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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4358/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 23.11.2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Terlizzi alla via Guerrazzi n. 8, presso Parte_1 lo studio dell'avv. De Nicolo Michele, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] - Cuba il giorno 24.8.1988; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.11.2023, - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile, in Terlizzi in data 11.10.2018, con Controparte_1 dall'unione con la quale non sono nati figli - ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, di disporre l'assegnazione a sè della casa coniugale di sua esclusiva proprietà e di non prevedere alcun contributo al mantenimento in favore della resistente, stante l'autosufficienza economica della stessa.
All'udienza del 3.7.2024, fissata per la comparizione delle parti, il Giudice relatore, verificata la regolarità della notifica e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente, ha riservato la decisione in ordine ai provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Con ordinanza del 19.7.2024, previa dichiarazione della contumacia della resistente, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente ed il giudizio è stato rinviato per discussione, non essendovi attività istruttoria da espletare.
All'udienza del 18.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni e, con ordinanza del 17.1.2025, la causa è stata riservata al
Collegio per la decisione.
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento, il venir meno della coabitazione e di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151
c.c. e conseguentemente, in accoglimento della domanda, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Quanto alle ulteriori domande, non può trovare accoglimento la richiesta del ricorrente finalizzata ad ottenere l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, poiché, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., il godimento della casa familiare è attribuito nell'interesse dei figli, sicché in mancanza di figli minori ovvero di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, alcun provvedimento può essere assunto sul punto dal Tribunale.
Inoltre, in assenza di domanda e di figli minorenni, non vi sono statuizioni accessorie da adottare, in quanto la previsione dell'assegno di mantenimento per il coniuge è soggetta al principio della domanda, diversamente da quanto previsto per i figli minori (cfr. Cass. civ. 3908/2009 sul principio della domanda per i figli maggiorenni).
Le spese di giudizio vanno integralmente compensare tra le parti, tenuto conto della materia trattata con necessità di ricorso al giudice e della circostanza che la resistente, non costituendosi in giudizio, non si è opposta alla domanda di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunziando sulla controversia come innanzi proposta, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Pronuncia, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile in Terlizzi in data 11.10.2018;
2. Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
4. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terlizzi, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 18 parte I anno 2018).
Così deciso in Trani nella Camera di Consiglio del 21.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 23.11.2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Terlizzi alla via Guerrazzi n. 8, presso Parte_1 lo studio dell'avv. De Nicolo Michele, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] - Cuba il giorno 24.8.1988; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.11.2023, - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile, in Terlizzi in data 11.10.2018, con Controparte_1 dall'unione con la quale non sono nati figli - ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, di disporre l'assegnazione a sè della casa coniugale di sua esclusiva proprietà e di non prevedere alcun contributo al mantenimento in favore della resistente, stante l'autosufficienza economica della stessa.
All'udienza del 3.7.2024, fissata per la comparizione delle parti, il Giudice relatore, verificata la regolarità della notifica e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente, ha riservato la decisione in ordine ai provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Con ordinanza del 19.7.2024, previa dichiarazione della contumacia della resistente, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente ed il giudizio è stato rinviato per discussione, non essendovi attività istruttoria da espletare.
All'udienza del 18.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni e, con ordinanza del 17.1.2025, la causa è stata riservata al
Collegio per la decisione.
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento, il venir meno della coabitazione e di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151
c.c. e conseguentemente, in accoglimento della domanda, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Quanto alle ulteriori domande, non può trovare accoglimento la richiesta del ricorrente finalizzata ad ottenere l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, poiché, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., il godimento della casa familiare è attribuito nell'interesse dei figli, sicché in mancanza di figli minori ovvero di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, alcun provvedimento può essere assunto sul punto dal Tribunale.
Inoltre, in assenza di domanda e di figli minorenni, non vi sono statuizioni accessorie da adottare, in quanto la previsione dell'assegno di mantenimento per il coniuge è soggetta al principio della domanda, diversamente da quanto previsto per i figli minori (cfr. Cass. civ. 3908/2009 sul principio della domanda per i figli maggiorenni).
Le spese di giudizio vanno integralmente compensare tra le parti, tenuto conto della materia trattata con necessità di ricorso al giudice e della circostanza che la resistente, non costituendosi in giudizio, non si è opposta alla domanda di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunziando sulla controversia come innanzi proposta, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Pronuncia, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile in Terlizzi in data 11.10.2018;
2. Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
4. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terlizzi, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 18 parte I anno 2018).
Così deciso in Trani nella Camera di Consiglio del 21.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana