Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
IL GIUDICE DEL LAVORO
La Giudice, dott.ssa Cinzia Soffientini
Nel procedimento RGL n. 12755 del 2024 sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 03.04.2025 ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente ordinanza
rilevato che l' ha eccepito l'intervenuta decadenza, per essere stato proposto il ricorso Pt_1
dopo lo scadere del termine semestrale di cui all'art.42 comma 3, del D.L. 269/2003;
rilevato che dalla documentazione in atti emerge che in data 06.02.2024 è stato consegnato alla ricorrente il verbale sanitario per il riconoscimento dell'Invalidità Civile (cfr.
raccomandata n. 66493891598-0) e che il ricorso è stato depositato in data 06.09.2024;
rilevato che parte ricorrente ha dichiarato di disconoscere la firma apposta alla cartolina di ricevimento;
rilevato che “La produzione in giudizio di copia di un atto spedito con lettera raccomandata,
unitamente all'avviso di ricevimento della stessa, fa presumere, ex art. 1335 c.c. , la conoscenza di
tale atto da parte del destinatario, al quale spetta, in conformità al principio di vicinanza della
prova, l'onere di dimostrare che il plico conteneva un atto diverso o nessun documento”
(Cassazione civile , sez. III , 15/01/2025 , n. 964) e che “Nel caso di notifica della cartella
esattoriale mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione
le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle di cui alla l. n. 890 del 1982 , per cui
in caso di firma illeggibile nello spazio relativo alla 'firma del destinatario o di persona delegata' il
disconoscimento della sottoscrizione potrà essere fatto solo a mezzo di querela di falso” (Corte
appello , Palermo , sez. lav. , 01/08/2023 , n. 521);
rilevato che parte ricorrente non ha formulato domanda di querela di falso rilevato, dunque, che nel caso di specie deve ritenersi provata la ricezione in data
06.02.2024, con conseguente inammissibilità del ricorso in ragione della sua tardività.
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PQM
Dichiara inammissibile il ricorso RGL n. 12755/2024.
Nulla per le spese, tenuto conto della dichiarazione ex art. 152 disp att cpc
Si comunichi
Palermo, lì 03/04/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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