Articolo 7 della Legge 5 maggio 1977, n. 188
Articolo 6Articolo 8
Versione
29 maggio 1977
Art. 7.
Lo stanziamento autorizzato dall' articolo 77 della legge 22 dicembre 1975, n. 702 , e' ridotto da lire 20 miliardi a lire 15 miliardi.
Entrata in vigore il 29 maggio 1977