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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1576/2025
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
in q. di esercente la potestà genitoriale di Parte_1 Persona_1 con l'Avv. FRANCA AURELI
RICORRENTE contro
CP_1 con i funzionari dott.ssa e il dott. Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTE
La ricorrente ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo ai fini del riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'indennità di frequenza per la figlia minore. All'atto della costituzione l' ha dedotto e documentato di aver provveduto a pronunciare una CP_1 dichiarazione di autotutela dell'11.06.2025, con cui l'Istituto ha riconosciuto il requisito sanitario dell'indennità di frequenza a far data dalla domanda amministrativa. L'Ente ha concluso pertanto chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
All'odierna udienza la ricorrente si è associata alla richiesta della dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese;
l' ha ribadito le proprie CP_1 conclusioni.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di lite, parte ricorrente ha insistito per la condanna al pagamento delle spese nei confronti dell' in virtù del principio della soccombenza virtuale. CP_1
Alla luce della coincidenza tra l'oggetto della domanda e quanto riconosciuto in sede di autotutela dall' poiché tale esito è successivo e consequenziale alla tutela svolta in sede giudiziale, si CP_1 ritiene che per il principio della soccombenza virtuale l' debba essere condannato al CP_1 pagamento delle spese di lite, sulla base delle voci di tariffa per l'attività ridotta effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata definitivamente la materia del contendere fra le parti. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 640,00, oltre CP_1 rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del procuratore.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura ed allegazione al verbale.
Firenze 16/06/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
in q. di esercente la potestà genitoriale di Parte_1 Persona_1 con l'Avv. FRANCA AURELI
RICORRENTE contro
CP_1 con i funzionari dott.ssa e il dott. Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTE
La ricorrente ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo ai fini del riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'indennità di frequenza per la figlia minore. All'atto della costituzione l' ha dedotto e documentato di aver provveduto a pronunciare una CP_1 dichiarazione di autotutela dell'11.06.2025, con cui l'Istituto ha riconosciuto il requisito sanitario dell'indennità di frequenza a far data dalla domanda amministrativa. L'Ente ha concluso pertanto chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
All'odierna udienza la ricorrente si è associata alla richiesta della dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese;
l' ha ribadito le proprie CP_1 conclusioni.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di lite, parte ricorrente ha insistito per la condanna al pagamento delle spese nei confronti dell' in virtù del principio della soccombenza virtuale. CP_1
Alla luce della coincidenza tra l'oggetto della domanda e quanto riconosciuto in sede di autotutela dall' poiché tale esito è successivo e consequenziale alla tutela svolta in sede giudiziale, si CP_1 ritiene che per il principio della soccombenza virtuale l' debba essere condannato al CP_1 pagamento delle spese di lite, sulla base delle voci di tariffa per l'attività ridotta effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata definitivamente la materia del contendere fra le parti. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 640,00, oltre CP_1 rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del procuratore.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura ed allegazione al verbale.
Firenze 16/06/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri