Sentenza breve 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 13/06/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00441/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00255/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 255 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Nunzio Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Gullo e Giulia De Caridi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Gentile e Maria Lucia Civello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento previa sospensiva
- del Decreto Dirigenziale n.-OMISSIS-, con il quale la SUA della Regione Calabria ha annullato il decreto di aggiudicazione n.-OMISSIS-, in esecuzione della sentenza del TAR Reggio Calabria n.-OMISSIS-, e ha escluso la -OMISSIS- dalla gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata con piantonamento fisso della sede del Consiglio Regionale della Calabria in Reggio Calabria;
- per quanto occorrer possa, di tutti i provvedimenti inerenti il procedimento di verifica dei requisiti in capo alla -OMISSIS-, ivi inclusa la nota protocollo n.-OMISSIS- con la quale il Dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti del Consiglio Regionale ha comunicato l'esito negativo delle verifiche dei requisiti in capo alla -OMISSIS-;
- del provvedimento, di estremi e contenuto non conosciuti, con cui sia stato attivato nei confronti dell'-OMISSIS- il sub-procedimento di verifica previsto dall'art. 97 comma 5 del d.lgs. n.50/2016;
- nonché, ancora di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato con l'illegittima aggiudicataria, e per il risarcimento in forma specifica con aggiudicazione in favore della ricorrente e subentro nell'esecuzione del servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e dell’-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto ritualmente notificato il 16.5.2025 e depositato il 26.5.2025 la -OMISSIS- ha esposto:
-) la ricorrente aveva partecipato alla gara per l’affidamento del servizio di vigilanza armata con piantonamento fisso della sede del Consiglio Regionale della Calabria in Reggio Calabria, indetta dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) di tale Ente con bando spedito per la pubblicazione in G.U.U.E. il 15.12.2020, all’esito della quale la terza classificata -OMISSIS-. aveva impugnato gli atti di gara dinanzi a questo T.A.R. (ricorso R.G. n.-OMISSIS-), contestando sia l’aggiudicazione in favore della controinteressata (prima classificata) -OMISSIS- per violazione dei minimi retributivi ed incongruità degli oneri della sicurezza, sia l’ammissione dell’allora seconda graduata ed odierna ricorrente per carenza dei requisiti generali e per erroneità di punteggio, oltre che per l’anomalia dell’offerta, quantunque non verificata e, in via subordinata, contestava gli atti di nomina della Commissione aggiudicatrice;
-) con sentenza n. -OMISSIS- questo T.A.R. accoglieva il ricorso per l’ultimo dei motivi proposti attinenti alla nomina della commissione, rigettava la censura di difetto di istruttoria sul possesso dei requisiti generali per la seconda graduata -OMISSIS- e dichiarava assorbiti gli altri motivi e, a seguito di appello sia dalla Regione Calabria che dalla -OMISSIS-, da quest’ultima quanto all’ordine di esame seguito in sentenza e con riproposizione dei motivi assorbiti, il Consiglio di Stato [a] con sentenza non definitiva n. -OMISSIS- rigettava l’appello principale, confermando l’annullamento per vizi nella composizione della Commissione, e, quanto al gravame incidentale, accoglieva la censura attinente all’ordine di analisi dei motivi, disponendo, altresì, una verificazione sull’anomalia dei costi del lavoro allegati dall’aggiudicataria -OMISSIS-, a seguito della quale, [b] con sentenza definitiva n. -OMISSIS- riteneva illegittima la sua ammissione e rigettava i motivi circa la posizione della -OMISSIS-, essendo in contestazione poteri non ancora esercitati in difetto di verifica dell’anomalia dell’offerta;
-) in ottemperanza alla sentenza definitiva, la S.U.A. richiedeva all’odierna ricorrente le giustificazioni sulle voci di costo dell’offerta e, ritenuta questa congrua, con decreto n.-OMISSIS-, comunicato il successivo -OMISSIS-, aggiudicava la gara in suo favore;
-) avverso il predetto provvedimento di aggiudicazione la -OMISSIS- proponeva ricorso (R.G. n. -OMISSIS-), sostenendo, in sostanza, l’illegittimità delle giustificazioni in quanto basate sul richiamo delle tabelle ministeriali vigenti al tempo della gara, approvate con D.M. 21.3.2016, con invariabilità i trattamenti salariali minimi inderogabili del C.C.N.L. per i dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, tralasciando, però, i rinnovi contrattuali nel frattempo entrati in vigore con il maggior costo del personale ivi previsto, ossia un incremento dei minimi retributivi, a valere dal 30.5.2023 e sino al 16.2.2024, e in seguito con decorrenza dall’1.6.2024 al 31.12.2026;
-) con sentenza n.-OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS-, questo T.A.R. accoglieva il ricorso, affermando che la S.U.A. avrebbe dovuto porre a fondamento della verifica di congruità dell’offerta della -OMISSIS- (effettuata in ragione delle tabelle ministeriali vigenti al tempo della gara, approvate con D.M. 21.3.2016) il nuovo assetto contrattuale come recepito nelle nuove tabelle ministeriali approvate nelle more dell’istruttoria e annullava l’aggiudicazione impregiudicata la riedizione del potere in termini di rinnovazione della valutazione delle giustificazioni offerte dalla suddetta aggiudicataria;
-) con decreto dirigenziale n.-OMISSIS-, la S.U.A. ha annullato il decreto di aggiudicazione n.-OMISSIS- in dichiarata esecuzione della precitata sentenza n.-OMISSIS- e ha escluso la ricorrente dalla gara;
-) seguiva accesso agli atti, richiesto il -OMISSIS- ed assentito il -OMISSIS- con nota ove si specificava che l’ulteriore documentazione richiesta non era in suo possesso, per essere stati i relativi adempimenti svolti dal Consiglio regionale perché rientranti tra le verifiche propedeutiche alla stipula del contratto, a seguito della quale medesima istanza veniva inoltrata al Consiglio Regionale per rimanere allo stato priva di riscontro.
1.1- Ritenendo illegittimi gli atti di cui in epigrafe, se ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt.95 e 97 del D.Lgs.n.50/2016. Eccesso di potere per assenza di istruttoria e di motivazione, per assenza ed erroneità dei presupposti, per travisamento dei fatti.
Parte ricorrente deduce illegittimità dell’impugnato decreto dirigenziale nella parte in cui la S.U.A. ha omesso di attivare il subprocedimento di verifica nei suoi confronti -avviandolo invece quanto alla -OMISSIS-, unico operatore economico rimasto in gara- tenuto conto della possibilità offerta in sede di giustificazione di modificare o aggiustare singole voci di costo rispetto alle pregresse giustificazioni, anche in relazione a sopravvenienze di fatto o normative, potendosi sempre valorizzare economie sopravvenienti, in grado di refluire sull'affidamento del contratto.
Soggiunge la ricorrente che neanche la controinteressata -OMISSIS-, utilizzando le tabelle ministeriali in vigore, riuscirebbe a dimostrare la congruità della propria offerta alla luce del ribasso dalla stessa presentato in gara, circostanza che comporterà di certo l'adeguamento contrattuale, in assenza del quale nessun operatore economico potrà reggere i costi dell'appalto e, in via subordinata dovrà essere ripetuta l’intera gara, con rimodulazione della base d’asta.
II) Violazione e falsa applicazione degli artt.81 e 83 del D.Lgs.n.50/2016. Eccesso di potere per assenza di istruttoria e di motivazione, per assenza ed erroneità dei presupposti, per travisamento dei fatti.
Viene contestato l’avversato decreto dirigenziale nell’ulteriore parte in cui, richiamata la nota istruttoria prot. n.-OMISSIS-, ha escluso la ricorrente dalla gara adducendo la mancanza di documentazione attestante l’autorizzazione ad esercitare l’attività di vigilanza privata per il territorio della Città di Reggio Calabria, sede in cui il servizio oggetto di appalto deve essere svolto.
In particolare, la ricorrente afferma che:
-) è titolare di licenza ad esercitare l’attività di vigilanza privata, rilasciatale dalla Prefettura di Catanzaro con provvedimento dell’-OMISSIS-, avente validità triennale (dall’-OMISSIS- al -OMISSIS-) ed estensione riferita al territorio provinciale di Catanzaro, quindi rinnovata con decreto prefettizio del -OMISSIS- per il triennio -OMISSIS- con estensione territoriale alla Provincia di Catanzaro, alla Provincia di Crotone, alla Provincia di Vibo Valentia e ad alcuni Comuni della Provincia di Reggio Calabria (non inclusa la Città di Reggio Calabria), poi ancora rinnovata con decreto prefettizio del -OMISSIS- per il triennio -OMISSIS- e medesima estensione territoriale ed infine con decreto prefettizio del -OMISSIS- con validità per il triennio -OMISSIS- e medesima estensione territoriale;
-) quanto all’inclusione dell’estensione anche alla Città di Reggio Calabria, in data -OMISSIS- essa aveva presentato alla Prefettura di Catanzaro istanza documentata ex art. 257- ter del D.P.R. 153/2008, seguita, in assenza di riscontro, da solleciti del -OMISSIS- e del -OMISSIS- e quindi da diffida del -OMISSIS- -ove la stessa ricorrente, pur instando per il rilascio di un formale provvedimento, precisava che l’efficacia della comunicazione di inizio attività notificata ex art.257- ter comma 5 doveva intendersi non subordinata al decorso dell'ulteriore termine di novanta giorni, salvo il potere del Prefetto di inibire l'attività nel predetto termine- a seguito della quale il -OMISSIS- la Prefettura chiedeva integrazioni al progetto quanto alla nuova dotazione di automezzi e di personale da utilizzare nei Comuni oggetto di estensione territoriale, a loro volta trasmesse dalla ricorrente il -OMISSIS- e dalle quali emergeva una dotazione sufficiente ad integrare i requisiti tecnico-organizzativi fondanti la richiesta estensione territoriale;
-) da ciò conseguirebbe che, ancorché in assenza di un formale provvedimento di autorizzazione all’estensione territoriale, essa possa legittimamente svolgere la propria attività di vigilanza privata anche nella Città di Reggio Calabria, ai sensi dell’art.257- ter comma 5 del D.P.R. n. 153/2008 stante il silenzio-assenso formatosi sulla richiesta di estensione a seguito di integrazione progettuale.
III) Violazione e falsa applicazione dell’art.80 del D.Lgs.n.50/2016. Eccesso di potere per assenza di istruttoria e di motivazione, per assenza ed erroneità dei presupposti, per travisamento dei fatti.
Parte ricorrente deduce illegittimità dell’avversato decreto dirigenziale di esclusione nell’ulteriore parte in cui, richiamata la predetta nota istruttoria prot. n.-OMISSIS-, è stata rilevata la carenza della continuità nel possesso del requisito della regolarità fiscale, desunto dall’acquisizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate di Catanzaro, di n. 3 verifiche con esito negativo/irregolare per “ violazioni definitivamente accertate ” e da valutazioni effettuate in merito a “violazioni non definitivamente accertate” queste ultime consistenti in n. 3 accertamenti unificati di valore complessivo pari ad € 2.359.368,00.
Deduce la ricorrente che i tre accertamenti (relativi agli anni di imposta 2013, 2014 e 2015) sono stati inizialmente inseriti nella definizione delle liti pendenti di cui alla legge n.197/2022 a seguito della quale la ricorrente ha pagato le prime tre rate, sospendendo il pagamento delle rate successive stante la presentazione, nel frattempo, di omologa di accordo di ristrutturazione del debito, nonostante il quale l’Agente di riscossione ha però notificato, in data 5.12.2024, cartella di pagamento per le tre definizioni agevolate (anni di imposta 2013-2014-2015), cui ha fatto seguito, il -OMISSIS-, la presentazione di richiesta di rateizzazione, accolta il -OMISSIS- e le cui due rate sono state regolarmente pagate, nonché da impugnazione della cartella alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Catanzaro;
-) soggiunge la ricorrente che il periodo particolarmente breve nel corso del quale sarebbe stata rilevata la sussistenza di “violazioni non definitivamente accertate” non potrebbe comportare l’esclusione dalle procedure di gara in corso, in quanto irragionevole e contraria al principio di proporzionalità, in assenza di prova circa la concreta compromissione dell’esigenza dell’Amministrazione di instaurare rapporti contrattuali con soggetti affidabili e qualificati;
-) precisa ancora la ricorrente che, dopo la proposizione del ricorso alla magistratura tributaria, il Tribunale Penale di Catanzaro ha pronunciato la sentenza n.-OMISSIS-, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti del suo legale rappresentante per il reato di cui all’art.4 d.lg.s.n.74/2000, con la quale ha assolto l’imputato dal reato ascrittogli affermando che “ l'evasione fiscale emersa è di €.146.234,40 quindi al di sotto della soglia di punibilità vigente nel periodo in contestazione” .
2- Con atto depositato il 3.6.2025 si è costituita la Regione Calabria, la quale ha, il successivo 5.6.2025, depositato memoria e documenti.
3- Con atto depositato il 5.6.2025 si è costituita la controinteressata -OMISSIS- che, il successivo 9.6.2025, ha depositato memoria.
4- Sempre in data 5.6.2025 la ricorrente ha depositato memoria ribadendo conclusioni e argomenti già esposti in ricorso.
5- Alla camera di consiglio dell’11.6.2025 il ricorso è stato spedito in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti di fatto e di diritto.
DIRITTO
6- Il ricorso è infondato.
7- Si premette che la S.U.A. ha ritenuto di escludere la ricorrente sulla base di una pluralità di ragioni attinenti alla carenza del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara (assenza di autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigilanza riferita all’ambito comunale oggetto dell’appalto e carenza del requisito della continuità della regolarità fiscale per ingenti importi) cui si aggiunge l’ulteriore presa d’atto della sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-, attinente sostanzialmente all’incongruità dell’offerta presentata in gara.
8- Tanto chiarito, si ritiene opportuno scrutinare dapprima il secondo e il terzo motivo, in quanto -attenendo all’ammissibilità della ricorrente alla gara- sono logicamente antecedenti rispetto all’esito della valutazione dell’offerta della medesima concorrente.
9- Quanto al secondo motivo di ricorso, il Collegio lo ritiene infondato.
9.1- In linea generale si richiama la giurisprudenza per cui “ Deve (…) farsi applicazione del consolidato principio di questo Consiglio di Stato secondo cui i requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici, generali e di qualificazione, devono essere posseduti per tutta la durata della gara (ex multis: Ad. plen. 4 maggio 2012, n. 8, 15 aprile 2010, n. 1; Sez. III, 1 luglio 2015, n. 3274, Sez. IV., 4 maggio 2015, n. 2231, 19 dicembre 2012, n. 6539, 15 settembre 2010, n. 6907; Sez. V, 15 giugno 2015, n. 2928, 3 giugno 2015, n. 2716, 8 aprile 2014, n. 1647, 17 marzo 2013, n. 2682, 13 febbraio 2013, n. 890, 26 giugno 2012, n. 3738), legittimando pertanto l'esclusione anche laddove l'accertamento della relativa mancanza sia successivo all'aggiudicazione definitiva (in questo senso: Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 510; la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato afferma inoltre che gli stessi requisiti devono essere mantenuti anche durante l'esecuzione del contratto: Sez. III, 18 settembre 2013, n. 6052) ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 28.7.2015, n.3701)
9.2- Nel caso controverso, nella nota istruttoria del -OMISSIS- predisposta dagli uffici regionali in sede di verifica circa il possesso dei requisiti e su cui si regge il provvedimento impugnato, il Dirigente responsabile afferma tra l’altro che:
-) “ agli atti dell’Ufficio non è presente alcun documento che attesti l’autorizzazione ad esercitare l’attività di vigilanza privata, ai sensi dell’art. 134 TULPS R.D. n. 773/31, rilasciata dalla Prefettura competente, per il territorio del Comune di Reggio Calabria, sede in cui il servizio oggetto di appalto deve essere svolto ”;
-) “ dal decreto prefettizio n. -OMISSIS-, trasmesso sia dall’operatore economico che dalla Prefettura di CZ, nulla emerge in merito all’autorizzazione all’estensione territoriale ad operare nel comune di Reggio Calabria, ancorché le istanze della -OMISSIS- siano antecedenti a tale data ”;
-) “ difatti, sul punto, la Prefettura di Catanzaro, a seguito di richiesta del Rup (nota agli atti al prot. n. -OMISSIS-, cui è stato dato riscontro con nota acquisita agli atti al prot. n. -OMISSIS-), ha comunicato che l’istanza di estensione della società interessata “ha restituito alcune criticità che hanno richiesto un supplemento informativo ai fini della definizione del procedimento” .
