Sentenza 25 giugno 1966
Massime • 4
La delegazione amministrativa intersoggettiva pone il delegante - nei limiti della delega e per la durata di essa - in una condizione pari a quella del delegante, il che importa che il delegato e investito del potere di provvedere, rispetto all'oggetto della delega, in nome proprio e non in veste di rappresentante dell'altro soggetto pur se per conto e nell'interesse di quest'ultimo. Consegue che l'ente delegato risponde direttamente degli Atti posti in essere in esecuzione della delega, senza che in contrario possano avere rilievo le eventuali ripercussioni nell'ambito del rapporto interno con il delegante. - nella specie il principio e stato affermato per escludere la necessita dell'assenso della pubblica amministrazione alla cessione del contratto di consorzio relativo al consorzio nazionale produttori olio, le cui operazioni di AMMASSO per contingente si assumeva essendo state compiute per delega della pubblica amministrazione -. *
Ai sensi dell'art. 2610 cod. civ.- che va interpretato in armonia col principio generale sancito per la successione nei contratti inerenti all'Esercizio dell'azienda dall'art. 2558 cod. civ. - il contratto di consorzio si trasferisce col trasferimento, a qualsiasi titolo, della azienda consorziale senza che sia richiesto il consenso degli altri consorziati. Pertanto, non solo l'acquirente,bensi anche l'usufruttuario e l'affittuario dell'azienda subentrano nel contratto di consorzio al rispettivo dante causa, e solo in presenza di una giusta causa, cioe in via di eccezione alla regola, ed entro un mese dall'avvenuto trasferimento gli altri consorziati possono deliberarne l'esclusione dal consorzio. *
In tema di nullita della cessione di contratto consortile, ove la lite abbia per oggetto i rapporti esclusivi tra il consorzio ed il cessionario non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del cedente. In tal caso, infatti la pronuncia da emettere non ha natura costitutiva, ma si concreta in una declaratoria circa l'idoneita del contratto a produrre effetti nel rapporto tra i litiganti e, come tale,e suscettibile di pratica attuazione nell'ambito di quel rapporto ancorche non possa fare stato, ed altri effetti, nei confronti dei soggetti che, sebbene partecipi del negozio impugnato,siano rimasti estranei al giudizio. *
Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, solo quando si deduca in giudizio un rapporto plurisoggettivo concettualmente unico ed inscindibile, si che la sentenza potrebbe conseguire un risultato utile e pratico solo se pronunciata in contraddittorio di tutti i soggetti attivi e passivi. A tal fine una sentenza deve ritenersi inutiliter data quando sia certo che essa non potrebbe conseguire alcun pratico risultato ove fosse pronunciata nei confronti di alcuni soltanto dei titolari del rapporto dedotto in giudizio. *
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/1966, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1966 |
Testo completo
Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, solo quando si deduca in giudizio un rapporto plurisoggettivo concettualmente unico ed inscindibile, si che la sentenza potrebbe conseguire un risultato utile e pratico solo se pronunciata in contraddittorio di tutti i soggetti attivi e passivi. A tal fine una sentenza deve ritenersi inutiliter data quando sia certo che essa non potrebbe conseguire alcun pratico risultato ove fosse pronunciata nei confronti di alcuni soltanto dei titolari del rapporto dedotto in giudizio. *