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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/10/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
R.G. N. 342/2025
Tribunale Ordinario di Bergamo
Sezione Lavoro
Il Giudice di Bergamo
Dott.ssa IU RT quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
Parte_1 con gli avv.ti Michele Olivati e Nicola Ottavio Piccinini
RICORRENTE contro
CP_1 con l'Avv.to Floriana Collerone
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
Nelle note per l'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Bergamo, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
14.2.2025, il ricorrente conveniva in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “Accertarsi e dichiararsi il diritto di , ex art. 2 L. n. 297/1992 Parte_1 al pagamento da parte del Fondo di Garanzia della somma di euro 471,33 lordi dovutale a titolo di CP_1
TFR da IM-MI di , o quale altra somma maggiore o minore verrà ritenuta in corso di causa, per i Persona_1 motivi esposti in ricorso e per conseguenza.” oltre a vittoria delle spese legali con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, esponeva:
1 - di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze di IM-MI di Persona_1
dal 18/10/2006 al 8/5/2013,
- che alla cessazione del rapporto di lavoro era rimasto creditore di € 7.523,07 lordi a titolo di TFR, ma di aver i cedolini solo fino all'anno 2013,
- di aver ottenuto sulla base delle buste paga in possesso un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento della somma maturata dalla lavoratrice a titolo di TFR “oltre interessi e spese della procedura” sino al 31/12/2012, ossia pari ad € 7.110,55 lordi,
- che il Tribunale di Bergamo con sentenza 21/1/2020 n. 28, pubblicata il 27/1/2020, n.
27/2020 R.F. - n. 29/2020 Rep. - n. 280/2020 Cron. il Tribunale di Bergamo - Seconda
Sezione Civ. – dichiarava il fallimento di (C. F . ) Persona_1 C.F._1 nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale IM-MI di IM Rosa,
- di aver presentato in data 14/10/2020 istanza di insinuazione al passivo tardiva nella procedura,
- che l'insinuazione veniva accolta anche in punto credito da mancato pagamento del TFR
e veniva ammesso al passivo per complessivi € 7.581,88 lordi - posto che, nelle more, le erano state consegnate le buste paga relative all'anno 2013 con i ratei di TFR maturati
(decreto di esecutività del 9/11/2021),
- di aver presentato domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di Garanzia in CP_1
data 4/9/2024 al fine di ottenere la corresponsione del TFR omesso dall'ex datore di lavoro,
- che con lettera del 5/9/2024 l' accoglieva parzialmente la domanda di intervento CP_1
del Fondo di Garanzia presentata il giorno 4/9/2024, riconoscendo in favore della lavoratrice, non già l'importo di euro 7.581,88 lordi (comprensivi di rivalutazione) lei spettanti a titolo di TFR alla data della cessazione del rapporto, bensì la minor somma di euro 7.110,55, ossia il quantum maturato per TFR al 31/12/2013, così come a suo tempo riconosciuto con decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto nell'aprile 2014,
- di aver proposto ricorso al Comitato provinciale respinto per prescrizione parziale della pretesa.
In diritto, la parte ricorrente ha osservato che per costante giurisprudenza il datore di lavoro e l' non sono obbligati solidali e, pertanto, non è legittimata a sollevare eccezioni CP_1 CP_1 inerenti al credito retributivo.
2 ***
L' convenuto si è ritualmente costituto chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_2 infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese ed, in particolare, ha chiarito, a differenza di quanto affermato nei rigetti amministrativi che la domanda di accesso al Fondo non è stata accolta, per parziale prescrizione del credito tra la cessazione del rapporto di lavoro e la domanda di ammissione al passivo.
Il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
I requisiti dell'intervento del Fondo di garanzia sono:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
b)
1. inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F. e l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
oppure
2. l'apertura di una procedura concorsuale;
c) l'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.
La questione controversa attiene all'identificazione del dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale.
La tesi dell' convenuto si fonda su quanto previsto dalla Circolare n. 74/2008, CP_2 CP_1 la quale richiamando l'indirizzo espresso all'epoca dalla giurisprudenza di legittimità, stabilisce che il Fondo di Garanzia riveste la posizione di condebitore solidale del datore di lavoro;
da tale circostanza, consegue, secondo l' che il termine prescrizionale decorrerebbe dalla CP_1 cessazione del rapporto di lavoro e che, per effetto dell'art. 1310 c.c., l'atto interruttivo della prescrizione posto in essere dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro dispiegherebbe effetti anche nei confronti del Fondo di Garanzia.
Tuttavia negli ultimi anni si é affermato un diverso orientamento giurisprudenziale che qualifica il Fondo di Garanzia come forma di assicurazione sociale obbligatoria e che, conseguentemente, riconosce natura previdenziale, e non retributiva, al diritto di conseguire le prestazioni del Fondo (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ordinanza, 22/12/2016, n. 26819; Cass. 3 civ. Sez. lavoro, 07/05/2015, n. 9210; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ordinanza, 31/03/2015, n.
6480).
Tale orientamento é stato ancora da ultimo affermato dalla S.C. con recenti arresti: si veda in particolare Cass n. 17643/20 secondo cui "Il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di CP_1 insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione di emolumenti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed é perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992
(insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del CP_1 diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia" e Cass. n. 32/2020, in cui da un lato si ribadisce il principio per cui le circolari dell' non possono derogare a disposizioni di legge, CP_1 né influire sull'interpretazione delle stesse, rimanendo meri atti di rilevanza interna all'ente, e, dall'altro, si afferma la distinzione tra il credito vantato nei confronti del datore di lavoro e quello, autonomo, ad una prestazione previdenziale a carico del Fondo dell' CP_1
Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale il diritto alla prestazione da parte del
Fondo dell' nasce non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto CP_1 assicurativo e previdenziale, in presenza di due presupposti: a) insolvenza del datore di lavoro con accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale;
b) formazione di un titolo giudiziale con conseguente esecuzione forzata dall'esito negativo.
L'autonomia di tale diritto rispetto al credito di lavoro originato dall'insolvenza del datore di lavoro non consente, secondo tale indirizzo giurisprudenziale, di richiamare la categoria delle obbligazioni solidali con le conseguenti ripercussioni sia con riferimento alla individuazione del dies a quo del termine prescrizionale, che ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Riguardo alla decorrenza della prescrizione la Suprema Corte ribadisce che questa decorre, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva del diritto che si determina con l'insolvenza del datore di lavoro e con accertamento dell'an e del quantum del credito.
4 Qualora sia stata aperta procedura fallimentare la formazione dello stato passivo determina l'accertamento del credito e quindi comporta il perfezionamento del diritto per l'accesso al
Fondo, con decorrenza del relativo termine di prescrizione.
Il lavoratore, creditore del TFR nei confronti del datore di lavoro insolvente e insoddisfatto nella procedura, può presentare la domanda per ottenere il pagamento di quanto gli spetta da parte del Fondo di Garanzia dell' con la conseguenza che solo a far data da tale momento CP_1 il termine quinquennale di prescrizione del relativo diritto inizia a decorrere.
Ciò posto, nel caso in esame, essendo pacifico e documentato che la domanda al Fondo di
Garanzia é stata presentata telematicamente prima del decorso del termine di cinque anni sia dall'apertura del fallimento sia dall'insinuazione, non può ritenersi maturata la prescrizione del diritto di accesso.
La domanda del ricorrente va pertanto accolta, essendo l'ammontare del credito azionato corretto, documentato e comunque non specificamente contestato dall'ente convenuto.
In applicazione del criterio di soccombenza, l' va condannato a pagare al ricorrente le CP_1 spese di giudizio, che si liquidano in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM
55/2014, tenuto conto dello scaglione di riferimento e in considerazione dell'attività professionale prestata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di € 471,33 a titolo di CP_1
T.F.R. oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €
251,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Bergamo, 28 ottobre 2025
Il Giudice
IU RT
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