9.3- Orbene, non è qui in discussione che tra i requisiti di partecipazione alla gara fosse prescritto il possesso di tale licenza riferita all’ambito territoriale in cui svolgere detto servizio, ossia il territorio comunale di Reggio Calabria.
9.4- Tanto premesso, risulta pacifico e non è oggetto di contestazione il dato -desumibile dalla predetta relazione istruttoria- per cui non sia stato presentato dalla ricorrente alcun titolo rilasciato dalla Prefettura competente che espressamente la abiliti ad esercitare l’attività di vigilanza privata, ai sensi dell’art. 134 TULPS R.D. n. 773 del 1931, nell’ambito del territorio comunale di Reggio Calabria, sede di svolgimento del servizio, stante che il decreto prefettizio n. -OMISSIS- del -OMISSIS- -trasmesso sia dall’operatore economico che dalla Prefettura di Catanzaro, che costituisce il titolo che attualmente consente alla ricorrente l’esercizio dell’attività di vigilanza- non annovera il Comune di Reggio Calabria nell’ambito territoriale cui riferire detta autorizzazione.
9.5- Parte ricorrente, pur non negando tale dato, sostiene che l’estensione al territorio comunale di Reggio Calabria sarebbe stata comunque conseguita a seguito di presentazione alla Prefettura di Catanzaro di istanza in tal senso, ai sensi dell’art. 257- ter del D.P.R. 153/2008, avvenuta in data -OMISSIS-, cui ha fatto seguito -a seguito di richiesta di integrazione istruttoria trasmessa dalla Prefettura di Catanzaro il -OMISSIS-– la trasmissione delle opportune integrazioni progettuali in data -OMISSIS-, con la conseguenza che, in assenza di un formale diniego da parte della Prefettura a seguito di tale integrazione, sarebbe intervenuto un meccanismo assimilabile al c.d. silenzio-assenso, come rilevato da giurisprudenza che la stessa ricorrente indica a conforto della propria tesi (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2087 dell'11.3.2021).
9.6- La prospettazione di parte ricorrente da ultimo riportata, calata nel caso concreto, non convince.
9.7- Difatti, anche a voler ipotizzare che, a seguito di integrazione del -OMISSIS-, in assenza di provvedimento prefettizio di diniego la posizione della ricorrente –ossia l’estensione del titolo autorizzatorio al territorio comunale di Reggio Calabria- si fosse consolidata a seguito di un meccanismo equiparabile al silenzio-assenso, vi è da considerare che la medesima Prefettura di Catanzaro, all’atto dell’ultimo rinnovo –valorizzato dalla ricorrente quale titolo autorizzatorio attualmente vigente su cui innestare l’affermata estensione territoriale– avvenuto il -OMISSIS- e dunque successivo all’ipotizzata formazione del silenzio-assenso, nell’autorizzare la ricorrente all’attività di vigilanza per il triennio -OMISSIS- analiticamente indica i Comuni della Provincia di Reggio Calabria nei quali la ricorrente è autorizzata a svolgere l’attività di vigilanza ma non include la Città di Reggio Calabria.
9.8- In sostanza, anche a voler seguire la prospettazione di parte ricorrente per cui sull’istanza del -OMISSIS- si sarebbe formato il silenzio-assenso con correlativo ampliamento della propria sfera giuridica sull’ambito territoriale di esercizio dell’attività di vigilanza, tale ampliamento sarebbe comunque venuto meno a seguito del sopravvenuto provvedimento prefettizio di rinnovo, che –configurandosi a questo punto come atto lesivo della sfera giuridica della ricorrente – avrebbe onerato quest’ultima di procedere alla sua contestazione in sede giudiziaria, pena il suo consolidamento.
9.9- Alla luce di quanto ora esposto, è dunque esente da censure l’operato dell’amministrazione che, in forza del contenuto del più recente titolo esibito dalla ricorrente costituito dal decreto prefettizio del -OMISSIS-, ha ritenuto insussistente il requisito di partecipazione costituito dall’autorizzazione prefettizia.
9.10- La conclusione ora esposta, in presenza di un provvedimento di esclusione plurimotivato, comporta di per sé la legittimità dell’avversata esclusione e la reiezione del ricorso.
10- Non di meno, anche quanto al terzo motivo di ricorso l’operato dell’amministrazione regionale supera le doglianze di parte ricorrente.
10.1- Nella nota istruttoria del-OMISSIS- il Dirigente responsabile ha infatti affermato che:
-) “ il RUP ha attestato che, in merito alla regolarità fiscale l’esito delle verifiche è negativo, tanto perché il possesso del requisito non è stato mantenuto dall’operatore economico senza soluzione di continuità (durante l’iter procedurale sono state acquisite dall’Agenzia delle Entrate di CZ n. 3 verifiche con esito negativo/irregolare per “violazioni definitivamente accertate”), quanto per le valutazioni effettuate in merito alle “violazioni non definitivamente accertate” (durante l’iter procedurale è stato acquisito dall’Agenzia delle Entrate di CZ, l’esito informativo negativo ) ”;
-) “ nello specifico, le “violazioni non definitivamente accertate” consistono in n. 3 (tre) accertamenti unificati, il cui valore complessivo è pari ad euro 2.359.368,94, seppur soggette a contenzioso ”;
-) “ in merito alle suddette “violazioni non definitivamente accertate” è stata valutata in modo coerente la “soglia di gravità” (che risulta nettamente superiore ad euro 35.000,00) ed il valore delle stesse (che risulta superiore all’importo dell’appalto stesso), in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 del D.M. 28 settembre 2022 in merito all’articolo 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 ”.
10.2- Orbene, parte ricorrente non nega la sussistenza di debiti fiscali ancora insoluti e, dal tenore delle difese, non contesta l’affermazione per cui erano stati emessi atti di accertamento a suo carico per un importo originario di € 2.359.368,94 (relativi agli anni di imposta 2013-2014-2015) pur soggiungendo che, all’esito di un contenzioso penale la violazione dell’IVA sia stata quantificata dal giudice penale in € 117.824,12 (come da sentenza del giudice penale n. -OMISSIS-), quanto piuttosto circostanzia la vicenda affermando che avverso detti accertamenti aveva dapprima chiesto la c.d. “rottamazione” di cui alla legge n.197/2022 presentando i relativi piani di ammortamento e quindi aveva pagato le sole prime tre rate ma non le altre –adducendo l’avvenuta presentazione, nelle more, di domanda di omologa di accordi di ristrutturazione del debito- ragion per cui l’Agente della riscossione gli aveva notificato, il 5.12.2024, la cartella di pagamento delle tre definizioni agevolate per i suddetti anni di imposta, cui aveva fatto seguito, per un verso, l’impugnazione della cartella dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado e, per altro verso, da richiesta di rateizzazione del debito (datata -OMISSIS- accolta il -OMISSIS-) cui ha fatto seguito il pagamento delle prime due rate.
10.3- Le precisazioni della ricorrente non risultano efficaci nell’economia della questione controversa.
10.4- Difatti, anche ad ammettere che l’avvenuta presentazione di istanza di definizione agevolata dei debiti fiscali –peraltro per un debito di entità particolarmente significativa e ben superiore al valore stesso dell’appalto– possa aver “sterilizzato” temporaneamente la posizione della ricorrente nei confronti del Fisco, sta di fatto che quest’ultima si è poi sottratta al pieno rispetto dei relativi piani di ammortamento, circostanza da cui è derivata la notifica della cartella per il pagamento di un debito residuo di € 1.035,934,28, confermando così una situazione debitoria nei confronti del Fisco di dimensioni significative.
10.5- La suesposta criticità non viene meno né a mezzo della mera rateizzazione del debito (per n. 120 rate mensili, ciascuna dell’importo di € 15.789,56, comprensiva di accessori) né a seguito di impugnazione della cartella dinanzi al Giudice Tributario.
A tal proposito si sottolinea:
-) sul primo aspetto, che “ L’adesione alla definizione agevolata dei carichi fiscali (c.d. rottamazione), successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione ad una gara di appalto, anche se a quel tempo erano ancora pendenti i termini per l’adesione, comporta, comunque, l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara; diversamente opinando, sarebbe consentita una regolarizzazione postuma della posizione fiscale, successiva, cioè alla data di presentazione delle domande e nel corso della procedura, non consentita in nessun caso. L’art. 80, comma 4, d.lg. 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo l’esclusione dalla partecipazione ad una procedura di gara di un operatore “se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse…” è conforme all’art. 57 par. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2014 n. 2014/24/Ue sugli appalti pubblici per la quale “Un operatore economico è escluso dalla procedura d’appalto se l’amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza del fatto che l’operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese dove è stabilito o dello Stato membro dell’amministrazione giudicatrice”. È rimesso, poi, agli Stati membri (dal par. 3 dell'art. 57 cit.), prevedere una deroga all’esclusione obbligatoria per inadempimento agli obblighi relativi al pagamento di imposte in caso in cui “un’esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non sia stati pagati solo piccoli importi di imposte…”; il legislatore interno si è avvalso di tale facoltà per fissare una soglia di non rilevanza dell’inadempimento tributario (mediante rinvio all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602), pari a € 5.000,00 ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 28.10.2019, n.7386);
-) sul secondo aspetto, che “ Ai fini della partecipazione alle pubbliche gare, la pendenza dell'impugnativa avverso la cartella di pagamento, introducendo una lite attinente esclusivamente alla fase della riscossione, non pregiudica la sussistenza del debito tributario sottostante e già fatta oggetto di iscrizione a ruolo e, dall'altro, non può assegnarsi rilievo all'istanza di rottamazione del ruolo (…) se il procedimento di rottamazione non si è definito favorevolmente prima della partecipazione alla gara ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 9.12.2020, n. 5997);
-) per completezza, irrilevante è, a fronte di tali dati, la sentenza assolutoria del giudice penale, nella quale, si soggiunge, è comunque accertata una debenza fiscale da parte della ricorrente.
10.6- Da quanto ora esposto non coglie nel segno neanche l’enucleato riferimento al principio di proporzionalità, tanto per le dimensioni non irrilevanti dei debiti fiscali quanto per l’arco temporale in cui si svolge, nel complesso, la vicenda e che, per le ragioni anzidette, non può ritenersi neanche definitivamente esaurita a vantaggio della ricorrente.
10.7- Tirando le somme, non può ritenersi censurabile la conclusione dell’amministrazione regionale per cui la società ricorrente fosse carente del requisito di regolarità fiscale, da intendersi in termini di continuità, necessario per consentire l’ammissione della stessa alla gara oggetto di controversia.
11- Le conclusioni ora esposte, giustificando l’esclusione della ricorrente per carenza dei requisiti di partecipazione, comportano di per sé anche l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta la mancata rinnovazione della valutazione della congruità della propria offerta a seguito del giudizio contenzioso sfociato nella sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-.
Ciò in quanto, una volta acclarato che la ricorrente non aveva a monte i requisiti per partecipare alla gara, la stessa risulta carente di interesse a contestare i profili attinenti la fase successiva di valutazione della congruità della propria offerta.
12- In conclusione, il ricorso va rigettato.
13- Le spese seguono la soccombenza e vanno riconosciute in favore della Regione Calabria e della controinteressata -OMISSIS-., per essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente alle spese processuali in favore della Regione Calabria e della controinteressata -OMISSIS-., liquidandole, per ciascuna di esse, in euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO