Ordinanza collegiale 20 giugno 2024
Ordinanza cautelare 15 luglio 2024
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00695/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00407/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rossana Fadda e Sabrina Falchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- prot. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- e avente per oggetto il rigetto della domanda n. -OMISSIS- concernente l’istanza d’iscrizione del ricorrente nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, nonché di ogni atto e provvedimento antecedente e presupposto, connesso, conseguente e successivo, compresa la relazione della Questura di -OMISSIS- prot. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. ER TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il sig. -OMISSIS- ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Cagliari prot. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, avente per oggetto il rigetto dell’istanza volta all’iscrizione del ricorrente nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, oltre agli atti correlati indicati in epigrafe.
2. Espone il ricorrente che la società “ Sammy Productions ” a r.l. inoltrava in data -OMISSIS- apposita domanda (assunta al prot. n. -OMISSIS-), finalizzata all’iscrizione di questi nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo di cui sopra.
3. Con nota prot. -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, la Prefettura della Provincia di -OMISSIS- comunicava l’avvio del procedimento di rigetto della predetta istanza sulla base dell’affermata sussistenza di “ accertati pregiudizi ” ostativi all’accoglimento della stessa, ai sensi delle lettere c), d) ed e) del comma 4 dell’art.1 del DM 6/10/2009.
4. Con nota del -OMISSIS- il ricorrente formulava apposite controdeduzioni che, tuttavia, venivano ritenute dall’amministrazione inidonee a condurre ad una differente valutazione della condotta tenuta dall’interessato. Tant’è che, con il gravato provvedimento prot. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- veniva formalizzato il diniego alla richiesta di iscrizione.
5. In ragione dell’infruttuosa istanza di autotutela formulata anche all’esito dell’acquisizione degli atti del procedimento, parte ricorrente è, pertanto, insorta avverso il suindicato diniego formulando due motivi di gravame.
5.1. Con un primo ordine di doglianze ha dedotto la violazione ed errata applicazione dell’art.1, comma 4, lettere c), d) ed e) del DM 6/10/2009, la violazione dell’art. 3 della legge n.241/1990 per insufficienza e illogicità della motivazione, la violazione del principio del giusto procedimento e il difetto dei presupposti legali, nonché eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
5.1.1. Deduce il ricorrente che il provvedimento di diniego sarebbe il frutto di un evidente travisamento dei fatti e si baserebbe su una motivazione illogica e inidonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha condotto al provvedimento ostativo.
5.1.2. In particolare, nel provvedimento si farebbe riferimento a delle fattispecie contemplate alle lettere c), d) ed e) del comma 4 dell’art.1 del DM 6/10/2009 (quali la condanna per delitti non colposi, l’applicazione di misure di prevenzione o di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 -cd. DASPO sportivo- e la contestata adesione a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205) che, tuttavia, troverebbero documentale smentita dal certificato del casellario giudiziale, dal quale emergerebbe l’assenza di qualsivoglia annotazione.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 3 della legge n.241/1990, del diritto alla difesa ex art. 24 della Costituzione, dell’art. 11, comma 2 del TULPS, del giusto procedimento di cui all’art.1, comma 1 della legge 241/1990, oltre a eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
5.2.1. Rappresenta il ricorrente che la relazione della Questura, dalla quale emergerebbe la contestazione di precedenti di polizia incompatibili con le mansioni richieste, sarebbe stata predisposta in violazione del principio del giusto procedimento, in quanto redatta solo in data -OMISSIS- e dunque quasi due mesi dopo la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
5.2.2. Peraltro, in tale relazione non sarebbe presente alcun riferimento alle fattispecie che, sole, legittimerebbero il diniego ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DM 6/10/2009.
5.2.3. Inoltre, né il preavviso di rigetto, né il provvedimento conclusivo dell’istruttoria, anche alla luce dell’oscuramento degli elementi di specificazione dei pretesi precedenti di polizia, recherebbero alcun riferimento a questioni inerenti alla condotta del ricorrente.
5.2.4. Pertanto, conclude l’esponente, l’amministrazione si sarebbe astenuta dal dare doverosa specificazione delle circostanze oggettive che avrebbero condotto a un giudizio di prevedibilità di una cattiva condotta.
6. Si è costituita in giudizio la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- instando per la reiezione del gravame.
7. Con Ordinanza del 10 luglio 2024, n° 195 questa Sezione ha respinto la proposta istanza cautelare.
8. Con nota del 26 novembre 2025 parte ricorrente ha confermato la permanenza dell’interesse alla decisione del merito della causa.
9. In vista dell’udienza di merito, la parte ricorrente ha depositato memorie insistendo per l’accoglimento del gravame.
10. La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all’udienza del 15 aprile 2025.
DIRITTO
1. In via preliminare, vanno dichiarate inammissibili, in ragione del tardivo deposito, rispetto al termine di cui all’art. 73 comma 1 cpa, le memorie prodotte dalla ricorrente in data 16 marzo 2026 oltre le ore 12.00, e precisamente alle ore 19.35.
1.1. Evidenzia il Collegio come sul piano della funzionalità del giudizio, la corretta osservanza dei termini ex art. 73 c.p.a. determina un potenziamento del contraddittorio, poiché consente allo stesso di svilupparsi nel modo più esteso possibile; ed in proposito è il caso di considerare che l'interesse al suo corretto svolgimento trascende la mera utilità delle parti ed impone che il pieno spiegamento delle loro facoltà difensive si coniughi con l'esigenza del più compiuto e ordinato sviluppo della dialettica processuale, a garanzia di un esito decisionale qualitativamente soddisfacente (cfr. Consiglio di Stato Sez. III, Sent., 21.11.2019, n. 7932).
1.2. Ulteriormente occorre rammentare che, per indirizzo interpretativo costante, i termini ex art. 73, comma 1, c.p.a. sono perentori, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice (sicché la loro violazione conduce all'inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, che vanno considerati tamquam non essent : (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 2017, n. 1640; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 12 gennaio 2018, n. 221) insuscettibili, come tali, di essere derogati in forza dall'avvenuta accettazione, esplicita o implicita, del contraddittorio ad opera dell'altra parte.
2. Precisato quanto sopra, e passando al merito del gravame, questo si rivela infondato e deve essere respinto.
2.1. Il Collegio ritiene opportuno richiamare il quadro normativo nel quale si inscrive la figura dell'addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico e nei pubblici esercizi.
Tale professione è disciplinata, a livello di fonte primaria, dall'art. 3, commi 7 e seguenti, della L. n. 94 del 15 luglio 2009.
2.1.1. La richiamata normativa autorizza l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti, precisando che tale personale, per poter operare, debba conseguire l’iscrizione in un apposito elenco, tenuto presso la Prefettura competente per territorio.
2.1.2. Il Comma 10 del predetto articolo precisa poi che “ Il prefetto dispone la cancellazione dall'elenco degli addetti che non risultano più in possesso dei prescritti requisiti, ovvero di quelli che espletano il servizio in contrasto con le norme dei commi da 7 a 13 e con quanto stabilito dal decreto di cui al comma 9.”
2.1.3. Ancora, assume rilievo il comma 13 che stabilisce che “ Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi di cui al comma 7 in difformità da quanto previsto dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e dal decreto di cui al comma 9 è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000. Alla stessa sanzione soggiace chiunque impiega per le attività di cui al comma 7 soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco tenuto dal prefetto od omette la preventiva comunicazione di cui al comma 11.”
2.2. L’individuazione dei requisiti per l'iscrizione nel predetto elenco, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego sono demandati, ai sensi del comma 9 della predetta legge, a un decreto del Ministro dell'interno.
2.2.1. In attuazione di detta norma primaria è stato emanato il D.M. 6 ottobre 2009, come modificato, da ultimo, dal D.M. 24 novembre 2016, specificativo dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del predetto personale.
2.2.2 Il comma 4 dell’art. 1 del predetto D.M., nel testo modificato dai successivi Decreti del 31.03.2010, 30.06.2011, 15.06.2012 e 24.11.2016, in tema di “ Requisiti per l'iscrizione nell'elenco e modalità di selezione del personale addetto ”, dispone quanto segue:
“ 4. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, è subordinata al possesso dei seguenti ulteriori requisiti: a) età non inferiore a 18 anni; b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'art. 5, assenza di uso di alcol e stupefacenti, accertate con visita medica preassuntiva dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della A.S.L.; c) non risultino, negli ultimi cinque anni, denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, nonché per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, e titolo XII del codice penale, nonché per i delitti di cui all'art. 380, comma 2, lettere f) ed h), del codice di procedura penale; d) non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401; e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205; f) diploma di scuola media inferiore; g) superamento del corso di formazione di cui all'art. 3. h) essere in possesso di contratto di lavoro con il gestore delle attività di cui al comma 1 ovvero con il titolare dell'istituto di cui al comma 2”
2.3. La norma regolamentare in questione reca, pertanto, un espresso riferimento al requisito della buona condotta nella parte in cui afferma nel suo esordio "Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ...": infatti, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del TULPS, "le autorizzazioni di polizia possono essere negate ... a chi non può provare la sua buona condotta".
2.3.1. Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che, per effetto dell'intervento correttivo introdotto dalla Corte costituzionale (sent 440/1993), incombe sull’amministrazione la prova dell'assenza, da parte del richiedente, dei requisiti richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni di polizia, precisando che gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 1 comma 4 del citato D.M. (emanato in applicazione dell'art. 3 comma 9 della L. 15 luglio 2009, n. 94) vengono ad aggiungersi e non a sostituire la fondamentale valutazione discrezionale prevista dall'art. 11 del T.U.L.P.S. (T.A.R. Toscana, sez. II - 29/6/2015 n. 963; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, Sent., 09/05/2016, n. 630).
2.4. Detta disciplina è stata emanata “ nel presupposto evidentemente ritenuto dal legislatore che per lo svolgimento dell’attività di addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico e nei pubblici esercizi fossero necessari dei requisiti e delle garanzie di affidabilità ulteriori rispetto alle previsioni generali stabilite dall’art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.” (cfr. CdS Sezione 1^, Parere N° 292/2021 del 01 marzo 2021).
3. Venendo al caso di specie, il diniego frapposto dalla Prefettura di -OMISSIS- consegue alla riscontrata presenza di una serie di precedenti di polizia ritenuti incompatibili con le mansioni richieste.
3.1. In particolare, si fa riferimento ad una segnalazione del 2013 per percosse ed ingiurie, ad una per minacce del 2020 e ad una segnalazione, con conseguente sanzione amministrativa, conseguente alla violazione dell’art. 5 del DM 6.10.2009 e dell’art. 3 comma 13 della Legge 94/2009 (inerente alla declinazione proprio del contenuto e delle modalità di esercizio dei compiti di controllo del personale adibito alle mansioni per le quali il ricorrente richiede l’iscrizione).
3.2. Il provvedimento prefettizio si fonda, dunque, sulle risultanze acquisite presso la Questura di -OMISSIS- che ha evidenziato come l’interessato denotasse un comportamento violento e dunque incompatibile con il requisito della buona condotta che costituisce, come sopra evidenziato, oggetto di valutazione da parte dell'autorità prefettizia.
3.2.1. In tale complessivo quadro comportamentale non assume, pertanto, rilievo dirimente, ai fini della modifica del giudizio espresso, il refuso concernente la segnalazione relativa all’art. 75 del DPR 309/90 evidenziato dalla parte ricorrente in sede di discussione orale del merito della causa.
3.3. Il giudizio espresso dall’autorità prefettizia, infatti, può concludersi nel senso dell’inidoneità del richiedente all’iscrizione nell’elenco prefettizio sia all’esito della riscontrata presenza delle fattispecie declinate dall'art. 1, comma 4, del D.M. 6 ottobre 2009 (e in tal caso il potere dell’amministrazione si configura vincolato e l’istanza deve essere senz’altro negata), sia a valle dell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, attinente proprio alla valutazione della "buona condotta" in capo all'aspirante addetto al controllo, ai sensi dell'art. 11, comma 2, t.u.l.p.s.
3.3.1. Requisito della “ buona condotta ” suscettibile di vaglio particolarmente rigoroso in ragione delle peculiari mansioni attribuite al personale che ambisce all’iscrizione nel registro prefettizio.
Tale personale svolge, infatti, un'attività -per così dire- di " governo " dell'ordine e della sicurezza nell'ambito dei locali pubblici, che si estrinseca nell'adempimento di doveri di "osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l'incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti; adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilità delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento; presidio degli ingressi dei luoghi di cui al precedente art. 4 e regolamentazione dei flussi di pubblico; verifica dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un'età minima prevista per l'accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso; controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti; concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni, né l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone ".
3.3.2. Con riguardo alle sopra descritte mansioni, la giurisprudenza ha avuto modo di osservare come si tratti dunque di una “ attività di particolare rilevanza per l'incolumità pubblica, che spesso può condurre all'instaurazione di un clima di contrasto con taluno degli avventori, ben diversa da quella esercitata dai dipendenti di altre tipologie di imprese private. Pertanto, la peculiarità delle attività svolte richiede un consequenziale innalzamento degli standard comportamentali dei soggetti interessati, che si estrinseca (oltre che nel possesso dei requisiti di "professionalità" indicati nell'art. 1 del D.M.) nell'accertata sussistenza dell'ampio requisito della "buona condotta " (T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, Sent., 03/02/2022, n. 764).
3.4. Risultano prive di pregio, pertanto, le doglianze di parte ricorrente formulate nel primo motivo di ricorso laddove evidenziano che l’assenza di annotazioni nel casellario giudiziale evidenzierebbe l’insussistenza delle fattispecie ostative, contemplate alle lettere c), d) ed e) del comma 4 dell’art.1 del DM 6/10/2009, atteso che i sopra evidenziati elementi resi dalla Questura in fase istruttoria sono stati ritenuti, nell’ambito del sopra richiamato apprezzamento discrezionale, preclusivi dell’assenso all’iscrizione nel richiamato registro, tenuto anche conto della pericolosità dell'attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, Sent., 27/03/2018, n. 1905, con riguardo alla figura della guardia particolare giurata).
3.5. In definitiva, alla luce del particolare ruolo assegnato al personale addetto a tale tipologia di controlli e delle segnalazioni riferite dalla Questura di -OMISSIS-, il Collegio non scorge nel gravato diniego alcun profilo di irragionevolezza o abnormità.
3.5.1. D’altronde, si è anche osservato che “ la valutazione negativa ai fini dell’iscrizione nell’elenco in parola è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di sicurezza ma semplicemente a fatti non ascrivibili a buona condotta e che chi aspira a detta iscrizione deve avere, per l’appunto, una condotta immune da censure.
È pur vero che, per effetto della pronuncia n. 440/1993 della Corte costituzionale, la prova dell’assenza di tale requisito è a carico dell’Amministrazione, ma è altrettanto vero che nell’assolvimento di tale onere e nella pertinente valutazione l’autorità di pubblica sicurezza è investita di ampia discrezionalità nel valutare la complessiva personalità del richiedente, apprezzando se lo stesso possieda la specifica attitudine e dia sicura affidabilità nell’attività autorizzata in relazione ai riflessi che tale attività viene ad assumere ai fini dell’efficace protezione dell’ordine e della sicurezza pubblica, beni giuridici di primario interesse (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4278/2012), salvo l’obbligo di esternare le ragioni delle proprie decisioni attraverso un’adeguata motivazione (sul punto cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. I, n. 44/2021 e n. 2764/2018). ” (CdS Sez. Prima Parere n°00292/2021 del 01/03/2021 cit.)
3.6. Avuto riguardo all’assolvimento del predetto onere motivazionale il Collegio ritiene che, nel caso di specie, questo sia stato rispettato.
3.6.1. In primo luogo, va rilevato che le segnalazioni di Polizia sulla cui base è stato adottato il provvedimento reiettivo (minacce, ingiurie e percosse) risultano, in ragione del ruolo che l’interessato ambiva a rivestire, eloquenti già da sole, senza necessità di alcuna ulteriore specificazione.
In secondo luogo, sul piano meramente descrittivo, tali controlli sono stati analiticamente elencati in apposita nota della Questura depositata agli atti del giudizio, idonea, quindi, a consentire il pertinente controllo giurisdizionale sulla ragionevolezza della scelta operata dall'autorità resistente.
3.7. Né possono ritenersi fondate le ulteriori censure articolate con il secondo motivo di ricorso.
3.7.1. In particolare, non assume valenza invalidante la circostanza che la relazione della Questura sia stata formalmente redatta in data successiva alla comunicazione dei motivi ostativi. Dalla complessiva istruttoria procedimentale emerge, infatti, che l’Amministrazione procedente aveva già acquisito, anteriormente all’adozione del preavviso di rigetto, gli elementi informativi concernenti i precedenti di polizia dell’interessato, successivamente trasfusi e sistematizzati nella relazione del -OMISSIS-.
Ne consegue che tale atto non introduce elementi nuovi o ulteriori rispetto a quelli già posti a fondamento del preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, ma si limita a formalizzare e rendere ostensibili risultanze istruttorie già nella disponibilità dell’Amministrazione, senza che ciò determini alcuna lesione delle garanzie partecipative del ricorrente.
3.7.2. Sotto altro profilo, deve escludersi la denunciata violazione del diritto di difesa. Il ricorrente, infatti, è stato posto in condizione di interloquire compiutamente con l’Amministrazione, avendo ricevuto la comunicazione dei motivi ostativi e avendo presentato tempestive controdeduzioni, che sono state espressamente esaminate, ancorché ritenute non idonee a superare le criticità rilevate.
3.7.3. Quanto alla dedotta genericità della motivazione, il Collegio osserva che, pur in presenza di taluni omissis giustificati da esigenze di riservatezza proprie della materia della pubblica sicurezza, il provvedimento impugnato consente comunque di individuare con sufficiente chiarezza gli elementi fattuali posti a base della determinazione amministrativa, nonché l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione.
D’altronde, nei procedimenti in materia di pubblica sicurezza è consentito un certo grado di sinteticità espositiva, purché risultino comunque evincibili le ragioni sostanziali del provvedimento, dovendosi rilevare, nel caso di specie, che gli elementi conoscitivi essenziali risultavano già acquisiti e conoscibili in sede procedimentale. In tale prospettiva, la successiva ostensione integrale degli atti in sede processuale si è limitata a confermare e rendere più compiutamente intellegibili dati istruttori già posti a fondamento del provvedimento, senza determinare alcuna integrazione postuma della motivazione né alcuna compressione delle garanzie partecipative dell’interessato.
Ne consegue che la motivazione, pur sinteticamente espressa, risulta nel complesso idonea a dar conto delle ragioni della determinazione assunta.
4. In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso si rivela infondato e va respinto, in quanto il provvedimento impugnato si sottrae alle censure dedotte, risultando espressione di un potere discrezionale esercitato in modo non irragionevole, né viziato da travisamento dei fatti o da difetto di istruttoria, e sorretto da una motivazione complessivamente idonea a dar conto delle ragioni del diniego.
5. La particolare natura del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UL ER, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
ER TI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER TI | UL ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.