Art. 7.
Lo stanziamento autorizzato dall' articolo 77 della legge 22 dicembre 1975, n. 702 , e' ridotto da lire 20 miliardi a lire 15 miliardi.
Lo stanziamento autorizzato dall' articolo 77 della legge 22 dicembre 1975, n. 702 , e' ridotto da lire 20 miliardi a lire 15 miliardi.