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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 794/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
LUCIANO DONATO, Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5595/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione, 25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10188/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
16 e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013403548 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013403548 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013403548 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013403548 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto in atti, chiedendo ciascuna l'accoglimento delle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso regolarmente notificato, la sig.ra Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 10188/16/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, pronunciata il 19.7.2024
e depositata il 29.7.2024. Con tale sentenza il Giudice di prime cure rigettava il ricorso della società avverso l'avviso di accertamento n. TK7013403548/2022, relativo all'anno 2016, notificato alla contribuente in qualità di erede del sig. Nominativo_1. La vicenda aveva origine dalla attività istruttoria svolta dalla GdF di Siena, interessante l'operazione di cessione delle quote della società Società_1 srl, detenute dal sig. Nominativo_2 e dal fratello Nominativo_1, alla Società_2 Srl in proprietà degli stessi Dei. La cessione, avvenuta nell'anno d'imposta 2014, era stata realizzata, secondo la ricostruzione dell'Agenzia delle entrate, allo scopo di conseguire vantaggi fiscali indebiti poiché, attraverso di essa, si era trasformata la tassazione dei dividendi maturati in capo alla Società_1, che i soci avrebbero percepito a partire dal 2015, nella tassazione sul capital gain, ridotta grazie all'affrancamento delle partecipazioni cedute.
2. Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo corretto il recupero fiscale contestato sulla base dell'abuso del diritto e, quindi, dell'elusione fiscale nell'ambito della complessiva operazione.
3. L'appellante rileva l'erroneità della sentenza riproponendo sostanzialmente le eccezioni già formulate in primo grado e chiedendo, in via principale, l'annullamento dell'accertamento e, in via subordinata,
l'esclusione dall'applicazione delle sanzioni per intrasmissibiltà agli eredi.
4. L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con memoria di controdeduzioni contestando i motivi di appello e chiedendo la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non merita accoglimento.
2. Come correttamente argomentato dal primo Giudice, L'operazione compiuta dai VI è quella di leverage cash out descritta dalla Circolare Assonime n. 21 del 04.08.2016 come operazione abusiva ex art. 10 bis L.212/2000: “soci persone fisiche di una società che sia titolare di riserve di utili di notevole ammontare: 1) rivalutino le partecipazioni di queste società con il pagamento di una imposta sostitutiva (ad es. ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e successive modificazioni); 2) cedano le partecipazioni rivalutate ad una holding posseduta dai medesimi soci senza subire ulteriori prelievi. A questo punto, la holding incasserebbe i dividendi, detassandoli al 95%, e utilizzerebbe queste somme per pagare, in più fasi, il debito nei confronti dei soci sorto a seguito dell'acquisto delle partecipazioni.” La qualificazione della operazione in termini di abusività passa attraverso la rilevazione di un vantaggio fiscale indebito, illiceità che matura al momento della violazione della ratio della disciplina applicata per dare corpo all'operazione compiuta, vale a dire, nel caso di specie, dell'art 5 della L. 448/2001 sulla rivalutazione delle partecipazioni qualificate. Secondo l'art. 10 bis “si considerano: b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario”. Sia a ritenere che la finalità perseguita dal legislatore attraverso l'art. 5 cit. sia quella di ottenere, con il pagamento dell'imposta sostitutiva, un maggior valore fiscale utilizzabile unicamente in sede di realizzo della partecipazione e, quindi, ai soli fini della quantificazione delle plusvalenze imponibili, ove realizzate presso terzi, sia a credere che l'intento sia quello di riconoscere maggiori valori fiscali in ogni possibile vicenda reddituale di disinvestimento delle partecipazioni rivalutate, e non solo nell'ambito delle cessioni verso soggetti terzi, nell'ipotesi in esame si riscontra una violazione anche della ratio da ultimo così intesa, in quanto all'esito della cessione alla holding intermedia (Società_2 srl), tutti i soci conservano sostanzialmente – anche se in via indiretta – la medesima cointeressenza nella società originariamente posseduta (Società_1 Srl). Il mantenimento sostanziale della medesima cointeressenza nella società partecipata attesta la natura circolare dell'operazione compiuta dai VI . La sequenza negoziale, infatti, si compone di atti o di negozi i cui effetti sono destinati ad elidersi in modo da lasciare sostanzialmente immutato l'assetto originario. Il difetto di sostanza economica apprezzabile attesta come il vantaggio fiscale conseguito sia l'unico effetto significativo generato dall'operazione. La ricostruzione fatta dal primo Giudice è dunque pienamente condivisibile.
3. Con riferimento alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni è sufficiente rilevare che l'Ufficio aveva rideterminato le imposte dovute sui dividendi al momento della loro distribuzione (principio di cassa), tenendo conto della morte del sig. Nominativo_1, accertando i redditi da capitale direttamente in capo agli eredi. La sig. ra Ricorrente_1 è erede del sig. Nominativo_1 deceduto il 28.02.2015. È del tutto evidente che il trasferimento di ricchezza oggetto della controversia sia avvenuto in data successiva alla morte del sig. Nominativo_1 e quindi direttamente in capo alla sig.ra Ricorrente_1.
4. Il pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in euro 8.000,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
LUCIANO DONATO, Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5595/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione, 25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10188/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
16 e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013403548 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013403548 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013403548 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013403548 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto in atti, chiedendo ciascuna l'accoglimento delle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso regolarmente notificato, la sig.ra Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 10188/16/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, pronunciata il 19.7.2024
e depositata il 29.7.2024. Con tale sentenza il Giudice di prime cure rigettava il ricorso della società avverso l'avviso di accertamento n. TK7013403548/2022, relativo all'anno 2016, notificato alla contribuente in qualità di erede del sig. Nominativo_1. La vicenda aveva origine dalla attività istruttoria svolta dalla GdF di Siena, interessante l'operazione di cessione delle quote della società Società_1 srl, detenute dal sig. Nominativo_2 e dal fratello Nominativo_1, alla Società_2 Srl in proprietà degli stessi Dei. La cessione, avvenuta nell'anno d'imposta 2014, era stata realizzata, secondo la ricostruzione dell'Agenzia delle entrate, allo scopo di conseguire vantaggi fiscali indebiti poiché, attraverso di essa, si era trasformata la tassazione dei dividendi maturati in capo alla Società_1, che i soci avrebbero percepito a partire dal 2015, nella tassazione sul capital gain, ridotta grazie all'affrancamento delle partecipazioni cedute.
2. Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo corretto il recupero fiscale contestato sulla base dell'abuso del diritto e, quindi, dell'elusione fiscale nell'ambito della complessiva operazione.
3. L'appellante rileva l'erroneità della sentenza riproponendo sostanzialmente le eccezioni già formulate in primo grado e chiedendo, in via principale, l'annullamento dell'accertamento e, in via subordinata,
l'esclusione dall'applicazione delle sanzioni per intrasmissibiltà agli eredi.
4. L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con memoria di controdeduzioni contestando i motivi di appello e chiedendo la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non merita accoglimento.
2. Come correttamente argomentato dal primo Giudice, L'operazione compiuta dai VI è quella di leverage cash out descritta dalla Circolare Assonime n. 21 del 04.08.2016 come operazione abusiva ex art. 10 bis L.212/2000: “soci persone fisiche di una società che sia titolare di riserve di utili di notevole ammontare: 1) rivalutino le partecipazioni di queste società con il pagamento di una imposta sostitutiva (ad es. ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e successive modificazioni); 2) cedano le partecipazioni rivalutate ad una holding posseduta dai medesimi soci senza subire ulteriori prelievi. A questo punto, la holding incasserebbe i dividendi, detassandoli al 95%, e utilizzerebbe queste somme per pagare, in più fasi, il debito nei confronti dei soci sorto a seguito dell'acquisto delle partecipazioni.” La qualificazione della operazione in termini di abusività passa attraverso la rilevazione di un vantaggio fiscale indebito, illiceità che matura al momento della violazione della ratio della disciplina applicata per dare corpo all'operazione compiuta, vale a dire, nel caso di specie, dell'art 5 della L. 448/2001 sulla rivalutazione delle partecipazioni qualificate. Secondo l'art. 10 bis “si considerano: b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario”. Sia a ritenere che la finalità perseguita dal legislatore attraverso l'art. 5 cit. sia quella di ottenere, con il pagamento dell'imposta sostitutiva, un maggior valore fiscale utilizzabile unicamente in sede di realizzo della partecipazione e, quindi, ai soli fini della quantificazione delle plusvalenze imponibili, ove realizzate presso terzi, sia a credere che l'intento sia quello di riconoscere maggiori valori fiscali in ogni possibile vicenda reddituale di disinvestimento delle partecipazioni rivalutate, e non solo nell'ambito delle cessioni verso soggetti terzi, nell'ipotesi in esame si riscontra una violazione anche della ratio da ultimo così intesa, in quanto all'esito della cessione alla holding intermedia (Società_2 srl), tutti i soci conservano sostanzialmente – anche se in via indiretta – la medesima cointeressenza nella società originariamente posseduta (Società_1 Srl). Il mantenimento sostanziale della medesima cointeressenza nella società partecipata attesta la natura circolare dell'operazione compiuta dai VI . La sequenza negoziale, infatti, si compone di atti o di negozi i cui effetti sono destinati ad elidersi in modo da lasciare sostanzialmente immutato l'assetto originario. Il difetto di sostanza economica apprezzabile attesta come il vantaggio fiscale conseguito sia l'unico effetto significativo generato dall'operazione. La ricostruzione fatta dal primo Giudice è dunque pienamente condivisibile.
3. Con riferimento alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni è sufficiente rilevare che l'Ufficio aveva rideterminato le imposte dovute sui dividendi al momento della loro distribuzione (principio di cassa), tenendo conto della morte del sig. Nominativo_1, accertando i redditi da capitale direttamente in capo agli eredi. La sig. ra Ricorrente_1 è erede del sig. Nominativo_1 deceduto il 28.02.2015. È del tutto evidente che il trasferimento di ricchezza oggetto della controversia sia avvenuto in data successiva alla morte del sig. Nominativo_1 e quindi direttamente in capo alla sig.ra Ricorrente_1.
4. Il pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in euro 8.000,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.