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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 22/05/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
RG 105/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 22/05/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone, e, per l'avv. Cosentini CP_1
Per nessuno compare. CP_2 CP_3
Il Giudice Rilevata la regolarità delle notifiche eseguite da dà atto della CP_1 regolare instaurazione del contraddittorio sulla domanda trasversale di verso la contumace e dichiara la contumacia di CP_1 CP_2 CP_3
.
[...]
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 105/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. 105/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dagli avv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona del procuratore speciale , Controparte_4 CP_5 rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Riccardo Fuso, Carmelo Fazio, Antonella Di Matteo, Andrea Caputo, Ersilia De Nisco, Salvatore Cosentini e Alessandra Lovero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima resistente
E CONTRO
Controparte_6 convenuta contumace E CONTRO
Controparte_7 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5 marzo 2025, , sulla premessa d'aver Pt_1 lavorato per dal 05.04.2011 al 03.07.2024 -, con adibizione CP_2 esclusiva presso lo stabilimento di Monfalcone nell'ambito CP_1 dell'appalto affidato da quest'ultima società alla datrice di lavoro-, ha convenuto in giudizio entrambe le società – quali datrice di lavoro e responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 273 del 2003 - per ottenere la condanna di entrambe al pagamento delle voci identificate come strettamente retributive e risultanti dai prospetti paga di giugno e luglio 2024 e della sola datrice di lavoro dei restanti importi indicati nei medesimi prospetti.
2. si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non CP_1 avrebbe offerto alcuna prova della sua pretesa. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda e che, in caso di suo accoglimento, e , CP_2 CP_3 sub-committente di cui ha chiesto la chiamata in causa, la tengano indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. e non si sono costituite in giudizio e sono state CP_2 CP_3 dichiarate contumaci.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, è documentale e pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e e la CP_2 sua articolazione temporale [cfr. doc. 1 ricorrente]. È del pari documentale il credito di cui il ricorrente è titolare. Il lavoratore ha invocato la responsabilità solidale di e CP_1 CP_2
[...
riferendola alle voci strettamente retributive, segnalate nell'ammontare complessivo di euro 4.953,11 risultante dai prospetti di giugno e luglio 2024 quale sommatoria di retribuzione ordinaria permessi goduti, festività non godute, ratei di 13ma, ferie godute, t.f.r. (limitatamente alle quote maturate nel biennio 2023/24)1, esonero contributivo. Le voci in questione, per inciso, hanno tutte natura strettamente retributiva, ciò che rileva anche rispetto all'esonero contributivo. Trattasi infatti di voce derivante dalla riduzione dell'aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, già previsti dalla legge n. 197 del 2022 e reiterati dal decreto-legge n. 48 del 2023. La sua applicazione determina un mero incremento della somma netta spettante al lavoratore, così da realizzare la ratio legis plasticamente diretta alla riduzione del genericamente detto “cuneo fiscale”. In sostanza, non si tratta di emolumenti aggiuntivi, ma di importi compresi nell'invariata retribuzione lorda spettante al dipendente che, tuttavia, proprio in funzione della riduzione dell'aliquota, gode d'un aumento delle spettanze nette. Va da sé che si tratti d'importi aventi strettamente natura retributiva che, in quanto tali, sono compresi nella garanzia di cui all'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Il credito verso la sola , azionato rispetto alle voci prive di CP_2 natura strettamente retributiva, è invece di euro 1.853,98. 5.1. In mancanza della prova dell'adempimento da parte della datrice di lavoro, questa deve senz'altro essere condannata a versare al ricorrente l'intero importo rivendicato, pari complessivamente ad euro 6.807,09. 5.2. Quanto alla responsabilità di la stessa committente ha CP_1 dato atto d'aver appaltato lavori a e che questa li ha subappaltati a CP_3
. CP_2 ha poi genericamente contestato l'adibizione dei ricorrenti CP_1 all'appalto, ma si tratta di deduzione smentita tanto dalla collocazione del luogo di lavoro del ricorrente a Monfalcone, Piazzale Cosulich 1, dove è pacifico siano ubicati i cantieri della committente, quanto dalle condizioni generali d'appalto, al cui art. 7.6, risulta espressamente che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a con cadenza mensile, la CP_1 completa documentazione – anche per l'impresa subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi» [cfr. doc. 2 . Ne consegue che è stata contrattualmente CP_1 CP_1 posta in condizione di conoscere dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di e CP_3
-, è senz'altro in grado di verificare se il lavoratore sia stato o meno CP_2 costantemente adibito all'appalto. In mancanza di una specifica e documentata contestazione dell'allegazione di cui al ricorso, la costante adibizione del ricorrente all'appalto può senz'altro ritenersi provata. Va quindi affermato il diritto del ricorrente a pretendere da ai CP_1 sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, il pagamento dell'importo sopra precisato di euro 4.953,11. 5.3. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di e . CP_1 CP_2 CP_3
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale [Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro sub-appaltatore ( ), sia del sub-committente ( ), CP_2 CP_3 che del committente ( , è unico e consiste nella prestazione di CP_1 attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore-datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore.
e vanno dunque condannate a tenere indenne e CP_2 CP_3 manlevare di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli CP_1 in esame.
* 6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna quest'ultima nei limiti dell'importo di Controparte_8 euro 4.953,11, a pagare in favore del ricorrente la somma di euro 6.807,09, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a tenere indenne e manlevare CP_2 CP_3 di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della Controparte_4 presente sentenza;
condanna in solido fra loro, a rifondere al Controparte_8 ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 2.741,70, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a le Parte_2 Controparte_4 spese del giudizio, liquidate in euro 2.741,70, oltre 15% per spese generali, oltre rimborso contributo unificato, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 22 maggio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza del 07.04.2025.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 22/05/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone, e, per l'avv. Cosentini CP_1
Per nessuno compare. CP_2 CP_3
Il Giudice Rilevata la regolarità delle notifiche eseguite da dà atto della CP_1 regolare instaurazione del contraddittorio sulla domanda trasversale di verso la contumace e dichiara la contumacia di CP_1 CP_2 CP_3
.
[...]
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 105/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. 105/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dagli avv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona del procuratore speciale , Controparte_4 CP_5 rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Riccardo Fuso, Carmelo Fazio, Antonella Di Matteo, Andrea Caputo, Ersilia De Nisco, Salvatore Cosentini e Alessandra Lovero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima resistente
E CONTRO
Controparte_6 convenuta contumace E CONTRO
Controparte_7 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5 marzo 2025, , sulla premessa d'aver Pt_1 lavorato per dal 05.04.2011 al 03.07.2024 -, con adibizione CP_2 esclusiva presso lo stabilimento di Monfalcone nell'ambito CP_1 dell'appalto affidato da quest'ultima società alla datrice di lavoro-, ha convenuto in giudizio entrambe le società – quali datrice di lavoro e responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 273 del 2003 - per ottenere la condanna di entrambe al pagamento delle voci identificate come strettamente retributive e risultanti dai prospetti paga di giugno e luglio 2024 e della sola datrice di lavoro dei restanti importi indicati nei medesimi prospetti.
2. si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non CP_1 avrebbe offerto alcuna prova della sua pretesa. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda e che, in caso di suo accoglimento, e , CP_2 CP_3 sub-committente di cui ha chiesto la chiamata in causa, la tengano indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. e non si sono costituite in giudizio e sono state CP_2 CP_3 dichiarate contumaci.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, è documentale e pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e e la CP_2 sua articolazione temporale [cfr. doc. 1 ricorrente]. È del pari documentale il credito di cui il ricorrente è titolare. Il lavoratore ha invocato la responsabilità solidale di e CP_1 CP_2
[...
riferendola alle voci strettamente retributive, segnalate nell'ammontare complessivo di euro 4.953,11 risultante dai prospetti di giugno e luglio 2024 quale sommatoria di retribuzione ordinaria permessi goduti, festività non godute, ratei di 13ma, ferie godute, t.f.r. (limitatamente alle quote maturate nel biennio 2023/24)1, esonero contributivo. Le voci in questione, per inciso, hanno tutte natura strettamente retributiva, ciò che rileva anche rispetto all'esonero contributivo. Trattasi infatti di voce derivante dalla riduzione dell'aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, già previsti dalla legge n. 197 del 2022 e reiterati dal decreto-legge n. 48 del 2023. La sua applicazione determina un mero incremento della somma netta spettante al lavoratore, così da realizzare la ratio legis plasticamente diretta alla riduzione del genericamente detto “cuneo fiscale”. In sostanza, non si tratta di emolumenti aggiuntivi, ma di importi compresi nell'invariata retribuzione lorda spettante al dipendente che, tuttavia, proprio in funzione della riduzione dell'aliquota, gode d'un aumento delle spettanze nette. Va da sé che si tratti d'importi aventi strettamente natura retributiva che, in quanto tali, sono compresi nella garanzia di cui all'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Il credito verso la sola , azionato rispetto alle voci prive di CP_2 natura strettamente retributiva, è invece di euro 1.853,98. 5.1. In mancanza della prova dell'adempimento da parte della datrice di lavoro, questa deve senz'altro essere condannata a versare al ricorrente l'intero importo rivendicato, pari complessivamente ad euro 6.807,09. 5.2. Quanto alla responsabilità di la stessa committente ha CP_1 dato atto d'aver appaltato lavori a e che questa li ha subappaltati a CP_3
. CP_2 ha poi genericamente contestato l'adibizione dei ricorrenti CP_1 all'appalto, ma si tratta di deduzione smentita tanto dalla collocazione del luogo di lavoro del ricorrente a Monfalcone, Piazzale Cosulich 1, dove è pacifico siano ubicati i cantieri della committente, quanto dalle condizioni generali d'appalto, al cui art. 7.6, risulta espressamente che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a con cadenza mensile, la CP_1 completa documentazione – anche per l'impresa subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi» [cfr. doc. 2 . Ne consegue che è stata contrattualmente CP_1 CP_1 posta in condizione di conoscere dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di e CP_3
-, è senz'altro in grado di verificare se il lavoratore sia stato o meno CP_2 costantemente adibito all'appalto. In mancanza di una specifica e documentata contestazione dell'allegazione di cui al ricorso, la costante adibizione del ricorrente all'appalto può senz'altro ritenersi provata. Va quindi affermato il diritto del ricorrente a pretendere da ai CP_1 sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, il pagamento dell'importo sopra precisato di euro 4.953,11. 5.3. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di e . CP_1 CP_2 CP_3
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale [Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro sub-appaltatore ( ), sia del sub-committente ( ), CP_2 CP_3 che del committente ( , è unico e consiste nella prestazione di CP_1 attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore-datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore.
e vanno dunque condannate a tenere indenne e CP_2 CP_3 manlevare di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli CP_1 in esame.
* 6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna quest'ultima nei limiti dell'importo di Controparte_8 euro 4.953,11, a pagare in favore del ricorrente la somma di euro 6.807,09, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a tenere indenne e manlevare CP_2 CP_3 di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della Controparte_4 presente sentenza;
condanna in solido fra loro, a rifondere al Controparte_8 ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 2.741,70, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a le Parte_2 Controparte_4 spese del giudizio, liquidate in euro 2.741,70, oltre 15% per spese generali, oltre rimborso contributo unificato, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 22 maggio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza del 07.04.2025.