Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 22/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Michele Ruvolo Presidente
dr. Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1078 del Ruolo Generale degli Affari civili vo-
lontaria giurisdizione dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...]; Parte_1
E
, nato a PALERMO (PA), in [...]_1
02/09/1976;
entrambi elettivamente domiciliati in Trapani, Via Giovanni Pascoli
n.15, presso lo studio dell'Avv. Maria Giustiniano, che li rappresenta e di-
fende per mandati in atti;
– ricorrenti –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: Le parti concludevano come da ricorso con-
giunto depositato in data 31/07/2024 e note di trattazione scritta in so-
stituzione dell'udienza del 10/12/2024, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/07/2024, i ricorrenti, che hanno contratto matrimonio concordatario in Erice (TP), in data 30/04/2003,
hanno chiesto dichiararsi la loro separazione personale alle seguenti con-
dizioni:
<< I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto e liberi di fissare la rispettiva residenza.
Affidamento delle figlie
Per_ Le figlie e rimarranno affidate in maniera condivisa e congiun- Per_1
tamente ad entrambi i genitori ai quali rimane l'esercizio della responsabili-
tà genitoriale;
si conviene che le figlie vivranno con la madre presso l'abitazione sita in
Trapani in via Dei Pescatori 41 A, C.S. Erice, già domicilio familiare.
In merito agli impegni e alle attività quotidiane dei figli, nonché alle vacan-
ze, alla gestione della loro frequentazione successivamente alla separazio-
ne, si rimanda all'allegato piano genitoriale ai sensi dell'art 473 bis 12 ul-
timo cpc, che sottoscritto dai genitori qui deve intendersi integralmente ri-
chiamato.
Assegno di mantenimento
Il SI. è dipendente pubblico presso il Ministero della Controparte_1
Difesa, con la qualifica di sottoufficiale e percepisce un reddito annuo di
Tribunale di Trapani
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circa 28.000,00.
Lavora a Pantelleria, presso la base della Marina Militare, dove sostan-
zialmente vive tutta la settimana, presso gli alloggi della Marina.
La OR lavora presso una azienda privata, con la qua- Parte_1
lifica di impiegata, e percepisce un reddito annuo di circa 9.500,00 euro
(doc.3).
Il sig. in considerazione del proprio reddito, della circostanza che CP_1
Per_ a settembre inizierà a frequentare l'Università, si obbliga a versare entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di euro 700,00, di cui euro 300 per ogni figlia ed euro 100,00 per la SI.ra . Parte_1
L'assegno unico sarà percepito interamente dalla OR . Parte_1
Spese straordinarie
Le spese straordinarie da sostenersi per le figlie, come individuate dal Pro-
tocollo adottato dal Tribunale di Trapani, saranno sostenute nella misura del 50 per cento da entrambi i coniugi.
Trasferimento dei beni immobili
I coniugi durante il matrimonio hanno acquistato i seguenti beni:
- Appartamento sito in Favignana, in Via Giovanni Pascoli n. 15, al piano terra, Foglio 28, P. 608 sub 1-Foglio 609 sub 5 intestato a Controparte_2
[...
- Appartamento sito in Erice C.S, via Dei Pescatori 41°, intestato al sig.
, Foglio 154, mappale 756, sub 31, con pertinenza can- Controparte_1
tine e posto auto, sub 24.
Per l'acquisto dei suddetti appartamenti i coniugi hanno stipulato un con-
tratto di mutuo cointestato, in data 25/03/2020 dell'importo di euro
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232.800,00 per la durata di 30 anni, rata mensile di euro 854,85 oltre as-
sicurazioni.
Le parti, nell'ambito degli accordi patrimoniali raggiunti finalizzati alla de-
finizione della separazione stessa, convengono quanto segue:
- i coniugi continueranno a pagare il mutuo nella misura del 50 per cento ciascuno, (quindi la somma di euro 427,42 cadauno) oltre le rispettive assi-
curazioni a loro intestate;
- il sig. si obbliga a trasferire alla OR , per CP_1 Parte_1
l'intero, la piena ed esclusiva proprietà, dell'appartamento, unitamente alle pertinenze (cantine e posto auto), sito in sito in Erice C.S, via Dei Pescatori
41A, -come sopra indicato - ove vivranno la OR e le Parte_1
due figlie, entro 30 giorni dalla omologa della separazione;
le spese notarili saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50 per cento;
- i coniugi dispongono, che nel momento in cui le figlie saranno economica-
mente autosufficienti, la OR venderà l'immobile sito Parte_1
in Favignana, ed il ricavato verrà utilizzato per l'estinzione del mutuo.
Ulteriori accordi
Il reddito netto che sarà percepito, a seguito dell'affitto della casa vacanza di Favignana di proprietà della SInora , sarà suddiviso tra i co- Parte_1
niugi nella seguente misura: 65 per cento per la SI. che si occu- Parte_1
perà della gestione della casa vacanze e 35 per cento per il SI. , CP_1
fino a quando il sig. provvederà al mantenimento delle figlie. Re- CP_1
sta inteso, che nel momento in cui le figlie saranno economicamente indi-
pendenti, il reddito prodotto dalla casa vacanza sarà percepito interamente dalla OR . Parte_1
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L'immobile di Favignana, nei mesi in cui è sfitto, potrà essere utilizzato dal
IG , per il periodo in cui si trova a Trapani. Controparte_1
Il SInor , si impegna fin da ora, a versare alla moglie la quota di CP_1
TFR, nella misura stabilita per legge, che percepirà al termine del proprio rapporto di lavoro.
Le spese del presente procedimento saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50 per cento cadauno.
La OR si obbliga a trasferire la proprietà della moto Benelli Parte_1
TRK al SI. entro 30 giorni dalla omologa della sepa- Controparte_1
razione.>>.
Le parti hanno, pure, indicato le rispettive condizioni reddituali e pa-
trimoniali, nonché gli oneri a carico delle stesse anche in relazione alle lo-
ro figlie, , nata a [...] il [...], maggiorenne Persona_3
economicamente non autosufficiente, e , a Erice (TP) il Persona_4
30/08/2008, minorenne, provvedendo al deposito della documentazione di cui al comma 3 dell'art 473 bis.12, cpc.
I ricorrenti, infine, hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizio-
ne personale con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda di separazione personale avanzata dalle parti, risultando chiari indici del disfacimento dell'unione familiari le dichiarazioni delle parti di non volersi riconciliare. Le condi-
zioni di cui al ricorso vanno poste a fondamento della separazione, ad ec-
cezione dell'affido condiviso della figlia maggiorenne, che pare superfluo visto il raggiungimento della maggiore età della stessa, tenuto conto che
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gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative di legge o all'ordine pubblico e rispondono all'interesse della prole.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...], in data [...], e , nato Controparte_1
a PALERMO (PA), in data 02/09/1976, i quali hanno contratto matrimo-
nio concordatario a ERICE (TP), in data 30/04/2003, trascritto nei regi-
stri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 8, parte II, serie A, Uff.
1, dell'anno 2003, alle condizioni indicate in parte motiva;
nulla per le spese;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Trapani, in data 20/01/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Michele Ruvolo
Carlo Salvatore Hamel
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