TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/05/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Alice AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1933/2022 R.G. promossa da:
, in persona del legale rappresentante Presidente Parte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti MASSIMO BECCE e Parte_2
ROBERTA CARREA ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Alessandria, Corso Roma n.
73, come da procura in calce all'atto di citazione;
- PARTE ATTRICE OPPONENTE -
contro
: in persona dell'amministratore delegato e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, dott. rappresentata e difesa dagli Avv.ti LUCA FAILLA e CP_2
MARCELLO BUZZINI ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, Corso Europa n.
22, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (come da foglio di pc):
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia il Tribunale Ill.mo,
Nel merito, in via principale, anche alla luce dell'avvenuto pagamento banco iudicis, da parte della opponente, della somma di € 240.000,00, accogliere l'interposta opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 343/2022 del 25.03.2022 (R.G. 684/2022), emesso dal Tribunale di
pagina 1 di 17 Alessandria, Giudice Dott.ssa Martina Bianchi, notificato il 13.05.2022; dichiarare quindi infondata la pretesa creditoria di per i motivi sopra indicati;
in subordine, ridurre a Controparte_1
quanto di giustizia le pretese creditorie di Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.
In via istruttoria, ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio, volta a rideterminare il corrispettivo dell'appalto, per il periodo novembre 2020 – settembre 2021, in ragione della riduzione della prestazione socio-assistenziale a seguito della diminuzione del numero degli Ospiti, così come registrati sul Registro Presenze”;
Per la parte convenuta opposta (come da note di pc):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria,
(i) nel merito: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 343/2022 (R.G. 684/2022), emesso dal
Tribunale di Alessandria, Dott.ssa Martina Bianchi, in data 25 marzo 2022 e notificato il 13 maggio
2022, quanto alla somma capitale limitatamente ad € 394.887,70 (ovvero la differenza tra l'importo di
€ 634.887,70 originariamente richiesto ed € 240.000,00 corrisposti da all'udienza del Parte_1
20 dicembre 2022), o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli ulteriori interessi dal dovuto fino al saldo effettivo, con ogni conseguente eventuale statuizione, concedendo altresì
l'esecutorietà dello stesso;
(ii) in via subordinata e anche ove occorrer possa in via riconvenzionale: nella denegata ipotesi di mancata conferma del Decreto Ingiuntivo n. 343/2022 (R.G. 684/2022) emesso dal Tribunale di
Alessandria, Dott.ssa Martina Bianchi, in data del 25 marzo 2022 e notificato il 13 maggio 2022, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 corrispondere a quanto dovutole in forza dei servizi da quest'ultima Controparte_1
resi in forza del contratto di appalto per cui è causa intercorso tra le parti dal 24 gennaio 2016 e fino al 20 settembre 2021 nella misura che risulterà provata in corso di causa. Oltre agli interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo.
iii) in ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari di causa nonché rifusione del contributo unificato, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Su ricorso depositato da il Tribunale di Alessandria, con Controparte_1 decreto n. 343/2022, ingiungeva alla di corrispondere l'importo Parte_1
pagina 2 di 17 di € 634.887,70 oltre interessi, spese di procedura e successive occorrende.
La ricorrente richiedeva ed otteneva il suddetto decreto ingiuntivo sulla scorta di fatture emesse a titolo di corrispettivo di servizi socio-assistenziali resi in favore della Parte_1 nell'ambito di un contratto di appalto intercorso tra le parti, nonché per applicazione di costi extra e di interessi moratori, fatture tutte rimaste parzialmente o totalmente impagate.
1.2. Con atto di citazione 28.06.2022, la proponeva opposizione Parte_1
avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca integrale e dichiarando di offrire banco judicis la somma di € 240.000,00 a tacitazione di ogni avversaria richiesta.
Nel costituirsi la non negava la propria inadempienza al pagamento delle fatture Parte_1 azionate dalla controparte, ma deduceva l'illegittimità, almeno parziale, della pretesa creditoria avversaria nella parte in cui , dinanzi al drastico calo del numero dei pazienti presenti in CP_1
struttura registratosi durante la seconda ondata della pandemia da Covid-19, aveva continuato a fatturare il corrispettivo dell'appalto sostanzialmente in base all'“offerta economica” parametrata su n.
50 ospiti, nonostante la drastica riduzione della prestazione socio-assistenziale fornita. Chiedeva, quindi, la rideterminazione del corrispettivo dell'appalto per il periodo successivo al novembre 2020 fino alla cessazione del rapporto.
Deduceva poi l'opposta di aver pagato in favore dei soci lavoratori di retribuzioni CP_1
e contribuzioni relative alla mensilità di settembre 2021, nonché il TFR (oltre ai contributi fiscali e previdenziali) per un totale di € 172.933,44, nonché di aver fatto eseguire a proprie spese, a causa dell'inadempimento avversario, diversi interventi di manutenzione ordinaria previsti dal contratto di appalto, oltre che operazioni di sanificazione e tamponi sul personale all'interno della struttura, anticipando somme rispettivamente per € 20.351,66 e € 9.717,87, che chiedeva quindi di detrarre tali importi dai corrispettivi ex adverso dovuti.
Contestava, inoltre, la legittimità della pretesa creditoria nella parte in cui aveva CP_1
addebitato alla in mancanza di qualsivoglia accordo, e comunque sempre su una base Parte_1 media di n. 50 ospiti giornalieri, l'importo di € 49.477,91 a titolo di contributo per i dispositivi di protezione (mascherine, guanti, ecc..) utilizzati a causa dell'emergenza Covid, importo che chiedeva dunque di decurtare dalla somma ingiunta.
Contestava infine l'opposta la legittimità della pretesa creditoria avversaria in relazione agli interessi moratori ex adverso fatturati e alle somme richieste a titolo di “rimborsi ex DGR 13-2888”, ritenendoli non dovuti.
Con comparsa 25.11.2022 si costituiva in giudizio contestando in fatto e in CP_1
diritto le argomentazioni e deduzioni avversarie e chiedendone il rigetto. Per la denegata e non creduta pagina 3 di 17 ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto chiedeva in via riconvenzionale la condanna di a corrisponderle quanto dovutole in forza dei servizi Parte_1 da quest'ultima resi in forza del contratto di appalto intercorso tra le parti dal 24 gennaio 2016 e fino al
20 settembre 2021 nella diversa misura eventualmente dovuta in corso di causa.
1.3. Alla prima udienza di trattazione e comparizione delle parti, tenutasi il 20 dicembre 2022, offriva banco iudicis alla convenuta opposta, a tacitazione di ogni sua Parte_1 ragione di credito, il pagamento della somma di € 240.000,00, che quest'ultima dichiarava di accettare quale mero acconto sul maggior importo capitale dovuto, senza alcun riconoscimento in merito alla fondatezza delle argomentazioni avversarie.
1.4 Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c., la causa veniva istruita tramite orali e, all'esito, rinviata per precisazione delle conclusioni.
1.5. All'udienza del 5 novembre 2024, tenutasi con modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni così come in epigrafe, e il Giudice tratteneva la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall'art. 281-quinquies 1° comma c.p.c. ante riforma Cartabia.
***
2.1. L'opposizione è parzialmente fondata. ha invero azionato in sede monitoria fatture emesse nell'ambito Controparte_1 del “Contratto di appalto affidamento dei servizi socio assistenziali e generali dell'I.P.A.B. “ZA
Muzio Cortese” di Bassignana” intercorso con l'omonima Fondazione, avente ad oggetto la gestione e lo svolgimento di servizi socio-assistenziali e generali in favore degli ospiti della ZA IPAB
“Muzio Cortese”.
Il contratto veniva stipulato all'esito dell'aggiudicazione, da parte di , di una gara CP_1 di appalto per l'affidamento dei servizi in questione bandita dalla quale ente pubblico, ai Parte_1 sensi dell'art. 66 del D.lgs. 163/2006. si rendeva aggiudicataria della gara indetta, presentando l'offerta CP_1 economicamente più vantaggiosa, che nella specie prevedeva un prezzo giornaliero ad Ospite di €
38,64 calcolato rispetto alla base d'asta di n. 50 ospiti medi standard per 5 anni, e un prezzo complessivo offerto quindi di € 3.525.900,00.
Il 27 gennaio 2016 le parti sottoscrivevano il contratto di appalto e il relativo capitolato, prevedendo un valore presunto dell'affidamento dei servizi in oggetto di € 3.601.450,00 iva inclusa, calcolato su un periodo di 5 anni per n. 50 Ospiti medi standard al costo di una giornata pro-Ospite di €
38.92 oltre iva di legge (cfr. art. 7 capitolato speciale, doc. 1 parte convenuta opposta).
pagina 4 di 17 Il contratto, avente durata di 60 mesi con decorrenza dal 24.1.2016 al 23.01.2021, veniva prorogato dalle parti alle medesime condizioni contrattuali sino al 30.04.2021 e poi di fatto mantenuto in vigore, pur senza formalizzazione di rinnovo, sino alla risoluzione contrattuale intimata dalla in data 3.08.2021 (cfr. docc. 2 e 3 parte convenuta opposta). Parte_1
In questo quadro negoziale, il credito azionato da in via monitoria riguarda CP_1
sostanzialmente i corrispettivi dovuti per lo svolgimento dei servizi offerti dalla cooperativa dal mese di novembre 2020 sino alla risoluzione del rapporto, oltre ad alcuni costi “extra” applicati alla a titolo contributo DPI (ossia i dispositivi di protezione legati all'emergenza Covid, quali Parte_1 guanti, mascherine, ecc…), nonché gli interessi moratori maturati a causa dei ritardati pagamenti e i
“rimborsi ex DGR 13-2888”, per un totale di € 634.887,70.
In particolare, si tratta di 23 fatture tutte emesse da a decorrere dal mese di CP_1
novembre 2020, molte delle quali peraltro parzialmente saldate.
Nel costituirsi nel giudizio di opposizione, la non ha negato Parte_1
l'effettività delle prestazioni svolte da ma ha addotto diverse contestazioni inerenti il CP_1
quantum del corrispettivo ex adverso azionato.
Sennonché, all'esito dell'istruttoria svolta, solo alcune delle contestazioni svolte dalla si sono rivelate fondate. Parte_1
2.2. Sulla pretesa rideterminazione del corrispettivo dell'appalto.
La maggiore contestazione mossa dalla al credito azionato da Parte_1 CP_1
concerne la fatturazione dei corrispettivi dovuti a decorrere dal mese di novembre 2020 sino alla cessazione del rapporto, quando, a dire dell'opponente, nonostante il drastico calo del numero dei pazienti presenti in struttura registratosi a causa della seconda ondata pandemica, e dunque la conseguente riduzione dei servizi socio-assistenziali svolti dalla cooperativa, quest'ultima avrebbe continuato a calcolare il corrispettivo dell'appalto in base all'”offerta economica” parametrata su una media di n. 50 ospiti giornalieri.
Secondo la la cooperativa si sarebbe “limitata a detrarre, in alcune fatture, poche Parte_1 migliaia di euro, quali ore “non usufruite”, con decurtazioni che tuttavia non corrisponderebbero all'effettiva riduzione della prestazione fornita a fronte della diminuzione del numero degli ospiti assistiti.
La contestazione è stata in realtà smentita dalla documentazione prodotta da , da CP_1
leggersi alla luce delle specifiche previsioni del contratto di appalto intercorso tra le parti, nonché delle prove orali svolte.
E invero, come correttamente argomentato dalla convenuta in sede di comparsa di costituzione pagina 5 di 17 e risposta, l'art. 7) del capitolato d'appalto – allegato “E” al contratto d'appalto (doc. 1 parte convenuta opposta) – prevedeva che la base sulla quale calcolare il valore dell'appalto venisse determinata con il seguente criterio: “5 anni per n. 50 Ospiti medi standard per il costo di una giornata pro- Ospite pari ad € 38,92 (trentotto/92) oltre IVA di legge”.
Detto importo rappresentava la base sulla quale era stato calcolato il valore complessivo dell'appalto de quo, tenendo quale parametro di riferimento quello di 50 ospiti medi standard
(presumibilmente quindi autosufficienti e non RSA, ma le parti sul punto nulla hanno argomentato), e fermo restando il necessario adeguamento dell'importo mensile qualora il numero degli ospiti presso la si fosse discostato da detto parametro ed i servizi erogati fossero aumentati o diminuiti Parte_1
rispetto alla presenza media presso la Parte_1
Nel contratto, infatti, si prevedeva un “Monte ore annuo” da dedicare ai diversi servizi inclusi nel prezzo applicato da , e in particolare (cfr. art. 6 capitolato d'appalto): CP_1
- n. 23.725 ore annue (n. 65 ore giornaliere) per il servizio di assistenza tutelare;
- n. 312 ore annue (n. 6 ore settimanali) per il servizio di animazione;
- n.
3.212 ore annue per il servizio di ristorazione;
- n. 780 ore annue (n. 15 ore settimanali) per il servizio di manutenzione;
- attività di coordinamento e servizi di pulizia/igiene ambientale e di lavanderia/guardaroba da svolgersi secondo proposta progettuale della . CP_1
Tuttavia, si evince chiaramente dalla combinata lettura degli artt. 4, 5 e 15 del capitolato di appalto, oltre che dall'offerta presentata da in sede di gara (cfr. doc. 2 parte attrice CP_1
opponente), che lo svolgimento di tali servizi sarebbe stato modulato a seconda dei fabbisogni della struttura, e che in particolare il monte ore del servizio di assistenza tutelare sarebbe stato
“proporzionato sulla media degli ospiti standard” e avrebbe potuto subire modificazioni proprio dinanzi a variazioni numeriche dei pazienti presenti in struttura.
In particolare, all'art. 4 del capitolato, si legge che l'Ente appaltante, proprio in considerazione del “numero e alla tipologia assistenziale degli utenti presenti nella struttura (suscettibili di variazione anche significativa nel corso dell'appalto)” si riservava la facoltà di chiedere l'effettuazione di maggiori o minori prestazioni fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale alle medesime condizioni di aggiudicazione del contratto.”
All'art. 5, rubricato “caratteristiche e modalità di attuazione dei servizi” si legge che l'organizzazione dei servizi appaltati sarebbe stata definita con l'Ente appaltante, e che l'Ente avrebbe mantenuto la responsabilità dell'organizzazione e della gestione della struttura, determinando anche, tra gli altri “gli orari dei servizi e le prestazioni erogate”.
pagina 6 di 17 Al successivo art. 15, “programmazione, gestione, verifica e rendicontazione delle attività” si legge che l'impresa sarebbe stata tenuta a trasmettere all'Ente, entro il 20 di ogni mese, i turni mensili di lavoro di tutto il personale operante in struttura, per la “preventiva approvazione della Direzione dell'Ente”, oltre alla registrazione delle presenze e degli orari effettuati dagli operatori nel mese precedente.
Al successivo art. 25, “fatturazione e pagamento” si legge che il pagamento del corrispettivo sarebbe avvenuto a 60 giorni, su presentazione di fatture mensili posticipate, e che la liquidazione sarebbe stata subordinata alla “verifica”, da parte dell'Ente, “della regolarità della prestazione”.
Ebbene, l'istruttoria orale svolta ha consentito di appurare come abbia operato CP_1
nel rispetto delle suddette previsioni contrattuali, comunicando mensilmente alla prima di Parte_1
fatturare, il dettaglio delle competenze dei servizi resi (cfr. doc. 4 parte attrice opponente, nonché dichiarazioni ST ud. 29.11.23). Testimone_1
Semplicemente, per quanto emerso dalle stesse allegazioni delle parti, prima dell'avvento della pandemia da Covid-19 non si era mai registrato all'interno della struttura un numero di ospiti inferiore alle 50 unità, sicché aveva sempre provveduto ad applicare il prezzo di € 42,10 mensili CP_1
pro-die ad (prezzo offerto in sede di aggiudicazione, come probabilmente rivalutato alla luce Pt_3
degli aumenti ISTAT, ma anche rispetto a tale dato le parti nulla hanno dedotto) e a fatturare a parte le prestazioni erogate in misura superiore a quelle previste dal capitolato d'appalto (cfr. a titolo esemplificativo doc. 5 parte attrice opponente, nonché dichiarazioni ST ud. 21.2.2024: Tes_2
“Posso dire che la fatturazione avveniva sulla base di un prospetto presenze e servizi effettivi (come da doc. 4 parte attrice opponete) che veniva preparato dal Back Office di e dato Parte_4 all'amministrazione di per la preparazione della fattura. Dalla struttura venivano CP_1
indicati mensilmente presenze e eventuali modifiche allo standard del capitolato contrattuale come ore di assistenza tutelare in più… “prima di fatturare c'era un confronto con rispetto alle Parte_1 presenze effettive e ai servizi aggiuntivi da fatturare o meno”; ST , ud. Testimone_3
29.11.2023: “era frequente che ci chiedessero di calibrare le ore effettive da erogare, ad esempio nel primo prospetto del doc. 4 le 54 ore di fisioterapia erano ore in più rispetto al pacchetto a forfait”).
Il problema emerse per la prima volta proprio con il sopraggiungere del Covid in struttura, quando il numero dei pazienti scese al di sotto delle n. 50 unità giornaliere, e dunque il prezzo pro-die previsto da capitolato d'appalto per ciascun ospite non corrispondeva più alla prestazione socio- assistenziale richiesta alla cooperativa.
A quel punto, accogliendo una specifica richiesta avanzata proprio da la Parte_1
cooperativa iniziò a stornare dal prezzo medio calcolato sui n. 50 Ospiti giornalieri le ore per assistenza pagina 7 di 17 e/o servizi erogati in misura inferiore rispetto al “Monte ore annuo” previsto in contratto (cfr. doc. 4 fatture periodo gennaio 2021 - settembre 2021 da cui risultano sempre stornate tutte le prestazioni non usufruite da in ragioni del minor numero di ospiti presenti presso la ZA). Parte_1
Tutte le fatture emesse da gennaio 2021 in avanti, infatti, riportano il prezzo fisso pro-die applicato su 50 presenze, con la decurtazione per “prestazioni socio sanitarie e di assistenza: ore non usufruite” (cfr. doc. 4 parte convenuta opposta, pag. 3 e ss.).
La ST , responsabile amministrativa di escussa all'udienza del Testimone_4 Parte_1
29 novembre 2023, ha infatti ricordato come fosse stata proprio la a chiedere alla Parte_1 cooperativa di venirle incontro nel calcolo del corrispettivo dell'appalto, tenendo conto della minor presenza di ospiti in struttura (“Con il Covid subimmo un drastico calo e si chiese alla di CP_1 considerare le minori ai fini della fatturazione…Noi avevamo fatto se non sbaglio un incontro il 7 gennaio 2021, io e il direttore della struttura, in cui ci eravamo recati presso la sede della
[...]
, e avevamo richiesto loro un “aiuto” sul conteggio delle presenze, per via del Covid. Loro ci CP_1 avevano detto che ci sarebbero venuti incontro”.)
Il ST Direttore di parimenti escusso all'udienza del 29 Testimone_5 Parte_1 novembre 2023, ha anch'egli ricordato dell'incontro del gennaio 2021 volto chiedere a CP_1 di tener conto dell'impatto emergenziale sugli ospiti della struttura, dichiarando: “Il 7 gennaio 2021, io la dott.ssa e il dottor ci siamo incontrati nella sede di punto service dove noi abbiamo Tes_1 Tes_3
esposto i nostri problemi chiedendo aiuto e chiedendo che ci venissero incontro con la rimodulazione dei costi sulla situazione Covid. Loro ci dissero che avrebbero valutato richiesta.”
Come ha poi riferito il testimone , impiegato presso , sempre Testimone_3 CP_1 escusso all'udienza del 29 novembre 2023“ad un certo punto non ci chiese di Parte_1
conteggiare meno ospiti, ma solo di conteggiare meno ore di servizio, perché comunque volevano mantenere un certo di standard di servizio.”.
A domanda specifica del Giudice su come fossero quantificati questi storni, il ST ha spiegato
“quando la situazione era a pieno regime, loro in qualche occasione avevano preferito anche dare qualche ora di servizio in più, a richiesta, quindi noi avevamo dato loro la quantificazione oraria del servizio aggiuntivo, ad Euro 17,75 credo;
ecco, questo è il discorso inverso, perché in questo caso invece ci avevano chiesto qualche ora di servizio in meno, era uno sconto che era stato fatto appositamente in virtù dell'emergenza Covid, perché ci avevano chiesto di erogare qualche ora in meno”.
Il dato trova conferma nell'esame delle fatture precedenti il periodo in contestazione, allorquando il costo delle prestazioni di servizio tutelare operate in aggiunta al monte ore contrattuale pagina 8 di 17 veniva in effetti calcolato in € 17,75 l'ora (cfr. doc. 4 parte convenuta opposta).
E che l'intenzione di fosse quella di gestire il periodo emergenziale Parte_1
riconoscendo alla cooperativa soltanto i costi dei servizi dalla stessa effettivamente erogati si comprende dal tenore della lettera del 27.4.2021, in cui la scriveva: “… stante la situazione Parte_1
di grande difficoltà in cui versa la che ha visto bruscamente diminuire il Parte_1
numero dei propri ospiti e di conseguenza le entrate, e la non contemporanea diminuzione dei costi applicati dalla vostra spettabile Cooperativa, ci vediamo costretti a chiedere quanto segue: dal 1 maggio 2021 e fino a quando non saranno stabiliti i tempi ed i modi per il rientro del credito da voi vantato, nel reciproco interesse, chiediamo vengano fatturate solo le ore effettivamente richieste e godute dall'Ente. Tale monte ore verrà inserito in una tabella concordata da ambo le parti, che comprenderà anche i costi orari applicati per le singole mansioni” (cfr. doc. 12 parte convenuta opposta).
Sebbene parte attrice opponente nulla abbia specificato, tale lettera deve essere intesa come manifestazione del diritto spettante all'Ente appaltatore di chiedere “l'effettuazione di maggiori o minori prestazioni, fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale” per far fronte a variazioni significative nel numero degli ospiti della struttura, così come previsto dall'art. 4 del capitolato di appalto.
Dal maggio 2021, la fatturazione effettuata da seguì lo stesso criterio degli storni CP_1
già effettuati a decorrere dalla fattura del gennaio 2021, cioè applicando sempre il prezzo contrattuale previsto per 50 ospiti medi, e poi decurtando i costi di servizi di assistenza tutelare/indiretta non erogati in ragione del minor numero di ospiti presenti in struttura.
Non risulta che la (pur avendo il diritto contrattuale di farlo, avendo mantenuto in Parte_1 capo a sé la responsabilità dell'organizzazione e della gestione della struttura anche tramite determinazione di “orari dei servizi e le prestazioni erogate”) abbia mai contestato i dettagli delle competenze che le comunicava mensilmente, né alle fatture di volta in volta emesse, che CP_1 anzi in parte saldò, alcune per quasi la totalità degli importi (cfr. in particolare ft. 407/01 di €
58.008,65, pagata per € 50.000,00; ft. 575/01 di € 64.158,69 pagata per € 50.000,00; ft. 780/01 di €
61.955,02 pagata per € 50.000,00; ft. 960/01 di € 61.914,48 pagata per € 50.000,00; ft. 1136/01 di €
61.826,34 pagata per € 50.000,00).
Tale dato, valutato unitamente alle risultanze dell'istruttoria orale, porta a ritenere che la fatturazione effettuata da nel periodo emergenziale sia stata quindi il frutto di accordi CP_1
intervenuti con la volti proprio a riadeguare i corrispettivi mensili alla Parte_1
minor prestazione socio-assistenziale svolta dalla cooperativa, sicché non vi sarebbe ragione per pagina 9 di 17 rideterminare ulteriormente il prezzo dell'appalto.
Peraltro, la non ha comunque addotto elementi concreti per permettere di Parte_1 determinare l'effettiva consistenza della riduzione della prestazione socio-assistenziale lamentata
(elementi che avrebbe potuto addurre ad esempio producendo i turni di lavoro, gli orari, o altri dati inerenti l'estrinsecarsi dei servizi resi dalla cooperativa nel periodo in contestazione), sicché anche una
CTU volta a valutare l'eventuale discrasia con i corrispettivi ex adverso fatturati sarebbe stata del tutto esplorativa.
La pretesa di vedersi rideterminare il corrispettivo dell'appalto deve pertanto essere integralmente rigettata.
2.3. Sulle fatture emesse a titolo di “contributo sostentamento costi DPI”.
L'istruttoria ha invece chiarito ogni dubbio circa la sussistenza del diritto di di Parte_1 opporre le spese per “contributo sostentamento costi DPI” addebitatele dalla cooperativa successivamente al marzo 2020.
L'art. 8 del capitolato d'appalto elenca gli oneri a carico dell'aggiudicataria; tra questi, “la fornitura del corredo del personale operativo occorrente (divise, camici, ecc..); ogni onere necessario per garantire il rispetto della normativa inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008); ogni altro adempimento necessario a garantire il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia”.
Ebbene, come noto, con l'avvento della pandemia da Covid-19 si rese necessario fornire a tutto il personale operativo mascherine e dispositivi di protezione individuale in misura certamente superiore alla norma.
Risulta dai documenti agli atti che all'approssimarsi della scadenza del contratto, nel settembre
2021, avesse richiesto a la disponibilità a prorogare i propri servizi. Parte_1 CP_1
aveva manifestato la sua disponibilità in tal senso, tuttavia condizionandola, CP_1
espressamente, alla corresponsione da parte di di un contributo a titolo di rimborso DPI Parte_1
“a partire dal 01/03/2020 e fino al termine dell'emergenza Covid”, calcolato “in aggiunta a quanto contrattualmente previsto” in “€ 1,50 più IVA se dovuta a termini di legge per ciascuna giornata presenza Ospite” (cfr. doc. 2 parte convenuta).
Il contratto, come dimostrano i fatti, venne poi prorogato, sebbene in assenza di un espresso riscontro scritto da parte della circa il riconoscimento o meno di tale contributo. Parte_1
L'istruttoria orale ha tuttavia chiarito come nessun accordo, nemmeno verbale, fu in effetti raggiunto tra le parti.
La ST , responsabile amministrativa della sul punto ha riferito: “i Testimone_1 Parte_1
pagina 10 di 17 costi DPI dovrebbero essere i camici, le mascherine, i calzari, ecc. da fornire agli operatori;
confermo che da quanto sembra le fatture sono state emesse considerando un numero di ospiti fisso di 50 persone, perché se non ricordo male avevano conteggiato un costo di 1,50 euro a ospite, (…). Loro hanno mandato la comunicazione, ma come rammentava prima la qui presente presidente,
[...]
non ha mai accettato la proposta di contribuire a questi costi;
le fatture dei DPI infatti non Pt_1 furono mai pagate, erano fatture tutte indipendenti rispetto al resto”.
Il ST Direttore della ha spiegato: “da novembre 2020, quando Testimone_5 Parte_1
entrò il Covid in struttura, cambiò il protocollo, perché occorreva invece usare questi DPI sia in termini di quantità e qualità; sollecitai io personalmente che venissero inviati con urgenza i DPI necessari, mi fu detto da che non poteva farsi carico di queste spese Tes_3 CP_1
straordinarie e impreviste, che non poteva starci negli euro 42,10 che fatturava a ospite. Ovviamente considerando che la salute non può essere messa in discussione, avevamo dato la disponibilità a valutare il maggior costo, a due condizioni: che, come richiesto dalla vigilanza, fosse organizzato un magazzino presso la struttura, e che il costo fosse applicato solo per gli ospiti effettivamente in struttura. Credo che ci sia traccia del fatto che poi la vigilanza ci fece un controllo e rilevò che i DPI non erano adeguati e non erano sufficienti, e che non avevano ancora un magazzino per stoccarle. A quel punto iniziammo a sobbarcarci noi le spese dei DPI”.
A domanda del Giudice (alla proposta di contribuzione non avete mai dato risposta?) il ST ha risposto: “Verbale sì, a queste condizioni. Scritta no.”
Anche la ST , membro del C.d.A. della ha riferito Testimone_6 Parte_1
esattamente le stesse circostanze di cui ha parlato il ST “I DPI inizialmente li fornimmo Tes_5
direttamente noi, poi se non erro la iniziò a fornirli e ci chiese di contribuire, bisognava CP_1
andarsi incontro e sul prezzo del contributo noi come Consiglio avevamo detto che poteva andare bene, ma loro però avrebbero dovuto seguire le direttive ASL e dovevano avere un magazzino per lo stoccaggio delle riserve di materiale. In assenza di tale condizione ricordo che come Consiglio di amministrazione avevamo deciso di non deliberare il riconoscimento del contributo, perché volevamo essere in regola con eventuali controlli. Il controllo in effetti dell'ASL ci fu. Avevano rilevato che ad esempio i calzari non erano adeguati perché lasciavano la gamba in parte scoperta. Avevano rilevato anche il problema della carenza di magazzino”.
Ne deriva che non può dirsi provato il raggiungimento di un accordo tra le parti riguardo alla ripartizione di tali costi, che per espressa previsione del contratto di appalto non possono dunque che rimanere a carico della . Parte_5
Peraltro, è vero che la ha rappresentato un evento straordinario, tale da astrattamente Pt_6
pagina 11 di 17 giustificare un adeguamento delle condizioni contrattuali, specie rispetto a costi certamente non prevedibili al momento della sottoscrizione del contratto, tuttavia non può non rilevarsi come la cooperativa nulla effettivamente provato circa i maggiori oneri in tesi sostenuti la fornitura di tali dispositivi.
Ed anzi, nel corso dell'istruttoria orale è addirittura emerso come per buona parte della pandemia fu la a procurare i DPI. Parte_1
La ST , dipendente della che lavorò presso la Testimone_7 Parte_7 residenza dal 2016 al 2022, ha riferito: “Personalmente utilizzavo un camice per una Parte_1 settimana circa perché questa era stata l'indicazione da parte di all'inizio, perché CP_1 mancavano i dispositivi;
sono stati poi implementati ad un certo punto da parte dell' Parte_8
e ricordo che ci fu un controllo dell'ASL, un'ispezione, ricordo che per esempio per gli
[...]
operatori che avevano un camice che arrivava solo fino al ginocchio avevano detto che occorreva mettere i calzari per coprire l'intera gamba. La cooperativa poi si adeguò e implementò sicuramente i dispositivi in uso al personale, ma tutta la prima parte della pandemia fu gestita molto dall'Ente” (cfr. verbale ud. 21.2.2024).
Ne deriva che nessun contributo per tali costi può essere ora ribaltato, peraltro in assenza di un qualsivoglia giustificativo, a carico della Parte_1
Devono pertanto ritenersi non dovuti dalla i costi esposti nelle fatture aventi ad Parte_1 oggetto “contributo sostentamento costi DPI” (ft. n. 578/01 del 12.04.21 di € 32.179,50; n. 829/01 del
27.05.21 di € 2.362,50; n. 963/21 del 15.06.21 di € 2.441,25; n. 1139/01 del 13.07.21 di € 2.362,50; n.
1205/01 del 28.07.21 di € 3.674,66; n. 1345/21 del 18.08.21 di 2.441,25; n. 1468/01 del 20.09.21 di €
2.441,25; n. 1814/01 del 02.11.21 di € 1.575,00) per la somma complessiva di € 49.477,91.
2.4. Sul dedotto inadempimento di ai servizi di pulizia/manutenzione. CP_1
Sempre secondo la lettera del contratto, possono ritenersi solo in parte opponibili alla cooperativa – e, quindi, compensabili con il credito dalla stessa azionato - le spese anticipate dalla per far fronte ad interventi di manutenzione ordinaria non eseguiti da . Parte_1 CP_1
Si legge, infatti, all'art. 21 del capitolato di appalto: “nel caso l'aggiudicatario abbandonasse o sospendesse per qualsiasi motivo il servizio, o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste “a regola d'arte”, l'amministrazione dell'Ente avrà diritto, previa contestazione delle infrazioni e diffida ad adempiere, di provvedere direttamente all'esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altre Agenzia o Imprese di sua fiducia, addebitando all'aggiudicatario inadempiente le spese da ciò derivanti nonché l'eventuale maggior onere rispetto a quello che avrebbe sostenuto se il servizio e le prestazioni fossero state
pagina 12 di 17 eseguite regolarmente” (cfr. doc. 1 parte convenuta opposta).
Ebbene, nessuna contestazione riguardo a pretesi inadempimenti di nella gestione CP_1
del servizio di pulizia e manutenzione risulta essere mai stata mossa dalla nel corso del Parte_1
rapporto.
Soltanto l'ultimo giorno di presenza della cooperativa presso la ZA , il Parte_1
20.09.2021, venne effettuato un sopralluogo in contraddittorio tra le parti, in occasione del quale vennero rilevate alcune criticità, e in particolare (doc. 16 attrice opponente):
- al piano terra: n. 2 persiane rotte, n. 8 zanzariere danneggiate di cui 1 mancante, n. 3 assi e n. 1 vaschetta del wc rotte, n. 1 porta esterna del bagno danneggiata, n. 2 ferri delle persiane rotti, n.
1 telecomando del letto mancante;
- al piano primo: n. 9 zanzariere rotte di cui 2 mancanti, n. 2 serie di veneziane danneggiate, n. 2 basi in muratura del water rotte, n. 2 scarichi doccia non funzionanti, n. 1 persiana mancante, n.
2 persiane fuori cardine, n. 1 spondina letto rotta, n. 2 assi water e n. 1 finestra danneggiate;
- al piano secondo: n. 8 zanzariere rotte, n. 1 tapparella danneggiata, n. 1 vaschetta del water rotta.
Venne inoltre segnalato che la cooperativa non aveva adempiuto agli impegni contrattuali che prevedevano, a proprio carico, “l'imbiancatura dei locali all'interno, la pulizia dei vetri anche all'esterno, ed il mantenimento delle aree esterne e del giardino”.
Le criticità vennero riportate in verbale e furono segnalate dalla a mezzo pec in data Parte_1
23.09.2021, unitamente alla doglianza di non aver fatto effettuare interventi urgenti e indifferibili sull'impianto elettrico della struttura (doc. 17 parte convenuta). può conseguentemente vantare il diritto di vedersi rimborsare le spese sostenute Parte_1
per far fronte agli interventi di riparazione/manutenzione di quanto ivi segnalato: in particolare, le spese per avvolgibili/zanzariere/serramenti rotti o danneggiati, così come quantificate nella fattura n.
11/22 della G.G. Service s.a.s. di € 5.258,20, le spese per manutenzione ordinaria dell'area verde, di cui alla fattura n. 75/21 di “L'Arte del verde” di € 1.400,00, nonché le spese di manutenzione dell'impianto elettrico, di cui alla fattura n. 169/21 della ditta Progeletric di € 5.380,00 (cfr. doc. 18 parte attrice opponente).
Per il resto, ha documentato di aver sopportato spese inerenti a interventi Parte_1
chiaramente rientranti nella manutenzione straordinaria (interventi per anomalie centrale termica, ripristino guaina tetto), o per i quali comunque non risulta correttamente sollevata debita contestazione secondo contratto (manutenzione impianto fotovoltaico, manutenzione impianto antincendio, disostruzione rete fognaria), con la conseguenza che non possono essere ribaltate sulla cooperativa.
pagina 13 di 17 Lo stesso deve dirsi per le spese in tesi sostenute da per far fronte agli interventi Parte_1
di sanificazione dei locali fatti eseguire durante la pandemia: mancando una specifica contestazione scritta del preteso inadempimento della – la “pulizia e sanificazione dei locali” rientravano Parte_5 infatti nella manutenzione ordinaria a carico dell'aggiudicatario – la non può pretendere di Parte_1
addebitare a spese sostenute a tale titolo. CP_1
2.5. Sulla fattura n. 2123/01 avente ad oggetto interessi moratori. ha azionato nei confronti della tra le altre, una fattura avente ad CP_1 Parte_1
oggetto interessi moratori da ritardato pagamento ex D.lgs. 231/02 (ft. n. 2123/01 dell'importo di €
134.328,44, doc. 4 parte convenuta opposta), che si è limitata a contestare adducendo Parte_1 che non sarebbero dovuti interessi su un capitale “a sua volta non dovuto”, riferendosi evidentemente alle contestazioni mosse sulle altre fatture emesse a titolo di corrispettivo dell'appalto o di contributo sostentamento costi DPI.
Sennonché, a ben vedere, la fattura n. 2123/01 riguarda interessi moratori per ritardato pagamento su fatture in gran parte diverse da quelle azionate in monitorio: nel dettaglio della fattura si fa infatti riferimento a generiche “competenze” del 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e del 2021.
Tuttavia, non essendo state prodotte agli atti le fatture oggetto, in tesi, del ritardato pagamento, né comunque un prospetto utile a individuare la data del loro effettivo pagamento e di conseguenza il calcolo degli interessi moratori per ciascuna maturati, la pretesa creditoria di deve CP_1
ritenersi priva di qualsivoglia supporto probatorio.
Trattandosi di un elemento costitutivo della propria pretesa creditoria, che spettava unicamente a provare, la domanda di pagamento di inerente tale fatturazione deve CP_1 CP_1
pertanto essere rigettata.
2.6. Sulla fattura n. 219/01 avente ad oggetto “Rimborsi ex DGR 13-2888”
Non può, infine, ritenersi dovuto l'importo di € 4.635,65 fatturato da a titolo di CP_1
maggiori oneri sostenuti per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Covid-19.
Si tratta, invero, di oneri che , pur dinanzi a specifica contestazione avversaria, CP_1
non ha in alcun modo giustificato, nulla comprovando circa i maggiori costi sostenuti a tale titolo.
2.7. Sulla richiesta di detrazione delle somme erogate da in favore dei soci- Parte_1
lavoratori di CP_1
Per quanto invece concerne l'eccezione di compensazione opposta da riguardo Parte_1
alla pretesa decurtazione degli importi pagati in favore dei dipendenti di a titolo di CP_1
retribuzioni e TFR, la stessa è da ritenersi infondata alla luce della documentazione offerta dalla cooperativa sin dalla comparsa di costituzione e risposta, dalla quale risulta come la somma di €
pagina 14 di 17 137.540,71 sia già stata portata in compensazione da , prima del deposito del ricorso per CP_1 decreto ingiuntivo, con ulteriori somme alla stessa spettanti in forza dei servizi resi all'opponente.
In particolare, l'importo di € 137.540,71 risulta essere stato portato ad integrale compensazione della fattura n. 1648 del 7 novembre 2020 per € 73.114,92 ed parziale compensazione della fattura
1850 dell'11 dicembre 2020 per € 64.425,79, mentre l'ulteriore complessivo importo di € 35.392,70 risulta essere stato portato in compensazione con ulteriori fatture ancora non del tutto saldate (docc. 10
e 11)
La circostanza è stata riconosciuta dal legale della all'udienza del 10 aprile 2024 Parte_1
(cfr. verbale d'udienza, in cui l'Avv. Carrea dichiarava su precisa domanda del Giudice: “rispetto all'eccezione di compensazione svolta in atto di citazione in opposizione, a seguito di controlli eseguiti, la riconosce che le somme indicate sono in effetti già state portate in compensazione dalla Parte_1
su fatture che non sono oggetto di ingiunzione”). CP_1
L'eccezione di compensazione, pertanto, deve ritenersi del tutto infondata oltre che espressamente rinunciata.
2.8. In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra argomentato, l'opposizione deve essere parzialmente accolta e il credito azionato da (€ 634.887,70), espunte le somme rivelatesi CP_1 non dovute (€ 49.477,91 per costi sostentamento DPI + € 134.328,44 per interessi moratori + €
4.635,65 per rimborsi ex DGR 13-2888) e decurtate le somme che ha buon diritto di Parte_1 portare in compensazione (€ 5.380,00 + € 1.400,00 + € 5.258,20) oltre a quelle che sono già state oggetto di pagamento in corso di causa (€ 240.000,00 corrisposti da all'udienza del Parte_1
20.12.2022) deve essere rideterminato nella minor somma di € 194.407,50, oltre interessi di legge dalla data della domanda (deposito ricorso per decreto ingiuntivo) al saldo effettivo.
***
3.1 Con riguardo alle spese di lite, va osservato che: “Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta” (Cass. civ.
19120/2009).
Con la precisazione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, perciò sottratto al pagina 15 di 17 sindacato di legittimità, la valutazione delle proporzione e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti (Cass. civ. 2149/2014).
3.2. Nel caso in esame, stante l'accoglimento, pur parziale, dell'opposizione svolta da
[...]
, e considerata l'entità del credito accertato come dovuto in favore di , sussistono i Pt_1 CP_1
presupposti per compensare le spese di lite nella misura di 1/3, con condanna di a Parte_1
rimborsare alla controparte il residuo dovuto, nella misura di 2/3.
Tali spese sono liquidate sulla base dei compensi medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, scaglione compreso tra € 260.00,01 e € 520.000,00 (valore del credito accertato senza considerare il pagamento banco iudicis intervenuto in corso di causa, pari quindi a € 434.407,50), e così per i seguenti importi:
Fase di studio € 3.544,00
Fase introduttiva del giudiziale € 2.338,00
Fase istruttoria e/o di trattazione € 10.411,00
Fase decisionale € 6.164,00 per un totale di € 22.457,00, di cui € 14.971,33 da porre a carico di parte attrice opponente, oltre alle spese documentate, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Tali spese devono essere distratte in favore dei difensori di dichiaratisi antistatari. CP_1
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 1933/2022 R.G. promossa da Parte_1
(parte attrice opponente) contro (parte convenuta
[...] Controparte_1
opposta), nel contraddittorio delle parti e in parziale accoglimento dell'opposizione svolta:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 343/2022 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 25.03.2022;
2) Dichiara tenuta e condanna la , in persona del Parte_1
suo legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a Controparte_1 CP_1
l'importo di € 194.407,50, oltre interessi di legge dalla data della domanda (deposito ricorso per decreto ingiuntivo) al saldo effettivo;
3) Compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3;
4) Dichiara tenuta e condanna la , in persona del Parte_1
suo legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare a i residui Controparte_1
pagina 16 di 17 2/3, liquidati in € 14.971,33, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende;
5) Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione dei predetti compensi e delle predette spese in favore degli Avv.ti Luca Failla e Marcello Buzzini, dichiaratisi antistatari.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Alessandria, lì 23.5.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Alice AMBROSIO
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Alice AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1933/2022 R.G. promossa da:
, in persona del legale rappresentante Presidente Parte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti MASSIMO BECCE e Parte_2
ROBERTA CARREA ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Alessandria, Corso Roma n.
73, come da procura in calce all'atto di citazione;
- PARTE ATTRICE OPPONENTE -
contro
: in persona dell'amministratore delegato e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, dott. rappresentata e difesa dagli Avv.ti LUCA FAILLA e CP_2
MARCELLO BUZZINI ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, Corso Europa n.
22, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (come da foglio di pc):
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia il Tribunale Ill.mo,
Nel merito, in via principale, anche alla luce dell'avvenuto pagamento banco iudicis, da parte della opponente, della somma di € 240.000,00, accogliere l'interposta opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 343/2022 del 25.03.2022 (R.G. 684/2022), emesso dal Tribunale di
pagina 1 di 17 Alessandria, Giudice Dott.ssa Martina Bianchi, notificato il 13.05.2022; dichiarare quindi infondata la pretesa creditoria di per i motivi sopra indicati;
in subordine, ridurre a Controparte_1
quanto di giustizia le pretese creditorie di Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.
In via istruttoria, ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio, volta a rideterminare il corrispettivo dell'appalto, per il periodo novembre 2020 – settembre 2021, in ragione della riduzione della prestazione socio-assistenziale a seguito della diminuzione del numero degli Ospiti, così come registrati sul Registro Presenze”;
Per la parte convenuta opposta (come da note di pc):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria,
(i) nel merito: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 343/2022 (R.G. 684/2022), emesso dal
Tribunale di Alessandria, Dott.ssa Martina Bianchi, in data 25 marzo 2022 e notificato il 13 maggio
2022, quanto alla somma capitale limitatamente ad € 394.887,70 (ovvero la differenza tra l'importo di
€ 634.887,70 originariamente richiesto ed € 240.000,00 corrisposti da all'udienza del Parte_1
20 dicembre 2022), o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli ulteriori interessi dal dovuto fino al saldo effettivo, con ogni conseguente eventuale statuizione, concedendo altresì
l'esecutorietà dello stesso;
(ii) in via subordinata e anche ove occorrer possa in via riconvenzionale: nella denegata ipotesi di mancata conferma del Decreto Ingiuntivo n. 343/2022 (R.G. 684/2022) emesso dal Tribunale di
Alessandria, Dott.ssa Martina Bianchi, in data del 25 marzo 2022 e notificato il 13 maggio 2022, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 corrispondere a quanto dovutole in forza dei servizi da quest'ultima Controparte_1
resi in forza del contratto di appalto per cui è causa intercorso tra le parti dal 24 gennaio 2016 e fino al 20 settembre 2021 nella misura che risulterà provata in corso di causa. Oltre agli interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo.
iii) in ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari di causa nonché rifusione del contributo unificato, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Su ricorso depositato da il Tribunale di Alessandria, con Controparte_1 decreto n. 343/2022, ingiungeva alla di corrispondere l'importo Parte_1
pagina 2 di 17 di € 634.887,70 oltre interessi, spese di procedura e successive occorrende.
La ricorrente richiedeva ed otteneva il suddetto decreto ingiuntivo sulla scorta di fatture emesse a titolo di corrispettivo di servizi socio-assistenziali resi in favore della Parte_1 nell'ambito di un contratto di appalto intercorso tra le parti, nonché per applicazione di costi extra e di interessi moratori, fatture tutte rimaste parzialmente o totalmente impagate.
1.2. Con atto di citazione 28.06.2022, la proponeva opposizione Parte_1
avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca integrale e dichiarando di offrire banco judicis la somma di € 240.000,00 a tacitazione di ogni avversaria richiesta.
Nel costituirsi la non negava la propria inadempienza al pagamento delle fatture Parte_1 azionate dalla controparte, ma deduceva l'illegittimità, almeno parziale, della pretesa creditoria avversaria nella parte in cui , dinanzi al drastico calo del numero dei pazienti presenti in CP_1
struttura registratosi durante la seconda ondata della pandemia da Covid-19, aveva continuato a fatturare il corrispettivo dell'appalto sostanzialmente in base all'“offerta economica” parametrata su n.
50 ospiti, nonostante la drastica riduzione della prestazione socio-assistenziale fornita. Chiedeva, quindi, la rideterminazione del corrispettivo dell'appalto per il periodo successivo al novembre 2020 fino alla cessazione del rapporto.
Deduceva poi l'opposta di aver pagato in favore dei soci lavoratori di retribuzioni CP_1
e contribuzioni relative alla mensilità di settembre 2021, nonché il TFR (oltre ai contributi fiscali e previdenziali) per un totale di € 172.933,44, nonché di aver fatto eseguire a proprie spese, a causa dell'inadempimento avversario, diversi interventi di manutenzione ordinaria previsti dal contratto di appalto, oltre che operazioni di sanificazione e tamponi sul personale all'interno della struttura, anticipando somme rispettivamente per € 20.351,66 e € 9.717,87, che chiedeva quindi di detrarre tali importi dai corrispettivi ex adverso dovuti.
Contestava, inoltre, la legittimità della pretesa creditoria nella parte in cui aveva CP_1
addebitato alla in mancanza di qualsivoglia accordo, e comunque sempre su una base Parte_1 media di n. 50 ospiti giornalieri, l'importo di € 49.477,91 a titolo di contributo per i dispositivi di protezione (mascherine, guanti, ecc..) utilizzati a causa dell'emergenza Covid, importo che chiedeva dunque di decurtare dalla somma ingiunta.
Contestava infine l'opposta la legittimità della pretesa creditoria avversaria in relazione agli interessi moratori ex adverso fatturati e alle somme richieste a titolo di “rimborsi ex DGR 13-2888”, ritenendoli non dovuti.
Con comparsa 25.11.2022 si costituiva in giudizio contestando in fatto e in CP_1
diritto le argomentazioni e deduzioni avversarie e chiedendone il rigetto. Per la denegata e non creduta pagina 3 di 17 ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto chiedeva in via riconvenzionale la condanna di a corrisponderle quanto dovutole in forza dei servizi Parte_1 da quest'ultima resi in forza del contratto di appalto intercorso tra le parti dal 24 gennaio 2016 e fino al
20 settembre 2021 nella diversa misura eventualmente dovuta in corso di causa.
1.3. Alla prima udienza di trattazione e comparizione delle parti, tenutasi il 20 dicembre 2022, offriva banco iudicis alla convenuta opposta, a tacitazione di ogni sua Parte_1 ragione di credito, il pagamento della somma di € 240.000,00, che quest'ultima dichiarava di accettare quale mero acconto sul maggior importo capitale dovuto, senza alcun riconoscimento in merito alla fondatezza delle argomentazioni avversarie.
1.4 Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c., la causa veniva istruita tramite orali e, all'esito, rinviata per precisazione delle conclusioni.
1.5. All'udienza del 5 novembre 2024, tenutasi con modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni così come in epigrafe, e il Giudice tratteneva la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall'art. 281-quinquies 1° comma c.p.c. ante riforma Cartabia.
***
2.1. L'opposizione è parzialmente fondata. ha invero azionato in sede monitoria fatture emesse nell'ambito Controparte_1 del “Contratto di appalto affidamento dei servizi socio assistenziali e generali dell'I.P.A.B. “ZA
Muzio Cortese” di Bassignana” intercorso con l'omonima Fondazione, avente ad oggetto la gestione e lo svolgimento di servizi socio-assistenziali e generali in favore degli ospiti della ZA IPAB
“Muzio Cortese”.
Il contratto veniva stipulato all'esito dell'aggiudicazione, da parte di , di una gara CP_1 di appalto per l'affidamento dei servizi in questione bandita dalla quale ente pubblico, ai Parte_1 sensi dell'art. 66 del D.lgs. 163/2006. si rendeva aggiudicataria della gara indetta, presentando l'offerta CP_1 economicamente più vantaggiosa, che nella specie prevedeva un prezzo giornaliero ad Ospite di €
38,64 calcolato rispetto alla base d'asta di n. 50 ospiti medi standard per 5 anni, e un prezzo complessivo offerto quindi di € 3.525.900,00.
Il 27 gennaio 2016 le parti sottoscrivevano il contratto di appalto e il relativo capitolato, prevedendo un valore presunto dell'affidamento dei servizi in oggetto di € 3.601.450,00 iva inclusa, calcolato su un periodo di 5 anni per n. 50 Ospiti medi standard al costo di una giornata pro-Ospite di €
38.92 oltre iva di legge (cfr. art. 7 capitolato speciale, doc. 1 parte convenuta opposta).
pagina 4 di 17 Il contratto, avente durata di 60 mesi con decorrenza dal 24.1.2016 al 23.01.2021, veniva prorogato dalle parti alle medesime condizioni contrattuali sino al 30.04.2021 e poi di fatto mantenuto in vigore, pur senza formalizzazione di rinnovo, sino alla risoluzione contrattuale intimata dalla in data 3.08.2021 (cfr. docc. 2 e 3 parte convenuta opposta). Parte_1
In questo quadro negoziale, il credito azionato da in via monitoria riguarda CP_1
sostanzialmente i corrispettivi dovuti per lo svolgimento dei servizi offerti dalla cooperativa dal mese di novembre 2020 sino alla risoluzione del rapporto, oltre ad alcuni costi “extra” applicati alla a titolo contributo DPI (ossia i dispositivi di protezione legati all'emergenza Covid, quali Parte_1 guanti, mascherine, ecc…), nonché gli interessi moratori maturati a causa dei ritardati pagamenti e i
“rimborsi ex DGR 13-2888”, per un totale di € 634.887,70.
In particolare, si tratta di 23 fatture tutte emesse da a decorrere dal mese di CP_1
novembre 2020, molte delle quali peraltro parzialmente saldate.
Nel costituirsi nel giudizio di opposizione, la non ha negato Parte_1
l'effettività delle prestazioni svolte da ma ha addotto diverse contestazioni inerenti il CP_1
quantum del corrispettivo ex adverso azionato.
Sennonché, all'esito dell'istruttoria svolta, solo alcune delle contestazioni svolte dalla si sono rivelate fondate. Parte_1
2.2. Sulla pretesa rideterminazione del corrispettivo dell'appalto.
La maggiore contestazione mossa dalla al credito azionato da Parte_1 CP_1
concerne la fatturazione dei corrispettivi dovuti a decorrere dal mese di novembre 2020 sino alla cessazione del rapporto, quando, a dire dell'opponente, nonostante il drastico calo del numero dei pazienti presenti in struttura registratosi a causa della seconda ondata pandemica, e dunque la conseguente riduzione dei servizi socio-assistenziali svolti dalla cooperativa, quest'ultima avrebbe continuato a calcolare il corrispettivo dell'appalto in base all'”offerta economica” parametrata su una media di n. 50 ospiti giornalieri.
Secondo la la cooperativa si sarebbe “limitata a detrarre, in alcune fatture, poche Parte_1 migliaia di euro, quali ore “non usufruite”, con decurtazioni che tuttavia non corrisponderebbero all'effettiva riduzione della prestazione fornita a fronte della diminuzione del numero degli ospiti assistiti.
La contestazione è stata in realtà smentita dalla documentazione prodotta da , da CP_1
leggersi alla luce delle specifiche previsioni del contratto di appalto intercorso tra le parti, nonché delle prove orali svolte.
E invero, come correttamente argomentato dalla convenuta in sede di comparsa di costituzione pagina 5 di 17 e risposta, l'art. 7) del capitolato d'appalto – allegato “E” al contratto d'appalto (doc. 1 parte convenuta opposta) – prevedeva che la base sulla quale calcolare il valore dell'appalto venisse determinata con il seguente criterio: “5 anni per n. 50 Ospiti medi standard per il costo di una giornata pro- Ospite pari ad € 38,92 (trentotto/92) oltre IVA di legge”.
Detto importo rappresentava la base sulla quale era stato calcolato il valore complessivo dell'appalto de quo, tenendo quale parametro di riferimento quello di 50 ospiti medi standard
(presumibilmente quindi autosufficienti e non RSA, ma le parti sul punto nulla hanno argomentato), e fermo restando il necessario adeguamento dell'importo mensile qualora il numero degli ospiti presso la si fosse discostato da detto parametro ed i servizi erogati fossero aumentati o diminuiti Parte_1
rispetto alla presenza media presso la Parte_1
Nel contratto, infatti, si prevedeva un “Monte ore annuo” da dedicare ai diversi servizi inclusi nel prezzo applicato da , e in particolare (cfr. art. 6 capitolato d'appalto): CP_1
- n. 23.725 ore annue (n. 65 ore giornaliere) per il servizio di assistenza tutelare;
- n. 312 ore annue (n. 6 ore settimanali) per il servizio di animazione;
- n.
3.212 ore annue per il servizio di ristorazione;
- n. 780 ore annue (n. 15 ore settimanali) per il servizio di manutenzione;
- attività di coordinamento e servizi di pulizia/igiene ambientale e di lavanderia/guardaroba da svolgersi secondo proposta progettuale della . CP_1
Tuttavia, si evince chiaramente dalla combinata lettura degli artt. 4, 5 e 15 del capitolato di appalto, oltre che dall'offerta presentata da in sede di gara (cfr. doc. 2 parte attrice CP_1
opponente), che lo svolgimento di tali servizi sarebbe stato modulato a seconda dei fabbisogni della struttura, e che in particolare il monte ore del servizio di assistenza tutelare sarebbe stato
“proporzionato sulla media degli ospiti standard” e avrebbe potuto subire modificazioni proprio dinanzi a variazioni numeriche dei pazienti presenti in struttura.
In particolare, all'art. 4 del capitolato, si legge che l'Ente appaltante, proprio in considerazione del “numero e alla tipologia assistenziale degli utenti presenti nella struttura (suscettibili di variazione anche significativa nel corso dell'appalto)” si riservava la facoltà di chiedere l'effettuazione di maggiori o minori prestazioni fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale alle medesime condizioni di aggiudicazione del contratto.”
All'art. 5, rubricato “caratteristiche e modalità di attuazione dei servizi” si legge che l'organizzazione dei servizi appaltati sarebbe stata definita con l'Ente appaltante, e che l'Ente avrebbe mantenuto la responsabilità dell'organizzazione e della gestione della struttura, determinando anche, tra gli altri “gli orari dei servizi e le prestazioni erogate”.
pagina 6 di 17 Al successivo art. 15, “programmazione, gestione, verifica e rendicontazione delle attività” si legge che l'impresa sarebbe stata tenuta a trasmettere all'Ente, entro il 20 di ogni mese, i turni mensili di lavoro di tutto il personale operante in struttura, per la “preventiva approvazione della Direzione dell'Ente”, oltre alla registrazione delle presenze e degli orari effettuati dagli operatori nel mese precedente.
Al successivo art. 25, “fatturazione e pagamento” si legge che il pagamento del corrispettivo sarebbe avvenuto a 60 giorni, su presentazione di fatture mensili posticipate, e che la liquidazione sarebbe stata subordinata alla “verifica”, da parte dell'Ente, “della regolarità della prestazione”.
Ebbene, l'istruttoria orale svolta ha consentito di appurare come abbia operato CP_1
nel rispetto delle suddette previsioni contrattuali, comunicando mensilmente alla prima di Parte_1
fatturare, il dettaglio delle competenze dei servizi resi (cfr. doc. 4 parte attrice opponente, nonché dichiarazioni ST ud. 29.11.23). Testimone_1
Semplicemente, per quanto emerso dalle stesse allegazioni delle parti, prima dell'avvento della pandemia da Covid-19 non si era mai registrato all'interno della struttura un numero di ospiti inferiore alle 50 unità, sicché aveva sempre provveduto ad applicare il prezzo di € 42,10 mensili CP_1
pro-die ad (prezzo offerto in sede di aggiudicazione, come probabilmente rivalutato alla luce Pt_3
degli aumenti ISTAT, ma anche rispetto a tale dato le parti nulla hanno dedotto) e a fatturare a parte le prestazioni erogate in misura superiore a quelle previste dal capitolato d'appalto (cfr. a titolo esemplificativo doc. 5 parte attrice opponente, nonché dichiarazioni ST ud. 21.2.2024: Tes_2
“Posso dire che la fatturazione avveniva sulla base di un prospetto presenze e servizi effettivi (come da doc. 4 parte attrice opponete) che veniva preparato dal Back Office di e dato Parte_4 all'amministrazione di per la preparazione della fattura. Dalla struttura venivano CP_1
indicati mensilmente presenze e eventuali modifiche allo standard del capitolato contrattuale come ore di assistenza tutelare in più… “prima di fatturare c'era un confronto con rispetto alle Parte_1 presenze effettive e ai servizi aggiuntivi da fatturare o meno”; ST , ud. Testimone_3
29.11.2023: “era frequente che ci chiedessero di calibrare le ore effettive da erogare, ad esempio nel primo prospetto del doc. 4 le 54 ore di fisioterapia erano ore in più rispetto al pacchetto a forfait”).
Il problema emerse per la prima volta proprio con il sopraggiungere del Covid in struttura, quando il numero dei pazienti scese al di sotto delle n. 50 unità giornaliere, e dunque il prezzo pro-die previsto da capitolato d'appalto per ciascun ospite non corrispondeva più alla prestazione socio- assistenziale richiesta alla cooperativa.
A quel punto, accogliendo una specifica richiesta avanzata proprio da la Parte_1
cooperativa iniziò a stornare dal prezzo medio calcolato sui n. 50 Ospiti giornalieri le ore per assistenza pagina 7 di 17 e/o servizi erogati in misura inferiore rispetto al “Monte ore annuo” previsto in contratto (cfr. doc. 4 fatture periodo gennaio 2021 - settembre 2021 da cui risultano sempre stornate tutte le prestazioni non usufruite da in ragioni del minor numero di ospiti presenti presso la ZA). Parte_1
Tutte le fatture emesse da gennaio 2021 in avanti, infatti, riportano il prezzo fisso pro-die applicato su 50 presenze, con la decurtazione per “prestazioni socio sanitarie e di assistenza: ore non usufruite” (cfr. doc. 4 parte convenuta opposta, pag. 3 e ss.).
La ST , responsabile amministrativa di escussa all'udienza del Testimone_4 Parte_1
29 novembre 2023, ha infatti ricordato come fosse stata proprio la a chiedere alla Parte_1 cooperativa di venirle incontro nel calcolo del corrispettivo dell'appalto, tenendo conto della minor presenza di ospiti in struttura (“Con il Covid subimmo un drastico calo e si chiese alla di CP_1 considerare le minori ai fini della fatturazione…Noi avevamo fatto se non sbaglio un incontro il 7 gennaio 2021, io e il direttore della struttura, in cui ci eravamo recati presso la sede della
[...]
, e avevamo richiesto loro un “aiuto” sul conteggio delle presenze, per via del Covid. Loro ci CP_1 avevano detto che ci sarebbero venuti incontro”.)
Il ST Direttore di parimenti escusso all'udienza del 29 Testimone_5 Parte_1 novembre 2023, ha anch'egli ricordato dell'incontro del gennaio 2021 volto chiedere a CP_1 di tener conto dell'impatto emergenziale sugli ospiti della struttura, dichiarando: “Il 7 gennaio 2021, io la dott.ssa e il dottor ci siamo incontrati nella sede di punto service dove noi abbiamo Tes_1 Tes_3
esposto i nostri problemi chiedendo aiuto e chiedendo che ci venissero incontro con la rimodulazione dei costi sulla situazione Covid. Loro ci dissero che avrebbero valutato richiesta.”
Come ha poi riferito il testimone , impiegato presso , sempre Testimone_3 CP_1 escusso all'udienza del 29 novembre 2023“ad un certo punto non ci chiese di Parte_1
conteggiare meno ospiti, ma solo di conteggiare meno ore di servizio, perché comunque volevano mantenere un certo di standard di servizio.”.
A domanda specifica del Giudice su come fossero quantificati questi storni, il ST ha spiegato
“quando la situazione era a pieno regime, loro in qualche occasione avevano preferito anche dare qualche ora di servizio in più, a richiesta, quindi noi avevamo dato loro la quantificazione oraria del servizio aggiuntivo, ad Euro 17,75 credo;
ecco, questo è il discorso inverso, perché in questo caso invece ci avevano chiesto qualche ora di servizio in meno, era uno sconto che era stato fatto appositamente in virtù dell'emergenza Covid, perché ci avevano chiesto di erogare qualche ora in meno”.
Il dato trova conferma nell'esame delle fatture precedenti il periodo in contestazione, allorquando il costo delle prestazioni di servizio tutelare operate in aggiunta al monte ore contrattuale pagina 8 di 17 veniva in effetti calcolato in € 17,75 l'ora (cfr. doc. 4 parte convenuta opposta).
E che l'intenzione di fosse quella di gestire il periodo emergenziale Parte_1
riconoscendo alla cooperativa soltanto i costi dei servizi dalla stessa effettivamente erogati si comprende dal tenore della lettera del 27.4.2021, in cui la scriveva: “… stante la situazione Parte_1
di grande difficoltà in cui versa la che ha visto bruscamente diminuire il Parte_1
numero dei propri ospiti e di conseguenza le entrate, e la non contemporanea diminuzione dei costi applicati dalla vostra spettabile Cooperativa, ci vediamo costretti a chiedere quanto segue: dal 1 maggio 2021 e fino a quando non saranno stabiliti i tempi ed i modi per il rientro del credito da voi vantato, nel reciproco interesse, chiediamo vengano fatturate solo le ore effettivamente richieste e godute dall'Ente. Tale monte ore verrà inserito in una tabella concordata da ambo le parti, che comprenderà anche i costi orari applicati per le singole mansioni” (cfr. doc. 12 parte convenuta opposta).
Sebbene parte attrice opponente nulla abbia specificato, tale lettera deve essere intesa come manifestazione del diritto spettante all'Ente appaltatore di chiedere “l'effettuazione di maggiori o minori prestazioni, fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale” per far fronte a variazioni significative nel numero degli ospiti della struttura, così come previsto dall'art. 4 del capitolato di appalto.
Dal maggio 2021, la fatturazione effettuata da seguì lo stesso criterio degli storni CP_1
già effettuati a decorrere dalla fattura del gennaio 2021, cioè applicando sempre il prezzo contrattuale previsto per 50 ospiti medi, e poi decurtando i costi di servizi di assistenza tutelare/indiretta non erogati in ragione del minor numero di ospiti presenti in struttura.
Non risulta che la (pur avendo il diritto contrattuale di farlo, avendo mantenuto in Parte_1 capo a sé la responsabilità dell'organizzazione e della gestione della struttura anche tramite determinazione di “orari dei servizi e le prestazioni erogate”) abbia mai contestato i dettagli delle competenze che le comunicava mensilmente, né alle fatture di volta in volta emesse, che CP_1 anzi in parte saldò, alcune per quasi la totalità degli importi (cfr. in particolare ft. 407/01 di €
58.008,65, pagata per € 50.000,00; ft. 575/01 di € 64.158,69 pagata per € 50.000,00; ft. 780/01 di €
61.955,02 pagata per € 50.000,00; ft. 960/01 di € 61.914,48 pagata per € 50.000,00; ft. 1136/01 di €
61.826,34 pagata per € 50.000,00).
Tale dato, valutato unitamente alle risultanze dell'istruttoria orale, porta a ritenere che la fatturazione effettuata da nel periodo emergenziale sia stata quindi il frutto di accordi CP_1
intervenuti con la volti proprio a riadeguare i corrispettivi mensili alla Parte_1
minor prestazione socio-assistenziale svolta dalla cooperativa, sicché non vi sarebbe ragione per pagina 9 di 17 rideterminare ulteriormente il prezzo dell'appalto.
Peraltro, la non ha comunque addotto elementi concreti per permettere di Parte_1 determinare l'effettiva consistenza della riduzione della prestazione socio-assistenziale lamentata
(elementi che avrebbe potuto addurre ad esempio producendo i turni di lavoro, gli orari, o altri dati inerenti l'estrinsecarsi dei servizi resi dalla cooperativa nel periodo in contestazione), sicché anche una
CTU volta a valutare l'eventuale discrasia con i corrispettivi ex adverso fatturati sarebbe stata del tutto esplorativa.
La pretesa di vedersi rideterminare il corrispettivo dell'appalto deve pertanto essere integralmente rigettata.
2.3. Sulle fatture emesse a titolo di “contributo sostentamento costi DPI”.
L'istruttoria ha invece chiarito ogni dubbio circa la sussistenza del diritto di di Parte_1 opporre le spese per “contributo sostentamento costi DPI” addebitatele dalla cooperativa successivamente al marzo 2020.
L'art. 8 del capitolato d'appalto elenca gli oneri a carico dell'aggiudicataria; tra questi, “la fornitura del corredo del personale operativo occorrente (divise, camici, ecc..); ogni onere necessario per garantire il rispetto della normativa inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008); ogni altro adempimento necessario a garantire il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia”.
Ebbene, come noto, con l'avvento della pandemia da Covid-19 si rese necessario fornire a tutto il personale operativo mascherine e dispositivi di protezione individuale in misura certamente superiore alla norma.
Risulta dai documenti agli atti che all'approssimarsi della scadenza del contratto, nel settembre
2021, avesse richiesto a la disponibilità a prorogare i propri servizi. Parte_1 CP_1
aveva manifestato la sua disponibilità in tal senso, tuttavia condizionandola, CP_1
espressamente, alla corresponsione da parte di di un contributo a titolo di rimborso DPI Parte_1
“a partire dal 01/03/2020 e fino al termine dell'emergenza Covid”, calcolato “in aggiunta a quanto contrattualmente previsto” in “€ 1,50 più IVA se dovuta a termini di legge per ciascuna giornata presenza Ospite” (cfr. doc. 2 parte convenuta).
Il contratto, come dimostrano i fatti, venne poi prorogato, sebbene in assenza di un espresso riscontro scritto da parte della circa il riconoscimento o meno di tale contributo. Parte_1
L'istruttoria orale ha tuttavia chiarito come nessun accordo, nemmeno verbale, fu in effetti raggiunto tra le parti.
La ST , responsabile amministrativa della sul punto ha riferito: “i Testimone_1 Parte_1
pagina 10 di 17 costi DPI dovrebbero essere i camici, le mascherine, i calzari, ecc. da fornire agli operatori;
confermo che da quanto sembra le fatture sono state emesse considerando un numero di ospiti fisso di 50 persone, perché se non ricordo male avevano conteggiato un costo di 1,50 euro a ospite, (…). Loro hanno mandato la comunicazione, ma come rammentava prima la qui presente presidente,
[...]
non ha mai accettato la proposta di contribuire a questi costi;
le fatture dei DPI infatti non Pt_1 furono mai pagate, erano fatture tutte indipendenti rispetto al resto”.
Il ST Direttore della ha spiegato: “da novembre 2020, quando Testimone_5 Parte_1
entrò il Covid in struttura, cambiò il protocollo, perché occorreva invece usare questi DPI sia in termini di quantità e qualità; sollecitai io personalmente che venissero inviati con urgenza i DPI necessari, mi fu detto da che non poteva farsi carico di queste spese Tes_3 CP_1
straordinarie e impreviste, che non poteva starci negli euro 42,10 che fatturava a ospite. Ovviamente considerando che la salute non può essere messa in discussione, avevamo dato la disponibilità a valutare il maggior costo, a due condizioni: che, come richiesto dalla vigilanza, fosse organizzato un magazzino presso la struttura, e che il costo fosse applicato solo per gli ospiti effettivamente in struttura. Credo che ci sia traccia del fatto che poi la vigilanza ci fece un controllo e rilevò che i DPI non erano adeguati e non erano sufficienti, e che non avevano ancora un magazzino per stoccarle. A quel punto iniziammo a sobbarcarci noi le spese dei DPI”.
A domanda del Giudice (alla proposta di contribuzione non avete mai dato risposta?) il ST ha risposto: “Verbale sì, a queste condizioni. Scritta no.”
Anche la ST , membro del C.d.A. della ha riferito Testimone_6 Parte_1
esattamente le stesse circostanze di cui ha parlato il ST “I DPI inizialmente li fornimmo Tes_5
direttamente noi, poi se non erro la iniziò a fornirli e ci chiese di contribuire, bisognava CP_1
andarsi incontro e sul prezzo del contributo noi come Consiglio avevamo detto che poteva andare bene, ma loro però avrebbero dovuto seguire le direttive ASL e dovevano avere un magazzino per lo stoccaggio delle riserve di materiale. In assenza di tale condizione ricordo che come Consiglio di amministrazione avevamo deciso di non deliberare il riconoscimento del contributo, perché volevamo essere in regola con eventuali controlli. Il controllo in effetti dell'ASL ci fu. Avevano rilevato che ad esempio i calzari non erano adeguati perché lasciavano la gamba in parte scoperta. Avevano rilevato anche il problema della carenza di magazzino”.
Ne deriva che non può dirsi provato il raggiungimento di un accordo tra le parti riguardo alla ripartizione di tali costi, che per espressa previsione del contratto di appalto non possono dunque che rimanere a carico della . Parte_5
Peraltro, è vero che la ha rappresentato un evento straordinario, tale da astrattamente Pt_6
pagina 11 di 17 giustificare un adeguamento delle condizioni contrattuali, specie rispetto a costi certamente non prevedibili al momento della sottoscrizione del contratto, tuttavia non può non rilevarsi come la cooperativa nulla effettivamente provato circa i maggiori oneri in tesi sostenuti la fornitura di tali dispositivi.
Ed anzi, nel corso dell'istruttoria orale è addirittura emerso come per buona parte della pandemia fu la a procurare i DPI. Parte_1
La ST , dipendente della che lavorò presso la Testimone_7 Parte_7 residenza dal 2016 al 2022, ha riferito: “Personalmente utilizzavo un camice per una Parte_1 settimana circa perché questa era stata l'indicazione da parte di all'inizio, perché CP_1 mancavano i dispositivi;
sono stati poi implementati ad un certo punto da parte dell' Parte_8
e ricordo che ci fu un controllo dell'ASL, un'ispezione, ricordo che per esempio per gli
[...]
operatori che avevano un camice che arrivava solo fino al ginocchio avevano detto che occorreva mettere i calzari per coprire l'intera gamba. La cooperativa poi si adeguò e implementò sicuramente i dispositivi in uso al personale, ma tutta la prima parte della pandemia fu gestita molto dall'Ente” (cfr. verbale ud. 21.2.2024).
Ne deriva che nessun contributo per tali costi può essere ora ribaltato, peraltro in assenza di un qualsivoglia giustificativo, a carico della Parte_1
Devono pertanto ritenersi non dovuti dalla i costi esposti nelle fatture aventi ad Parte_1 oggetto “contributo sostentamento costi DPI” (ft. n. 578/01 del 12.04.21 di € 32.179,50; n. 829/01 del
27.05.21 di € 2.362,50; n. 963/21 del 15.06.21 di € 2.441,25; n. 1139/01 del 13.07.21 di € 2.362,50; n.
1205/01 del 28.07.21 di € 3.674,66; n. 1345/21 del 18.08.21 di 2.441,25; n. 1468/01 del 20.09.21 di €
2.441,25; n. 1814/01 del 02.11.21 di € 1.575,00) per la somma complessiva di € 49.477,91.
2.4. Sul dedotto inadempimento di ai servizi di pulizia/manutenzione. CP_1
Sempre secondo la lettera del contratto, possono ritenersi solo in parte opponibili alla cooperativa – e, quindi, compensabili con il credito dalla stessa azionato - le spese anticipate dalla per far fronte ad interventi di manutenzione ordinaria non eseguiti da . Parte_1 CP_1
Si legge, infatti, all'art. 21 del capitolato di appalto: “nel caso l'aggiudicatario abbandonasse o sospendesse per qualsiasi motivo il servizio, o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste “a regola d'arte”, l'amministrazione dell'Ente avrà diritto, previa contestazione delle infrazioni e diffida ad adempiere, di provvedere direttamente all'esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altre Agenzia o Imprese di sua fiducia, addebitando all'aggiudicatario inadempiente le spese da ciò derivanti nonché l'eventuale maggior onere rispetto a quello che avrebbe sostenuto se il servizio e le prestazioni fossero state
pagina 12 di 17 eseguite regolarmente” (cfr. doc. 1 parte convenuta opposta).
Ebbene, nessuna contestazione riguardo a pretesi inadempimenti di nella gestione CP_1
del servizio di pulizia e manutenzione risulta essere mai stata mossa dalla nel corso del Parte_1
rapporto.
Soltanto l'ultimo giorno di presenza della cooperativa presso la ZA , il Parte_1
20.09.2021, venne effettuato un sopralluogo in contraddittorio tra le parti, in occasione del quale vennero rilevate alcune criticità, e in particolare (doc. 16 attrice opponente):
- al piano terra: n. 2 persiane rotte, n. 8 zanzariere danneggiate di cui 1 mancante, n. 3 assi e n. 1 vaschetta del wc rotte, n. 1 porta esterna del bagno danneggiata, n. 2 ferri delle persiane rotti, n.
1 telecomando del letto mancante;
- al piano primo: n. 9 zanzariere rotte di cui 2 mancanti, n. 2 serie di veneziane danneggiate, n. 2 basi in muratura del water rotte, n. 2 scarichi doccia non funzionanti, n. 1 persiana mancante, n.
2 persiane fuori cardine, n. 1 spondina letto rotta, n. 2 assi water e n. 1 finestra danneggiate;
- al piano secondo: n. 8 zanzariere rotte, n. 1 tapparella danneggiata, n. 1 vaschetta del water rotta.
Venne inoltre segnalato che la cooperativa non aveva adempiuto agli impegni contrattuali che prevedevano, a proprio carico, “l'imbiancatura dei locali all'interno, la pulizia dei vetri anche all'esterno, ed il mantenimento delle aree esterne e del giardino”.
Le criticità vennero riportate in verbale e furono segnalate dalla a mezzo pec in data Parte_1
23.09.2021, unitamente alla doglianza di non aver fatto effettuare interventi urgenti e indifferibili sull'impianto elettrico della struttura (doc. 17 parte convenuta). può conseguentemente vantare il diritto di vedersi rimborsare le spese sostenute Parte_1
per far fronte agli interventi di riparazione/manutenzione di quanto ivi segnalato: in particolare, le spese per avvolgibili/zanzariere/serramenti rotti o danneggiati, così come quantificate nella fattura n.
11/22 della G.G. Service s.a.s. di € 5.258,20, le spese per manutenzione ordinaria dell'area verde, di cui alla fattura n. 75/21 di “L'Arte del verde” di € 1.400,00, nonché le spese di manutenzione dell'impianto elettrico, di cui alla fattura n. 169/21 della ditta Progeletric di € 5.380,00 (cfr. doc. 18 parte attrice opponente).
Per il resto, ha documentato di aver sopportato spese inerenti a interventi Parte_1
chiaramente rientranti nella manutenzione straordinaria (interventi per anomalie centrale termica, ripristino guaina tetto), o per i quali comunque non risulta correttamente sollevata debita contestazione secondo contratto (manutenzione impianto fotovoltaico, manutenzione impianto antincendio, disostruzione rete fognaria), con la conseguenza che non possono essere ribaltate sulla cooperativa.
pagina 13 di 17 Lo stesso deve dirsi per le spese in tesi sostenute da per far fronte agli interventi Parte_1
di sanificazione dei locali fatti eseguire durante la pandemia: mancando una specifica contestazione scritta del preteso inadempimento della – la “pulizia e sanificazione dei locali” rientravano Parte_5 infatti nella manutenzione ordinaria a carico dell'aggiudicatario – la non può pretendere di Parte_1
addebitare a spese sostenute a tale titolo. CP_1
2.5. Sulla fattura n. 2123/01 avente ad oggetto interessi moratori. ha azionato nei confronti della tra le altre, una fattura avente ad CP_1 Parte_1
oggetto interessi moratori da ritardato pagamento ex D.lgs. 231/02 (ft. n. 2123/01 dell'importo di €
134.328,44, doc. 4 parte convenuta opposta), che si è limitata a contestare adducendo Parte_1 che non sarebbero dovuti interessi su un capitale “a sua volta non dovuto”, riferendosi evidentemente alle contestazioni mosse sulle altre fatture emesse a titolo di corrispettivo dell'appalto o di contributo sostentamento costi DPI.
Sennonché, a ben vedere, la fattura n. 2123/01 riguarda interessi moratori per ritardato pagamento su fatture in gran parte diverse da quelle azionate in monitorio: nel dettaglio della fattura si fa infatti riferimento a generiche “competenze” del 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e del 2021.
Tuttavia, non essendo state prodotte agli atti le fatture oggetto, in tesi, del ritardato pagamento, né comunque un prospetto utile a individuare la data del loro effettivo pagamento e di conseguenza il calcolo degli interessi moratori per ciascuna maturati, la pretesa creditoria di deve CP_1
ritenersi priva di qualsivoglia supporto probatorio.
Trattandosi di un elemento costitutivo della propria pretesa creditoria, che spettava unicamente a provare, la domanda di pagamento di inerente tale fatturazione deve CP_1 CP_1
pertanto essere rigettata.
2.6. Sulla fattura n. 219/01 avente ad oggetto “Rimborsi ex DGR 13-2888”
Non può, infine, ritenersi dovuto l'importo di € 4.635,65 fatturato da a titolo di CP_1
maggiori oneri sostenuti per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Covid-19.
Si tratta, invero, di oneri che , pur dinanzi a specifica contestazione avversaria, CP_1
non ha in alcun modo giustificato, nulla comprovando circa i maggiori costi sostenuti a tale titolo.
2.7. Sulla richiesta di detrazione delle somme erogate da in favore dei soci- Parte_1
lavoratori di CP_1
Per quanto invece concerne l'eccezione di compensazione opposta da riguardo Parte_1
alla pretesa decurtazione degli importi pagati in favore dei dipendenti di a titolo di CP_1
retribuzioni e TFR, la stessa è da ritenersi infondata alla luce della documentazione offerta dalla cooperativa sin dalla comparsa di costituzione e risposta, dalla quale risulta come la somma di €
pagina 14 di 17 137.540,71 sia già stata portata in compensazione da , prima del deposito del ricorso per CP_1 decreto ingiuntivo, con ulteriori somme alla stessa spettanti in forza dei servizi resi all'opponente.
In particolare, l'importo di € 137.540,71 risulta essere stato portato ad integrale compensazione della fattura n. 1648 del 7 novembre 2020 per € 73.114,92 ed parziale compensazione della fattura
1850 dell'11 dicembre 2020 per € 64.425,79, mentre l'ulteriore complessivo importo di € 35.392,70 risulta essere stato portato in compensazione con ulteriori fatture ancora non del tutto saldate (docc. 10
e 11)
La circostanza è stata riconosciuta dal legale della all'udienza del 10 aprile 2024 Parte_1
(cfr. verbale d'udienza, in cui l'Avv. Carrea dichiarava su precisa domanda del Giudice: “rispetto all'eccezione di compensazione svolta in atto di citazione in opposizione, a seguito di controlli eseguiti, la riconosce che le somme indicate sono in effetti già state portate in compensazione dalla Parte_1
su fatture che non sono oggetto di ingiunzione”). CP_1
L'eccezione di compensazione, pertanto, deve ritenersi del tutto infondata oltre che espressamente rinunciata.
2.8. In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra argomentato, l'opposizione deve essere parzialmente accolta e il credito azionato da (€ 634.887,70), espunte le somme rivelatesi CP_1 non dovute (€ 49.477,91 per costi sostentamento DPI + € 134.328,44 per interessi moratori + €
4.635,65 per rimborsi ex DGR 13-2888) e decurtate le somme che ha buon diritto di Parte_1 portare in compensazione (€ 5.380,00 + € 1.400,00 + € 5.258,20) oltre a quelle che sono già state oggetto di pagamento in corso di causa (€ 240.000,00 corrisposti da all'udienza del Parte_1
20.12.2022) deve essere rideterminato nella minor somma di € 194.407,50, oltre interessi di legge dalla data della domanda (deposito ricorso per decreto ingiuntivo) al saldo effettivo.
***
3.1 Con riguardo alle spese di lite, va osservato che: “Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta” (Cass. civ.
19120/2009).
Con la precisazione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, perciò sottratto al pagina 15 di 17 sindacato di legittimità, la valutazione delle proporzione e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti (Cass. civ. 2149/2014).
3.2. Nel caso in esame, stante l'accoglimento, pur parziale, dell'opposizione svolta da
[...]
, e considerata l'entità del credito accertato come dovuto in favore di , sussistono i Pt_1 CP_1
presupposti per compensare le spese di lite nella misura di 1/3, con condanna di a Parte_1
rimborsare alla controparte il residuo dovuto, nella misura di 2/3.
Tali spese sono liquidate sulla base dei compensi medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, scaglione compreso tra € 260.00,01 e € 520.000,00 (valore del credito accertato senza considerare il pagamento banco iudicis intervenuto in corso di causa, pari quindi a € 434.407,50), e così per i seguenti importi:
Fase di studio € 3.544,00
Fase introduttiva del giudiziale € 2.338,00
Fase istruttoria e/o di trattazione € 10.411,00
Fase decisionale € 6.164,00 per un totale di € 22.457,00, di cui € 14.971,33 da porre a carico di parte attrice opponente, oltre alle spese documentate, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Tali spese devono essere distratte in favore dei difensori di dichiaratisi antistatari. CP_1
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 1933/2022 R.G. promossa da Parte_1
(parte attrice opponente) contro (parte convenuta
[...] Controparte_1
opposta), nel contraddittorio delle parti e in parziale accoglimento dell'opposizione svolta:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 343/2022 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 25.03.2022;
2) Dichiara tenuta e condanna la , in persona del Parte_1
suo legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a Controparte_1 CP_1
l'importo di € 194.407,50, oltre interessi di legge dalla data della domanda (deposito ricorso per decreto ingiuntivo) al saldo effettivo;
3) Compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3;
4) Dichiara tenuta e condanna la , in persona del Parte_1
suo legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare a i residui Controparte_1
pagina 16 di 17 2/3, liquidati in € 14.971,33, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende;
5) Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione dei predetti compensi e delle predette spese in favore degli Avv.ti Luca Failla e Marcello Buzzini, dichiaratisi antistatari.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Alessandria, lì 23.5.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Alice AMBROSIO
pagina 17 di 17