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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 2093/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Moselli Sandra Giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02/11/2024
da
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Leuce,
e
, nata a [...] [...], rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. Pellegrini Pasquale,
- Ricorrenti – nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege -
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 15.5.2008 in
RU di PU (anno 2008 , atto n.23, parte II, serie A);
- sono separati consensualmente con decreto di omologazione n. 10/18 del
3.1.2018 emesso e pubblicato dal Tribunale di Trani in pari data;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/11/2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio, con esclusione reciproca dell'assegno di divorzio e senza ulteriori condizioni, non avendo avuto figli.
All'udienza del 3.2.2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato di voler divorziare alle condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto in data 13.11.2024.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato dalle dichiarazioni rese dai coniugi e dal lasso temporale intercorso dalla separazione che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 15.5.2008 in RU di PU (anno 2008 , atto n. 23, parte II, serie A) da e , alle condizioni di cui al Parte_1 Parte_2 ricorso congiunto depositato il 02/11/2024 , che qui si intende richiamato e trascritto;
2) nulla sulle spese;
3) manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RU di
PU, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Trani, il 04/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Moselli Sandra Giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02/11/2024
da
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Leuce,
e
, nata a [...] [...], rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. Pellegrini Pasquale,
- Ricorrenti – nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege -
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 15.5.2008 in
RU di PU (anno 2008 , atto n.23, parte II, serie A);
- sono separati consensualmente con decreto di omologazione n. 10/18 del
3.1.2018 emesso e pubblicato dal Tribunale di Trani in pari data;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/11/2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio, con esclusione reciproca dell'assegno di divorzio e senza ulteriori condizioni, non avendo avuto figli.
All'udienza del 3.2.2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato di voler divorziare alle condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto in data 13.11.2024.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato dalle dichiarazioni rese dai coniugi e dal lasso temporale intercorso dalla separazione che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 15.5.2008 in RU di PU (anno 2008 , atto n. 23, parte II, serie A) da e , alle condizioni di cui al Parte_1 Parte_2 ricorso congiunto depositato il 02/11/2024 , che qui si intende richiamato e trascritto;
2) nulla sulle spese;
3) manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RU di
PU, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Trani, il 04/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli dott.ssa Laura Cantore