Sentenza 22 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 22/11/2023, n. 6450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6450 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/11/2023
N. 06450/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03734/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3734 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Commone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Arzano, via Pecchia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del silenzio diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente a mezzo PEC in data 28/06/2023;
e per la condanna dell’amministrazione a consentire l’acceso richiesto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso ex art. 116 c.p.a., notificato e depositato in data 25 agosto 2023, il ricorrente lamenta l’illegittimità del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata tramite il difensore in data 28 giugno 2023, con cui, stante la mancata convocazione per la formalizzazione del primo ingresso a seguito del rilascio di nulla osta al lavoro subordinato stagionale, ha chiesto di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti relativi al procedimento in via di definizione e avere maggiori informazioni sullo stato attuale del procedimento.
Attesa la mancata risposta della Prefettura di Napoli e il decorso del termine di cui all’art. 25, comma 4, della legge n.241 del 1990, il ricorrente ha proposto il presente ricorso con cui, rimarcando la sua legittimazione e il suo interesse all’accesso alla documentazione richiesta, chiede che l’Amministrazione intimata venga condannata all’ostensione della documentazione richiesta e che, in caso di inerzia ulteriore, venga nominato fin d’ora un commissario ad acta.
Il Ministero dell’Interno si è costituito solo formalmente.
Alla camera di consiglio dell’8 novembre 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato, considerato che sussiste in capo al ricorrente un “interesse diretto, concreto e attuale” ex art. 22 della legge n.241 del 1990, alla conoscenza dei documenti richiesti con l’istanza di accesso, che lo riguardano direttamente e che sono strumentali alla salvaguardia di una situazione giuridicamente tutelata e collegata agli stessi. È evidente, infatti, che la conoscenza degli atti richiesti è strumentale alla tutela di altro interesse tutelato dall’ordinamento di cui è portatore il ricorrente e che è rappresentato dalla definizione del procedimento pendente davanti alla Prefettura per la formalizzazione del contratto di lavoro a seguito del nulla osta al lavoro stagionale e dell’ingresso nel territorio dello Stato.
L’Amministrazione, peraltro, si è costituita in giudizio con memoria di stile e non ha opposto alcuna ragione legittima al diniego di ostensione degli atti richiesti.
Il ricorso va, quindi, accolto e va ordinato alla Prefettura di Napoli di consentire al ricorrente l’accesso agli atti richiesti con l’istanza del 28 giugno 2023 entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Per il caso di inerzia dell’amministrazione successiva alla scadenza del termine fissato per l’adempimento, si nomina commissario ad acta il direttore della Direzione centrale per le politiche migratorie del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, il quale si insedierà su istanza del ricorrente assicurando, nei successivi trenta giorni, la piena esecuzione della presente sentenza.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina alla Prefettura di Napoli di consentire al ricorrente l’accesso agli atti richiesti con l’istanza 28 giugno 2023 entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore;
- nomina quale commissario ad acta il direttore della Direzione centrale per le politiche migratorie del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata, da attribuirsi al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.