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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/05/2025, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3808/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 26/05/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
viste le note conclusive depositate dalle parti;
letto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c.; pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3808/2024 di R.G. promossa da:
e rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Controparte_1 Controparte_2
Carbone presso il cui studio sito in Gravina in Puglia alla via Pasquale Cassese n. 22 hanno eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- opponenti -
CONTRO
, in persona del Controparte_3
Presidente p.t., raprresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti. Nicola Lanzolla
e Pasquale Leo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in alla Controparte_3
via Annunziata n. 1, giusta mandato in atti;
- opposta -
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 26.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Parte_1 Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione notificato in data 19.03.2024 e Controparte_1 Controparte_2 proponevano opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto del 30.01.2024, con cui la aveva intimato loro, il in qualità di Controparte_3 CP_1 mutuatario e la quale fideiussore, il pagamento della somma complessiva di €. 213.840,60 CP_2
oltre interessi, quale debito residuo del contratto di mutuo ipotecario del 17.07.2020 oltre interessi moratori.
Gli opponenti deducevano: 1) la nullita' del contratto di mutuo per taeg superiore al tasso soglia in caso di estinzione anticipata e in caso di risoluzione contrattuale;
l'inesistenza del credito;
il precetto in assenza di titolo esecutivo;
2) l'indeterminatezza del piano di ammortamento – capitalizzazione composta;
3) la nullita' dell'atto di precetto - indeterminatezza della somma dovuta;
4) l'illegittimita' e/o nullita' della fideiussione – violazione normativa antitrust – estinzione fideiussione ex art.1957 c.c.; 5) laviolazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 c.c..
Concludevano, pertanto, in via preliminare per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e per la declaratoria di nullità del mutuo e dell'atto di precetto, con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.05.2024 si costituiva in giudizio la
[...]
che instava per il rigetto di tutte le domande assumendo che l'opposizione fosse Controparte_4
infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Alla prima udienza, la parte opponente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendo decorsi 45 giorni senza che fosse stata richiesta l'assegnazione o la vendita dei beni oggetto di pignoramento, ovvero in via subordinata chiedeva l'ammissione di ctu tecnico- contabile e la parte opposta avanzava richiesta di rimessione della causa in decisione.
La scrivente, pertanto, invitava le parti a riferire lo stato del giudizio dinanzi al G.E. e, segnatamente, se il pignoramento fosse stato dichiarato inefficace e disponeva il rinvio ad altra udienza per il prosieguo.
Parte attrice opponente depositava telematicamente copia digitale dell'attestazione rilasciata dall'Ufficio Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Bari di mancata iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare del 26.04.2024, notificato a in data 30.04.2024. Controparte_1
La causa veniva, pertanto, rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. in cui le parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
*****
Parte_1 Tanto premesso giova rilevare che a mente dell'art. 481 c.p.c. “Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione”. Il dies a quo per la notificazione del pignoramento ai fini di evitare la perenzione del precetto si calcola dal giorno della ricezione della notificazione del precetto da parte del destinatario. Nel caso in esame la notificazione del precetto è avvenuta l'08.02.2024.
L'atto di pignoramento è stato notificato il 30.04.2024.
Dunque, tra la data di notificazione del precetto e la data di notificazione del pignoramento risultano trascorsi 82 giorni.
Si rammenta che il pignoramento eseguito, come nel caso di specie, nel termine previsto dall'art. 481 c.p.c., apre l'esecuzione e, conseguentemente, sospende il termine di novanta giorni entro cui questa deve essere iniziata.
Tuttavia, il pignoramento ha perso efficacia essendo trascorsi 45 giorni senza che fosse stata chiesta l'assegnazione o la vendita ed, anzi, non risultando iscritto a ruolo il pignoramento come da attestazione rilasciata dall'Ufficio Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Bari in data 05.11.2024.
Dunque, alla data del 15.06.2024 il pignoramento è divenuto inefficace e il termine di efficacia del precetto, che era stato sospeso, ha cominciato a decorrere nuovamente ed è scaduto il 23.06.2024, non essendo stato utilizzato il tempo residuale di efficacia del precetto per promuovere un nuovo pignoramento.
