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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 07/05/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1359/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1359/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dagli avv.ti Enrico
Bocchino e Sara Testani, elettivamente domiciliata in La Spezia, viale Italia n. 136, presso la sede amministrativa della stessa società e all'indirizzo pec: ; Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Maurilio Filippo Mascolino elettivamente domiciliata in Bologna, via Zanardi n. 28/6, presso la Sede Direzionale di
[...]
; CP_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso in appello ritualmente notificato, , Controparte_1
concessionaria del servizio di riscossione per conto del ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 353/2024, emessa in data 17.06.2024, Pt_1
depositata in data 20.06.2024 e pubblicata il successivo 21.06.2024, che accoglieva il ricorso proposto da e, per l'effetto, annullava l'avviso di accertamento esecutivo n. Controparte_2
16/2022, ID Pratica 13894764 del 21.09.2022, emesso e notificato il 30.09.2023, con il quale veniva contestato a quest'ultima il mancato pagamento, relativamente all'anno 2022, del CUP relativo ad esposizioni pubblicitarie effettuate sul territorio del Comune di Gragnano Trebbiense
(PC) per un importo complessivo di € 50,00.
La sentenza del Giudice di Pace di Piacenza impugnata ha accolto il ricorso di Controparte_2 ritenendo: in primo luogo, che le frecce direzionali de quibus con la scritta ” non
[...] CP_2
avevano valenza pubblicitaria;
in secondo luogo, che se anche le si volessero equiparare alle insegne pubblicitarie, la loro superficie non superava la superficie imponibile complessiva di 5 mq e dovevano, quindi, beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 1, comma 833, lett. 1), della
L. n. 160/2019 (norma secondo la quale non sono soggetti al pagamento del canone “le insegne di esercizio e di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”).
Parte appellante, in particolare, censurava la suddetta pronuncia laddove il Giudice di prime cure aveva ritenuto che la fattispecie pubblicitaria sottoposta alla sua attenzione rientrasse nella definizione di “insegne di esercizio”, che era del tutto differente da quella oggetto dell'accertamento esecutivo opposto, ossia “frecce direzionali”, in relazione alle quali non era prevista alcuna esenzione dal pagamento del CUP. Sosteneva che la più recente giurisprudenza di merito in materia si era attestata sulla completa irrilevanza dell'attività attinente il servizio postale svolto da ritenendo, invece, che, al di fuori di specifiche attività che Controparte_2 si potevano definire di “pubblico interesse”, i servizi offerti da tale società dovevano ritenersi interamente sottoposti alle regole del libero mercato e, dunque, non vi era ragione esentarla dalla imposta comunale sulla pubblicità alla quale era assoggettata una qualunque società di tipo commerciale. Sosteneva che la segnaletica in oggetto non aveva il fine esclusivo di indicare la
2 direzione da percorrere, ma, richiamando l'attenzione al nome dell'impresa, fungeva da collettore di clientela e da strumento per commercializzare i prodotti da questa offerti.
1.1) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.12.2024, si costituiva in giudizio contestando i motivi di appello e chiedendone, perciò, il rigetto. Controparte_2
1.2) La causa, stante il suo carattere documentale, veniva decisa in esito all'udienza del
06.05.2025, la quale veniva trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c..
2) In via preliminare, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte appellante deve essere dichiarata inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c..
Invero, si limita a sollevare la questione pregiudiziale di rito mediante una CP_1 formulazione generica e lacunosa, senza sviluppare un separato e specifico motivo d'appello né, peraltro, insistere in sede di conclusioni per la dichiarazione di difetto di giurisdizione. Sul punto, poi, va evidenziato che parte appellata costituita non ha specificatamente svolto difese circa il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere la controversia, difettando ogni forma di contraddittorio sulla relativa eccezione. Vi è, quindi, da ritenere che non è in questione la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, essendo essa coperta dal giudicato implicito della sentenza di primo grado e non essendo stata oggetto di specifico motivo di impugnazione ad opera dell'appellante (cfr. ex multis Cass. n. 27094/2024; Cass. n. 25493/2019).
2.1) L'oggetto del contendere tra le parti può essere, quindi, individuato, sinteticamente, nella valenza pubblicitaria o meno del cartello stradale riportante l'indicazione “poste”.
In primo luogo, contesta che i servizi svolti da possano CP_1 Controparte_2
qualificarsi come integranti un servizio pubblico;
ciò dal momento che i servizi offerti dall'appellata, essendo la stessa operante anche nel settore della telefonia mobile e assicurativo - finanziario, sono interamente assoggettati alle regole del libero mercato, ivi comprese quelle sull'imposta comunale sulla pubblicità, al pari di qualsiasi società di tipo commerciale.
La tesi dell'appellante non è fondata.
La gestione in regime di mercato concorrenziale non esclude, di per sé, che l'invio e la consegna della corrispondenza costituisca un servizio di pubblica utilità, laddove la Suprema Corte ha definito il servizio di pubblica utilità come un servizio volto alla “ineludibile esigenza di assicurare attraverso l'attività in questione la gestione di un servizio assolutamente necessario per la comunità” (Cass., n. 17795/2018). Invero, il fenomeno della c.d. liberalizzazione dei
3 servizi ha reso contendibile la fornitura di alcuni servizi (tra cui quello postale) che rispondono alle esigenze fondamentali della collettività ma non ha inciso sulla loro natura pubblica.
Sul punto, risulta condivisibile quanto affermato dalla giurisprudenza tributaria, secondo la quale
“l'obiezione della resistente secondo cui è operativa anche nel settore della Controparte_2
telefonia mobile, assicurativo e finanziario, non coglie nel segno, posto che tali attività non solo sono sussidiarie rispetto a quella, ancora preminente ed immediatamente identificata come tale dal pubblico, della gestione del servizio postale nazionale, ma non sono quelle veicolate da indicazioni stradali chiaramente finalizzate ad indicare alla generalità dei cittadini l'ubicazione del servizio postale pubblico” (cfr in questo senso, Comm Trib Prov.le Brescia n. 450/2021, espressamente richiamata da sentenza Tribunale di Udine 05.07.2023).
In secondo luogo, l'appellante deduce che la segnaletica in questione “richiama il nome caratteristico, indispensabile ed originale dell'impresa che è strettamente ed inevitabilmente connesso alla commercializzazione ed ancor prima alla primaria funzione di collettore di clientela”. Sempre secondo l'appellante, poi, “E', quindi irrilevante che detto mezzo di comunicazione non abbia, come funzione primaria, una funzione reclamistica o propagandistica, in quanto è sufficiente la sua astratta idoneità pubblicitaria” (cfr pagine 14 e 15 dell'atto di citazione in appello).
Anche tale tesi non coglie nel segno.
La parziale coincidenza tra denominazione sociale dell'azienda a cui è affidato il servizio e nome del servizio stesso non rileva per la determinazione della “idoneità pubblicitaria” del cartello.
Non risulta, in particolare, che parte appellante abbia contestato la circostanza (e la documentazione fotografica depositata in primo grado lo conferma) secondo cui, nel caso di specie, è del tutto assente, nel cartello, alcun richiamo a o al logo Controparte_2
caratteristico della stessa.
Risulta condivisibile, dunque, l'orientamento secondo cui la dicitura “ufficio postale” (o, si ritiene analogamente, la dicitura “posta”) indica l'ufficio in cui il servizio pubblico viene erogato,
e non la denominazione sociale del soggetto che, in maniera del tutto contingente, offre quel servizio in un determinato momento storico. Ciò può ricavarsi anche dall'art 125, comma 6, del regolamento del Codice della Strada, che attribuisce ai segnali stradali riportanti la dicitura
“ufficio postale” (o “posta/pt”) scritta in caratteri minuscoli la specifica funzione di localizzare il servizio pubblico postale in quanto punto di pubblico interesse urbano.
4 Non vi è, quindi, il richiamo “al nome caratteristico”, come sostenuto dall'appellante, bensì al nome comune di un luogo in cui viene svolto un servizio di pubblico interesse.
L'appellante ritiene, poi, che la segnaletica in questione contenga in ogni caso delle indicazioni di pubblicità, posto che anche i segnali di indicazione previsti dal Codice della Strada possono svolgere tale funzione.
Anche tale argomento non convince.
Posto che l'art 1, commi 816 e s.s., della L. n. 160/2019 (che ha introdotto il canone unico patrimoniale e abrogato la disciplina previgente di cui al d.lgs. n. 507/1993 sull'imposta di pubblicità, c.d. ICP) non contiene una definizione del presupposto impositivo, va richiamata la definizione contenuta nella precedente normativa (ossia il d.lgs. n. 507/1993), secondo il quale:
“ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi ovvero finalizzati a migliorare
l'immagine del soggetto pubblicizzato”. Nello stesso senso si esprime il Regolamento del
Comune di Gragnano Trebbiense all'art. 3 (“Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività”).
Ciò detto, va data continuità all'orientamento giurisprudenziale (formatosi nella vigenza della precedente disciplina avanti al Giudice Tributario, cfr ex multis CTR Veneto, sentenza
20.03.2023) secondo il quale l'indicazione “ufficio postale” (con considerazione analoga per quello riportante l'indicazione “posta”) non ha la valenza di messaggio atto a stimolare il pubblico alla consumazione di beni o alla fruizione di servizi o tale da determinare la diffusione al pubblico di un prodotto. Sussiste, al contrario, l'unica funzione di segnalare ai cittadini il luogo in cui è possibile usufruire di un servizio pubblico. Manca, in altri termini, anche lo scopo di induzione e di sollecitazione all'acquisto o alla fruizione, connaturato al messaggio pubblicitario.
Né muta la sostanza di quanto evidenziato la circostanza che, presso gli uffici postali, si eroghino altre tipologie di servizi, posto che la genericità dei segnali stradali (che, come detto, recano solo la dicitura “ufficio postale”) esclude che la segnalazione integri una diffusione di messaggi pubblicitari in mancanza di riferimenti ad altre specifiche prerogative che non rivestono funzione di servizio pubblico essenziale.
5 Va rilevato che la recente giurisprudenza di legittimità ha escluso la valenza pubblicitaria del cartello “Postamat”, il quale afferisce propriamente ad uno di quei servizi indicati dall'appellante come a carattere commerciale esclusi dall'alveo del servizio pubblico, non avendo questo l'obbiettivo di promuovere la domanda di beni e servizi (cfr Cass., n. 1169/2019 in motivazione
“si evince che l'imposta in questione colpisce la diffusione comunicativa di messaggi pubblicitari in luogo pubblico, intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato. Ora, la scritta
'Postamat' - come esattamente ritenuto dal giudice di merito - non rientra in questa nozione legislativa di messaggio di rilevanza pubblicitaria, dal momento che essa non si pone l'obiettivo di promuovere la domanda di beni o servizi, e nemmeno di migliorare l'immagine di
[...]
, quanto soltanto di segnalare all'utenza l'ubicazione dello sportello automatico presso il CP_2
quale è consentito fruire dei servizi bancari procurati da quell'operatore. Tale scritta esplica dunque una funzione essenzialmente informativa e segnaletica del luogo di svolgimento di una determinata operatività sostanzialmente rispondente ad un servizio di pubblica utilità; il che è cosa ben diversa dallo scopo di induzione e di sollecitazione all'acquisto, invece connaturato al messaggio pubblicitario”).
Se tale cartello non ha valenza pubblicitaria, a maggior ragione non può averlo quello riportante l'indicazione “posta”.
In conclusione, il cartello in questione non assume la doppia funzione di segnale stradale di indicazione e di diffusione pubblicitaria. Stante la genericità della dicitura utilizzata, la sua unica funzione va individuata nell'indicazione di un servizio di pubblica utilità, rientrando, pertanto, anche nell'ambito delle esenzioni previste dall'articolo 40 del “Regolamento per l'istituzione del canone unico patrimoniale” adottato dal Parte_2
L'appello non è, pertanto, fondato e va respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
3) Per quanto riguarda le spese di lite, alla luce del contrasto giurisprudenziale attualmente in essere, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite del secondo grado di giudizio.
Al contrario, la decisione di primo grado viene confermata anche con riferimento alle spese in assenza di formale impugnazione del relativo capo, non potendo considerarsi tale la mera domanda di condanna alle spese per il doppio grado di giudizio (cfr Cass., n. 9064/2018: “Il
6 giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”).
3.1) Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_1
Giudice di Pace di n. 353/2024, emessa in data 17.06.2024, depositata in data Pt_1
20.06.2024 e pubblicata il successivo 21.06.2024, che viene, pertanto, confermata;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Piacenza, 07.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1359/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dagli avv.ti Enrico
Bocchino e Sara Testani, elettivamente domiciliata in La Spezia, viale Italia n. 136, presso la sede amministrativa della stessa società e all'indirizzo pec: ; Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Maurilio Filippo Mascolino elettivamente domiciliata in Bologna, via Zanardi n. 28/6, presso la Sede Direzionale di
[...]
; CP_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso in appello ritualmente notificato, , Controparte_1
concessionaria del servizio di riscossione per conto del ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 353/2024, emessa in data 17.06.2024, Pt_1
depositata in data 20.06.2024 e pubblicata il successivo 21.06.2024, che accoglieva il ricorso proposto da e, per l'effetto, annullava l'avviso di accertamento esecutivo n. Controparte_2
16/2022, ID Pratica 13894764 del 21.09.2022, emesso e notificato il 30.09.2023, con il quale veniva contestato a quest'ultima il mancato pagamento, relativamente all'anno 2022, del CUP relativo ad esposizioni pubblicitarie effettuate sul territorio del Comune di Gragnano Trebbiense
(PC) per un importo complessivo di € 50,00.
La sentenza del Giudice di Pace di Piacenza impugnata ha accolto il ricorso di Controparte_2 ritenendo: in primo luogo, che le frecce direzionali de quibus con la scritta ” non
[...] CP_2
avevano valenza pubblicitaria;
in secondo luogo, che se anche le si volessero equiparare alle insegne pubblicitarie, la loro superficie non superava la superficie imponibile complessiva di 5 mq e dovevano, quindi, beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 1, comma 833, lett. 1), della
L. n. 160/2019 (norma secondo la quale non sono soggetti al pagamento del canone “le insegne di esercizio e di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”).
Parte appellante, in particolare, censurava la suddetta pronuncia laddove il Giudice di prime cure aveva ritenuto che la fattispecie pubblicitaria sottoposta alla sua attenzione rientrasse nella definizione di “insegne di esercizio”, che era del tutto differente da quella oggetto dell'accertamento esecutivo opposto, ossia “frecce direzionali”, in relazione alle quali non era prevista alcuna esenzione dal pagamento del CUP. Sosteneva che la più recente giurisprudenza di merito in materia si era attestata sulla completa irrilevanza dell'attività attinente il servizio postale svolto da ritenendo, invece, che, al di fuori di specifiche attività che Controparte_2 si potevano definire di “pubblico interesse”, i servizi offerti da tale società dovevano ritenersi interamente sottoposti alle regole del libero mercato e, dunque, non vi era ragione esentarla dalla imposta comunale sulla pubblicità alla quale era assoggettata una qualunque società di tipo commerciale. Sosteneva che la segnaletica in oggetto non aveva il fine esclusivo di indicare la
2 direzione da percorrere, ma, richiamando l'attenzione al nome dell'impresa, fungeva da collettore di clientela e da strumento per commercializzare i prodotti da questa offerti.
1.1) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.12.2024, si costituiva in giudizio contestando i motivi di appello e chiedendone, perciò, il rigetto. Controparte_2
1.2) La causa, stante il suo carattere documentale, veniva decisa in esito all'udienza del
06.05.2025, la quale veniva trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c..
2) In via preliminare, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte appellante deve essere dichiarata inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c..
Invero, si limita a sollevare la questione pregiudiziale di rito mediante una CP_1 formulazione generica e lacunosa, senza sviluppare un separato e specifico motivo d'appello né, peraltro, insistere in sede di conclusioni per la dichiarazione di difetto di giurisdizione. Sul punto, poi, va evidenziato che parte appellata costituita non ha specificatamente svolto difese circa il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere la controversia, difettando ogni forma di contraddittorio sulla relativa eccezione. Vi è, quindi, da ritenere che non è in questione la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, essendo essa coperta dal giudicato implicito della sentenza di primo grado e non essendo stata oggetto di specifico motivo di impugnazione ad opera dell'appellante (cfr. ex multis Cass. n. 27094/2024; Cass. n. 25493/2019).
2.1) L'oggetto del contendere tra le parti può essere, quindi, individuato, sinteticamente, nella valenza pubblicitaria o meno del cartello stradale riportante l'indicazione “poste”.
In primo luogo, contesta che i servizi svolti da possano CP_1 Controparte_2
qualificarsi come integranti un servizio pubblico;
ciò dal momento che i servizi offerti dall'appellata, essendo la stessa operante anche nel settore della telefonia mobile e assicurativo - finanziario, sono interamente assoggettati alle regole del libero mercato, ivi comprese quelle sull'imposta comunale sulla pubblicità, al pari di qualsiasi società di tipo commerciale.
La tesi dell'appellante non è fondata.
La gestione in regime di mercato concorrenziale non esclude, di per sé, che l'invio e la consegna della corrispondenza costituisca un servizio di pubblica utilità, laddove la Suprema Corte ha definito il servizio di pubblica utilità come un servizio volto alla “ineludibile esigenza di assicurare attraverso l'attività in questione la gestione di un servizio assolutamente necessario per la comunità” (Cass., n. 17795/2018). Invero, il fenomeno della c.d. liberalizzazione dei
3 servizi ha reso contendibile la fornitura di alcuni servizi (tra cui quello postale) che rispondono alle esigenze fondamentali della collettività ma non ha inciso sulla loro natura pubblica.
Sul punto, risulta condivisibile quanto affermato dalla giurisprudenza tributaria, secondo la quale
“l'obiezione della resistente secondo cui è operativa anche nel settore della Controparte_2
telefonia mobile, assicurativo e finanziario, non coglie nel segno, posto che tali attività non solo sono sussidiarie rispetto a quella, ancora preminente ed immediatamente identificata come tale dal pubblico, della gestione del servizio postale nazionale, ma non sono quelle veicolate da indicazioni stradali chiaramente finalizzate ad indicare alla generalità dei cittadini l'ubicazione del servizio postale pubblico” (cfr in questo senso, Comm Trib Prov.le Brescia n. 450/2021, espressamente richiamata da sentenza Tribunale di Udine 05.07.2023).
In secondo luogo, l'appellante deduce che la segnaletica in questione “richiama il nome caratteristico, indispensabile ed originale dell'impresa che è strettamente ed inevitabilmente connesso alla commercializzazione ed ancor prima alla primaria funzione di collettore di clientela”. Sempre secondo l'appellante, poi, “E', quindi irrilevante che detto mezzo di comunicazione non abbia, come funzione primaria, una funzione reclamistica o propagandistica, in quanto è sufficiente la sua astratta idoneità pubblicitaria” (cfr pagine 14 e 15 dell'atto di citazione in appello).
Anche tale tesi non coglie nel segno.
La parziale coincidenza tra denominazione sociale dell'azienda a cui è affidato il servizio e nome del servizio stesso non rileva per la determinazione della “idoneità pubblicitaria” del cartello.
Non risulta, in particolare, che parte appellante abbia contestato la circostanza (e la documentazione fotografica depositata in primo grado lo conferma) secondo cui, nel caso di specie, è del tutto assente, nel cartello, alcun richiamo a o al logo Controparte_2
caratteristico della stessa.
Risulta condivisibile, dunque, l'orientamento secondo cui la dicitura “ufficio postale” (o, si ritiene analogamente, la dicitura “posta”) indica l'ufficio in cui il servizio pubblico viene erogato,
e non la denominazione sociale del soggetto che, in maniera del tutto contingente, offre quel servizio in un determinato momento storico. Ciò può ricavarsi anche dall'art 125, comma 6, del regolamento del Codice della Strada, che attribuisce ai segnali stradali riportanti la dicitura
“ufficio postale” (o “posta/pt”) scritta in caratteri minuscoli la specifica funzione di localizzare il servizio pubblico postale in quanto punto di pubblico interesse urbano.
4 Non vi è, quindi, il richiamo “al nome caratteristico”, come sostenuto dall'appellante, bensì al nome comune di un luogo in cui viene svolto un servizio di pubblico interesse.
L'appellante ritiene, poi, che la segnaletica in questione contenga in ogni caso delle indicazioni di pubblicità, posto che anche i segnali di indicazione previsti dal Codice della Strada possono svolgere tale funzione.
Anche tale argomento non convince.
Posto che l'art 1, commi 816 e s.s., della L. n. 160/2019 (che ha introdotto il canone unico patrimoniale e abrogato la disciplina previgente di cui al d.lgs. n. 507/1993 sull'imposta di pubblicità, c.d. ICP) non contiene una definizione del presupposto impositivo, va richiamata la definizione contenuta nella precedente normativa (ossia il d.lgs. n. 507/1993), secondo il quale:
“ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi ovvero finalizzati a migliorare
l'immagine del soggetto pubblicizzato”. Nello stesso senso si esprime il Regolamento del
Comune di Gragnano Trebbiense all'art. 3 (“Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività”).
Ciò detto, va data continuità all'orientamento giurisprudenziale (formatosi nella vigenza della precedente disciplina avanti al Giudice Tributario, cfr ex multis CTR Veneto, sentenza
20.03.2023) secondo il quale l'indicazione “ufficio postale” (con considerazione analoga per quello riportante l'indicazione “posta”) non ha la valenza di messaggio atto a stimolare il pubblico alla consumazione di beni o alla fruizione di servizi o tale da determinare la diffusione al pubblico di un prodotto. Sussiste, al contrario, l'unica funzione di segnalare ai cittadini il luogo in cui è possibile usufruire di un servizio pubblico. Manca, in altri termini, anche lo scopo di induzione e di sollecitazione all'acquisto o alla fruizione, connaturato al messaggio pubblicitario.
Né muta la sostanza di quanto evidenziato la circostanza che, presso gli uffici postali, si eroghino altre tipologie di servizi, posto che la genericità dei segnali stradali (che, come detto, recano solo la dicitura “ufficio postale”) esclude che la segnalazione integri una diffusione di messaggi pubblicitari in mancanza di riferimenti ad altre specifiche prerogative che non rivestono funzione di servizio pubblico essenziale.
5 Va rilevato che la recente giurisprudenza di legittimità ha escluso la valenza pubblicitaria del cartello “Postamat”, il quale afferisce propriamente ad uno di quei servizi indicati dall'appellante come a carattere commerciale esclusi dall'alveo del servizio pubblico, non avendo questo l'obbiettivo di promuovere la domanda di beni e servizi (cfr Cass., n. 1169/2019 in motivazione
“si evince che l'imposta in questione colpisce la diffusione comunicativa di messaggi pubblicitari in luogo pubblico, intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato. Ora, la scritta
'Postamat' - come esattamente ritenuto dal giudice di merito - non rientra in questa nozione legislativa di messaggio di rilevanza pubblicitaria, dal momento che essa non si pone l'obiettivo di promuovere la domanda di beni o servizi, e nemmeno di migliorare l'immagine di
[...]
, quanto soltanto di segnalare all'utenza l'ubicazione dello sportello automatico presso il CP_2
quale è consentito fruire dei servizi bancari procurati da quell'operatore. Tale scritta esplica dunque una funzione essenzialmente informativa e segnaletica del luogo di svolgimento di una determinata operatività sostanzialmente rispondente ad un servizio di pubblica utilità; il che è cosa ben diversa dallo scopo di induzione e di sollecitazione all'acquisto, invece connaturato al messaggio pubblicitario”).
Se tale cartello non ha valenza pubblicitaria, a maggior ragione non può averlo quello riportante l'indicazione “posta”.
In conclusione, il cartello in questione non assume la doppia funzione di segnale stradale di indicazione e di diffusione pubblicitaria. Stante la genericità della dicitura utilizzata, la sua unica funzione va individuata nell'indicazione di un servizio di pubblica utilità, rientrando, pertanto, anche nell'ambito delle esenzioni previste dall'articolo 40 del “Regolamento per l'istituzione del canone unico patrimoniale” adottato dal Parte_2
L'appello non è, pertanto, fondato e va respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
3) Per quanto riguarda le spese di lite, alla luce del contrasto giurisprudenziale attualmente in essere, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite del secondo grado di giudizio.
Al contrario, la decisione di primo grado viene confermata anche con riferimento alle spese in assenza di formale impugnazione del relativo capo, non potendo considerarsi tale la mera domanda di condanna alle spese per il doppio grado di giudizio (cfr Cass., n. 9064/2018: “Il
6 giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”).
3.1) Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_1
Giudice di Pace di n. 353/2024, emessa in data 17.06.2024, depositata in data Pt_1
20.06.2024 e pubblicata il successivo 21.06.2024, che viene, pertanto, confermata;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Piacenza, 07.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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