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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/07/2025, n. 8572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8572 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 36912/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa PI TT ha pronunciato, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza, la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 36912/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Indirizzo Parte_1
Telematico, presso lo studio dell'avv. MANCUSI SERGIO
MASSIMO, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, CP_1
presso l'avv. MORELLI MASSIMILIANO
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione all'accertamento tecnico preventivo nel corso del quale, rispetto alla domanda amministrativa del 5.5.2023, era stata negata la sussistenza delle condizioni sanitarie ex art. 3 co.3 L. 104/92 – con riconoscimento, invece, di quelle ex art. 3 co.1 L. 104/92 e della invalidità nella misura del 75%; pertanto, affermato di possedere tutti i requisiti di legge, chiedeva la concessione giudiziale della provvidenza di cui alla legge indicata.
L' si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda. CP_1
La causa, ritenuta matura per la decisione allo stato degli atti, previo deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza da parte della difesa ricorrente, viene decisa con la presente sentenza.
Osserva il Giudice che parte ricorrente, nel proporre il giudizio, ha criticato le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo in modo del tutto generico e senza il supporto di conferenti riscontri documentali, neppure considerando l'ampia ed argomentata valutazione delle patologie riscontrate dal CTU, ma limitandosi a richiamare la documentazione medica prodotta, senza però indicare le specifiche ragioni medico legali per le quali il consulente avrebbe errato nell'addivenire alla conclusioni tratte.
2 In tale contesto non vi sono quindi elementi univoci e riscontrabili oggettivamente per affermare che le conclusioni cui è giunto il CTU non siano corrette.
Tale carenza appare ancor più censurabile ove si consideri che non risulta in atti che parte ricorrente abbia inviato note critiche al CTU prima del deposito della relazione di a.t.p., delle quali il predetto potesse tener conto prima di formulare le proprie conclusioni definitive, argomentando in ordine alle stesse.
Né nuova documentazione sanitaria è stata prodotta unitamente al ricorso, idonea ad inficiare le risultanze della consulenza già esperita ed a consigliare un rinnovo di valutazione.
Ne consegue che va confermata la mancanza in capo all'istante del requisito sanitario utile per il riconoscimento della provvidenza sopra indicata, con conseguente rigetto del ricorso, rimanendo assorbita la necessità di verificare il possesso dei concorrenti requisiti socio- economici di legge.
Quanto allo status di cui all'art.3 co. 1 L.104/92 ed alla invalidità nella misura del 75% ritiene questo giudicante che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte, non possa in questa sede essere nuovamente esaminata la sussistenza del requisito sanitario, già verificata dal CTU nominato in prime cure, atteso che sul punto non fu a suo tempo avanzata alcuna contestazione e dunque difetta, nel
3 presente giudizio, la res litigiosa in ordine alla quale il Giudice dovrebbe emettere pronuncia.
Il ricorso va quindi respinto, dandosi meramente atto delle conclusioni a suo tempo rassegnate dal CTU in ordine alle condizioni di cui all'art.3, co.1 L.104/92 e di invalidità nella misura del 75%.
Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti stante il reddito di parte ricorrente, quale risulta in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: respinge il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 21 luglio 2025
Il Giudice
PI TT
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa PI TT ha pronunciato, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza, la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 36912/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Indirizzo Parte_1
Telematico, presso lo studio dell'avv. MANCUSI SERGIO
MASSIMO, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, CP_1
presso l'avv. MORELLI MASSIMILIANO
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione all'accertamento tecnico preventivo nel corso del quale, rispetto alla domanda amministrativa del 5.5.2023, era stata negata la sussistenza delle condizioni sanitarie ex art. 3 co.3 L. 104/92 – con riconoscimento, invece, di quelle ex art. 3 co.1 L. 104/92 e della invalidità nella misura del 75%; pertanto, affermato di possedere tutti i requisiti di legge, chiedeva la concessione giudiziale della provvidenza di cui alla legge indicata.
L' si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda. CP_1
La causa, ritenuta matura per la decisione allo stato degli atti, previo deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza da parte della difesa ricorrente, viene decisa con la presente sentenza.
Osserva il Giudice che parte ricorrente, nel proporre il giudizio, ha criticato le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo in modo del tutto generico e senza il supporto di conferenti riscontri documentali, neppure considerando l'ampia ed argomentata valutazione delle patologie riscontrate dal CTU, ma limitandosi a richiamare la documentazione medica prodotta, senza però indicare le specifiche ragioni medico legali per le quali il consulente avrebbe errato nell'addivenire alla conclusioni tratte.
2 In tale contesto non vi sono quindi elementi univoci e riscontrabili oggettivamente per affermare che le conclusioni cui è giunto il CTU non siano corrette.
Tale carenza appare ancor più censurabile ove si consideri che non risulta in atti che parte ricorrente abbia inviato note critiche al CTU prima del deposito della relazione di a.t.p., delle quali il predetto potesse tener conto prima di formulare le proprie conclusioni definitive, argomentando in ordine alle stesse.
Né nuova documentazione sanitaria è stata prodotta unitamente al ricorso, idonea ad inficiare le risultanze della consulenza già esperita ed a consigliare un rinnovo di valutazione.
Ne consegue che va confermata la mancanza in capo all'istante del requisito sanitario utile per il riconoscimento della provvidenza sopra indicata, con conseguente rigetto del ricorso, rimanendo assorbita la necessità di verificare il possesso dei concorrenti requisiti socio- economici di legge.
Quanto allo status di cui all'art.3 co. 1 L.104/92 ed alla invalidità nella misura del 75% ritiene questo giudicante che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte, non possa in questa sede essere nuovamente esaminata la sussistenza del requisito sanitario, già verificata dal CTU nominato in prime cure, atteso che sul punto non fu a suo tempo avanzata alcuna contestazione e dunque difetta, nel
3 presente giudizio, la res litigiosa in ordine alla quale il Giudice dovrebbe emettere pronuncia.
Il ricorso va quindi respinto, dandosi meramente atto delle conclusioni a suo tempo rassegnate dal CTU in ordine alle condizioni di cui all'art.3, co.1 L.104/92 e di invalidità nella misura del 75%.
Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti stante il reddito di parte ricorrente, quale risulta in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: respinge il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 21 luglio 2025
Il Giudice
PI TT
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