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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/11/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza dello 13 novembre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 259/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( , rappresenta e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
RI ON ed elettivamente domiciliata in Montesarchio, alla via
NS La MO n. 6, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
E
( ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv.to Gaetano Amato ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma, n.17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe impugna l'avviso di addebito n.
32720230000456533000, notificato in data 15.12.2023, per la somma di €#6.341#
(seimilatrecentoquarantuno), a titolo di contribuzione dovuta Gestione CP_ Commercianti, anni da 2016 a 2022. si è costituito, mentre
[...]
(notifica via Pec del 31.01.2024) ed (notifica via Pec Controparte_2 CP_3
31.01.2024) vanno dichiarati contumaci.
2) La parte contesta la pretesa dell' resistente in ragione dell'avvenuto CP_1 versamento dei contributi richiesti negli anni in contestazione, come da quietanze di versamento prodotte. CP_
nella memoria di costituzione, afferma che la pretesa creditoria scaturisce dalle scelte operate dalla ricorrente nelle dichiarazioni dei redditi, anni di imposta
2016-2020, con specifico riferimento alla omessa compilazione del quadro LM
1 sezione II (regime forfetario). Tale condotta avrebbe comportato la revoca del
Regime Agevolato prescelto ex Lege n.208/2015 ed il recupero della contribuzione dovuta.
3) L'avviso di addebito oggetto di impugnazione ha pacificamente ad oggetto la contribuzione dovuta a seguito della revoca del sistema previdenziale prescelto dalla parte (Regime Agevolato di cui alla Legge 208/2015) disposta in data
18.01.2021.
Parte ricorrente valorizza unicamente il dato dei pagamenti della contribuzione CP_ richiesta da negli anni dal 2016 al 2021, come da quietanze F24 depositate in atti.
Non vi è alcuna contestazione circa la legittimità della revoca del beneficio previdenziale, né allega alcuna circostanza fattuale che consenta al Tribunale di desumere che essa ricorrente ha effettivamente operato, negli anni in contestazione, come contribuente forfetario, e che, quindi, il recupero della contribuzione dovuta sia illegittimo.
Il pagamento della contribuzione richiesta prima dell'accertamento, e quindi della emersione dei presupposti della contribuzione richiesta con l'avviso opposto, è irrilevante.
5) va condannata al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1
CP_
spese che, ai sensi del D.M 147/2022, vanno nella somma di €#1.865#
(milleottocentosessantacinque), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 259/2024 R.G. Lavoro, e vertente tra nei Parte_1
CP_ confronti di ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
CP_
2) Condanna al pagamento a favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida nella somma di €#1.865# (milleottocentosessantacinque), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 13 novembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza dello 13 novembre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 259/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( , rappresenta e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
RI ON ed elettivamente domiciliata in Montesarchio, alla via
NS La MO n. 6, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
E
( ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv.to Gaetano Amato ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma, n.17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe impugna l'avviso di addebito n.
32720230000456533000, notificato in data 15.12.2023, per la somma di €#6.341#
(seimilatrecentoquarantuno), a titolo di contribuzione dovuta Gestione CP_ Commercianti, anni da 2016 a 2022. si è costituito, mentre
[...]
(notifica via Pec del 31.01.2024) ed (notifica via Pec Controparte_2 CP_3
31.01.2024) vanno dichiarati contumaci.
2) La parte contesta la pretesa dell' resistente in ragione dell'avvenuto CP_1 versamento dei contributi richiesti negli anni in contestazione, come da quietanze di versamento prodotte. CP_
nella memoria di costituzione, afferma che la pretesa creditoria scaturisce dalle scelte operate dalla ricorrente nelle dichiarazioni dei redditi, anni di imposta
2016-2020, con specifico riferimento alla omessa compilazione del quadro LM
1 sezione II (regime forfetario). Tale condotta avrebbe comportato la revoca del
Regime Agevolato prescelto ex Lege n.208/2015 ed il recupero della contribuzione dovuta.
3) L'avviso di addebito oggetto di impugnazione ha pacificamente ad oggetto la contribuzione dovuta a seguito della revoca del sistema previdenziale prescelto dalla parte (Regime Agevolato di cui alla Legge 208/2015) disposta in data
18.01.2021.
Parte ricorrente valorizza unicamente il dato dei pagamenti della contribuzione CP_ richiesta da negli anni dal 2016 al 2021, come da quietanze F24 depositate in atti.
Non vi è alcuna contestazione circa la legittimità della revoca del beneficio previdenziale, né allega alcuna circostanza fattuale che consenta al Tribunale di desumere che essa ricorrente ha effettivamente operato, negli anni in contestazione, come contribuente forfetario, e che, quindi, il recupero della contribuzione dovuta sia illegittimo.
Il pagamento della contribuzione richiesta prima dell'accertamento, e quindi della emersione dei presupposti della contribuzione richiesta con l'avviso opposto, è irrilevante.
5) va condannata al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1
CP_
spese che, ai sensi del D.M 147/2022, vanno nella somma di €#1.865#
(milleottocentosessantacinque), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 259/2024 R.G. Lavoro, e vertente tra nei Parte_1
CP_ confronti di ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
CP_
2) Condanna al pagamento a favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida nella somma di €#1.865# (milleottocentosessantacinque), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 13 novembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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