CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 291/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/12/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
HE DANIELE, Presidente
MIGLIORISI EMANUELE, EL
IGNACCOLO VINCENZO, Giudice
in data 18/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1624/2024 depositato il 16/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 E C. S.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Della Sicilia Orientale - 93219370876
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210007993479000 MIGLIORAM.FOND. 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.1624/2024 R.G.R. depositato il 16.08.2024 con il servizio telematico, Ricorrente_1 di Ricorrente_2 & C. s.s. con sede in P.IVA_2, c.f./p.iva P.IVA_1, in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro-tempore dr. Ricorrente_2, assistita e difesa dall'Avv. Difensore_1
giusta la procura alle liti rilasciata su foglio separato in atti, impugna la cartella di pagamento n.29720210007993479000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, su ruolo formato dal
Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa, notificata il 18.06.2024, per il pagamento dell'importo complessivo di
€ 13.510,59 dovuto a titolo di quote consortili e accessori per l'anno 2016.
La difesa del ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'atto opposto, eccepisce:
1.l'intervenuta prescrizione degli importi intimati con la cartella impugnata, atteso che trattasi di quote consortili dovute per l'annualità 2016 che andavano richieste entro i successivi cinque anni.
2.Il difetto di motivazione della cartella impugnata in quanto, la ditta ricorrente non ha mai ricevuto alcun precedente atto prodromico, per cui la pretesa impositiva è stata portata per la prima volta a conoscenza della stessa con la notificazione della cartella opposta. Il medesimo atto è affetto da vizi insanabili in quanto la ditta ricorrente non è stata posta nelle condizioni di comprendere sia l'an che il quantum dell'imposizione. In essa non sono infatti ravvisabili i riferimenti al fondo sottoposto a contribuzione, gli effettivi e concreti interventi di irrigazione e manutenzione da parte del Consorzio di Bonifica, le modalità di calcolo delle somme richieste in pagamento, le aliquote applicate e le fonti normative dell'imposizione
(piano di classifica, perimetro di contribuenza, tabelle di contribuzione).
3.Illegittimità della richiesta di pagamento atteso che è carente di reale ed effettiva base giuridica, oltre che sfornita dei presupposti essenziali richiesti dalla legge per l'assoggettamento al pagamento del tributo consortile. Inoltre, nessuna prova viene fornita in ordine ai benefici a favore del fondo della ricorrente derivanti dagli interventi effettuati dall'Ente consortile.
Conclusivamente viene chiesto l'annullamento della cartella opposta con il favore delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore qui costituito.
Con successiva memoria illustrativa depositata dalla difesa della ricorrente in data 7.12.2024, si insiste per l'accoglimento del ricorso e si produce giurisprudenza.
Il Consorzio di bonifica n.8 di Ragusa e/o il Consorzio_2 orientale CT-RG-SR, a cui il ricorso è stato notificato mediante pec consegnata il 08.08.2024 (v. documentazione in atti), non risultano costituiti nel presente giudizio.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione – presso cui il ricorso è stato notificato a mezzo pec consegnata in data 08.08.2024 (v. documentazione in atti) non risulta costituita nel presente giudizio. All'udienza del 18.12.2024 la controversia veniva trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione in atti e le argomentazioni esposte dalle parti, osserva: è da ritenere fondata l'eccezione posta con il gravame in ordine alla mancata dimostrazione della sussistenza di qualsivoglia beneficio per il fondo di proprietà di parte ricorrente. Ciò in quanto, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha ripetutamente rilevato che: “In tema di contributi di bonifica, il presupposto impositivo è costituito da un beneficio specifico, immediato e diretto o anche solo potenziale ed indiretto, che può essere generale e, cioè, riguardare un insieme rilevante di immobili, ma che deve tradursi in un incremento di valore del bene, in rapporto causale con le opere e con la loro manutenzione e non può consistere nel miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità della zona o dell'aria.” (Cass.
Sentenza n. 24066 del 12/11/2014).
Tale orientamento ha ricevuto di recente autorevole conferma con la pronuncia della Corte
Costituzionale, la quale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio»”, rimarcando come
“l'assoggettabilità a contribuzione consortile presupponga il beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica”, e che dunque “Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica” (Corte
Costituzionale, sentenza n. 188/2018).
Peraltro “Se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisivo ai fini della determinazione dell'an del contributo, determinante ai fini del quantum è
l'accertamento della legittimità e congruità del Piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio
(in tal senso Cass. 11722/2010)” (Cass. Ordinanza n. 17759 del 03.07.2019).
Quanto all'onere della prova del beneficio ricevuto dal singolo fondo, “Già le SSUU hanno avuto modo di affermare, in particolare, che: "quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la
(verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'”an” del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio" (SSUU n. 11722 del
14/05/2010)” (Cass. 9511/2018).
Invero le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 10722 del 14.05.2010 hanno statuito che l'inclusione di un terreno all'interno del perimetro di contribuzione se può essere sufficiente ai fini dell'an debeatur, postula comunque, ai fini del quantum, l'esigenza che venga provata la congruità di quanto preteso in pagamento con la precisa indicazione del vantaggio diretto derivante al consorziato dalle opere esistenti.
Sulla scorta dei principi enunciati dalla Cassazione, era dunque onere del Consorzio di bonifica, in presenza di contestazione, fornire compiuta dimostrazione dei vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica con particolare riferimento agli immobili di proprietà della ricorrente.
Tuttavia, sotto questo profilo, con la cartella qui gravata non viene fornito alcun riscontro probatorio.
Peraltro, la cartella impugnata risulta viziata anche sotto il profilo della carenza di motivazione atteso che, la stessa, non è stata preceduta da altri atti emessi dall'Ente impositore e/o dal Concessionario della riscossione, per cui i contributi richiesti, sostanzialmente, sono stati portati a conoscenza della ricorrente, per la prima volta, direttamente con l'atto di riscossione. Quindi, nella fattispecie, la cartella di pagamento dovrebbe enunciare le ragioni della pretesa e, nel contenuto, essere articolata come un vero e proprio atto impositivo dotato di una compiuta motivazione, giusto il disposto dell'art.7 Legge n.212/2000 e dell'art.3 della Legge n.241/1990; mentre, al riguardo, essa contiene solo delle generiche indicazioni sui dati catastali dei terreni assoggettati al tributo e sulle aliquote applicate, null'altro in ordine agli elementi essenziali costitutivi della pretesa contributiva, come l'indicazione dell'allocazione del fondo nell'ambito del perimetro di contribuenza, dei piani di contribuzione e di classifica e quant'altro essenziale per consentire all'utente consortile di avere contezza della genesi della pretesa e di accettarla e/o contestarla con cognizione di causa.
In definitiva, ritenute assorbite le altre eccezioni poste con il gravame e rilevato che:
- la cartella di che trattasi non contiene alcuna prova in ordine ai benefici goduti dalla ricorrente in virtù delle opere e dei servizi consortili, quindi è da ritenere priva di valido presupposto impositivo;
- la medesima cartella, non essendo stata preceduta dalla notifica alla contribuente di altri atti prodromici,
è da ritenere carente sotto il profilo della motivazione;
la Corte, accoglie il ricorso della società Ricorrente_1 di Ricorrente_2 & C. s.s. ed annulla la cartella di pagamento qui impugnata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico dell'Ente impositore Consorzio di
Bonifica n.8 di Ragusa in solido con l'Agenzia delle Entrate – Riscossione resistente.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata e condanna il Consorzio di
Bonifica n.8 di Ragusa in solido con l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.489,00 per onorari difensivi, oltre accessori di legge e il rimborso del
CUT assolto, con distrazione delle stesse a favore del difensore della società ricorrente qui costituito che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art.93 del cpc.
Così deciso in Ragusa il 18.12.2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
MA IG IE ZI
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/12/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
HE DANIELE, Presidente
MIGLIORISI EMANUELE, EL
IGNACCOLO VINCENZO, Giudice
in data 18/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1624/2024 depositato il 16/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 E C. S.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Della Sicilia Orientale - 93219370876
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210007993479000 MIGLIORAM.FOND. 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.1624/2024 R.G.R. depositato il 16.08.2024 con il servizio telematico, Ricorrente_1 di Ricorrente_2 & C. s.s. con sede in P.IVA_2, c.f./p.iva P.IVA_1, in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro-tempore dr. Ricorrente_2, assistita e difesa dall'Avv. Difensore_1
giusta la procura alle liti rilasciata su foglio separato in atti, impugna la cartella di pagamento n.29720210007993479000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, su ruolo formato dal
Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa, notificata il 18.06.2024, per il pagamento dell'importo complessivo di
€ 13.510,59 dovuto a titolo di quote consortili e accessori per l'anno 2016.
La difesa del ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'atto opposto, eccepisce:
1.l'intervenuta prescrizione degli importi intimati con la cartella impugnata, atteso che trattasi di quote consortili dovute per l'annualità 2016 che andavano richieste entro i successivi cinque anni.
2.Il difetto di motivazione della cartella impugnata in quanto, la ditta ricorrente non ha mai ricevuto alcun precedente atto prodromico, per cui la pretesa impositiva è stata portata per la prima volta a conoscenza della stessa con la notificazione della cartella opposta. Il medesimo atto è affetto da vizi insanabili in quanto la ditta ricorrente non è stata posta nelle condizioni di comprendere sia l'an che il quantum dell'imposizione. In essa non sono infatti ravvisabili i riferimenti al fondo sottoposto a contribuzione, gli effettivi e concreti interventi di irrigazione e manutenzione da parte del Consorzio di Bonifica, le modalità di calcolo delle somme richieste in pagamento, le aliquote applicate e le fonti normative dell'imposizione
(piano di classifica, perimetro di contribuenza, tabelle di contribuzione).
3.Illegittimità della richiesta di pagamento atteso che è carente di reale ed effettiva base giuridica, oltre che sfornita dei presupposti essenziali richiesti dalla legge per l'assoggettamento al pagamento del tributo consortile. Inoltre, nessuna prova viene fornita in ordine ai benefici a favore del fondo della ricorrente derivanti dagli interventi effettuati dall'Ente consortile.
Conclusivamente viene chiesto l'annullamento della cartella opposta con il favore delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore qui costituito.
Con successiva memoria illustrativa depositata dalla difesa della ricorrente in data 7.12.2024, si insiste per l'accoglimento del ricorso e si produce giurisprudenza.
Il Consorzio di bonifica n.8 di Ragusa e/o il Consorzio_2 orientale CT-RG-SR, a cui il ricorso è stato notificato mediante pec consegnata il 08.08.2024 (v. documentazione in atti), non risultano costituiti nel presente giudizio.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione – presso cui il ricorso è stato notificato a mezzo pec consegnata in data 08.08.2024 (v. documentazione in atti) non risulta costituita nel presente giudizio. All'udienza del 18.12.2024 la controversia veniva trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione in atti e le argomentazioni esposte dalle parti, osserva: è da ritenere fondata l'eccezione posta con il gravame in ordine alla mancata dimostrazione della sussistenza di qualsivoglia beneficio per il fondo di proprietà di parte ricorrente. Ciò in quanto, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha ripetutamente rilevato che: “In tema di contributi di bonifica, il presupposto impositivo è costituito da un beneficio specifico, immediato e diretto o anche solo potenziale ed indiretto, che può essere generale e, cioè, riguardare un insieme rilevante di immobili, ma che deve tradursi in un incremento di valore del bene, in rapporto causale con le opere e con la loro manutenzione e non può consistere nel miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità della zona o dell'aria.” (Cass.
Sentenza n. 24066 del 12/11/2014).
Tale orientamento ha ricevuto di recente autorevole conferma con la pronuncia della Corte
Costituzionale, la quale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio»”, rimarcando come
“l'assoggettabilità a contribuzione consortile presupponga il beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica”, e che dunque “Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica” (Corte
Costituzionale, sentenza n. 188/2018).
Peraltro “Se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisivo ai fini della determinazione dell'an del contributo, determinante ai fini del quantum è
l'accertamento della legittimità e congruità del Piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio
(in tal senso Cass. 11722/2010)” (Cass. Ordinanza n. 17759 del 03.07.2019).
Quanto all'onere della prova del beneficio ricevuto dal singolo fondo, “Già le SSUU hanno avuto modo di affermare, in particolare, che: "quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la
(verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'”an” del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio" (SSUU n. 11722 del
14/05/2010)” (Cass. 9511/2018).
Invero le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 10722 del 14.05.2010 hanno statuito che l'inclusione di un terreno all'interno del perimetro di contribuzione se può essere sufficiente ai fini dell'an debeatur, postula comunque, ai fini del quantum, l'esigenza che venga provata la congruità di quanto preteso in pagamento con la precisa indicazione del vantaggio diretto derivante al consorziato dalle opere esistenti.
Sulla scorta dei principi enunciati dalla Cassazione, era dunque onere del Consorzio di bonifica, in presenza di contestazione, fornire compiuta dimostrazione dei vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica con particolare riferimento agli immobili di proprietà della ricorrente.
Tuttavia, sotto questo profilo, con la cartella qui gravata non viene fornito alcun riscontro probatorio.
Peraltro, la cartella impugnata risulta viziata anche sotto il profilo della carenza di motivazione atteso che, la stessa, non è stata preceduta da altri atti emessi dall'Ente impositore e/o dal Concessionario della riscossione, per cui i contributi richiesti, sostanzialmente, sono stati portati a conoscenza della ricorrente, per la prima volta, direttamente con l'atto di riscossione. Quindi, nella fattispecie, la cartella di pagamento dovrebbe enunciare le ragioni della pretesa e, nel contenuto, essere articolata come un vero e proprio atto impositivo dotato di una compiuta motivazione, giusto il disposto dell'art.7 Legge n.212/2000 e dell'art.3 della Legge n.241/1990; mentre, al riguardo, essa contiene solo delle generiche indicazioni sui dati catastali dei terreni assoggettati al tributo e sulle aliquote applicate, null'altro in ordine agli elementi essenziali costitutivi della pretesa contributiva, come l'indicazione dell'allocazione del fondo nell'ambito del perimetro di contribuenza, dei piani di contribuzione e di classifica e quant'altro essenziale per consentire all'utente consortile di avere contezza della genesi della pretesa e di accettarla e/o contestarla con cognizione di causa.
In definitiva, ritenute assorbite le altre eccezioni poste con il gravame e rilevato che:
- la cartella di che trattasi non contiene alcuna prova in ordine ai benefici goduti dalla ricorrente in virtù delle opere e dei servizi consortili, quindi è da ritenere priva di valido presupposto impositivo;
- la medesima cartella, non essendo stata preceduta dalla notifica alla contribuente di altri atti prodromici,
è da ritenere carente sotto il profilo della motivazione;
la Corte, accoglie il ricorso della società Ricorrente_1 di Ricorrente_2 & C. s.s. ed annulla la cartella di pagamento qui impugnata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico dell'Ente impositore Consorzio di
Bonifica n.8 di Ragusa in solido con l'Agenzia delle Entrate – Riscossione resistente.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata e condanna il Consorzio di
Bonifica n.8 di Ragusa in solido con l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.489,00 per onorari difensivi, oltre accessori di legge e il rimborso del
CUT assolto, con distrazione delle stesse a favore del difensore della società ricorrente qui costituito che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art.93 del cpc.
Così deciso in Ragusa il 18.12.2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
MA IG IE ZI