Ciò posto, la acclarata perenzione del precetto risulta circostanza idonea a ritenere cessata la materia del contendere soltanto in relazione ai motivi ex art. 617 c.p.c. e, segnatamente, al motivo sub 3) relativo all'eccepita indeterminatezza della somma dovuta nell'atto di precetto.
E' infatti principio consolidato in giurisprudenza quello per cui, giusta Cass., 15761/2014 ex multis, “qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l'interesse alla decisione” (cfr. Cass. 23084/2005).
Cionondimeno, in accoglimento della richiesta concorde delle parti e, pertanto, del sopravvenuto difetto di interesse della parte attrice opponente ad una pronuncia nel merito circa la fondatezza dell'opposizione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ciò premesso, va detto quanto segue.
La cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio e da enunciarsi con sentenza, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, dunque, ad una pronuncia sul merito.
Parte_1 Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione (cfr. Cass. civ. Sez. II,
23/04/2015, n. 8309).
Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 22/04/2020, n. 8034).
Ciò non esime questo giudicante a provvedere sulle spese processuali, in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale, non sussistendo un accordo tra le parti in merito alla ripartizione delle spese di lite, sicchè devono essere esaminate le censure svolte dagli opponenti.
Invero, avuto riguardo alla dedotta nullità del contratto di mutuo per TAEG superiore al tasso soglia in caso di estinzione anticipata e in caso di risoluzione contrattuale, giova richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte con sentenza n. 7352/2022 che ha escluso la computabilità di detta voce, muovendo dall'assunto che la “natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” e tale principio è stato ribadito anche da Cass. n. 8109/2022, Cass. n. 4597/2023.
Anche il secondo motivo di opposizione relativo alla mancata specificazione in contratto del regime di capitalizzazione adottato, con conseguente indeterminatezza del piano di ammortamento, si appalesa destituito di fondamento come, da ultimo, stabilito dalla Suprema Corte: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. SS. UU. Cass. 15130/2024).
Con il quarto motivo di opposizione gli attori hanno dedotto l'illegittimità/nullità della fideiussione in quanto conforme al modello ABI censurato nell'anno 2005 dalla Banca d'Italia.
Giova, a tal riguardo, richiamare il precedente di questo Tribunale sentenza n. 3590/2022 con cui è stato precisato che“per le garanzie fideiussorie successive al (maggio) 2005 non è possibile ricorrere a tale provvedimento per provare l'applicazione uniforme delle clausole 2,6,8, (cd. reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c.) dello schema ABI. In altri termini, il rilevante iato temporale tra l'accertamento della Banca d'Italia e la sottoscrizione delle fideiussioni di cui si discute”, oltre a doversi rimarcare che allorquando il fideiussore deduca la nullità della fideiussione deve dimostrare il carattere non già occasionale, bensì uniforme, dell'applicazione della
Parte_1 clausola in questione e la circostanza che dette intese siano confluite nel contratto di fideiussione e che abbiano concretamente alterato o limitato la libertà di concorrenza del fideiussore.
Parimenti infondato si appalesa, infine, l'ultimo motivo di opposizione genericamente formulato sulla scorta dell'asserita violazione dei doveri di correttezza e buona fede, ma privo di qualsivoglia prova e/o allegazione.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non vi è dubbio che l'opposizione proposta da e fosse, ab origine, infondata, sicchè l'opposta ha diritto Controparte_1 Controparte_2
alla rifusione delle spese processuali.
Le spese processuali sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m.
13/8/2022 n. 147 (con i valori medi ridotti al 50% in ragione della non complessità delle questioni trattate previsti per la fase introduttiva, di studio e decisoria delle controversie rientranti nello scaglione da €. 52.001,00 a €. 260.000,00 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e con atto di citazione notificato Controparte_1 Controparte_2
in data 19.03.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
2) CONDANNA e , in solido tra loro, rifusione nei Controparte_1 Controparte_2
confronti di , in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., delle spese di lite che liquida in €. 4.216,50 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, il 26.05.2024.
Il Giudice dott.ssa Parte_1
Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 26/05/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
viste le note conclusive depositate dalle parti;
letto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c.; pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3808/2024 di R.G. promossa da:
e rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Controparte_1 Controparte_2
Carbone presso il cui studio sito in Gravina in Puglia alla via Pasquale Cassese n. 22 hanno eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- opponenti -
CONTRO
, in persona del Controparte_3
Presidente p.t., raprresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti. Nicola Lanzolla
e Pasquale Leo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in alla Controparte_3
via Annunziata n. 1, giusta mandato in atti;
- opposta -
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 26.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Parte_1 Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione notificato in data 19.03.2024 e Controparte_1 Controparte_2 proponevano opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto del 30.01.2024, con cui la aveva intimato loro, il in qualità di Controparte_3 CP_1 mutuatario e la quale fideiussore, il pagamento della somma complessiva di €. 213.840,60 CP_2
oltre interessi, quale debito residuo del contratto di mutuo ipotecario del 17.07.2020 oltre interessi moratori.
Gli opponenti deducevano: 1) la nullita' del contratto di mutuo per taeg superiore al tasso soglia in caso di estinzione anticipata e in caso di risoluzione contrattuale;
l'inesistenza del credito;
il precetto in assenza di titolo esecutivo;
2) l'indeterminatezza del piano di ammortamento – capitalizzazione composta;
3) la nullita' dell'atto di precetto - indeterminatezza della somma dovuta;
4) l'illegittimita' e/o nullita' della fideiussione – violazione normativa antitrust – estinzione fideiussione ex art.1957 c.c.; 5) laviolazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 c.c..
Concludevano, pertanto, in via preliminare per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e per la declaratoria di nullità del mutuo e dell'atto di precetto, con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.05.2024 si costituiva in giudizio la
[...]
che instava per il rigetto di tutte le domande assumendo che l'opposizione fosse Controparte_4
infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Alla prima udienza, la parte opponente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendo decorsi 45 giorni senza che fosse stata richiesta l'assegnazione o la vendita dei beni oggetto di pignoramento, ovvero in via subordinata chiedeva l'ammissione di ctu tecnico- contabile e la parte opposta avanzava richiesta di rimessione della causa in decisione.
La scrivente, pertanto, invitava le parti a riferire lo stato del giudizio dinanzi al G.E. e, segnatamente, se il pignoramento fosse stato dichiarato inefficace e disponeva il rinvio ad altra udienza per il prosieguo.
Parte attrice opponente depositava telematicamente copia digitale dell'attestazione rilasciata dall'Ufficio Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Bari di mancata iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare del 26.04.2024, notificato a in data 30.04.2024. Controparte_1
La causa veniva, pertanto, rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. in cui le parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
*****
Parte_1 Tanto premesso giova rilevare che a mente dell'art. 481 c.p.c. “Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione”. Il dies a quo per la notificazione del pignoramento ai fini di evitare la perenzione del precetto si calcola dal giorno della ricezione della notificazione del precetto da parte del destinatario. Nel caso in esame la notificazione del precetto è avvenuta l'08.02.2024.
L'atto di pignoramento è stato notificato il 30.04.2024.
Dunque, tra la data di notificazione del precetto e la data di notificazione del pignoramento risultano trascorsi 82 giorni.
Si rammenta che il pignoramento eseguito, come nel caso di specie, nel termine previsto dall'art. 481 c.p.c., apre l'esecuzione e, conseguentemente, sospende il termine di novanta giorni entro cui questa deve essere iniziata.
Tuttavia, il pignoramento ha perso efficacia essendo trascorsi 45 giorni senza che fosse stata chiesta l'assegnazione o la vendita ed, anzi, non risultando iscritto a ruolo il pignoramento come da attestazione rilasciata dall'Ufficio Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Bari in data 05.11.2024.
Dunque, alla data del 15.06.2024 il pignoramento è divenuto inefficace e il termine di efficacia del precetto, che era stato sospeso, ha cominciato a decorrere nuovamente ed è scaduto il 23.06.2024, non essendo stato utilizzato il tempo residuale di efficacia del precetto per promuovere un nuovo pignoramento.
Ciò posto, la acclarata perenzione del precetto risulta circostanza idonea a ritenere cessata la materia del contendere soltanto in relazione ai motivi ex art. 617 c.p.c. e, segnatamente, al motivo sub 3) relativo all'eccepita indeterminatezza della somma dovuta nell'atto di precetto.
E' infatti principio consolidato in giurisprudenza quello per cui, giusta Cass., 15761/2014 ex multis, “qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l'interesse alla decisione” (cfr. Cass. 23084/2005).
Cionondimeno, in accoglimento della richiesta concorde delle parti e, pertanto, del sopravvenuto difetto di interesse della parte attrice opponente ad una pronuncia nel merito circa la fondatezza dell'opposizione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ciò premesso, va detto quanto segue.
La cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio e da enunciarsi con sentenza, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, dunque, ad una pronuncia sul merito.
Parte_1 Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione (cfr. Cass. civ. Sez. II,
23/04/2015, n. 8309).
Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 22/04/2020, n. 8034).
Ciò non esime questo giudicante a provvedere sulle spese processuali, in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale, non sussistendo un accordo tra le parti in merito alla ripartizione delle spese di lite, sicchè devono essere esaminate le censure svolte dagli opponenti.
Invero, avuto riguardo alla dedotta nullità del contratto di mutuo per TAEG superiore al tasso soglia in caso di estinzione anticipata e in caso di risoluzione contrattuale, giova richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte con sentenza n. 7352/2022 che ha escluso la computabilità di detta voce, muovendo dall'assunto che la “natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” e tale principio è stato ribadito anche da Cass. n. 8109/2022, Cass. n. 4597/2023.
Anche il secondo motivo di opposizione relativo alla mancata specificazione in contratto del regime di capitalizzazione adottato, con conseguente indeterminatezza del piano di ammortamento, si appalesa destituito di fondamento come, da ultimo, stabilito dalla Suprema Corte: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. SS. UU. Cass. 15130/2024).
Con il quarto motivo di opposizione gli attori hanno dedotto l'illegittimità/nullità della fideiussione in quanto conforme al modello ABI censurato nell'anno 2005 dalla Banca d'Italia.
Giova, a tal riguardo, richiamare il precedente di questo Tribunale sentenza n. 3590/2022 con cui è stato precisato che“per le garanzie fideiussorie successive al (maggio) 2005 non è possibile ricorrere a tale provvedimento per provare l'applicazione uniforme delle clausole 2,6,8, (cd. reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c.) dello schema ABI. In altri termini, il rilevante iato temporale tra l'accertamento della Banca d'Italia e la sottoscrizione delle fideiussioni di cui si discute”, oltre a doversi rimarcare che allorquando il fideiussore deduca la nullità della fideiussione deve dimostrare il carattere non già occasionale, bensì uniforme, dell'applicazione della
Parte_1 clausola in questione e la circostanza che dette intese siano confluite nel contratto di fideiussione e che abbiano concretamente alterato o limitato la libertà di concorrenza del fideiussore.
Parimenti infondato si appalesa, infine, l'ultimo motivo di opposizione genericamente formulato sulla scorta dell'asserita violazione dei doveri di correttezza e buona fede, ma privo di qualsivoglia prova e/o allegazione.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non vi è dubbio che l'opposizione proposta da e fosse, ab origine, infondata, sicchè l'opposta ha diritto Controparte_1 Controparte_2
alla rifusione delle spese processuali.
Le spese processuali sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m.
13/8/2022 n. 147 (con i valori medi ridotti al 50% in ragione della non complessità delle questioni trattate previsti per la fase introduttiva, di studio e decisoria delle controversie rientranti nello scaglione da €. 52.001,00 a €. 260.000,00 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e con atto di citazione notificato Controparte_1 Controparte_2
in data 19.03.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
2) CONDANNA e , in solido tra loro, rifusione nei Controparte_1 Controparte_2
confronti di , in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., delle spese di lite che liquida in €. 4.216,50 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, il 26.05.2024.
Il Giudice dott.ssa Parte_1
Parte_1