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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/11/2025, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. Flora
Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 18-11-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 3051/2023
TRA
, rappresentato e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Irace, Giancarlo Parte_1
IT e IU IE, e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti.
Ricorrente
E
in persona del legale rapp. p. t., rappresentato e difeso Controparte_1 dagli Avv.ti IU Gambardella, Francesco Siano e Angela Gambardella, e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30-5-2023 presso il Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponeva: di aver lavorato senza soluzione di Parte_1 continuità, alle dipendenze della dapprima con contratto a Controparte_1 tempo determinato, full-time dal 09/08/2019 sino al 31/08/2019, trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 01/09/2019 sino al 21/09/2020, data in cui rassegnava le dimissioni volontarie;
di essere stato inquadrato nel profilo professionale di operaio comune – manovale dell'assemblaggio elettrico, Categoria 1, C.C.N.L. per i dipendenti del settore Metalmeccanici;
di aver svolto, sin dalla sua assunzione, la mansione di operaio qualificato Cat. 3, C.C.N.L. per i dipendenti Metalmeccanici, con regime orario full-time, secondo le specifiche che seguono:
- dal 09/08/2019 al 31/12/2019, ha lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore
19,00, con un'ora di pausa (dalle ore 13,00 alle ore 14,00), per un totale complessivo di
63 ore settimanali, e successivamente - dal 01/01/2020 sino al 21/09/2020, dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 19,00 con un'ora di pausa (dalle ore 13,00 alle ore 14,00) e la domenica con orario continuato dalle ore 7,30 alle ore 14,00, per un totale complessivo di 69,5 ore settimanali.
Asseriva di aver svolto, presso i cantieri di Pogliano Milanese, Mirano, Venezia, Como
Tavernerio, Parma e Torino deposito comunale, le seguenti attività:
a) conduceva il bobcat e l'escavatore, per la cui conduzione è necessario apposito patentino di guida,
b) , trasportava, caricava e sistemava il materiale edile sui furgoni e spianava i Parte_2 piazzali;
c) tagliava il ferro ed impastava il cemento;
d) accompagnava il lunedì gli operai presso i vari cantieri di lavoro conducendo il furgone tg. FT867FX, di proprietà della società resistente.
Sosteneva inoltre di non aver ricevuto il TFR alla fine del rapporto lavorativo.
Ciò premesso, concludeva chiedendo al Giudice adito: “a) accertare e dichiarare che tra il sig. e la società G.S.M. p. Iva: , in Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., sig. (C.F. ), nato il Parte_3 C.F._1
12.10.1969 a Pomigliano d'AR (NA), ivi residente a[...]
– 80038, con sede legale in Pomigliano d'AR (NA) alla Via Principe di Piemonte n.
119, 80038, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo determinato, dal 09/08/2019 sino al 31/12/2019, con orario full time, secondo il seguente orario di lavoro, dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 19,00, con un'ora di pausa dalle ore 13,00 alle ore 14,00, per un totale complessivo di 63 ore settimanali, trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 01/01/2020 sino al 21/09/2020, data in cui rendeva dimissioni volontarie, dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 19,00 con un'ora di pausa dalle ore 13,00 alle ore 14,00 e la domenica con orario continuato dalle ore 7,30 alle ore 14,00, per un totale complessivo di 69,5 ore;
b) accertare e dichiarare il diritto al ricorrente all'inquadramento dall'inizio del rapporto di lavoro, al livello superiore di cui alla Cat. 3, C.C.N.L. per i dipendenti
Metalmeccanici;
c) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario scaturenti dal ricalcolo dei prospetti paga depositati agli atti del presente giudizio e che formano parte integrante del presente ricorso;
d) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il Trattamento di Fine
Rapporto relativo alla prestazione lavorativa decorrente dal 09/08/2019 sino al
21/09/2020;
e) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la tredicesima mensilità nonché l'indennità per ferie e festività non godute, e per l'effetto f) condannare la Società
p. Iva: , in persona del l.r.p.t., sig. Controparte_1 P.IVA_1 Parte_3
(C.F. ), nato il [...] a [...],
[...] C.F._1 ivi residente a[...] con sede legale in Pomigliano
d'AR (NA) alla Via Principe di Piemonte n. 119, 80038, alla corresponsione, in favore dell'odierno istante, della complessiva somma di € 20.245,02, di cui € 1.747,42 per TFR, per i titoli e le causali di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito all'effettivo soddisfo, ovvero alla corresponsione della diversa somma maggiore o minore risultante dall'attività istruttoria del presente giudizio, nonché
f) condannare parte resistente alla refusione di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”
Con memoria difensiva depositata il 1-12-2023 si costituiva la Controparte_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carente indicazione
[...] degli elementi di fatto e di diritto. Quanto al merito, sosteneva che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni proprie dell'inquadramento ricevuto, ed in particolare non ha mai condotto “carrelli elevatori per il sollevamento, il trasporto, la sistemazione di materiale elettrico”, non ha mai condotto il bobcat e l'escavatore, né ha mai “sollevato, trasportato, caricato e sistemato il materiale edile sui furgoni;
spianto i piazzali;
tagliato il ferro;
impastato il cemento;
accompagnato il lunedì gli operai presso i vari cantieri di lavoro conducendo un furgone di proprietà dell'azienda”.
Eccepiva che il ricorrente si era assentato per malattia nei seguenti periodi: dal 9/3/2020 al 22/3/2020; dal 22/7/2020 al 28/7/2020; dal 29/7/2020 al 14/8/2020; dal 14/8/2020 al
2/9/2020; dal 2/9/2020 al 16/9/2020. Era inoltre stato posto in cassa integrazione per il periodo da novembre 2019 a settembre 2020.
Concludeva chiedendo al Giudice adito di dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda proposta dal ricorrente, ed in ogni caso rigettarla nel merito perché destituita di fondamento in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese processuali. Prima dell'espletamento della prima udienza di trattazione della causa la società resistente provvedeva al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2372,27 a titolo di spettanze di fine rapporto, come da busta paga del settembre 2020.
Fallito il tentativo di conciliazione, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale.
Le parti depositavano le note scritte con le relative conclusioni e all'udienza del 18-11-
2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda principale proposta in ricorso è diretta all'accertamento che il lavoratore abbia espletato mansioni superiori rispetto a quelle tipiche Parte_1 dell'inquadramento attribuitogli alla società datrice di lavoro. In particolare, egli era stato inquadrato nella Categoria 1 ed ha sostenuto di aver svolto mansioni tipiche della
Categoria 3.
Secondo il C.C.N.L. per i dipendenti del settore Metalmeccanici, vigente per il periodo per cui è causa, appartengono alla 1° categoria: “I lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma
è sufficiente un minimo di pratica;
i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali;
inservienti e simili”.
Il ricorrente ha invece affermato nel ricorso introduttivo di aver svolto lavori di normale difficoltà per l'istallazione di impianti elettrici, di aver condotto carrelli elevatori per il sollevamento, il trasporto, la sistemazione di materiale elettrico sulla base di precise disposizioni aziendali impartite dal datore di lavoro e/o i suoi preposti, e di aver svolto le seguenti attività:
a) conduceva il bobcat e l'escavatore, per la cui conduzione è necessario apposito patentino di guida,
b) , trasportava, caricava e sistemava il materiale edile sui furgoni e spianava i Parte_2 piazzali;
c) tagliava il ferro ed impastava il cemento;
d) accompagnava il lunedì gli operai presso i vari cantieri di lavoro conducendo il furgone tg. FT867FX, di proprietà della società resistente.
La prova testimoniale espletata in corso di causa non ha consentito di ritenere provate le circostanze esposte in ricorso. I testi e hanno dichiarato di aver lavorato insieme Testimone_1 Testimone_2 al ricorrente solo per brevi periodi. Il , in particolare, non è stato in grado di Tes_1 specificare per quanto tempo ha lavorato con il ricorrente nei vari cantieri, mentre l' a dichiarato di aver lavorato con il ricorrente per quindici giorni sul cantiere Tes_2 di Miranda in Veneto.
Comunque nessuno di loro ha dichiarato di aver visto il ricorrente condurre l'escavatore,
o di averlo visto sollevare, trasportare, caricare e sistemare il materiale edile sui furgoni e spianare i piazzali, e nemmeno condurre carrelli elevatori o tagliare il ferro ed impastare il cemento. I testimoni e hanno dichiarato di averlo Testimone_1 Testimone_2 visto a bordo di un bob-cat di piccole dimensioni, e di averlo visto talvolta guidare un furgone aziendale. Ovviamente, nei limitati periodi in cui è capitato che avessero lavorato insieme.
Appare molto più completa ed esaustiva la testimonianza rilasciata dal teste Tes_3
, dipendente della resistente che ha svolto mansioni di preposto e
[...] CP_2 responsabile dei cantieri e manovratore dei mezzi. Il teste ha dichiarato: “… ADR: ho manovrato i mezzi di “movimento terra” quali: escavatori, minipala, muletto, sollevatore telescopico ed altri. Ho guidato anche la minipala detta bob-cat. ADR: ho lavorato nei cantieri di: Pogliano Milanese, Tavernerio in provincia di Como, Mirano a Venezia,
Genova ed altri che in questo momento non ricordo. ADR: ho sempre lavorato dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 con un'ora di spacco. Ricordo che a Pogliano Milanese cominciavamo a lavorare anche un po' più tardi perché lavoravamo in un centro abitato ed il cantiere aveva ad oggetto opere murarie di abbattimento e ricostruzione e non potevamo fare rumore troppo presto e troppo a lungo. ADR: io mi occupavo anche delle colazioni per il pranzo e delle spese varie e sul cantiere di Pogliano Milanese eravamo obbligati a rispettare determinati orari per la pausa pranzo. nei cantieri che ho sopra elencato. ADR: il ricorrente era un manovale per impiantista e si occupava di fare
l'assistenza al personale che montava gli impianti. Queste sono le mansioni che gli ho visto svolgere in tutti i cantieri in cui abbiamo lavorato insieme. Non mi risulta che in mia assenza il ricorrente si occupasse della guida di qualche automezzo aziendale. Di solito ero io che ritiravo gli automezzi presi a noleggio e mi occupavo io della loro conduzione, quando gestivo io il cantiere. ADR: ero io a guidare il furgone aziendale per portare gli attrezzi sui cantieri e mi occupavo anche del rifornimento degli automezzi mediante una apposita “carta carburante”. Ero anche addetto a fare la spesa per le colazioni e le spese extra in quanto avevo una carta aziendale a me assegnata. ADR: ricordo che io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme nel periodo della pandemia ma non ricordo in quali anni. ADR: il cantiere di Mirano è stato operativo meno di un anno.
Ricordo che i lavori si svolsero nel periodo estivo perché riguardavano un edificio scolastico che doveva riaprire e di fatto riaprì a settembre. Per un mese circa mi sono assentato dal cantiere di Mirano perché lavoravo anche a Pogliano Milanese contemporaneamente e durante la mia assenza mi sostituiva il geometra e un Tes_4
Tes altro responsabile del cantiere di nome di cui non ricordo il cognome …”
Da questa deposizione appare chiaro che era il teste a guidare furgoni e Tes_3 mezzi meccanici, mentre il ricorrente svolgeva mansioni di manovale, di ausilio agli impiantisti.
Il teste , responsabile dell'ufficio gare e appalti della società resistente, Testimone_6 non è mai stato sui cantieri, ma ha confermato che tutti i dipendenti della società resistente, compreso il sono stati posti in cassa integrazione dal novembre 2019 Parte_1 ad aprile/maggio 2020.
Occorre rilevare, peraltro, che non risultano smentite le circostanze addotte da parte resistente circa i periodi di malattia in cui il ricorrente non si è recato al lavoro, né circa il periodo di cassa integrazione.
In conclusione, non si è raggiunta la prova circa l'avvenuto svolgimento di mansioni superiori, né circa l'avvenuto espletamento di lavoro straordinario, né circa la mancata fruizione di ferie e permessi.
Quanto al TFR, esso risulta essere stato pagato in corso di causa.
Di conseguenza, la domanda proposta in ricorso non può trovare accoglimento.
In considerazione della differente condizione socio economica delle parti, si dispone la compensazione tra le stesse delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa tra le parti le spese processuali.
Nola, 18-11-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. Flora
Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 18-11-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 3051/2023
TRA
, rappresentato e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Irace, Giancarlo Parte_1
IT e IU IE, e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti.
Ricorrente
E
in persona del legale rapp. p. t., rappresentato e difeso Controparte_1 dagli Avv.ti IU Gambardella, Francesco Siano e Angela Gambardella, e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30-5-2023 presso il Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponeva: di aver lavorato senza soluzione di Parte_1 continuità, alle dipendenze della dapprima con contratto a Controparte_1 tempo determinato, full-time dal 09/08/2019 sino al 31/08/2019, trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 01/09/2019 sino al 21/09/2020, data in cui rassegnava le dimissioni volontarie;
di essere stato inquadrato nel profilo professionale di operaio comune – manovale dell'assemblaggio elettrico, Categoria 1, C.C.N.L. per i dipendenti del settore Metalmeccanici;
di aver svolto, sin dalla sua assunzione, la mansione di operaio qualificato Cat. 3, C.C.N.L. per i dipendenti Metalmeccanici, con regime orario full-time, secondo le specifiche che seguono:
- dal 09/08/2019 al 31/12/2019, ha lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore
19,00, con un'ora di pausa (dalle ore 13,00 alle ore 14,00), per un totale complessivo di
63 ore settimanali, e successivamente - dal 01/01/2020 sino al 21/09/2020, dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 19,00 con un'ora di pausa (dalle ore 13,00 alle ore 14,00) e la domenica con orario continuato dalle ore 7,30 alle ore 14,00, per un totale complessivo di 69,5 ore settimanali.
Asseriva di aver svolto, presso i cantieri di Pogliano Milanese, Mirano, Venezia, Como
Tavernerio, Parma e Torino deposito comunale, le seguenti attività:
a) conduceva il bobcat e l'escavatore, per la cui conduzione è necessario apposito patentino di guida,
b) , trasportava, caricava e sistemava il materiale edile sui furgoni e spianava i Parte_2 piazzali;
c) tagliava il ferro ed impastava il cemento;
d) accompagnava il lunedì gli operai presso i vari cantieri di lavoro conducendo il furgone tg. FT867FX, di proprietà della società resistente.
Sosteneva inoltre di non aver ricevuto il TFR alla fine del rapporto lavorativo.
Ciò premesso, concludeva chiedendo al Giudice adito: “a) accertare e dichiarare che tra il sig. e la società G.S.M. p. Iva: , in Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., sig. (C.F. ), nato il Parte_3 C.F._1
12.10.1969 a Pomigliano d'AR (NA), ivi residente a[...]
– 80038, con sede legale in Pomigliano d'AR (NA) alla Via Principe di Piemonte n.
119, 80038, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo determinato, dal 09/08/2019 sino al 31/12/2019, con orario full time, secondo il seguente orario di lavoro, dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 19,00, con un'ora di pausa dalle ore 13,00 alle ore 14,00, per un totale complessivo di 63 ore settimanali, trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 01/01/2020 sino al 21/09/2020, data in cui rendeva dimissioni volontarie, dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 19,00 con un'ora di pausa dalle ore 13,00 alle ore 14,00 e la domenica con orario continuato dalle ore 7,30 alle ore 14,00, per un totale complessivo di 69,5 ore;
b) accertare e dichiarare il diritto al ricorrente all'inquadramento dall'inizio del rapporto di lavoro, al livello superiore di cui alla Cat. 3, C.C.N.L. per i dipendenti
Metalmeccanici;
c) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario scaturenti dal ricalcolo dei prospetti paga depositati agli atti del presente giudizio e che formano parte integrante del presente ricorso;
d) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il Trattamento di Fine
Rapporto relativo alla prestazione lavorativa decorrente dal 09/08/2019 sino al
21/09/2020;
e) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la tredicesima mensilità nonché l'indennità per ferie e festività non godute, e per l'effetto f) condannare la Società
p. Iva: , in persona del l.r.p.t., sig. Controparte_1 P.IVA_1 Parte_3
(C.F. ), nato il [...] a [...],
[...] C.F._1 ivi residente a[...] con sede legale in Pomigliano
d'AR (NA) alla Via Principe di Piemonte n. 119, 80038, alla corresponsione, in favore dell'odierno istante, della complessiva somma di € 20.245,02, di cui € 1.747,42 per TFR, per i titoli e le causali di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito all'effettivo soddisfo, ovvero alla corresponsione della diversa somma maggiore o minore risultante dall'attività istruttoria del presente giudizio, nonché
f) condannare parte resistente alla refusione di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”
Con memoria difensiva depositata il 1-12-2023 si costituiva la Controparte_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carente indicazione
[...] degli elementi di fatto e di diritto. Quanto al merito, sosteneva che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni proprie dell'inquadramento ricevuto, ed in particolare non ha mai condotto “carrelli elevatori per il sollevamento, il trasporto, la sistemazione di materiale elettrico”, non ha mai condotto il bobcat e l'escavatore, né ha mai “sollevato, trasportato, caricato e sistemato il materiale edile sui furgoni;
spianto i piazzali;
tagliato il ferro;
impastato il cemento;
accompagnato il lunedì gli operai presso i vari cantieri di lavoro conducendo un furgone di proprietà dell'azienda”.
Eccepiva che il ricorrente si era assentato per malattia nei seguenti periodi: dal 9/3/2020 al 22/3/2020; dal 22/7/2020 al 28/7/2020; dal 29/7/2020 al 14/8/2020; dal 14/8/2020 al
2/9/2020; dal 2/9/2020 al 16/9/2020. Era inoltre stato posto in cassa integrazione per il periodo da novembre 2019 a settembre 2020.
Concludeva chiedendo al Giudice adito di dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda proposta dal ricorrente, ed in ogni caso rigettarla nel merito perché destituita di fondamento in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese processuali. Prima dell'espletamento della prima udienza di trattazione della causa la società resistente provvedeva al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2372,27 a titolo di spettanze di fine rapporto, come da busta paga del settembre 2020.
Fallito il tentativo di conciliazione, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale.
Le parti depositavano le note scritte con le relative conclusioni e all'udienza del 18-11-
2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda principale proposta in ricorso è diretta all'accertamento che il lavoratore abbia espletato mansioni superiori rispetto a quelle tipiche Parte_1 dell'inquadramento attribuitogli alla società datrice di lavoro. In particolare, egli era stato inquadrato nella Categoria 1 ed ha sostenuto di aver svolto mansioni tipiche della
Categoria 3.
Secondo il C.C.N.L. per i dipendenti del settore Metalmeccanici, vigente per il periodo per cui è causa, appartengono alla 1° categoria: “I lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma
è sufficiente un minimo di pratica;
i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali;
inservienti e simili”.
Il ricorrente ha invece affermato nel ricorso introduttivo di aver svolto lavori di normale difficoltà per l'istallazione di impianti elettrici, di aver condotto carrelli elevatori per il sollevamento, il trasporto, la sistemazione di materiale elettrico sulla base di precise disposizioni aziendali impartite dal datore di lavoro e/o i suoi preposti, e di aver svolto le seguenti attività:
a) conduceva il bobcat e l'escavatore, per la cui conduzione è necessario apposito patentino di guida,
b) , trasportava, caricava e sistemava il materiale edile sui furgoni e spianava i Parte_2 piazzali;
c) tagliava il ferro ed impastava il cemento;
d) accompagnava il lunedì gli operai presso i vari cantieri di lavoro conducendo il furgone tg. FT867FX, di proprietà della società resistente.
La prova testimoniale espletata in corso di causa non ha consentito di ritenere provate le circostanze esposte in ricorso. I testi e hanno dichiarato di aver lavorato insieme Testimone_1 Testimone_2 al ricorrente solo per brevi periodi. Il , in particolare, non è stato in grado di Tes_1 specificare per quanto tempo ha lavorato con il ricorrente nei vari cantieri, mentre l' a dichiarato di aver lavorato con il ricorrente per quindici giorni sul cantiere Tes_2 di Miranda in Veneto.
Comunque nessuno di loro ha dichiarato di aver visto il ricorrente condurre l'escavatore,
o di averlo visto sollevare, trasportare, caricare e sistemare il materiale edile sui furgoni e spianare i piazzali, e nemmeno condurre carrelli elevatori o tagliare il ferro ed impastare il cemento. I testimoni e hanno dichiarato di averlo Testimone_1 Testimone_2 visto a bordo di un bob-cat di piccole dimensioni, e di averlo visto talvolta guidare un furgone aziendale. Ovviamente, nei limitati periodi in cui è capitato che avessero lavorato insieme.
Appare molto più completa ed esaustiva la testimonianza rilasciata dal teste Tes_3
, dipendente della resistente che ha svolto mansioni di preposto e
[...] CP_2 responsabile dei cantieri e manovratore dei mezzi. Il teste ha dichiarato: “… ADR: ho manovrato i mezzi di “movimento terra” quali: escavatori, minipala, muletto, sollevatore telescopico ed altri. Ho guidato anche la minipala detta bob-cat. ADR: ho lavorato nei cantieri di: Pogliano Milanese, Tavernerio in provincia di Como, Mirano a Venezia,
Genova ed altri che in questo momento non ricordo. ADR: ho sempre lavorato dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 con un'ora di spacco. Ricordo che a Pogliano Milanese cominciavamo a lavorare anche un po' più tardi perché lavoravamo in un centro abitato ed il cantiere aveva ad oggetto opere murarie di abbattimento e ricostruzione e non potevamo fare rumore troppo presto e troppo a lungo. ADR: io mi occupavo anche delle colazioni per il pranzo e delle spese varie e sul cantiere di Pogliano Milanese eravamo obbligati a rispettare determinati orari per la pausa pranzo. nei cantieri che ho sopra elencato. ADR: il ricorrente era un manovale per impiantista e si occupava di fare
l'assistenza al personale che montava gli impianti. Queste sono le mansioni che gli ho visto svolgere in tutti i cantieri in cui abbiamo lavorato insieme. Non mi risulta che in mia assenza il ricorrente si occupasse della guida di qualche automezzo aziendale. Di solito ero io che ritiravo gli automezzi presi a noleggio e mi occupavo io della loro conduzione, quando gestivo io il cantiere. ADR: ero io a guidare il furgone aziendale per portare gli attrezzi sui cantieri e mi occupavo anche del rifornimento degli automezzi mediante una apposita “carta carburante”. Ero anche addetto a fare la spesa per le colazioni e le spese extra in quanto avevo una carta aziendale a me assegnata. ADR: ricordo che io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme nel periodo della pandemia ma non ricordo in quali anni. ADR: il cantiere di Mirano è stato operativo meno di un anno.
Ricordo che i lavori si svolsero nel periodo estivo perché riguardavano un edificio scolastico che doveva riaprire e di fatto riaprì a settembre. Per un mese circa mi sono assentato dal cantiere di Mirano perché lavoravo anche a Pogliano Milanese contemporaneamente e durante la mia assenza mi sostituiva il geometra e un Tes_4
Tes altro responsabile del cantiere di nome di cui non ricordo il cognome …”
Da questa deposizione appare chiaro che era il teste a guidare furgoni e Tes_3 mezzi meccanici, mentre il ricorrente svolgeva mansioni di manovale, di ausilio agli impiantisti.
Il teste , responsabile dell'ufficio gare e appalti della società resistente, Testimone_6 non è mai stato sui cantieri, ma ha confermato che tutti i dipendenti della società resistente, compreso il sono stati posti in cassa integrazione dal novembre 2019 Parte_1 ad aprile/maggio 2020.
Occorre rilevare, peraltro, che non risultano smentite le circostanze addotte da parte resistente circa i periodi di malattia in cui il ricorrente non si è recato al lavoro, né circa il periodo di cassa integrazione.
In conclusione, non si è raggiunta la prova circa l'avvenuto svolgimento di mansioni superiori, né circa l'avvenuto espletamento di lavoro straordinario, né circa la mancata fruizione di ferie e permessi.
Quanto al TFR, esso risulta essere stato pagato in corso di causa.
Di conseguenza, la domanda proposta in ricorso non può trovare accoglimento.
In considerazione della differente condizione socio economica delle parti, si dispone la compensazione tra le stesse delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa tra le parti le spese processuali.
Nola, 18-11-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza