TAR Cagliari, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 695
TAR
Ordinanza collegiale 20 giugno 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 15 luglio 2024
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Sentenza 17 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e errata applicazione del DM 6/10/2009, art. 1, comma 4, lettere c), d) ed e); insufficienza e illogicità della motivazione; violazione del giusto procedimento; difetto dei presupposti legali; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti

    Il Collegio ritiene che il diniego sia fondato sulla valutazione complessiva della condotta del ricorrente, inclusi precedenti di polizia per percosse, ingiurie e minacce, nonché una sanzione amministrativa per violazione di norme relative all'esercizio delle mansioni. Questi elementi, unitamente alla pericolosità dell'attività e alla delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, giustificano il giudizio di incompatibilità con il requisito della buona condotta, anche al di là delle specifiche fattispecie previste dal DM 6/10/2009.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 L. 241/1990, diritto alla difesa ex art. 24 Cost., art. 11, comma 2 TULPS, giusto procedimento; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti

    La Corte ha ritenuto che la relazione della Questura, pur formalmente redatta in data successiva, si basasse su elementi già acquisiti dall'amministrazione prima del preavviso di rigetto. Il ricorrente è stato messo in condizione di interloquire e le sue controdeduzioni sono state esaminate. La motivazione, pur sintetica e con alcuni omissis giustificati dalla materia di pubblica sicurezza, è ritenuta idonea a far comprendere le ragioni del diniego.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 695
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 695
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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