Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/03/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22240/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudie
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22240/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. AMADEI MICHELA, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore in Desenzano del Garda, viale Marconi, n. 112
e
(c.f. ), con l'avv. MARTINAZZI ANNA, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Giovanni Bruni, n. 5
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti la figlia nata fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
In data 31.01.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.: Per_ «1. Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori i quali continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute. La minore manterrà stabile residenza presso la madre, presso la quale manterrà la collocazione principale, attualmente in Prevalle (BS) Piazza del Comune n. 5; i genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. I genitori si impegneranno a tutelare vicendevolmente la figura materna e paterna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'una dell'altro alla presenza della figlia e/o di terzi;
i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo alla figlia con ciascuno di essi.
2. I genitori, nel caso in cui dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale, avranno cura di inserire il nuovo partner nella vita della propria figlia gradualmente e soltanto quando detta relazione sarà caratterizzata da stabilità, in ogni caso con modalità tali da non turbare la serenità della figlia, e decorso almeno un semestre dall'inizio della relazione.
3. I genitori si impegnano a far sì che la figlia conservi e coltivi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale come espressamente previsto dall'art. 317 bis, I° comma cod. civ., ciascuno nei periodi di propria competenza.
4. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre vedrà e terrà con sè la figlia secondo il seguente calendario:
- due pomeriggi infrasettimanali – il martedì dall'uscita dell'asilo fino alle 20,00 ed il giovedì anche con pernotto - nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza della madre ed un giorno infrasettimanale – il martedì dall'uscita da scuola alle 20,00 - nella settimana che termina con il week-end di spettanza del padre che avrà inizio il venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 20,00, quando il padre riaccompagnerà la figlia alla casa materna.
I pernotti infrasettimanali verranno incrementati a due infrasettimanali a partire dal mese di agosto 2025 per entrare a regime, nei giorni infrasettimanali di spettanza del padre, a partire dal mese di settembre 2025, e il padre dovrà portare la figlia all'asilo non prima delle ore 8,15 e ciò tenuto conto della tenera età della figlia e delle abitudini della stessa.
- le vacanze natalizie verranno divise equamente avendo cura di alternare di anno in anno la festività; per Per_ l'anno 2024 il giorno di Natale starà con la madre, la vigilia con il padre;
- le vacanze pasquali verranno divise equamente tra i genitori avendo cura di alternare i giorni di festa;
per il 2025 il giorno di Pasqua starà con la madre e PA con il padre;
- nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
i genitori dovranno comunicarsi vicendevolmente località, indirizzo e nome della struttura in cui alloggeranno con la figlia;
- per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- i genitori cercheranno di organizzare i festeggiamenti del compleanno della figlia congiuntamente nell'interesse della piccola e si autorizzano sin d'ora vicendevolmente a far trascorrere la giornata dei rispettivi compleanni con la figlia anche se il giorno non coincide con il giorno di spettanza da calendarizzazione;
Nell'ambito di questa suddivisione dei tempi, qualora il genitore cui compete fosse impossibilitato a tenere con sé la figlia, per particolari e straordinarie esigenze, verificherà prioritariamente la disponibilità dell'altro genitore ad accudirla per il tempo necessario. Entrambi i genitori potranno tenere normali e quotidiani contatti telefonici con la figlia. I genitori inoltre prendono atto che le variazioni di frequentazione dovranno essere oggetto di specifico accordo tra le parti con congruo preavviso;
il padre potrà tenere con sé la figlia anche oltre il calendario di cui sopra previo preavviso ed in accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della figlia;
5. Concorso al mantenimento della figlia: considerate le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto dalla stessa in costanza di convivenza, le risorse economiche e reddituali di entrambi i genitori, la parti concordano che il padre verserà alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese un assegno mensile di euro Per_ 300,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di concorso al mantenimento della figlia a partire dal mese di novembre 2024 fino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente. L'assegno unico nella misura del cinquanta per cento ciascuno verrà ripartito tra i genitori a partire dal mese di novembre
2024, avendo cura le parti di compensare tra loro eventuali differenze, fino alla regolarizzazione della effettiva erogazione dell'assegno unico nella misura del cinquanta per cento ciascuno a ciascun genitore. Per il mantenimento dei mesi pregressi maturato fino al mese di ottobre 2024 il sig. verserà alla sig.ra Parte_2
, che accetta, la somma di Euro 800,00 con le seguenti modalità: in 6 rate mensili di euro 50,00 Parte_1 cadauna a partire dal mese di gennaio 2025 fino al giugno 2025 da versare in aggiunta al mantenimento ordinario e contestualmente allo stesso versamento, ed euro 500,00 in un'unica soluzione alla percezione della tredicesima mensilità dell'anno 2024. Resta inteso che in caso di mancato versamento anche di una sola rata come sopra concordata la sig.ra potrà agire esecutivamente per il recupero della intera somma Pt_1 ancora dovuta in un'unica soluzione.
6. Spese straordinarie, non comprese nel mantenimento ordinario, verranno divise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, come disposto dal Protocollo di Intesa in vigore presso il Tribunale di Brescia alle quali le parti espressamente fanno rinvio e che fa parte integrante dell'accordo; le spese anticipate da ciascuno genitore saranno documentate e richieste all'altro genitore tutte insieme e a fine mese, con obbligo di corresponsione del rimborso in favore del genitore anticipatario entro cinque giorni dalla richiesta, a mezzo bonifico bancario. Le spese dell'iscrizione e della retta mensile dell'asilo verranno divise al cinquanta per cento tra i genitori e rimborsate al genitore che le ha anticipate entro e non oltre il 15 di ogni mese. Quanto ai farmaci da banco che non necessitano di prescrizione medica ma di cui si rendesse necessaria, dietro indicazione del medico, la somministrazione alla figlia (a titolo esemplificativo: Nurofen, Tachipirina, fermenti lattici, vitamine ecc. ecc. ) i genitori avranno cura, a proprie spese, di tenerne una provvista presso ciascuna abitazione.
7. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti, la sig.ra Parte_1 provvederà alle spese e competenze dell'avv. Amadei ed il sig. provvederà alle spese e competenze Pt_2 dell'avv. Martinazzi, con espressa rinuncia alla solidarietà professionale.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato 19.11.2024, e premesso di Parte_1 Parte_2
essere genitori di nata il [...], domandavano la regolamentazione dei rapporti personali Per_1
ed economici concernenti la figlia in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
All'udienza del 4.2.2025 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
*** Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale della figlia minorenne il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 20.3.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti