica, multilivello e comparata della tutela dei diritti, a sua volta incentrata sulla considerazione dell'ordinamento nel suo complesso, quale risultante dalla interazione fra norme (interne e internazionali) e principi delle Corti (interne e sovranazionali);
b) l'art. 42-bis, invece, configura un procedimento ablatorio sui generis, caratterizzato da una precisa base legale, semplificato nella struttura (uno actu perficitur), complesso negli effetti (che si producono sempre e comunque ex nunc), il cui scopo non è (e non può essere) quello di sanatoria di un precedente illecito perpetrato dall'Amministrazione (perché altrimenti integrerebbe una espropriazione indiretta per ciò solo vietata), bensì quello autonomo, rispetto alle ragioni che hanno ispirato la pregressa occupazione contra ius, consistente nella soddisfazione di imperiose esigenze pubbliche, redimibili esclusivamente attraverso il mantenimento e la gestione di qualsiasi opera dell'infrastruttura realizzata sine titulo;
c) un tale obbiettivo istituzionale, inoltre, deve emergere necessariamente da un percorso motivazionale - rafforzato, stringente e assistito da garanzie partecipativo rigorose – basato sull’emersione di ragioni attuali ed eccezionali che dimostrino in modo chiaro che l’apprensione coattiva si pone come extrema ratio (perché non sono ragionevolmente praticabili soluzioni alternative e che tale assenza di alternative non può mai consistere nella generica <<…eccessiva difficoltà ed onerosità dell’alternativa a disposizione dell’amministrazione..>>), per la tutela di siffatte imperiose esigenze pubbliche;
d) sono coerenti con questa impostazione:
I) le importanti guarentigie previste per il destinatario dell'atto di acquisizione sotto il profilo della misura dell'indennizzo (avente natura indennitaria secondo Cass. civ., Sez. un., n. 2209 del 2015 cit.), valutato a valore venale (al momento del trasferimento, alla stregua del criterio della taxatio rei, senza che, dunque, ci siano somme da rivalutare ma, in ogni caso, tenuto conto degli ulteriori parametri individuati dagli artt. 33 e 40 t.u.espr.), maggiorato della componente non patrimoniale (dieci per cento senza onere probatorio per l'espropriato), e con salvezza della possibilità, per il proprietario, di provare autonome poste di danno ;
II) la previsione del coinvolgimento obbligatorio della Corte dei conti in una vicenda che produce oggettivamente (e indipendentemente dagli eventuali profili soggettivi di responsabilità da accertarsi nelle competenti sedi) un aggravio sensibile degli esborsi a carico della finanza pubblica ; […]».
8.3.3. Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, il Collegio reputa che, nel caso in esame, il T.a.r. non abbia conculcato la libertà di scelta del Comune tra la restituzione e l’acquisizione, essendosi limitato a rilevare che tale speciale provvedimento ablatorio non può essere giustificato solo in ragione della minore onerosità finanziaria in rapporto all’eccessiva onerosità delle operazioni di ripristino dello stato originario dei luoghi di cui trattasi.
Ad ogni modo, si osserva che, in base alla sentenza impugnata, non è escluso che, relativamente alla minore parte del compendio di cui trattasi, pari a 2.11.41 ettari, il Comune possa – in alternativa alla restituzione - provvedere nuovamente a disporne l’acquisizione, dotando ovviamente il relativo provvedimento di una motivazione in linea con i richiamati arresti della giurisprudenza amministrativa.
8.3.4. Per quanto riguarda poi, la ravvisata illegittimità della pretesa dell’Amministrazione di procedere alla restituzione della restante parte del compendio nello stato in cui lo stesso si trova attualmente, il Comune non ha fornito alcuna ragione idonea ad addossare agli stessi ricorrenti le spese per la restitutio in integrum delle aree illegittimamente detenute e trasformate.
8.3.5. Non è infine contestato, ma è stato anzi esplicitamente ammesso dal Comune sia nell’ambito del procedimento amministrativo che del giudizio di primo grado, che la “ tubatura sotterranea di impianto fognante ”, in relazione alla quale è stata imposta sul compendio oggetto di restituzione di una servitù pubblica di acquedotto (sempre ai sensi dell’art. 42 – bis del d.P.R.n. 327 del 2001), sia in realtà una condotta fatiscente, attualmente non asservita ad alcun uso di pubblico interesse.
Anche in questo caso, trova pieno riscontro l’osservazione del primo giudice secondo cui la motivazione di tale determinazione risiede esclusivamente non in “ attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico ” ma solo nella necessità di evitare di sopportare i costi implicati dalla rimozione della suddetta infrastruttura.
9. Per quanto sopra argomentato, l’appello incidentale deve essere respinto.
10. Venendo poi all’appello principale il Collegio osserva che, effettivamente, risultano privi di idonea motivazione sia l’esclusione, da parte del primo giudice, della vocazione edificatoria del compendio, sia la correlata statuizione relativa al riconoscimento, a titolo di risarcimento del danno derivato dall’occupazione sine titulo , di una mera percentuale del canone di locazione ritraibile.
In tal senso si rileva:
- che fino alla scadenza del P.i.p. approvato nel 1997, la destinazione del compendio è stata per tabulas di natura produttiva (industriale – artigianale);
- che tale vocazione risulta successivamente confermata dalle decisioni via via adottate dal Comune (puntualmente elencate dai ricorrenti e non contestate dal Comune medesimo), le quali hanno attribuito al compendio valori (euro 34/mq, euro 29/mq ed infine euro 7/mq) ben superiori a quello agricolo di euro 1,80/mq applicato nella delibera commissariale impugnata;
- che, secondo le norme tecniche di attuazione esibite in giudizio, anche la destinazione di “ contesto rurale speciale per la rigenerazione ” impressa dal P.U.G. approvato nel 2018 (valorizzata dal T.a.r.), non esclude ogni possibilità di edificazione atteso che, fino all’approvazione dello strumento attuativo, il contesto in questione “ rimane disciplinato dal P.i.p. approvato con la D.C.C. n. 34 dell’8 febbraio 1997 ” (art. 30.3/S, comma 4).
11. Ciò posto, relativamente alla quantificazione del danno subito dai ricorrenti per l’occupazione sine titulo del loro compendio, si osserva quanto segue.
11.1. Nell’ipotesi in cui venga emanato il provvedimento di acquisizione dell’area illegittimamente occupata, ai sensi dell’art. 42 bis , comma 3, d.P.R. n. 380/2001, è previsto un “ristoro” per il periodo di mancata disponibilità del fondo commisurato “ se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno ” all’“ interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma ”, secondo quella che costituisce una “valutazione legale tipica che presuppone il solo accertamento dell’occupazione materiale del bene di regola desumibile da atti formali di agevole verifica in sede giurisdizionale (ad es., di immissione in possesso conseguente al decreto di occupazione, o altri )” (Cass. civ., Sez. Unite, 20 luglio 2021 n. 20691).
Malgrado la somma venga testualmente qualificata dalla norma come corrisposta “a titolo risarcitorio”, si tratta, come recentemente ribadito, di una “ voce del complessivo indennizzo per il pregiudizio patrimoniale ” corrisposto al proprietario per la perdita del diritto di proprietà del fondo preordinata a ristorarlo, in particolare, della mancata disponibilità del bene, per il periodo in cui si è protratta l’occupazione illegittima (Cass. civ., Sez. Unite, n. 20691 del 2021).
Diversamente, nel caso in cui l’Amministrazione decida di non esercitare il potere di cui all’art. 42- bis d.P.R. n. 327/2001 e il fondo venga restituito al proprietario, previa riduzione in pristino, non sussiste alcuna “valutazione legale tipica” del danno da occupazione illegittima applicabile e si riespandono, pertanto, le regole proprie del risarcimento del danno e del riparto dell’onere probatorio.
Conseguentemente, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questo Consiglio, di regola, l’onere della prova dei danni subiti incombe sul privato che si assume danneggiato.
Sul punto, va però evidenziato che, se l’allegazione del mancato godimento del bene nel periodo cui si riferisce lo spossessamento illegittimo è sufficiente a comprovare in via presuntiva l’esistenza del danno, per quanto riguarda il quantum del risarcimento va ribadito l’orientamento di questa Sezione secondo cui non può applicarsi in via automatica l’art. 42 bis , comma 3, d.P.R. n. 327/2001 – da riservarsi dunque ai casi da esso disciplinati, ossia all’ipotesi di adozione del provvedimento ex art. 42 bis cit. – potendosi “ in difetto di una prova più puntuale sulle poste negative legate al mero mancato godimento dell’immobile … farsi applicazione di altri criteri equitativi ” (Cons. Stato, Sez. IV, 23 luglio 2020, n. 4709, par. 22).
Qualora non possa quantificare in un “preciso ammontare” il danno liquidato, in base al suo apprezzamento discrezionale congruamente motivato in considerazione delle peculiarità della fattispecie (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4709 del 2020, par. 22.1.), per procedere alla valutazione equitativa il giudice può fare riferimento ad altri criteri .
Più in generale, occorre affermare, in consonanza con quanto statuito di recente dalla Sezione (Cons. Stato, sez. IV, 20 marzo 2024 n. 2718; id. n. 4105 del 2024), che se il danno di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Ed invero, come di recente affermato dalla Corte di cassazione, “ l'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire ” (Cass. civ., Sez. Unite, 15 novembre 2022 n. 33645).
Il criterio enucleato dalla Corte di cassazione per la quantificazione del risarcimento del danno da occupazione “ caratterizzata dall’originario difetto di titolo ” può, a giudizio del Collegio, essere riferito anche alla specifica tipologia/destinazione dei terreni di cui l’Amministrazione dispone la restituzione e per i quali non sceglie l’acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. cit.
11.2. In applicazione dei principi in esame, il Collegio evidenzia che i ricorrenti non hanno fornito puntuali elementi di quantificazione del danno subito a causa dell’illegittima occupazione del fondo, essendosi limitati a richiamare essenzialmente i criteri di quantificazione individuati dalla consulenza tecnica d’ufficio disposta nel giudizio civile.
In ogni caso, essi stessi hanno alternativamente invocato l’applicazione del criterio equitativo, indicato nei richiamati precedenti della Sezione.
11.3. Per tali ragioni il Collegio dispone che, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., il Comune provveda a quantificare l’importo del risarcimento da offrire ai ricorrenti, procedendo previamente alla stima - se del caso anche ricorrendo al supporto istruttorio degli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente – del valore locativo di mercato riferibile alle aree di cui trattasi.
Qualora non fosse possibile una precisa ricostruzione del canone locativo di mercato, considerata la più volte affermata natura equitativa del risarcimento, il Comune procederà con una stima che prenda in considerazione valori locativi medi per aree analoghe e, se esistenti, poste nelle vicinanze.
Il computo dovrà essere effettuato per ciascun anno di occupazione a far tempo dal 7 settembre 2004 sino alla cessazione dell’occupazione illegittima. Sulle predette somme, trattandosi di debito di valore, va riconosciuta la rivalutazione monetaria anno per anno fino alla data della sentenza, nonché, a titolo di lucro cessante, gli interessi decorrenti dalla data del fatto illecito, con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente (Cassazione civile, sez. I, 10/01/2024, n. 952), computati in via equitativa (Cassazione civile sez. I, 06/09/2022, n.26202) – essendo nel giudizio mancata la prova precisa dell’ammontare del predetto pregiudizio – nella misura del 75% del tasso legale. La predetta obbligazione di valore, una volta determinato l'ammontare del risarcimento all'attualità, ossia alla data della sentenza, si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari interessi legali dalla data della decisione fino al saldo definitivo (Cassazione civile, sez. I, 20/04/2023, n. 10634).
12. In conclusione, l’appello principale merita accoglimento, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il diritto al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti deve essere quantificato nella misura derivante dall’applicazione dei criteri di cui al precedente punto 11.3.
13. La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dispone che il risarcimento del danno per l’occupazione illegittima dei fondi degli appellanti venga quantificato secondo i criteri meglio indicati in motivazione.
Respinge l’appello incidentale.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Martino | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO