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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/06/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2965 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2007, trattenuta in decisione all'udienza del 4.2.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da
(P.I. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ) piazza Mazzini n. 28, presso lo studio dell'avv. Natale Alessandro Missineo, giusta procura a margine dell'atto di citazione
attore contro in persona del Curatore Avv. , Controparte_1 Controparte_2 domiciliato in Lamezia Terme via Francesco Raimondi n. 5, P.Iva anche in qualità di P.IVA_2 impresa capogruppo dell'associazione temporanea d'imprese (ATI) costituita con la società in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente Controparte_3 in Lamezia Terme via Misiani 57 e con la ditta RO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , con sede in
[...] RO
Lamezia Terme via Foderaro n. 124 - convenuta contumace nonché
in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore (P.I. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Grandinetti e Giovanni P.IVA_3
Iaconnetti convenuta nonché
(P.I. ), Controparte_6 P.IVA_4 rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Durante
convenuta nonché
(C.F. ), Controparte_7 C.F._1 Controparte_8
(C.F. ), (C.F. E C.F._2 Controparte_9 C.F._3
(C.F. ), quali eredi di , Controparte_10 C.F._4 RO titolare dell'omonima ditta Nuova Idrotermica di Pulicicchio Gaetano, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eugenio Durante ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lamezia Terme alla via S. Miceli n. 24/O convenuti nonché (già Controparte_11
) _1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Marcello Martino P.IVA_5 convenuto Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie. Conclusioni: come da note di trattazione scritta autorizzate per l'udienza del 4.2.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14.11.2007, il Parte_2 conveniva in giudizio il
[...] _1
, la e la al fine di
[...] Controparte_1 Controparte_3 vederli condannare al risarcimento dei danni subiti per le infiltrazioni piovane alle apparecchiature e agli arredi di proprietà dell'attore. Esponeva, in particolare che la in qualità di capogruppo dell'Associazione temporanea CP_1 di imprese costituita con la e la Controparte_3 RO
, era risultata affidataria dell'appalto per la sopraelevazione del citato padiglione F2, e quindi
[...] citava per ottenere il ristoro dei danni sia la – società capogruppo nel frattempo fallita – che CP_1 le altre società, nonché la stazione appaltante CP_11
Si costituivano in giudizio sia il che le altre società convenute, ad eccezione della Curatela CP_11 del Fallimento , le quali contestavano la domanda attorea e ne chiedevano il rigetto in quanto CP_1 infondata. In seguito, il giudizio veniva interrotto a causa della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa della Stazione Appaltante, , nel _1 frattempo mutato, come detto, in Controparte_13
, e l'attore procedeva alla sua riassunzione.
[...]
La causa veniva istruita con la produzione documentale prodotta dalle parti e con l'escussione di alcuni testimoni e, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.2.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. In via preliminare occorre dare atto dell'intervenuta rinuncia della domanda da parte dell'attore nei confronti della ” e dei suoi eredi, per rilevarne RO
l'inammissibilità in quanto la rinuncia, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., deve essere accettata dalla parte nei cui confronti è effettuata. Sempre in via preliminare, va dichiarata l'improcedibilità delle domande di parte attrice nei confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto dichiarata fallita. CP_1
La giurisprudenza di legittimità, invero, sulla base della pronuncia resa a Sezioni Unite n. 23077 del 2004, ha più volte affermato che la domanda diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento è soggetta al rito dell'accertamento del passivo in sede endofallimentare;
per cui tale domanda, ove proposta con il rito ordinario, deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile, a meno che il danneggiato non dichiari che la richiesta di condanna nei confronti del fallimento deve intendersi eseguibile solo nell'ipotesi di ritorno in bonis (così, fra le altre, le sentenze 24 novembre 2011, n. 24847, e 26 giugno 2012, n. 10640). Alcune pronunce, peraltro, sul rilievo per cui il rispetto della specifica procedura endofallimentare è posta a tutela della par condicio creditorum, sono giunte ad affermare che detta improcedibilità è rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di cassazione (così la sentenza 13 agosto 2008, n. 21565, traendo detto principio dal precedente di cui alla sentenza 15 maggio 2001, n. 6659, peraltro relativa all'ipotesi diversa dell'amministrazione straordinaria;
nonché, da ultimo, Cass. 30 agosto 2013, n. 19975). Ne consegue, pertanto, che l'accertamento del credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ai sensi degli artt. 52 e 93 della legge fallimentare, e l'adozione di un rito diverso «produce un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e determina l'improponibilità della domanda». La domanda formulata da parte attrice è pertanto improcedibile per le motivazioni di seguito esposte. Risulta documentato e non contestato che con contratto di appalto del 13.9.2004, il
[...]
aveva affidato l'esecuzione della sopraelevazione _1 del padiglione F 2 alla , in qualità di capogruppo dell'Associazione temporanea d'imprese CP_1 costituita con la società e con la ditta Controparte_3 RO
.
[...]
Ciò posto, giova evidenziare, preliminarmente, che l'attrice, pure non qualificando espressamente la domanda proposta, evidentemente ha fatto valere la responsabilità contrattuale (sub specie di inadempimento del contratto di appalto stipulato) dell'ATI. Tale circostanza appare determinate per comprendere se i soggetti citati in giudizio siano o meno legittimati passivi. Ed invero, se rispetto ad un'eventuale domanda extracontrattuale, non venendo in rilievo alcun contratto stipulato con l'ATI, ognuna delle società membro della menzionata associazione riacquista una propria legittimazione passiva autonoma;
non può certo dirsi lo stesso rispetto ad un'azionata responsabilità contrattuale. Quanto a quest'ultima ipotesi, difatti, giova osservare come gli odierni convenuti nel costituire l'Associazione temporanea d'imprese con contratto del 12 luglio 2004 avevano espressamente conferito alla mandato collettivo speciale con rappresentanza anche processuale. Di CP_1 conseguenza, rispetto al contratto stipulato non può venire in rilievo la singola responsabilità delle imprese facenti parti dell'ATI, ma solo della mandataria di quest'ultima, quale rappresentante. Di conseguenza, in seguito all'intervenuto fallimento della mandataria dell'ATI e CP_1 dunque legittimata passiva della domanda volta a far valere un inadempimento contrattuale, la domanda proposta va dichiarata improcedibile per le ragioni già espresse. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo alla luce dei parametri minimi indicati dal D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività processuale svolta, del valore della controversia, del numero delle parti e della sua complessità.
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, nella persona del giudice Teresa Valeria Grieco, definitivamente pronunciando sul procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza disattesa:
- Dichiara l'improcedibilità delle domande proposte;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali nei confronti dei convenuti in solido tra loro nella misura di euro 11.229,00 oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute come per legge. Lamezia Terme, 18 giugno 2025.
Il Giudice Teresa Valeria Grieco