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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 14/01/2026, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 275/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6711/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Lorenzo Del Vallo - Ufficio Tributi 87040 San Lorenzo Del Vallo CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/166 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/166 TASI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3038/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 8.10.24 al Comune di San Lorenzo del Vallo ed alla RT, quale concessionaria per la riscossione delle entrate del predetto Comune, indi depositato il 17.10.24, la sig.ra Ricorrente_1
(C.F. CF_Ricorrente_1) nata a [...] il Data di nascita_1, ed ivi residente, impugnava l'intimazione di pagamento asseritamente notificato il 10.7.24,relativa alla Tari dovuta per l'anno
2016 ed alla TA dovuta per l'anno 2015,richiamandosi in essa :- quanto alla Tari, un accertamento esecutivo notificato in data 19.10.21 ed una intimazione notificata il 23.2.23;-quanto alla TA , una ingiunzione notificata in data 23.2.23 .
Eccepiva la ricorrente:
I)In via pregiudiziale e assorbente il difetto assoluto di potere per carenza di legittimazione in capo alla
“Società gestione riscossione tributi-s.p.a. RT” di svolgere l'attività di accertamento e riscossione dei tributi per il Comune di San Lorenzo del Vallo nonché la illegittimità del provvedimento di proroga per violazione di legge;
II)la nullità della Intimazione di pagamento per carenza di legittimazione del concessionario a gestire i tributi comunali e a sottoscrivere i relativi atti impositivi;
III)l' omessa notifica degli atti presupposti;
IV) la prescrizione della pretesa tributaria.
Concludeva quindi chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese del giudizio.
*Si costituiva in giudizio la RT s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro-tempore ,contestando il ricorso;
in via preliminare eccepiva l' inammissibilità della domanda ,non essendovi prova della tempestività del ricorso ovvero del rispetto del termine di cui all'art.21, comma 1, del D. Lgs. n.546/92. Deduceva,poi,
l'inammissibilità del motivo di ricorso sub I), in quanto proposto dinanzi ad un giudice non munito di giurisdizione;
contestava il motivo sub II) e, quanto al motivo sub III, produceva documentazione inerente la notifica degli atti presupposti effettuata in mani proprie del ricorrente ,con conseguente affermazione di irretrattabilità del credito per omessa impugnazione degli atti sottesi all'intimazione di pagamento;
contestava
,infine, l'eccezione di prescrizione .
*All'udienza camerale del 12 dicembre 2025, fissata per la trattazione, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile ,non essendovi in atti prova della sua tempestività.
*Va evidenziato al riguardo che ,se pure le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della "tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità" (C. Cost. nn. 189/ 2000 e 520/2002), ha statuito la Suprema Corte che “a tali principi fa eccezione la prova della tempestività dell'impugnazione nel caso in cui la parte resistente deduca l'inammissibilità del ricorso per tardività.
In tal caso, il ricorrente è tenuto non solo ad allegare l'atto impugnato, ma deve dare prova della data di avvenuta notifica, atteso che in assenza di tale produzione,, non può essere consentito al giudicante di verificare la tempestività dell'impugnazione.cIn carenza di tale prova il ricorso è da ritenersi inammissibile
( cfr. ,tra le tante e da ultimo,Cass.civ. 29957/2023).
Nel caso in esame ,il ricorrente ha dedotto di avere ricevuto la notifica dell'avviso impugnato in data 10.7.2024 , ma ,pur in presenza di specifica eccezione sollevata dalla difesa della RT PA , non ha prodotto alcun documento da cui potesse evincersi detta data ( ad es. la busta contenente l'atto ovvero l'esito spedizione estratto dal sito di Poste Italiane), né tale data emerge “aliunde” dagli atti.
Poiché il rispetto del termine dei sessanta giorni ,decorrente dalla notifica del provvedimento impugnato, per la proposizione del ricorso ex art. dall'art.21 dlgs 546/92 costituisce condizione dell'azione di impugnazione grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del ricorso (Cass.23060 del 17/09/2019), onere nel caso di specie non adempiuto.
Il carattere assorbente di tale declaratoria esime questo Giudice dalla disamina dei motivi di ricorso formulati.
* La definizione del contenzioso con sentenza di rito rende opportuno compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, sez.8, dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese. Il Giudice monocratico Concetta Lucia Filomia
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6711/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Lorenzo Del Vallo - Ufficio Tributi 87040 San Lorenzo Del Vallo CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/166 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/166 TASI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3038/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 8.10.24 al Comune di San Lorenzo del Vallo ed alla RT, quale concessionaria per la riscossione delle entrate del predetto Comune, indi depositato il 17.10.24, la sig.ra Ricorrente_1
(C.F. CF_Ricorrente_1) nata a [...] il Data di nascita_1, ed ivi residente, impugnava l'intimazione di pagamento asseritamente notificato il 10.7.24,relativa alla Tari dovuta per l'anno
2016 ed alla TA dovuta per l'anno 2015,richiamandosi in essa :- quanto alla Tari, un accertamento esecutivo notificato in data 19.10.21 ed una intimazione notificata il 23.2.23;-quanto alla TA , una ingiunzione notificata in data 23.2.23 .
Eccepiva la ricorrente:
I)In via pregiudiziale e assorbente il difetto assoluto di potere per carenza di legittimazione in capo alla
“Società gestione riscossione tributi-s.p.a. RT” di svolgere l'attività di accertamento e riscossione dei tributi per il Comune di San Lorenzo del Vallo nonché la illegittimità del provvedimento di proroga per violazione di legge;
II)la nullità della Intimazione di pagamento per carenza di legittimazione del concessionario a gestire i tributi comunali e a sottoscrivere i relativi atti impositivi;
III)l' omessa notifica degli atti presupposti;
IV) la prescrizione della pretesa tributaria.
Concludeva quindi chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese del giudizio.
*Si costituiva in giudizio la RT s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro-tempore ,contestando il ricorso;
in via preliminare eccepiva l' inammissibilità della domanda ,non essendovi prova della tempestività del ricorso ovvero del rispetto del termine di cui all'art.21, comma 1, del D. Lgs. n.546/92. Deduceva,poi,
l'inammissibilità del motivo di ricorso sub I), in quanto proposto dinanzi ad un giudice non munito di giurisdizione;
contestava il motivo sub II) e, quanto al motivo sub III, produceva documentazione inerente la notifica degli atti presupposti effettuata in mani proprie del ricorrente ,con conseguente affermazione di irretrattabilità del credito per omessa impugnazione degli atti sottesi all'intimazione di pagamento;
contestava
,infine, l'eccezione di prescrizione .
*All'udienza camerale del 12 dicembre 2025, fissata per la trattazione, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile ,non essendovi in atti prova della sua tempestività.
*Va evidenziato al riguardo che ,se pure le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della "tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità" (C. Cost. nn. 189/ 2000 e 520/2002), ha statuito la Suprema Corte che “a tali principi fa eccezione la prova della tempestività dell'impugnazione nel caso in cui la parte resistente deduca l'inammissibilità del ricorso per tardività.
In tal caso, il ricorrente è tenuto non solo ad allegare l'atto impugnato, ma deve dare prova della data di avvenuta notifica, atteso che in assenza di tale produzione,, non può essere consentito al giudicante di verificare la tempestività dell'impugnazione.cIn carenza di tale prova il ricorso è da ritenersi inammissibile
( cfr. ,tra le tante e da ultimo,Cass.civ. 29957/2023).
Nel caso in esame ,il ricorrente ha dedotto di avere ricevuto la notifica dell'avviso impugnato in data 10.7.2024 , ma ,pur in presenza di specifica eccezione sollevata dalla difesa della RT PA , non ha prodotto alcun documento da cui potesse evincersi detta data ( ad es. la busta contenente l'atto ovvero l'esito spedizione estratto dal sito di Poste Italiane), né tale data emerge “aliunde” dagli atti.
Poiché il rispetto del termine dei sessanta giorni ,decorrente dalla notifica del provvedimento impugnato, per la proposizione del ricorso ex art. dall'art.21 dlgs 546/92 costituisce condizione dell'azione di impugnazione grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del ricorso (Cass.23060 del 17/09/2019), onere nel caso di specie non adempiuto.
Il carattere assorbente di tale declaratoria esime questo Giudice dalla disamina dei motivi di ricorso formulati.
* La definizione del contenzioso con sentenza di rito rende opportuno compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, sez.8, dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese. Il Giudice monocratico Concetta Lucia Filomia